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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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(1)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 02/03/2021

FATTO

Nel ricorso il cliente, titolare presso l’intermediario di un conto deposito titoli e strumenti finanziari n. ***062, lamenta i seguenti inadempimenti, a seguito del reclamo del 4/03/2020 (doc. 1 ricorso). Quanto alla contestazione relativa al trasferimento di strumenti finanziari:

- In data 21 febbraio 2020 disponeva il trasferimento di strumenti finanziari, nella quantità di 20.000 azioni dal proprio deposito presso l’intermediario in favore di altro deposito, di propria titolarità, acceso presso altro intermediario (cfr. all. 2 al ricorso);

- l’esecuzione dell’operazione veniva confermata dalla Banca in data 24 febbraio 2020 (cfr. all. 3 al ricorso);

- I titoli, tuttavia, venivano effettivamente trasferiti presso il deposito beneficiario il 25 marzo 2020 (cfr. all. 4 al ricorso);

- Nell’arco temporale compreso tra il 24 febbraio e il 25 marzo 2020:

> in data 12 marzo la banca trasmetteva al cliente una comunicazione da cui risultava, oltre al resto, lo storno dell’operazione di trasferimento titoli del 24 febbraio (cfr. all. 4 al ricorso);

> il valore dei titoli in esame è diminuito da € 3,78 a € 2,47;

- La responsabilità per il danno subito, a causa della perdita di valore menzionata, è in capo alla banca, tenuta dunque a risarcire il danno patrimoniale subìto da quantificarsi nell’importo di € 26.200, pari alla differenza di valore dei titoli tra la data dell’ordine di trasferimento e quella della effettiva esecuzione (€ 1,31 x 20.000);

- Alcuna responsabilità può invece ascriversi al cliente in quanto costui, non avendo la materiale disponibilità dei propri titoli, si trovava nell’impossibilità di adottare i dovuti accorgimenti (ad esempio, disinvestire e vendere i titoli).

Circa la contestazione relativa al recupero fiscale e rimborsi dei dividendi esteri, il cliente

(2)

espone che:

- L’intermediario non ha corrisposto alla cliente € 3.000,18, dovuti a titolo di rimborso delle imposte sui dividendi esteri per gli anni 2016-2018, stante la trasmissione alla banca di tutta la documentazione necessaria, in regola con gli adempimenti fiscali richiesti (cfr. all. 8-9 al ricorso);

- di prassi, le procedure di rimborso delle imposte sui dividendi esteri richiedono un tempo medio pari ad un anno, ampiamente superato nel caso di specie.

Quanto alla doglianza, relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto su riserve di capitale, il cliente osserva che:

- Per l’anno 2019, essa percepiva la somma pari a € 3.450,00, a titolo di distribuzione di riserve di capitale in relazione a un dividendo su titoli esteri (cfr. all. 11 al ricorso);

- l’intermediario al riguardo applicava una ritenuta d’acconto pari al 26%, motivando l’addebito sulla scorta di una presunzione di distribuzione di utili prevista dalla normativa fiscale, salva comunque la prova contraria a carico della cliente (sulla mancanza di riserve di utili a bilancio);

- L’intermediario non ha operato correttamente la ritenuta d’acconto poiché, in una fattispecie come quella in esame, la presunzione opera al contrario, spettando alla banca dimostrare la distribuzione degli utili per poter applicare correttamente la ritenuta (cfr. all. 12 al ricorso).

Chiede quindi il pagamento di € 26.200 a titolo di risarcimento (quantificato nella differenza di valore dei titoli tra data della disposizione e data dell’esecuzione) del danno imputabile al ritardo della banca nell’esecuzione del trasferimento, dato che, in caso di puntuale adempimento, il ricorrente avrebbe potuto vendere i titoli evitando le perdite subite; chiede inoltre il rimborso di € 3.000,18 a titolo di imposte pagate sui dividendi esteri percepiti nel 2016, 2017 e 2018, oltre spese del presente procedimento e spese legali che quantifica in

€ 3.060. Chiede inoltre che l’intermediario fornisca prova documentale delle ragioni addotte a sostegno della ritenuta d’acconto applicata sulle somme percepite a titolo di distribuzione di riserve di capitale, in virtù della dedotta presunzione di distribuzione di utili.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario premette che:

- È stato presentato analogo ricorso a codesto Arbitro in data 12/10/2020, relativamente alla posizione del marito della cliente, sig. VN;

- le questioni di cui al presente procedimento sono già state riscontrate negativamente con comunicazioni del 29 aprile 2020 e 7 luglio 2020;

- in sede di ricorso, vengono riproposte le medesime richieste.

Quanto alle doglianze presentate, espone le seguenti considerazioni.

1) Trasferimento titoli.

- Il cliente, il 21 febbraio 2020, richiedeva alla filiale di competenza il trasferimento dei titoli: l'ordine è stato eseguito e trasmesso all’intermediario subentrante in data 24 febbraio 2020, come confermato dalla contabile inviata anche al cliente (cfr. all.3 ctd);

- Lo scambio di strumenti finanziari quotati su mercati esteri, tra banche, avviene

"a mercato": l'istruzione di consegna disposta dalla Banca cedente si deve incrociare con l'istruzione di ritiro della Banca ricevente i titoli, nuova depositaria (d’ora in poi, controparte). A tal fine, è necessario istruire l'ordine con le coordinate corrette e processarlo tramite le rispettive banche depositarie;

- Il 25 febbraio 2020, una controparte stornava la disposizione ricevuta, comunicando contestualmente la variazione delle proprie coordinate interne per l'accredito dei titoli;

- L’operazione veniva dunque ri-eseguita, secondo la nuova modalità, il successivo 27 febbraio;

(3)

- Nella fase di monitoraggio del trasferimento veniva riscontrato, dall’intermediario, un ritardo imputabile a controparte, che rendeva necessaria un’ulteriore rettifica delle coordinate bancarie;

- L’operazione è stata quindi ripetuta il 4 marzo, utilizzando i nuovi dati comunicati da controparte (cfr. all. 4 ctd) e, per la terza ed ultima volta, il 12 marzo (cfr. all.5 ctd);

- L’operazione si è dunque conclusa solamente in data 17 marzo 2020, ricevuta la conferma da controparte;

- Il regolamento dell'operazione a mercato è pervenuto all’intermediario solo in data 25 marzo 2020;

- In base a quanto rappresentato, nessun ritardo è imputabile all’intermediario trasferente per il periodo compreso tra la data della disposizione e quella dell'effettivo trasferimento, dovuto esclusivamente alle errate istruzioni ripetutamente impartite dalla banca subentrante;

- quanto alla perdita di valore dei titoli, la volatilità dei titoli nel periodo corrente tra la fine del mese di febbraio e i primi giorni del mese di marzo, a causa del crescente timore legato all’emergenza sanitaria, ha interessato tutte le piazze finanziarie;

- il rischio potenziale intrinseco dei titoli azionari in esame, correlato alla natura dell'investimento, non può essere ricompreso tra gli elementi di ipotetica valutazione del danno riconducibile all'operazione di trasferimento;

- nel periodo in esame, in occasione dei numerosi contatti avuti con la filiale, il cliente non ha mai comunicato l’intenzione di voler procedere alla vendita dei titoli.

2) Recupero fiscale e rimborsi dei dividendi di azioni estere

- Con riguardo al recupero dei dividendi di azioni estere, nella seconda metà del 2019 l'Autorità Fiscale Tedesca ha modificato i moduli di richiesta anteriormente in essere e rifiutato tutte le domande redatte sul vecchio modulo, precedentemente inoltrate dalle controparti;

- l’intermediario ha quindi trasmesso al cliente i nuovi moduli, indispensabili per ultimare gli adempimenti amministrative necessari alla liquidazione;

- Ad oggi, nonostante i solleciti, rimane ancora in attesa dei nuovi moduli compilati.

3) Applicazione di ritenuta d'acconto su riserve di capitale

- la Banca depositaria dei titoli, in occasione del trasferimento, non ha specificato la natura dell'erogazione effettuata. La prassi dell’istituto, in tale ipotesi, prevede la tassazione in via precauzionale delle provviste, lasciando al cliente l'onere di fornire la documentazione comprovante l’esenzione;

- tale comportamento è conforme alla normativa fiscale italiana, secondo la quale anche per i dividendi percepiti da società non residenti continua a trovare applicazione il principio, statuito dall’art. 47, co. 1, Dpr n. 917/86, di presunzione di distribuzione di utili o riserve di utili tassate in capo ai soci percettori;

- spetta dunque al cliente l'onere di fornire la documentazione, eventualmente emessa dalla società emittente dei titoli, dalla quale risulti la mancanza in bilancio di riserve di utili disponibili e distribuibili.

Chiede dunque il rigetto integrale del ricorso.

Nelle repliche il cliente evidenzia, ribadendo quanto già esposto in precedenza, quanto segue.

1) Trasferimento titoli.

(4)

- L’eccezione della banca è infondata, spettando infatti al debitore l’onere di provare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, ovvero che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile;

- L’intermediario non ha fornito tale prova, limitandosi ad allegazioni prive di qualsiasi riscontro documentale: non risulta agli atti, infatti, la trasmissione delle coordinate/dati errati (non rilevano, a tal fine, gli all. ctd.);

- Anche riconoscendo, per mera ipotesi, i fatti esposti dalla banca, l’errore doveva essere risolto in pochi minuti, contattando telefonicamente l’intermediario ricevente o cercando i dati corretti in internet;

- Le mail ricevute dalle altre banche coinvolte nell’operazione confermano la responsabilità dell’intermediario resistente (cfr. all. 13 e 14 delle repliche);

- il cliente fonda il diritto al risarcimento non sulla perdita di valore dei titoli in sé, bensì per il pregiudizio sofferto a seguito dell’impossibilità di evitare la diminuzione di valore a causa della negligenza nell’adempimento (tardivo) da parte della banca;

- non risponde al vero il fatto che il cliente non abbia mai comunicato alla banca l’intenzione di vendere i titoli.

2) Recupero fiscale sui dividendi esteri.

- Quanto al mancato accredito dei rimborsi si rileva che per i dividendi del 2019, relativi a titoli tedeschi detenuti presso altro istituto di credito, analoga procedura di rimborso ha avuto esito positivo, senza la presentazione della nuova modulistica in esame (cfr. all. 16 delle repliche);

- In ogni caso, i moduli per la richiesta di rimborso fiscale per i dividendi del 2016- 2018 risultavano presentati dal cliente alla banca, rispettivamente, già dal settembre 2016, ottobre 2017 e dal marzo 2019;

3) Applicazione di ritenuta d’acconto su riserve di capitale.

- L’affermazione della banca sull’onere della prova è infondata, essendo in realtà l’intermediario ad aver l’onere di dimostrare che l’erogazione è soggetta a tassazione.

Conferma quindi tutte le richieste avanzate in sede di ricorso.

Nelle controrepliche l’intermediario, oltre a ribadire a sua volta quanto esposto nel precedente atto, osserva che:

1) Trasferimento titoli.

- a fronte della richiesta di trasferimento titoli, l’ordine è stato lavorato ed inviato alla controparte in data 24 febbraio 2020. In seguito, l’operazione è stata di volta in volta prontamente proseguita, una volta ricevuti i dati corretti dalle controparti;

- dalla corrispondenza interna di controparte si evince che, il giorno 10 marzo 2020, la banca depositaria imputava falsamente l’errore all’intermediario, omettendo di rivelare la variazione delle proprie coordinate interne e l’erroneità delle disposizioni impartite, unica causa del ritardo (cfr. all. 14 delle repliche);

- il cliente non prova di aver comunicato alla banca l’intenzione di vendere i titoli.

2) Recupero fiscale sui dividendi esteri.

- Il preavviso e i termini comunicati per trasmettere i nuovi moduli sono stati, contrariamente a quanto asserito da controparte, congrui per consentire di provvedere agli adempimenti fiscali, anche considerato il periodo di emergenza sanitaria tutt’ora in corso;

- La pratica analoga menzionata dal cliente, evasa in tempi più brevi, era stata presumibilmente inviata prima della decorrenza dell’obbligo di utilizzare i nuovi moduli.

Riconferma a sua volta la richiesta di rigetto delle istanze di parte ricorrente.

(5)

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che secondo il consolidato orientamento dei Collegi rientra nella competenza dell’Arbitro, essendo attinente a “servizi bancari e finanziari” e non “servizi di investimento”, una controversia inerente esclusivamente le tempistiche e modalità di trasferimento di un conto di deposito titoli (dossier titoli).

Le domande nn. 2 e 3, relative rispettivamente al recupero fiscale e rimborsi sui dividendi (n. 2) e alla corretta applicazione della ritenuta d’acconto su riserve di capitale (n. 3) non rientrano dunque nella competenza per materia dell’ABF e, pertanto, non verranno esaminate nel merito.

Il Collegio procede quindi all’esame della domanda di cui al n. 1) relativa al trasferimento titoli.

Il ricorrente richiedeva all’intermediario il trasferimento di strumenti finanziari, nella quantità di 20.000 azioni dal proprio deposito presso l’intermediario in favore di altro deposito, di propria titolarità, acceso presso altro intermediario. Lamenta che il trasferimento veniva adempiuto con notevole ritardo dalla banca, impedendo dunque al medesimo cliente di vendere le azioni in tempo utile ad evitare la perdita del loro valore.

Il Collegio rileva che non viene allegata copia del contratto o di altra documentazione regolante, tra le parti, le condizioni relative all’operazione in esame, ma solo l’ordine di trasferimento impartito alla banca, avente data 21/02/2020 (cfr. all. 2 al ricorso).

In seguito all’ordine, è stata emessa conferma dalla banca, con data 24/02/2020 (cfr. all. 3 al ricorso). Il conto deposito titoli è stato trasferito alla nuova Banca a far data dal 25/03/2020, secondo quanto dichiarato in ricorso e confermato dall’intermediario. È agli atti la lettera di conferma della nuova banca depositaria, datata 28/03/2020 (cfr. all. 4 al ricorso).

Nel periodo intercorrente tra la prima conferma dell’operazione e l’effettivo trasferimento (24/02/2020 - 25/03/2020), l’intermediario ha dichiarato che la/le banca/he depositaria/e ha/nno stornato l’operazione tre volte, a causa di problematiche interne (variazione delle coordinate interne per l'accredito dei titoli). L’intermediario ha dunque eseguito l’operazione di trasferimento 3 ulteriori volte, prima del buon esito dello stesso.

Produce, al riguardo, le lettere di conferma aventi contenuto analogo alla prima sopra riportata del 24/02/2020 (cfr. all. 3 al ricorso), di data 4 marzo (cfr. all. 4 ctd) e 12 marzo (cfr. all.5 ctd). In quest’ultimo caso, il documento presenta meno pagine rispetto alle altre lettere, in quanto non contiene i riepiloghi dei singoli ordini.

Si osserva che, in ordine alle variazioni di coordinate che l’intermediario afferma di aver ricevuto in tre occasioni dalle banche controparti dell’operazione, non è stato prodotto alcun documento. L’intermediario inoltre non produce il documento relativo alla seconda operazione, che nelle controdeduzioni dichiara di aver effettuato il 27 febbraio 2020.

Il Collegio rileva che nessuna delle parti ha prodotto copia del contratto che regolamenta il trasferimento dei titoli, di tal ché non è possibile accogliere le istanze di parte ricorrente per mancanza di allegazione probatoria delle stesse.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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