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AVVOCATI COMMERCIALISTI TRIBUTARISTI ASSOCIATI

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Academic year: 2022

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(1)

D o t t . M a u r i z i o B e r n a r d o A v v . E m i l i a n o C o v i n o

D o t t . A n n a l i s a R a f f a e l l a D o n e s a n a D o t t . L u c i a n o F o r l a n i

D o t t . A n t o n i o F r e d i a n i

P r o f . A v v . M a s s i m i l i a n o G i o r g i

P r o f . A v v . R a f f a e l l o L u p i A v v . G a b r i e l e S e p i o

o f c o u n s e l

D o t t . L o r e n z o B a r b o n e P r o f . A v v . D a r i o S t e v a n a t o

R O M A

Vi a d e i R e d e n t o r i s t i , 9 – 0 0 1 8 6 Te l . + 3 9 0 6 8 9 1 3 1 3 7 3

www.acta-italia.it

C . F. - P. I . 0 6 7 6 0 1 0 0 9 6 3

M I L A N O

Vi a Q u i n t i n o S e l l a , 4 - 2 0 1 2 1 Te l . + 3 9 0 2 8 9 0 9 6 5 7 4

Roma, 15 aprile 2020

Oggetto: documento informativo per l’accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato.

1. Premessa

Al fine di contrastare le possibili crisi di liquidità cagionate dall’attuale emergenza sanitaria, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha introdotto la possibilità per imprese (piccole, medie e grandi) e professionisti di accedere a finanziamenti garantiti dallo Stato per il tramite di SACE S.p.A. e del Fondo di Garanzia PMI, con un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi almeno destinati alle PMI.

Con lo scopo di fornire indicazioni sull’operatività delle citate previsioni normative, in data 9 aprile l’ABI ha immediatamente pubblicato una propria circolare con la quale ha reso dei chiarimenti volti a definire quali sono le condizioni necessarie per l’erogazione dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica.

Nel presente documento, quindi, si fornirà un primo esame delle misure finanziarie di cui trattasi, anche alla luce della predetta circolare emessa dall’ABI e tenuto conto dell’avvenuta approvazione in data odierna di tali misure da parte della Commissione Europea.

2. Finanziamenti con garanzia SACE (art. 1)

Come anticipato in premessa, un primo pilastro di garanzia è fornito da SACE S.p.A.

con controgaranzia dello Stato.

I soggetti beneficiari sono le imprese di ogni dimensione. Tuttavia, con riguardo alle PMI, è necessario che queste ultime abbiano esaurito il plafond che può essere accordato dall’apposito Fondo di Garanzia per le PMI.

(2)

Chi presenta la richiesta:

 non deve essere classificato nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione comunitaria;

 non deve avere verso il settore bancario esposizioni deteriorate alla data del 29 febbraio 2020, secondo la definizione della normativa europea;

 deve assumere l’impegno per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;

 deve assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

 deve attestare, tramite il proprio rappresentante legale, che il finanziamento è volto a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia.

La garanzia di SACE copre i finanziamenti:

 erogati sino al 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni e con la possibilità di un preammortamento di durata massima di 24 mesi;

 per un massimo tra il maggiore dei seguenti importi: (i) 25% del fatturato 2019 come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; (ii) doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se il bilancio non è stato ancora approvato (potranno essere chiesti anche più finanziamenti fermo restando l’impossibilità di superare cumulativamente i predetti importi);

 che comportino un’esposizione verso l’istituto di credito maggiore rispetto a quella risultante alla data di entrata in vigore del decreto;

 le cui commissioni siano limitate al recupero dei costi;

 il costo sia inferiore a quello richiesto dall’istituto di credito per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia (tale condizione deve essere attestata dal legale rappresentante della Banca).

La percentuale della garanzia prestata da SACE è pari:

 al 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

(3)

 all’80% del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

 al 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le commissioni annuali dovute dall’impresa a SACE per il rilascio della garanzia sono:

 per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

 per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per il rilascio del finanziamento con garanzia di SACE:

 è prevista una procedura “semplificata” per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato inferiore ad 1,5 miliardi di euro: in particolare, come indicato dalla stessa SACE in un proprio documento:

1) l’impresa richiede alla Banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato;

2) il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE;

3) SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, contro garantita dallo Stato;

4) il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento con la garanzia di SACE contro garantita dallo Stato.

 per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie di cui al punto precedente, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

(4)

Il secondo pilastro di garanzie individuato dal Decreto Liquidità è quello relativo al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che contempla sia l’ampliamento dei soggetti che possono accedervi, sia l’innalzamento delle percentuali e dell’importo di garanzia, oltre che una procedura semplificata per l’accesso a finanziamenti fino a 25.000 euro.

In sintesi, è possibile riassumere i contenuti della garanzia come segue:

 gratuità della garanzia;

 importo massimo garantito sino a 5 milioni di euro;

 operatività del Fondo alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

 copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi;

 l’importo totale del finanziamento garantito non può superare alternativamente: (i) il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; (ii) il 25 per cento del fatturato totale nel 2019; (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (piccole e medie imprese) e nei successivi 12 mesi (nel caso di imprese da 251 a 499 dipendenti);

 ai fini dell’accesso al Fondo andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario;

 la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;

 la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa

(5)

ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013;

 restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”

ai sensi della disciplina bancaria;

 la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

 con riferimento ai finanziamenti non superiori a 25.000 euro, la percentuale della garanzia prestata dal Fondo è pari al 100 per cento ed è gratuita senza peraltro alcuna valutazione del merito creditizio (quindi l’istituto erogante potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti), a condizione che:

• venga autocertificato, da parte dell’impresa o dal professionista, che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;

• l’inizio del rimborso del capitale avvenga non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata sino a 72 mesi;

• l’importo non sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra documentazione idonea (ad esempio autocertificazione);

 per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 (come risultante da apposita autodichiarazione), in relazione a finanziamenti non superiori al 25 dei predetti ricavi, la garanzia del 90 per cento può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10 per cento da parte di Confidi o di altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.

***

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

Studio ACTA

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