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ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE. Il Collegio composto dai Signori

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Academic year: 2022

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Decisione n. 3050 del 29 ottobre 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis

nella seduta del 26 ottobre 2020, in relazione al ricorso n. 4477, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente – il quale, di professione medico, si dichiara “privo di qualsivoglia nozione in materia finanziaria” – ha rappresentato che, in data 1 giugno 2010, sottoscriveva il contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione ed in calce allo stesso la scheda finanziaria; che, in pari data 1 giugno 2010, acquistava n. 300 azioni della ex Capogruppo della Banca collocatrice (successivamente incorporata dall’Intermediario), corrispondendo la somma di €. 11.475,00; e che, ancora in data 1 giugno 2010, acquistava n. 23 obbligazioni convertibili (poi convertite in azioni), corrispondendo la somma di € 1.035,00.

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In relazione alle operazioni effettuate, il Ricorrente lamenta irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento, afferenti, tra l’altro: ad inesattezze in fase di profilatura MiFID in relazione all’errata determinazione del livello di esperienza del Ricorrente (erroneamente definito “alto”); all’inadeguatezza delle operazioni proposte in consulenza; al mancato rispetto dei presidi in materia di prodotti illiquidi, di cui alla comunicazione Consob n. 9019104, del 2 marzo 2009; ai conflitti di interesse, in relazione alla mancata informativa sui conflitti di interesse, che sarebbe stata comunicata al Ricorrente solo attraverso mere “clausole di stile”; al mancato rispetto degli obblighi informativi.

Sulla base di ciò, il Ricorrente ha chiesto all’ACF di dichiarare l’Intermediario tenuto alla restituzione delle somme investite e/o al risarcimento dei danni, nella misura di € 12.510,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se del caso a seguito di valutazione equitativa.

2. L’Intermediario (che ha incorporato la Banca collocatrice degli strumenti finanziari oggetto di controversia) si è costituito ed ha eccepito in via assorbente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, rilevando che, essendo le doglianze relative alla commercializzazione di azioni della ex Capogruppo della Banca collocatrice, posta in liquidazione coatta amministrativa con il D.L. n. 99/2017, il credito risarcitorio vantato dal Ricorrente sarebbe rimasto in capo alla Procedura di l.c.a.

3. Il Ricorrente ha presentato deduzioni integrative, contestando gli assunti dell’Intermediario.

DIRITTO

1. Va per prima esaminata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva dell’Intermediario, derivante dalle vicende che hanno interessato la ex Capogruppo in l.c.a. della Banca collocatrice delle azioni acquistate dal Ricorrente, vicende dalle quali deriverebbe l’estraneità dell’Intermediario al presente procedimento e, dunque, l’inammissibilità del ricorso.

L’eccezione è priva di pregio.

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L’ACF si è espresso in più occasioni sull’argomento, nel senso di non condividere la ricostruzione del contesto normativo di riferimento proposta dall’Intermediario. È vero, infatti, che il D.L. 99/2017 disciplina l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, una delle quali è, appunto, quella che all’epoca dei fatti controllava la Banca Collocatrice, ora incorporata nella resistente, in deroga all’ordinaria disciplina della l.c.a. regolata dal TUB, ma “vero è anche che l’art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d’altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”. L’Arbitro ha sottolineato, inoltre, che un’interpretazione estensiva della predetta norma “postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all’epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore” (si vedano sul punto, tra le tante, le Decisioni dell’ACF n. 309 del 2 marzo 2018; n. 807 del 30 agosto 2018, n. 1219 del 14 dicembre 2018 e n. 1300 del 7 gennaio 2019).

2. Passando al merito della controversia, rileva il Collegio che l’Intermediario resistente non ha introdotto argomentazioni difensive di merito, con ciò venendo in rilievo il principio processual-civilistico di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1 c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli.

In fattispecie analoghe, l’Arbitro si è espresso nel senso di ritenere applicabile detto principio, essendo esso “coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell’intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall’art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare

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l’inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l’intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest’ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l’ACF, ai sensi del disposto dell’art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che

«l’intermediario trasmette all’Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l’Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema” (tra le tante, cfr. Decisioni ACF nn. 348 e 349 del 22 marzo 2018, Decisione n. 946 del 16 ottobre 2018 e Decisione n. 956 del 17 ottobre 2018).

Ciò conduce a ritenere provato quanto allegato dal Ricorrente e non specificamente contestato dall’Intermediario.

Ebbene, non avendo l’Intermediario provveduto al deposito di documenti relativi al rapporto controverso ed alle operazioni contestate, la documentazione di merito agli atti del ricorso è limitata a quella prodotta dalla parte ricorrente.

Dall’analisi di tale documentazione risulta, quanto alla profilatura, che nel questionario MiFid dell’1 giugno 2010 al Ricorrente è stato attribuito un profilo di rischio molto evoluto e, in particolare, “alto” per quel che attiene all’esperienza, al rischio di mercato e al rischio di credito, e “medio-alto” per rischio liquidità, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Inoltre, quanto alla valutazione di adeguatezza, risulta che entrambe le operazioni contestate (acquisto di n. 300 azioni ordinarie dell’1 giugno 2010 e sottoscrizione di n. 23 obbligazioni convertibili, poi convertite in azioni CUM 2017, del 22 gennaio 2013) sono state effettuate all’esito di una valutazione di adeguatezza recante esito positivo, a fronte di un profilo di rischio molto elevato attribuito al Ricorrente.

Dubita, tuttavia, il Collegio dell’affidabilità del livello rischio attribuito al Ricorrente, in quanto tutta l’operatività risulta essere stata posta in essere presso la filiale: ciò induce a ritenere che il Ricorrente facesse forte

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affidamento sui consigli ricevuti dal personale della Banca nella scelta degli investimenti e, pertanto, appare poco verosimile che possa aver deciso autonomamente di effettuare investimenti in azioni e obbligazioni convertibili senza esservi sollecitato.

D’altro canto, l’Intermediario neppure contesta espressamente le circostanze dedotte dalla parte ricorrente.

Dalla documentazione in atti emergono, in ogni caso, ulteriori ed autonomi profili di responsabilità dell’Intermediario.

Con riferimento agli obblighi di informazione, questi risultano essere stati assolti in maniera puramente formale, poiché nei moduli sottoscritti dal Ricorrente sono inserite delle dichiarazioni standardizzate relative alla presa visione ed accettazione da parte dello stesso di documentazione informativa.

E’ altresì del tutto assente l’informativa sul carattere illiquido delle azioni, e, quanto all’informativa sui conflitti di interesse esistenti in capo alla Banca collocatrice, si rileva che, pur emergendo dalla documentazione l’avvenuta sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l’esistenza di un conflitto d’interessi, non viene data prova dell’effettiva adozione delle necessarie azioni di contrasto del conflitto d’interessi.

In conclusione, la documentazione agli atti non sembra contenere elementi idonei a revocare in dubbio le doglianze svolte dal Ricorrente.

Il ricorso è, pertanto, fondato.

3. Passando alla quantificazione dei danni, risulta agli atti l’esecuzione di operazioni con un importo complessivamente investito pari a € 12.520,50 (a fronte di una richiesta di Parte Ricorrente limitata a € 12.510,00, in quanto non considera gli oneri commissionali).

Il risarcimento va, pertanto, riconosciuto per l’importo di €. 12.520,50.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma rivalutata di € 13.684,91, oltre agli interessi legali dalla data della presente

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decisione al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Il Presidente

Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente

In Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi caricato Il Funzionario incaricato

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