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I Collegio composto dai seguenti magistrati:

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Academic year: 2022

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DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA’ DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DI LEGITTIMITA’ E REGOLARITA’ DELLE

RELATIVE OPERAZIONI ESERCIZIO 2014

Approvata con deliberazione n. FVG/69/2015/FRG DEL 14 LUGLIO 2015 della Corte dei Conti -Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 33, terzo comma, del DPR 902/1975, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo

125/2003

Presentata alla Presidenza del Consiglio il 22 luglio 2014

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Del. n. FVG/ 69 /2015/FRG REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore) PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

Deliberazione del 14 luglio 2015

avente come oggetto la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2014 e di legittimità e regolarità delle

relative operazioni Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. 13/2015 del 5 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l’anno 2015;

vista la deliberazione n. 14/2015 del 5 febbraio 2015 con la quale è stato approvato lo specifico piano di lavoro (comprendente anche la metodologia di campionamento statistico) ai fini della selezione delle operazioni da assoggettare al controllo propedeutico alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014;

vista la delibera della Giunta regionale n. 1015 del 29 maggio 2015 di approvazione delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2014;

vista la delibera della Giunta regionale n. 1017 del 29 maggio 2015 di approvazione del conto del patrimonio relativo al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2014, rettificata dalla delibera della Giunta regionale n. 1160 del 19 giugno 2015;

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vista la nota prot. n. 2201 del 7 luglio 2015, con la quale sono stati comunicati alla Direzione generale, al Segretariato generale e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie gli esiti dell’istruttoria con le osservazioni e i rilievi del magistrato istruttore, con fissazione al 10 luglio 2015 della data della riunione per l’esame in contraddittorio;

considerate le deduzioni orali formulate dall'Amministrazione regionale;

vista l’ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze e alla composizione dei collegi della Sezione;

vista l’ordinanza presidenziale n. 36 del 13 luglio 2015 con la quale è stato convocato per la data del 14 luglio 2015 il I Collegio per l’approvazione degli esiti del controllo;

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

DELIBERA

- di approvare gli esiti del controllo finalizzato alla presentazione della dichiarazione di affidabilità quali risultano dalla relazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

- di rendere al Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902:

“si dichiara l’affidabilità del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell’esercizio finanziario 2014 e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, con le precisazioni espresse nella relazione allegata alla presente deliberazione”;

- di richiedere all’Amministrazione, in conformità ai principi enunciati nella suddetta relazione, di comunicare le misure che verranno conseguenzialmente adottate dall’Amministrazione stessa in esito ai riscontri rappresentati nell’allegata relazione;

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell’unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e al Presidente della Regione;

INCARICA LA SEGRETERIA

- di comunicare l'avvenuto deposito della presente deliberazione alla Direzione generale, al Segretariato generale e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 luglio 2015.

il relatore il Presidente

f.to Fabrizio Picotti f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data 17 luglio 2015.

Per Il preposto al Servizio di supporto f.to Leddi Pasian

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SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA’

DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE AUTONOMA

FRIULI VENEZIA GIULIA

E DI LEGITTIMITA’ E REGOLARITA’

DELLE RELATIVE OPERAZIONI

| 2014 |

Deliberazione del 14 luglio 2015

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SINTESI E CONCLUSIONI

Oggetto del controllo. La riduzione dell’oggetto del controllo nell’ottica della semplificazione e organizzazione dei controlli previsti dall’articolo 1 del decreto legge n.

174/2012.

E’ opportuno premettere che nell’ambito della semplificazione dei controlli, che costituisce uno specifico obiettivo del programma di attività della Sezione per il 2015, sono stati attratti anche i criteri di individuazione delle operazioni da assoggettare al controllo propedeutico alla dichiarazione di affidabilità, con una conseguente riduzione del controllo sulla regolarità e legittimità degli atti, mentre è rimasta confermata l’impostazione del controllo sulla regolarità delle procedure.

Complessivamente l’indagine svolta sull'esercizio 2014 si è indirizzata verso 11 capitoli di entrata sugli 864 presenti nel rendiconto 2014 e 66 capitoli di spesa sui 2.506 presenti nel rendiconto 2014, scelti sia in base a criteri di campionamento statistico sia in base a scelte professionali.

I capitoli (77) complessivamente presi in considerazione ai fini dell’indagine, senza tener conto di tutti quelli analizzati nell'ambito delle verifiche sulle misure adottate dall'Amministrazione a seguito dei rilievi formulati sull’esercizio 2013 e precedenti1, rappresentano una percentuale pari al 2,29% di tutti i capitoli (3.370) presenti nel rendiconto2. Con riferimento ai suddetti capitoli sono stati oggetto di controllo 10 crediti, 18 decreti di impegno e 37 titoli di spesa con i relativi decreti di liquidazione3.

1 Si tratta di 6 capitoli dell'entrata e 25 della spesa.

2 Sull'esercizio 2006 era stato assoggettato a controllo il 2,79% dei capitoli, sull'esercizio 2007 il 5,47%, sul 2008 il 5,52%, sul 2009 l'8,15%, sul 2010 il 3,64%, sul 2011 l'1,44%, sul 2012 il 6,04% e sul 2013 il 5,23%.

3 Sul rendiconto 2013 erano stati esaminati 18 crediti, 70 decreti d'impegno e 128 titoli di spesa.

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Misure consequenziali in esito al controllo DAS sul rendiconto 2013. Iniziative e risposte sostanzialmente adeguate da parte dell’Amministrazione.

I rilievi e le indicazioni che la Sezione emana in esito ai suoi controlli sulla Regione danno luogo, a seconda dei casi, all’adozione di misure consequenziali di adeguamento nella diversa forma di atti aventi forza di legge o comunque di carattere sistemico e generale oppure di puntuale atto amministrativo. Nell’ambito del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale approvato da questa Sezione con deliberazione n. 68 del 10 giugno 2015, si è dato atto delle misure consequenziali adottate con legge o regolamento (sui temi dell’applicazione al bilancio dell’avanzo presunto libero, sulla tempistica di cancellazione dei residui perenti dal conto del patrimonio, sulla spettanza dei compensi agli amministratori di una Consulta d’ambito, sulla qualità della legislazione), mentre nella presente relazione si evidenziano le singole misure consequenziali adottate con riferimento agli specifici rilievi formulati nella dichiarazione di affidabilità del 2013. A questo proposito è però opportuno ricordare che la risultanza generale che ha caratterizzato il controllo DAS sugli atti del precedente esercizio 2013 è stata il mancato riscontro di gravi irregolarità nelle procedure di gestione del bilancio e, nei limiti della metodologia applicata, di atti illegittimi o gravemente irregolari sotto il profilo contabile. Gli esiti del 2013 si erano rivelati pertanto più positivi rispetto a quelli emersi ai fini delle precedenti dichiarazioni di affidabilità. Ciò si è tradotto in una più agevole adozione di misure di adeguamento da parte dell’Amministrazione.

Purtuttavia, se si tiene conto dell’entità e del contenuto dei rilievi formulati nel corso del 2014 nell’ambito del controllo interno di ragioneria, che citano i postulati espressi dalla Sezione, si può dedurre che i basilari principi metodologici, procedurali e sostanziali che la Sezione ha avuto modo di affermare negli anni ai fini delle dichiarazioni di affidabilità non appartengano ancora del tutto alla fisiologia dell’azione amministrativa degli apparati regionali. Ciò è meritevole di particolare attenzione a fronte dell’arretramento del controllo interno preventivo di legittimità determinato dalla legge regionale n. 1/2015, che da un lato ha valorizzato la responsabilità dirigenziale e dall’altro ha demandato la verifica di legittimità dell’azione amministrativa a un controllo successivo a campione esercitato dall’organismo di internal audit.

Tenendo conto di questa prospettiva e delle logiche e finalità che presiedono al controllo di legittimità e regolarità proprio della dichiarazione di affidabilità, si può comunque pervenire alla conclusione che, alla luce dei riscontri forniti dall’Amministrazione, i rilievi e le riserve espresse dalla Sezione ai fini delle precedenti dichiarazioni di affidabilità possono considerarsi superati a

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mezzo delle misure adottate dall’Amministrazione, sia pur nei limiti specificati nella relazione con riferimento ad alcune situazioni di dettaglio.

Premessa per una lettura sistemica delle risultanze del controllo.

Considerata la natura e le finalità del controllo DAS, la Sezione precisa che l’attuale fase di transizione verso una contabilità armonizzata ha indotto a valutare gli esiti dell’istruttoria e a sviluppare le conseguenti osservazioni e considerazioni anche in funzione del futuro assetto normativo e delle problematiche attuative che si possono prefigurare. E’ poi appena il caso di ricordare che i riscontri eseguiti sui capitoli selezionati con metodo statistico debbono tener conto del significato espansivo dell’osservazione derivante dal metodo di selezione utilizzato.

Esiti del controllo sui capitoli di entrata.

La disamina dei capitoli di entrata svolta in sede istruttoria ha evidenziato l’esistenza di problematiche connesse alla contabilizzazione nei pertinenti titoli di bilancio e alla gestione della fase dell’entrata, specie con riferimento ai presupposti dell’accertamento, che vengono prevalentemente ricondotti alla riscossione. E’ questo un argomento su cui negli anni più volte si è pronunciata la Sezione e che costituisce il tema su cui meno incisive sono risultate le misure correttive adottate dall’Amministrazione. Va peraltro osservato che l’alterazione dell’attribuzione alla competenza dell’anno dipendente da una tendenziale coincidenza dell’accertamento con il momento della riscossione e la conseguente mancata contabilizzazione ed evidenza contabile di un credito giuridicamente esistente non risulta abbiano mai pregiudicato gli equilibri del bilancio regionale.

La problematica è peraltro destinata a comporsi a seguito dell’armonizzazione, i cui principi sono stati in parte anticipati dalla Regione a mezzo dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n.

6/2013 che ha integrato l'articolo 37 della legge regionale di contabilità n. 21/2007 stabilendo che

“l'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto”. In questa fase temporale di transizione è peraltro possibile che in

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relazione alla gestione 2014 si configurino situazioni ibride e non coerenti con questo principio contabile.

Una emblematica situazione di questo genere si rinviene nella gestione del credito n. 24321 di cui al capitolo 2273 concernente i rimborsi delle aziende farmaceutiche a titolo di pay back per il primo semestre 2014 comunicati dall’AIFA e aventi scadenza 19 dicembre 2014. Il credito oggetto di controllo è parte di una più ampia entrata allo stesso titolo, che ha dato luogo a diversi accertamenti.

Il contraddittorio finale con l’Amministrazione ha confermato che l’accertamento dell’entrata non si è basato sulle risultanze del documento, ma è stato realizzato sulla base della riscossione e in misura corrispondente all’importo riscosso. Per un verso l’accertamento è stato infatti superiore all’importo risultante dalla comunicazione AIFA; per altro verso una parte del credito risultante da tale comunicazione ha dato luogo a un accertamento nel 2015; per altro verso ancora sono stati accertati componenti di pay back di competenza degli anni precedenti e importi non dovuti che dovranno essere restituiti.

Nell’ottica della prossima armonizzazione debbono essere inquadrate e verificate anche le dinamiche riguardanti il capitolo di spesa 9649 (“fondo per la compensazione delle minori entrate da effettuare nell’anno in relazione a fondi statali, corrispondente alle maggiori entrate accertate nell’anno precedente”), alimentato anche dalle risorse del predetto capitolo 2273 dell’entrata, che rilevano sotto il profilo della gestione della contabilizzazione delle entrate pervenute a fine esercizio da assegnazioni statali con destinazione vincolata. Il controllo, pur rilevando il rispetto dei vincoli delle destinazioni delle entrate de quibus e l’equilibrio finale della particolare gestione contabile, ha rilevato che la stessa incide, a mezzo di una duplicazione delle risorse contabilizzate in entrata, sulle risultanze della consistenza complessiva della competenza dell’anno.

L’istruttoria ha poi rilevato quattro casi concernenti il coinvolgimento a vario titolo della Regione nell’attuazione di programmi fruenti di finanziamenti dell’Unione europea in relazione ai quali in due casi (capitolo 30 e capitolo 1267) l’allocazione contabile dell’entrata al titolo IV corrispondeva a un’iscrizione a spesa al titolo II pur a fronte di una non riconducibilità della spesa al titolo della spesa d’investimento, bensì a quello di spesa corrente. Al riguardo, pur prendendo atto delle ampie deduzioni svolte dall’Amministrazione, la Sezione ribadisce la necessità di una preventiva predeterminazione della corrispondenza tra i titoli di entrata e di spesa per una medesima operazione, tenendo conto delle norme che individuano la natura della destinazione delle somme a spesa e di altri supporti ermeneutici, quali le indicazioni illustrative delle codifiche SIOPE.

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Più rilevante è la casistica che concerne i capitoli 1408 e 1288, che si caratterizzano per la gestione dei fondi europei in partita di giro in relazione al ruolo esercitato dalla Regione. Al riguardo, ritenute non esaustive le deduzioni svolte dall’Amministrazione con riferimento al capitolo 1408, la Sezione ribadisce che la contabilizzazione in partita di giro richiede l’assenza di ogni scelta di carattere discrezionale nella gestione della risorsa, essendo fondata la regolarità di siffatta allocazione contabile sul mero adempimento di attività predeterminate, cosicché l’attività regionale si configura come attività vincolata nell’an, nel quantum e nel quomodo.

Con l’entrata in vigore dell’armonizzazione, anche in questo settore l’Amministrazione dovrà scrupolosamente improntare la propria organizzazione contabile ai nuovi principi sulla base dei quali, perlomeno in linea generale, i finanziamenti comunitari non possono essere contabilmente allocati tra i servizi per conto terzi e le partite di giro, anche se destinati a essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei necessari trasferimenti.

Verifica della corretta conservazione dei residui attivi.

Nel controllo sui capitoli di entrata 1267, 30 e 1288 è emersa la tematica della conservazione dei residui attivi. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, così recita: “Le somme da conservarsi in conto residui attivi … sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili”. La previsione legislativa presuppone quindi espressamente lo svolgimento da parte dell’Amministrazione di quell’attività di diligente attenzione per una corretta conservazione dei residui attivi che già in passato ha costituito oggetto del controllo esercitato dalla Sezione.

Alla luce delle risultanze del rendiconto 2014, il controllo ha verificato che per i capitoli in esame la conservazione dei residui attivi (per un totale di euro 1.032.401,60, provenienti dal 2009 e dal 2012) risulta effettivamente giustificata, in quanto sussistono i presupposti sostanziali dei crediti che appaiono di affidabile esigibilità.

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Esiti del controllo sui capitoli di spesa.

Aspetti procedurali.

Il controllo ha innanzitutto verificato la regolarità delle procedure contabili seguite dall’Amministrazione nella fase della spesa, ivi comprese alcune di quelle che rinvengono la loro fonte nelle recenti innovazioni apportate all’ordinamento contabile regionale in vista della prossima armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio. Rientrano in questa casistica i positivi riscontri eseguiti con riferimento all’eliminazione dell’istituto della competenza derivata a favore di un’iscrizione delle quote accantonate e vincolate in competenza 2015 come avanzo vincolato. Analogamente è da dirsi a proposito del riallineamento delle imputazioni contabili delle quote dei contributi pluriennali rispetto alle date di effettiva scadenza dei ruoli di spesa. Alla luce di disposizioni legislative già da tempo presenti nell’ordinamento contabile regionale sono stati invece eseguiti, sempre con esito positivo, i riscontri relativi al rispetto del principio volto a contenere la formazione dei residui passivi nonché al rispetto delle norme che richiedono, ai fini della conservazione dei residui, la verifica circa l’esistenza di adeguati presupposti anche temporali.

Controllo su singoli atti e sui titoli.

Il controllo su un ruolo di spesa fissa assunto a valere sul capitolo 8993 ha evidenziato che non risultava assolto l’adempimento, da parte del Comune beneficiario, dell’obbligo di rendicontazione alla scadenza prevista (31 dicembre 2005 successivamente prorogata al 31 dicembre 2007 e infine al 31 luglio 2011).

La Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, in sede di contraddittorio, ha esposto quanto comunicato dal Comune e cioè che, a seguito dell’ultimazione dei lavori avvenuta nel settembre 2011 (e quindi fuori termine), è insorto un contenzioso con il direttore dei lavori, concluso transattivamente nel dicembre 2014. Entro i prossimi mesi è prevista la rendicontazione, dopo il certificato di collaudo e regolare esecuzione dell’opera da parte di un nuovo collaudatore. È agli atti una richiesta tardiva del Comune di proroga in sanatoria dei termini di rendicontazione.

La Sezione prende atto delle assicurazioni della citata Direzione centrale su un futuro attento monitoraggio dei termini assegnati, ma nel caso concreto si rileva che sono ampiamente spirati i termini del procedimento finanziario che richiedevano la presentazione del rendiconto (da ultimo 31 luglio 2011). Nel frattempo il finanziamento è stato totalmente erogato senza che

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l’Amministrazione regionale considerasse la necessità di verificare se un così ampio ritardo fosse dovuto a una situazione tale da produrre effetti negativi sulla spettanza e proficuità del finanziamento medesimo, come sotteso dalla ratio che fissa dei termini per la presentazione del rendiconto.

Nell’ambito del controllo sul capitolo 9390 riguardante un trasferimento di fondi all’ERSA per un milione di euro che traeva fondamento in una variazione di bilancio disposta a mezzo di mera variazione della tabella allegata alla legge di assestamento del bilancio 2014 n. 15/2014, si è verificata la consistenza del percorso programmatorio che aveva condotto alla stipula del contratto con Veronafiere per EXPO 2015, cui erano destinati 732.000 euro di cui non risultavano evidenze nei documenti della programmazione 2014 dell’ente pubblicati sul suo sito web. La documentazione prodotta in risposta alle richieste istruttorie dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali non ha offerto informazioni utili in merito alla programmazione e alla quantificazione finanziaria del contratto con Veronafiere per EXPO 2015. Ulteriore documentazione acquisita direttamente dall’ERSA ha piuttosto fatto emergere che il rapporto con Veronafiere nell’ambito dell’EXPO riguarda la programmazione 2015. La Sezione deve pertanto dedurre che l’operazione dell’importo di euro 732.000,00 non è stata assistita, dal lato dell’ERSA, da evidenze in sede programmatoria 2014 a fronte peraltro di una traccia relativa alla partecipazione regionale a EXPO 2015 contenuta nella relazione politico- programmatica regionale 2014-2016.

L’esame della documentazione relativa a un decreto di concessione di un contributo, a valere sul capitolo 9434, a favore del Collegio regionale delle guide alpine per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l’esercizio della professione, ha evidenziato l’incompletezza della fase istruttoria del procedimento contributivo, soprattutto con riferimento agli accertamenti e alle valutazioni afferenti alla quantificazione della spesa ammissibile a contributo che si limita a rimandare alla “proposta” del beneficiario. Costituisce una mera clausola di stile l'espressione, riportata nelle premesse del decreto di concessione del contributo, secondo la quale “l’intera spesa proposta dal Collegio regionale può considerarsi ammissibile in quanto rientrante negli obiettivi e nelle finalità della legge regionale”.

A questo proposito, la Sezione osserva anche che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253, le domande di contributo per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 159 della legge regionale n. 2/2002 devono essere corredate, oltre che dai preventivi di spesa, anche dai programmi dei corsi e da una relazione

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illustrativa che indichi le modalità di selezione, il numero previsto dei partecipanti e la quota di partecipazione prevista per ogni candidato. La documentazione presentata a corredo della domanda di contributo non include i programmi dei corsi, la relazione illustrativa non riporta le modalità di selezione, la quota di partecipazione prevista per ogni candidato e il preventivo di spesa sono del tutto generici e non consentono una valutazione dettagliata dei costi da ammettere a contributo, come richiesto dall’articolo 12 del succitato decreto del Presidente della Regione n. 253 del 2002 che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi in argomento. A proposito la Sezione ricorda che simile osservazione era stata rivolta nei confronti di una fattispecie analoga nella dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2010 e che, nell’ambito del contraddittorio finale, l’Amministrazione aveva preso atto di quanto rappresentato e aveva dato assicurazione per il futuro di prestare la massima attenzione nei confronti degli elementi che devono essere allegati alla domanda di contribuzione.

A fronte della richiesta di chiarimenti sul punto, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, nel prendere atto del rilevato difetto in fase istruttoria e assicurando per il futuro la necessaria attenzione alla completezza degli elementi di cognizione, ha peraltro precisato che va tenuta presente l’alea in sede di valutazione connessa alla realizzazione delle prove attitudinali per la selezione dei candidati al corso di formazione, dal momento che all’atto della domanda il numero dei candidati, su cui si basa la spesa, non è conosciuto. La predetta Direzione centrale è in attesa della rendicontazione completa dell’iniziativa che dovrà evidenziare in modo coerente e dettagliato quanto realizzato.

Il contraddittorio finale ha confermato che sono state disattese le norme regolamentari che disciplinano la fase di presentazione della domanda, con riflessi anche sui criteri di ripartizione del contributo. Le osservazioni svolte dall’Amministrazione da un lato pare non prendano in considerazione le cognizioni desumibili dalle pregresse esperienze e dall’altro, se effettivamente fondate, dovrebbero indurre a valutare l’opportunità di una semplificazione del regolamento.

Il capitolo 3690 concerne il finanziamento all’ANAS spa per l’attuazione degli interventi di ristrutturazione degli assi stradali di interesse statale e regionale previsti dall’APQ 4 marzo 2005. Il controllo ha verificato l’esistenza di una regolazione dei rapporti finanziari intercorrenti a vario titolo tra Regione e ANAS operata sulla base di una compensazione finanziariamente molto rilevante, in relazione alla quale non emergeva dagli atti alcuna dimostrazione di assenso o condivisione da parte dell’ANAS, pur in presenza di alcune componenti finanziarie che traevano origine da rapporti litigiosi. Più precisamente il decreto n. 1025 del 12 marzo 2014 del Direttore

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centrale infrastrutture ha definito la situazione debitoria/creditoria intercorrente tra Regione e ANAS, individuando il debito regionale in euro 17.650.000,00 e quello dell’ANAS in euro 8.925.035,08. Considerato l’intendimento di avvalersi dell’istituto della compensazione, il debito regionale è stato conseguentemente definito in euro 8.724.964,92 (somma che grava sui capitoli 3670 e 3671). Il decreto esaminato dispone, tra le altre, la liquidazione a favore di ANAS di euro 7.581.383,89 sul capitolo 3690 a titolo di pagamento dei lavori di realizzazione di una variante e degli interventi di ripristino della sede stradale e variante in galleria a seguito dei dissesti causati dall’alluvione del 2003. La rilevanza finanziaria della compensazione impone di verificare l’inesistenza di pretese finanziarie dell’ANAS che potrebbero ripercuotersi sul bilancio. In esito alla richiesta istruttoria diretta a ottenere chiarimenti e conferme di quanto sopra, l’Amministrazione ha precisato che ANAS ha sostanzialmente aderito alla proposta transattiva anche se a tutt’oggi non ha formalmente confermato tale adesione, la cui comunicazione sarebbe peraltro imminente.

La Sezione rimane pertanto in attesa di acquisire agli atti del controllo l’adesione dell’ANAS alla compensazione, tenuto conto della diversa natura dei sottostanti rapporti che la alimentano.

Gli esiti del controllo sul capitolo 1321 relativo alle spese per la realizzazione delle infrastrutture destinate al funzionamento del Collegio del Mondo unito dell’Adriatico consentono di svolgere due considerazioni. La prima riguarda l’adempimento degli obblighi concernenti “l’Amministrazione trasparente” che nel caso concreto sono stati comunque regolarmente assolti. L’osservazione è finalizzata a richiamare l’attenzione sull’opportunità che il reperimento delle informazioni presenti nel sito sia più agevole, nel senso che attualmente esse non sono immediatamente e facilmente evincibili nella loro interezza. Va infatti considerato che uno dei cardini della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni è la qualità dell’informazione pubblicata che, tra l’altro, deve tradursi in semplicità di consultazione, comprensibilità e facile accessibilità.

La seconda considerazione trae fondamento dalla circostanza che la fine dei lavori risultava apparentemente intervenuta due mesi oltre il termine contrattuale senza che gli atti del procedimento specificassero l’esistenza di conseguenze. In risposta alla richiesta di chiarimenti l’Amministrazione ha precisato che lo slittamento dei termini di fine lavori è stato determinato dalle condizioni metereologiche, trattandosi di lavori da svolgere all’esterno. Nel prendere atto di quanto precisato nel merito, la Sezione ribadisce la necessità che gli atti amministrativi diano cognizione di ogni elemento rilevante del procedimento, in modo che emergano chiaramente le circostanze in base alle quali sono state assunte le decisioni amministrative, ivi incluse le condizioni

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che eventualmente non abbiano consentito il rispetto delle tempistiche concordate, tenuto peraltro conto che nel caso in esame la lettera di affidamento prevedeva una penale per ritardata ultimazione della prestazione.

Il controllo sul capitolo 6278 ha evidenziato un’apparente violazione da parte dell’ERSA della norma di cui all’articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 1/2007 secondo la quale

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli enti regionali e degli enti funzionali della Regione a seguito della dimostrazione dell'effettivo fabbisogno di cassa”.

In occasione del controllo è stato verificato che, ai fini del trasferimento di fondi richiesto alla Regione, l’ERSA ha rappresentato una situazione di cassa al 30 novembre 2014 di euro 2.151.340,30 e una previsione di pagamenti a tutto il 2014 di euro 2.070.000,00. Si è successivamente verificato che la giacenza di cassa al 31 dicembre 2014 ammontava in realtà a euro 2.680,223,37.

A fronte delle richieste istruttorie dirette a chiarire se l’apparente discrasia sulla situazione di cassa prevista fosse effettivamente esistente, nonché quali fossero le verifiche che la Regione attiva per il riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti interessati da analoghe disposizioni concernenti il fabbisogno di cassa, è stato precisato che, nell’articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 1/2007, “non sono indicate formalità specifiche per la dimostrazione dell’effettivo fabbisogno di cassa da parte degli enti beneficiari di conferimenti. In casi analoghi la suddetta dichiarazione è effettuata tramite scambio di corrispondenza”. In chiusura d’esercizio la dichiarazione di fabbisogno di cassa tende ad assumere la forma di una previsione. Nel caso in esame la liquidazione è stata disposta ritenendo che sussistesse il presupposto del fabbisogno di cassa in considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio e della conseguente sospensione dei trasferimenti fino al ripristino dell’operatività dei capitoli di bilancio all’apertura dell’esercizio 2015.

Dal momento che la competente Direzione centrale ha richiesto opportuni chiarimenti al beneficiario al fine di dare riscontro alle osservazioni formulate in merito all’apparente discordanza evidenziata, l’ERSA ha precisato che i pagamenti programmati e quantificati in via presuntiva sono stati effettivamente eseguiti e che la richiesta di erogazione trovava giustificazione nella necessità di far fronte a tutti i pagamenti da effettuare nell’anno. In realtà alcune azioni si sono protratte nel tempo e i relativi pagamenti sono stati effettuati nel 2015 in conto residui. La Sezione prende atto delle precisazioni e ribadisce a ogni buon conto che la norma che prevede la dimostrazione dell’effettivo fabbisogno di cassa per gli enti regionali è finalizzata al contenimento

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della spesa regionale in funzione dell’osservanza degli obblighi di finanza pubblica che gravano sulla Regione e che, come tali, esigono scrupolosa osservanza da parte di tutti gli apparati regionali, non potendo essere ricondotto il precetto che essa contiene al livello di una mera previsione o di un adempimento di natura formale.

Evidenze contabili delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza costituiscono, all’interno dei temi di finanza pubblica, un argomento particolarmente rilevante innanzitutto perché l’incertezza dei confini della nozione ne ha avallato forme di abuso che hanno fatto lievitare la spesa e che sono state più volte rilevate dalla giurisprudenza della Corte dei conti. In secondo luogo il carattere strumentale della spesa rispetto a un valore (in sintesi, quello della promozione dell’immagine dell’ente pubblico) che non è immediatamente espressione di un interesse primario richiede particolari cautele nella sua gestione e chiare correlazioni tra la spesa e i benefici che ne derivano.

Il controllo, tendente a verificare la regolare applicazione del nuovo regolamento regionale sulle spese di rappresentanza e a individuare le evidenze contabili del fenomeno, ha innanzitutto riscontrato che il monitoraggio delle spese di rappresentanza da parte della Regione è effettuato in occasione e ai fini del contenimento della spesa complessiva afferente le diverse tipologie di spesa (per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza), il cui contenimento costituisce un unitario obiettivo di finanza pubblica regionale ai sensi del comma 14 dell’articolo 12 della legge regionale n. 22/2010.

Ha inoltre riscontrato che allo stato non sussiste un’autonoma e unitaria evidenza del complesso delle spese di rappresentanza e in particolare di quelle allocate su capitoli diversi da quelli gestiti dall’Ufficio di Gabinetto della Presidenza. L’approfondimento della Sezione, che ha rilevato la corretta applicazione del nuovo regolamento, ha comunque consentito di individuare la modesta entità finanziaria del fenomeno, che nel 2014 ammonta a complessivi euro 62.609,60 di impegni, pari al 4,19% del complesso dell’aggregato di spesa (impegni) rilevante ai fini dell’articolo 12, comma 14, della legge regionale n. 22/2010.

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Stato di attuazione delle attività concernenti l’attuazione del programma ERMES per lo sviluppo della banda larga e di quelle conseguenti alla stipula dell’accordo quadro del 12 dicembre 2003 con Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. per individuare interventi urgenti di completamento e miglioramento della rete ferroviaria nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

In occasione della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2012 la Sezione aveva, fra gli altri, sottoposto a controllo i capitoli della spesa 3680 (interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, anche mediante conferimento di capitale a società aventi per finalità la promozione, la realizzazione e/o la gestione di infrastrutture immateriali, nonché ad altre società controllate dalla Regione) e 3704 (stipula con Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. di un accordo quadro per individuare interventi urgenti di completamento e miglioramento della rete ferroviaria nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia – ricorso al mercato finanziario), gestiti dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

Chiarite e definite talune problematiche contabili che erano state intercettate, le criticità allora rilevate per entrambi i capitoli riguardavano soprattutto il piano dei rapporti tra la programmazione e l’attuazione dei programmi che si presentavano disallineate tra loro. I potenziali riflessi delle due attività sul bilancio regionale inducevano la Sezione a ritenere necessaria, in assenza di adeguate forme di controllo interno, un’attività ricorrente di monitoraggio, finalizzata a conoscere, anno per anno, lo stato di attuazione della progettazione e di realizzazione degli interventi. Inoltre la correlazione tra l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e la legittimità della stessa consentiva di sviluppare il monitoraggio nell’ambito della dichiarazione di affidabilità, pur presentando le relative tematiche più immediati aspetti riconducibili alle logiche di un controllo sulla gestione, volto a misurare la proficuità delle scelte e dell’azione regionale.

La Sezione ha preso atto delle ampie precisazioni fornite dalla competente Direzione centrale sullo stato di avanzamento dei due programmi di rilevanza strategica per gli interessi regionali e in particolare delle difficoltà che ancora permangono nell’attuazione del programma afferente il completamento e il miglioramento della rete ferroviaria regionale, che ha preso avvio in sede amministrativa già nel 2002. La Sezione ha altresì preso atto che, nell’ambito della revisione attuata dalla Regione delle proprie strategie di sviluppo trasportistico, con delibera n. 1920 del 17 ottobre 2013, la Giunta regionale ha individuato specifici obiettivi prioritari nell’ambito delle attività previste dall’accordo quadro.

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Con riferimento al programma ERMES sono stati infine forniti i dati di sintesi, concernenti lo stato di attuazione degli interventi in relazione all’oggetto complessivo del programma, che evidenziano i progressi dell’ultimo periodo.

In conclusione va comunque osservato che il controllo strategico e gestionale dovrebbero essere in grado di monitorare lo sviluppo dei due importanti programmi e di individuare tempestivamente l’esistenza di eventuali (ulteriori) impedimenti alla loro definizione e/o la necessità di eventuali correzioni di rotta.

Definite e chiarite le problematiche contabili emergenti dai precedenti controlli DAS, la Sezione si occuperà dei programmi suddetti nell’ambito delle valutazioni che le competono sul funzionamento dei controlli interni.

Misure di avvicinamento graduale all’armonizzazione contabile. Necessità di attenzione alle rappresentazioni patrimoniali.

La Regione ha avviato un percorso di graduale avvicinamento ai principi dell’armonizzazione contabile. In questo contesto ha operato nel bilancio di previsione 2015-2017 una riclassificazione dei capitoli del bilancio regionale per missioni/programmi per i capitoli di spesa e per titoli/tipologie per i capitoli d’entrata (rappresentata, a fini informativi, negli schemi allegati alla delibera della Giunta regionale n. 55/2015). Altro punto qualificante è l’operazione di riallineamento finalizzata ad allineare l’imputazione degli impegni contabili delle spese pluriennali alla data di esigibilità del debito, prevista dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 15/2014. Tale operazione è stata effettuata nel dicembre 2014.

Ha inoltre soppresso l’istituto della competenza derivata, in favore di un utilizzo puntuale dell’istituto dell’avanzo vincolato prima dell’approvazione del rendiconto, dando indicazioni per far avvicinare anche gli enti regionali ai principi dell’armonizzazione.

In quest’ottica rivolta al futuro assetto contabile, una tematica meritevole di attenzione riguarda il conto del patrimonio, che finora ha rivestito una limitata rilevanza nella gestione contabile regionale per il fatto di essere sostanzialmente espressione di dati provenienti dalla gestione di un bilancio di natura finanziaria e fortemente condizionati dalle dinamiche di fattori esterni all’ente (andamenti del gettito tributario), le cui oscillazioni negli anni hanno costituito le più determinanti cause di variazione della consistenza netta patrimoniale. Non può inoltre essere sottaciuto che è assente una gestione in termini di competenza economica e che quindi non ricevono alcuna

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considerazione talune sue fondamentali componenti che incidono sul valore dei cespiti, quali, ad esempio, gli ammortamenti.

Nel nuovo scenario contabile armonizzato risulterebbe quindi incompatibile l’attuale rappresentazione patrimoniale della gestione del debito potenziale (che dovrebbe comunque venir meno con il 31 dicembre 2015). L’operazione a livello patrimoniale viene attualmente valorizzata all’attivo con riferimento al valore dei residui attivi derivanti dalle autorizzazioni al ricorso al mercato che hanno dato luogo alla stipula di tre contratti di apertura di credito con Cassa depositi e prestiti spa, ma non riceve, per contro, alcuna valorizzazione nel passivo patrimoniale, a fronte dell’inesistenza di un debito, quale conseguenza della mancata attivazione delle suddette aperture di credito. Ricordato che le valutazioni in base alle quali le poste vengono rappresentate in bilancio devono comunque essere espressione di coerenza, se vengono espressi a patrimonio i descritti residui attivi (che patrimonialmente costituiscono solo un credito possibile) dovrebbe trovare ingresso, nel conto ritenuto più adeguato del lato passivo, una corrispondente posta di debito, anche se pure essa è solo un debito possibile.

Conclusioni.

Considerati e valutati gli esiti del controllo sopra riportati, la Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

dichiara

l’affidabilità del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell’esercizio finanziario 2014 e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, con le precisazioni espresse nella presente relazione, in particolare con riferimento ai capitoli 2273, 1408 e 1288 dell’entrata, 9434 e 3690 della spesa, nonché alla problematica relativa alla rappresentazione del debito potenziale nel conto del patrimonio.

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1. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO CONTABILE REGIONALE DI RIFERIMENTO

La legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”, che costituisce la fondamentale normativa contabile di riferimento per i controlli operati in questa sede, presenta per l'esercizio 2014 grandi innovazioni sostanziali e procedimentali rispetto al passato: tali modifiche vanno intese come prodromico adeguamento della contabilità regionale all’ordinamento contabile delineato dal decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Anche se l’entrata in vigore della disciplina sull’armonizzazione del bilancio regionale è differita al 2016 per il Friuli Venezia Giulia, in quanto Regione a statuto speciale, già dall’esercizio 2014 entrano in vigore nuovi istituti contabili che rappresentano importanti azioni di allineamento ai nuovi standard comuni.

Un punto qualificante del percorso di avvicinamento all’armonizzazione dei sistemi contabili è innanzitutto costituito dalla sostituzione, a opera dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n.

27/2014 (legge finanziaria regionale 2015), dell’articolo 31 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, con la finalità di superare la disciplina della competenza derivata: tale modifica normativa manifesta i suoi impatti sulla chiusura dell’esercizio finanziario 20144.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo, la cui rubrica è “Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa”, “1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio. 2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti

4 Sulle modifiche alla legge di programmazione finanziaria e di contabilità introdotte con la legge finanziaria regionale 2015, la Direzione centrale finanze ha emanato la circ. n. 6 del 12.2.2015.

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dall'articolo 19 [fondi per interventi a finanziamento comunitario], avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lett. a) [garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti], non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata. 4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio.

Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.”

Dalla lettera della disposizione si evince che per le quote di tutti gli stanziamenti di spesa non impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario la regola sia l’invio a economia di bilancio.

In alcuni casi espressamente delineati (fondi globali e di riserva, assegnazioni statali e comunitarie, vincolo di destinazione regionale), tuttavia, superato l’istituto della competenza derivata, il legislatore regionale ha previsto la possibilità, anche prima dell’approvazione del rendiconto, previa autorizzazione della Giunta regionale, di iscrivere le suddette somme quali quote vincolate dell’avanzo di amministrazione. Si tratta dell’applicazione nel sistema contabile regionale dei principi introdotti dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011 con riferimento al risultato di amministrazione.

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Secondo il comma 10 dell’articolo 13 della citata legge finanziaria regionale 2015, i principi previsti dal nuovo articolo 31 si applicano, dal 31 dicembre 2014, anche agli enti e organismi funzionali della Regione, ferme restando le modalità previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 105/2000 (che prevede, al posto della deliberazione della Giunta regionale, un provvedimento del Presidente o una deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori).

Pure l’articolo 66 della legge regionale n. 21/2007 ha subito modifiche intese ad allineare anche il regime dei fondi per la ricostruzione a quello generale di invio in economia degli stanziamenti non impegnati: la novità è costituta dal fatto che siffatte quote “1. Costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.”

Oltre a quelle citate che si inseriscono direttamente nel processo di armonizzazione, vanno qui segnalate, per l'importanza che rivestono nell’ambito un controllo finanziario-contabile com'è quello propedeutico alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto, le disposizioni contenute nei seguenti articoli della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, modificate o integrate proprio nel corso del 2014:

• articolo 19 (fondi per interventi a finanziamento comunitario): l’articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 12/2014 (misure urgenti per le autonomie locali), fra le disposizioni urgenti in materia di personale, stabilisce una disciplina transitoria del comma 4, lett. c), del suddetto articolo 19, che prevede che la Giunta regionale individui annualmente secondo una valutazione di priorità le quote dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario. La disciplina transitoria stabilisce che, in relazione

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al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge n. 101/2013 (disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche Amministrazioni), nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione sia autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lett. c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

• articolo 25 (gestioni fuori bilancio della Regione): l’articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 13/2014 (che reca varie misure di semplificazione dell’ordinamento regionale), istituisce una nuova gestione fuori bilancio, per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli Enti locali del suo territorio. Si tratta del fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, costituito presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata;

• articolo 28 (programma operativo di gestione): l’articolo 13, comma 2, lett. a) e b), della legge finanziaria regionale 2015, n. 27/2014, aggiunge alla lett. b bis) del comma 10 bis e al comma 10 ter dell’articolo 28 citato le parole “o per altre esigenze di classificazione”;

• articolo 42 (impegno della spesa): la disciplina del comma 2, secondo cui formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio, è derogata dalla disposizione dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 10/2014, in materia di attività produttive, il quale dispone che, al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, la spesa per gli oneri concernenti le procedure concorsuali sia impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;

• articolo 51 ter (cancellazione dei residui perenti): il comma 1 è stato interpretato dall’articolo 13, comma 12, della legge regionale n. 15/2014, nel senso che, al fine dell'individuazione degli impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale e di parte corrente almeno rispettivamente quindici e otto anni prima dell’anno in cui si dispone la cancellazione, l'anno in cui si è disposto l'impegno è escluso dal computo degli anni decorsi dall'assunzione dell'impegno medesimo.

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Si ritiene opportuno segnalare in questa sede che dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore altre importanti novità riferite alla legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità: in sintesi, si tratta:

• dell’istituzione e della disciplina del fondo per le garanzie prestate dalla Regione (articolo 18, comma 1, lett. d bis), comma 11 bis e comma 11 ter),

• della disciplina della prenotazione delle risorse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 40, commi 4 e 4 bis),

• dell’assimilazione della spesa per le collaborazioni coordinate e continuative a quella per il personale ai fini delle modalità di pagamento (articolo 49, comma 1),

• di una diversa competenza ad attestare il riscontro dei rendiconti dei funzionari delegati (articolo 52, comma 1).

Il maggiore impatto sull’assetto contabile regionale nel corso del 2015 è tuttavia esercitato dalla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, vigente dal 19 febbraio 2015, che, rispondendo alla necessità di proseguire l’adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci, persegue l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi di spesa attraverso la revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa, il processo di dematerializzazione degli atti di spesa, nonché la definizione di un sistema di controlli interni dell’Amministrazione regionale che risponda a requisiti di organicità, efficacia ed efficienza.

Per l’ordinazione della spesa e il sistema dei controlli interni le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 2015.5

Per le altre misure attivate dalla Regione con decorrenza 2015 in funzione dell’entrata in vigore dell’armonizzazione si rinvia al Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale approvato con deliberazione di questa Sezione n. 68 del 10 giugno 2015.

5 Sulla revisione normativa dei procedimenti di spesa operata dalla l.reg. n. 1/2015, la Direzione centrale finanze ha emanato la circ. n. 9 del 30.3.2015.

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2. ESPLICITAZIONE DELLE MODALITÀ DEL CONTROLLO SUL RENDICONTO 2014

2.1 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CAPITOLI E DELLE OPERAZIONI

E’ opportuno premettere che nell’ambito della semplificazione dei controlli, che costituisce uno specifico obiettivo del programma di attività della Sezione per il 2015, sono stati attratti anche i criteri di individuazione delle operazioni da assoggettare al controllo propedeutico alla dichiarazione di affidabilità, che in parte sfuggono alle regole di un campionamento statistico.

A fronte della materiale impossibilità di controllare tutti i dati e le operazioni del rendiconto, si è proceduto, analogamente agli scorsi esercizi, all’esame di un limitato e determinato numero di capitoli sulla base di criteri che potessero consentire la riferibilità all’intero rendiconto delle conclusioni cui il controllo fosse pervenuto. Si è operato quindi inizialmente secondo una metodologia statistica per individuare le unità di campionamento da sottoporre a controllo, utilizzando il metodo di campionamento statistico numerico, che si basa sull’applicazione di formule matematiche ai fini di ottenere la dimensione di un insieme di unità statistiche – il campione, appunto – rappresentativo dell’intera popolazione. Tale criterio di campionamento numerico per la determinazione del campione viene utilizzato ogniqualvolta la base di selezione sia costituita da una popolazione numerica il cui valore monetario non ha rilevanza per la verifica: la determinazione dell’intervallo di selezione del campione conduce pertanto all’identificazione di un numero che indirizza la selezione sistematica tramite la regola “1 ogni …”. L’unità di campionamento (l’espressione indica i singoli elementi che compongono la popolazione) è, nel caso concreto, il capitolo del rendiconto sia per la parte relativa alle entrate sia per la parte relativa alle spese. Ci si è avvalsi quindi delle tecniche basate sull’analisi dei rischi, in particolare del rischio intrinseco, del rischio del controllo interno e del rischio di mancata rilevazione di errori, come già ampiamente esposto nelle relazioni che hanno accompagnato la dichiarazione di affidabilità dei primi anni.

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Il modello matematico che illustra il rischio del controllo è dettagliatamente riportato nel piano di lavoro approvato dalla Sezione ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto del 2014, allegato alla deliberazione 5 febbraio 2015, n. 14, alla quale si rimanda per i singoli passaggi.

Applicando quindi le formule matematiche ai dati del rendiconto 2014 il numero dei capitoli da sottoporre a controllo è risultato pari a quarantasei (undici capitoli di entrata6 e trentacinque capitoli di spesa7).

I capitoli selezionati con metodologia di campionamento statistico sono stati interessati dalle verifiche di regolarità intrinseca e di regolarità estrinseca8. Ai fini, in particolare, dei riscontri di regolarità estrinseca (controllo sulla regolarità e legittimità delle singole operazioni) è stato possibile assoggettare a controllo solo i capitoli, fra quelli selezionati con campionamento statistico, che nel corso del 2014 hanno presentato crediti9, se entrate, e impegni e/o pagamenti, se spese: più precisamente si tratta di complessivi trentadue capitoli (per l’entrata otto degli undici individuati con criterio statistico, per la spesa ventiquattro dei trentacinque individuati con criterio statistico). Per quanto attiene la selezione delle singole operazioni da assoggettare al controllo nell'ambito di ogni capitolo, la Sezione, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha deciso di sottoporre a controllo l’operazione dall’importo più elevato per ogni capitolo di entrata nell’ambito dei crediti, distinguendo tra residui e competenza, e per ogni capitolo di spesa nell’ambito degli impegni e dei pagamenti, distinguendo per questi ultimi tra residui e competenza.

Relativamente alle particolari scelte professionali operate per la dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2014, sono stati selezionati ulteriori ventisette capitoli della spesa afferenti le spese di rappresentanza, nonché due capitoli della spesa già oggetto di controllo in precedenti dichiarazioni di affidabilità nell’ambito degli approfondimenti sui rapporti tra la programmazione e l’attuazione dei programmi con riflessi sul bilancio e sulle spese.

Complessivamente e riassuntivamente l’indagine svolta sull'esercizio 2014 si è indirizzata quindi verso 11 capitoli di entrata sugli 864 presenti nel rendiconto 2014 e 66 capitoli di spesa sui 2.506 presenti nel rendiconto 2014, come riportato in sintesi nella tabella che segue.

6 Degli 11 capitoli selezionati, i capitoli 1403 e 1233 sono risultati privi di stanziamenti.

7 Dei 35 capitoli selezionati, 4 capitoli (1630, 1718, 9890 e 4540) sono risultati privi di stanziamenti.

8 Il controllo si è esteso anche, quando necessario, agli aspetti contabili di capitoli connessi a quelli selezionati.

9 Il termine credito qui utilizzato individua le operazioni afferenti un'entrata (secondo la numerazione attribuita dalla Regione nel conto accertamenti e riscossioni) e va tenuto distinto dal credito in senso giuridico.

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OGGETTO DEL CONTROLLO ENTRATE operazioni SPESE operazioni

regolarità intrinseca ed estrinseca (campionamento statistico)

11 capitoli di cui 2 privi di

stanziamenti

= 9

su 8 capitoli con

operazioni rilevanti per la DAS 2014:

10 crediti

35 capitoli di cui 4 privi di stanziamenti = 31

su 24 capitoli con operazioni rilevanti per la DAS 2014:

16 decreti d’impegno

12 mandati di pagamento a competenza

4 ordinativo secondario di funzionari delegati a competenza

1 ruolo di spesa fissa a competenza 10 mandati di pagamento a residui 3 ordinativo secondario di funzionari

delegati a residui

4 ruoli di spesa fissa a residui

spese di rappresentanza

27 capitoli selezionati con scelta

professionale

su 2 capitoli con operazioni rilevanti per la DAS 2014:

2 decreti d’impegno

1 mandato di pagamento a competenza

1 ordinativi secondari di funzionari delegati a competenza

1 ordinativi secondari di funzionari delegati a residui

rapporti tra programmazione

e attuazione dei programmi 2

capitoli connessi a quelli

selezionati 2

capitoli senza movimentazioni

rilevanti ai fini della DAS 2014 2 4

TOTALE 11 capitoli 10 crediti 66 capitoli

18 decreti d'impegno

13 mandati di pagamento a competenza

5 ordinativi secondari di funzionari delegati a competenza

1 ruolo di spesa fissa a competenza 10 mandati di pagamento a residui 4 ordinativi secondari di funzionari

delegati a residui

4 ruoli di spesa fissa a residui Dati elaborati dalla Sezione.

I capitoli (77) complessivamente presi in considerazione ai fini dell’indagine, senza tener conto di tutti quelli analizzati nell'ambito delle verifiche sulle misure adottate dall'Amministrazione a seguito dei rilievi formulati sull’esercizio 2013 e precedenti10, rappresentano una percentuale pari al 2,29% di tutti i capitoli (3.370) presenti nel rendiconto11. Con riferimento ai suddetti capitoli sono stati oggetto di controllo 10 crediti, 18 decreti di impegno e 37 titoli di spesa con i relativi decreti di liquidazione12.

10 Si tratta di 6 capitoli dell'entrata e 25 della spesa.

11 Sull'esercizio 2006 era stato assoggettato a controllo il 2,79% dei capitoli, sull'esercizio 2007 il 5,47%, sul 2008 il 5,52%, sul 2009 l'8,15%, sul 2010 il 3,64%, sul 2011 l'1,44%, sul 2012 il 6,04% e sul 2013 il 5,23%.

12 Sul rendiconto 2013 erano stati esaminati 18 crediti, 70 decreti d'impegno e 128 titoli di spesa.

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