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COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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COMUNE DI PRESICCE

PROVINCIA DI LECCE

"CITTA' DEGLI IPOGEI"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI

REG. GEN.LE N. DEL308 12/06/2015

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Giorno , nel proprio ufficio12/06/2015

Concessione di un ulteriore vano dell'immobile sito in Presicce alla via Cattaneo ("ex Casa Cerfeda") all'Associazione Fidas - modifiche al vigente contratto di comodato d'uso gratuito

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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con contratto stipulato in data 08.10.2014 il Comune di Presicce, previa acquisizione del consenso da parte dei proprietari, ha concesso all' Associazione “Fidas” in comodato d' uso gratuito n. 4 vani più w.c. dell' immobile sito in Presicce alla via Cattaneo (a sua volta concesso al Comune in comodato d' uso gratuito dal suo proprietario Giuseppe Cerfeda) e, precisamente, una veranda, due vani comunicanti di fronte all' ingresso e due stanze laterali a sinistra dell' ingresso su fronte strada;

Vista la nota acquisita al prot. dell' Ente in data 19.03.2015 col n. 2532 con cui il legale rappresentante p.t. dell' Associazione “Fidas” ha chiesto al Comune di Presicce, in persona del Sindaco p.t., tra l' atro,

“la concessione in comodato d'uso gratuito della stanza situata alla destra dell'ingresso, attualmente adibita a deposito del comune, al fine di adibirla a stanza per il colloquio con il medico”, come risultante dalla planimetria allegata alla nota per costituirne parte intergale e sostanziale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 03.06.2015 con cui è stata accolta la suddetta richiesta al fine di assecondare le esigenze organizzative dell' Associazione rappresentate nella surrichiamata nota ed evitare che “il locale destinato al colloquio e alla valutazione clinica (sia) in diretta comunicazione con il locale destinato alla donazione, per cui il percorso in entrata ed in uscita si incrocia”;

Acquisito il consenso dei proprietari dell' immobile in ordine alla specifica richiesta di implementazione dei locali oggetto di comodato d' uso gratuito, in atti (prot. n. 5273 del 12.06.2015);

Ritenuto pertanto di dover modificare il vigente contratto di comodato d' uso gratuito e, precisamente, l' art. 1 nella parte in cui statuisce che al Comodatario sono concessi “n. 4 vani più servizio w.c.

dell' immobile sito in via Cattaneo, identificato catastalmente al Foglio 6 p.lle 32 e 33 sub 1, denominato “Casa Cerfeda”” ed inserire l' ulteriore vano richiesto;

DETERMINA

1. di dare esecuzione alla deliberazione n. 61 del 03.06.2015 con cui si è deliberato di concedere in comodato d' uso gratuito, e senza oneri a carico dell' Ente, all' Associazione

“Fidas” un altro vano facente parte del primo piano dell' immobile sito in Presicce alla via Cattaneo (“ex Casa Cerfeda”) in aggiunta a quelli già concessi e, precisamente, quello a destra dell' ingresso su fronte strada, come risulta dalla planimetria allegata al presente atto (All. A);

2. di modificare il vigente contratto di comodato d' uso gratuito stipulato con l' Associazione

“Fidas” nella parte in cui, all' art. 1, individua i vani da concedere al Comodatario, lasciando invariati gli ulteriori articoli che disciplinano i rapporti tra le parti inerenti l' utilizzo dei locali di che trattasi;

3. di approvare il modificato schema di contratto di comodato d' uso gratuito (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore AA.GG.

Dott.ssa Roberta Quarta

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Allegato “B”

OGGETTO: Convenzione per la concessione in comodato d' uso gratuito di locali siti presso “Casa Cerfeda”.

CONVENZIONE N. 3/2015

L' anno Duemilaquindici, il giorno_______del mese di _________, in Presicce, nella Residenza Comunale, sita in via Roma n. 161,

TRA

IL COMUNE DI PRESICCE, con sede in Via Roma, n. 161, (C.F. 81002870756 – P.Iva:

02374610752), rappresentato, ai fini della stipula del presente contratto, e giusta Deliberazione di G.C.

n. 61 del 03.06.2015, dalla dott.ssa Roberta Quarta, nata a _________________ il _________________ (C.F. _______________________), in qualità di Responsabile del Settore AA.GG. e Culturali, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente in nome e nell' interesse del Comune di Presicce, di seguito “comodante”;

E

L'ASSOCIAZIONE FIDAS, con sede legale in _______________ alla via __________________

(C.F. ________________________) , in persona del legale rappresentante p.t., dott. Gianvito Negro

Valiani, nato a _____________________ il ________________

(C.F._______________________), di seguito “comodatario”;

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 03.06.2015 e della Determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. e Culturali n. ________ del ___________, esecutive ai sensi di legge, le cui motivazioni si intendono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1

Il Comodante concede in comodato d' uso, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1803 e ss. del codice civile, al Comodatario, che accetta, n. 5 vani più servizio w.c. dell' immobile sito in Presicce alla Via Cattaneo, identificato catastalmente al Foglio 6 p.lle 32 e 33 sub 1, denominato “Casa Cerfeda” e, più precisamente: veranda, due vani comunicanti di fronte all' ingresso, servizio w.c., due stanze laterali a sinistra dell' ingresso ed una a destra dello stesso, tutte su fronte strada come da allegata planimetria, All. A).

I locali vengono concessi a titolo di comodato d' uso gratuito, riconoscendo la valenza sociale

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dell' Associazione.

Art. 2

Il Comodatario si servirà dei locali sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per adibirli a sede dell' Associazione ed a connesse attività istituzionali.

È vietato al Comodatario di servirsi dell' immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

La violazione del divieto di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l' immediato rilascio dell' immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 3

Il Comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Art. 4

Il Comodatario è costituito custode dell' immobile oggetto del presente contratto, tenuto a garantirne la sorveglianza durante l' utilizzo.

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso e/o dai suoi frequentatori nell' uso dei beni dati in comodato, e si impegna a mantenere indenne il comodante per danni causasti per sua colpa, nonché da ogni abuso o trascuratezza nell' uso dell' immobile.

Il Comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l' eventuale scarsità o mancanza d' acqua o energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all' immobile stesso.

Art. 5

Il Comodatario si obbliga a mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l' aspetto e l' estetica del fabbricato.

Art. 6

È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare l' immobile senza obbligo di preavviso scritto.

Art. 7

Il Comodatario dichiara di aver esaminato i locali, di averli trovati idonei all' uso pattuito ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge attività, e di conoscerli ed accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 8

Il comodatario potrà apportare all' immobile quelle modifiche che si rendano necessarie a rendere operativi i locali per l' uso pattuito. In ogni caso dovrà darne preventivo avviso al comodante e ne sosterrà per intero le spese, i costi con annessi e connessi, che mai potranno essere imputati al comodante o alla proprietà.

Il comodatario si assume ogni responsabilità per quanto attiene i permessi, licenze e autorizzazioni, siano essi comunali, regionali, statali o stabiliti con leggi speciali. L' esecuzione di lavori in contrasto con le

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norme urbanistico-edilizie produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

Resta inteso che le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario, restano acquisite dal Comodante senza obbligo di compenso.

Art. 9

Le riparazioni dette locative, sì come individuate dagli artt. 1576-1609 c.c., saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico del comodatario. Per l' esecuzione delle opere di cui sopra il comodante ha facoltà di sostituirsi al comodatario qualora quest' ultimo, a fronte di preventiva richiesta scritta da parte del Comune, non vi provveda direttamente, con addebito delle relative spese. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del c.c. il comodatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che il comodante riterrà necessario anche se differibili per modifiche e/o miglioramenti all' intero stabile ovvero parte di esso, dovesse risultare limitato l' uso o il godimento dei locali assegnati.

Il Comodante si impegna, peraltro, a fornire preventiva comunicazione all' Associazione in caso di esecuzione di eventuali interventi di riparazione, modifiche e/o miglioramenti allo stabile ovvero a parte di esso e ad effettuare tali interventi, possibilmente, nei periodi di chiusura del servizio svolto dal Comodatario in tali locali. Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

Art. 10

I locali vengono concessi in comodato d' uso gratuito fino al 31.12.2009.

Art. 11

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione dei locali, o qualora gli stessi si rendessero necessari per usi istituzionali.

Il provvedimento di revoca non necessita di motivazione e produce i suoi effetti decorsi dieci giorni dalla data di comunicazione all' Associazione.

La concessione decadrà automaticamente nel caso in cui il Comodante dovesse perdere la disponibilità dei locali.

Art. 12

L' Associazione comodataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali concessi in comodato, nonché alla volturazione delle utenze esistenti, ed al pagamento delle spese ordinarie per il godimento dell' immobile e di quelle relative alle utenze (telefono, energia elettrica, acqua, riscaldamento ecc.).

Art. 13

L' inosservanza anche di una sola delle condizioni previste nella presente convenzione, comporta la risoluzione ispo iure della stessa, con l' obbligo per il Comodatario di lasciare liberi i locali assegnati e restituire le chiavi entro 30 giorni dalla comunicazione formulata per iscritto dal Comodante.

Il Comodante si riserva, in ogni caso, la facoltà di revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica utilità e

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sicurezza o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno. Al verificarsi di tali situazioni, la Giunta Comunale provvederà a deliberare la predetta revoca.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803- 1812 del Codice Civile.

Art. 15

Le parti dichiarano di aver preso attentamente visione della presente convenzione, che accettano integralmente.

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 16

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto competente a giudicare sarà il Foro di Lecce.

Art. 17

Il presente contratto, che consta di n.17 artt. e si compone di n. ____ facciate (compreso All. A)), viene redatto in duplice originale. Le spese tutte concernenti la stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte a carico del Comodatario. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d' uso, ai sensi dell' art. 5, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Presicce, _________________________

Per il Comune di Presicce Per l'Associazione Fidas

_____________________ _______________________

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PRESICCE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA ROBERTA QUARTA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25.9.1995, n. 77.

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ____________________________ e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

PRESICCE , lì __________________________

F.to:

F.to: Dott.Roberto ORLANDO , lì __________________________

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO F.to: Maria Tonina COLETTA

IL RESPONSABILE AA. GG.

E SOCIO CULTURALI IL MESSO COMUNALE

F.to: Salvatore BRIGANTE 12/06/2015

Del Atto Num. 308

DOTT.SSA ROBERTA QUARTA

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