E lementi di orientamento per la destinazione del TFR nella Previdenza complementare
Terzo settore e Sanità Privata
Le scadenze
e le condizioni di riferimento
Con la Legge Finanziaria 2007 viene anticipato l’avvio della Previdenza Complementare e i lavoratori del settore privato devono scegliere sulla destinazione del proprio TFR maturando sostanzialmente fra le seguenti alternative :
•Mantenere il TFR maturando (quello dal gennaio 2007) alle stesse condizioni del passato (liquidazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, rivalutazione annuale dello stesso secondo il consolidato meccanismo, anticipazione parziale dello stesso in specifici casi circoscritti)
•Destinare il TFR maturando ad un Fondo pensione liberamente scelto optando sostanzialmente fra
•Fondo negoziale di categoria Fondo Aperto o FondINPS
L e date di scadenza
Entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già in servizio al 31.12.2006 può
1) Compiere una scelta esplicita su dove destinare il proprio TFR maturando
2) Non compiere alcuna scelta e in forza del principio del “Silenzio-Assenso”
consentire la destinazione del proprio TFR maturando al Fondo Chiuso di categoria
Attenzione!!!!!!!! Se non esiste nel proprio settore di attività e nel CCNL di
appartenenza il Fondo negoziale di riferimento (Fondo chiuso), col silenzio-assenso il TFR andrà automaticamente a FondINPS (che è il Fondo residuale INPS a
capitalizzazione, che di fatto si “offre” nel sistema anche come sostitutivo dei Fondi
chiusi)
Il lavoratore assunto dall’ 1.01.2007 dovrà esprimere le stesse opzioni entro i sei mesi successivi alla assunzione.
Ad es: Il lavoratore assunto il 20 febbraio 2007 dovrà compiere la stessa scelta di destinazione del TFR entro il 20 agosto.
Se il 20 agosto tale lavoratore non avrà compiuto la scelta esplicita, per il principio del silenzio assenso il suo TFR andrà
al Fondo chiuso (se esistente- ad es. Cooperlavoro per un addetto della Cooperazione sociale)
a FondINPS se nel suo CCNL di riferimento manca ancora il Fondo
negoziale di categoria costituito ( ad es. gli addetti di Anaste, Uneba fino alla effettiva costituzione di Previfonder, Sanità Privata Aris, Don
Gnocchi, AIOP etc..)
Per i lavoratori a tempo determinato ???
Il silenzio-assenso si applica solo nel caso il loro rapporto di lavoro superi i 6 mesi
Se il periodo del contratto di assunzione è invece inferiore ai 6 mesi il lavoratore può:
1- lasciare il TFR in azienda
2- aderire volontariamente (scelta esplicita) al Fondo Pensione del
settore della propria azienda
La scelta del mantenimento del TFR in azienda
e la “questione” del numero sotto o sopra i 50 dipendenti
Se il lavoratore decide di “non destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare” e che questo continui ad essere regolato secondo l’art. 2120 del Codice Civile, il suo TFR avrà
- stesso meccanismo di rivalutazione del passato
- liquidazione integrale della somma accantonata con relativa rivalutazione - forme di anticipazione come in vecchio “regime” ( anticipo fino al 70% dopo 8 anni per acquisto prima casa o per spese sanitarie per gravi motivi di salute)
Tutto questo indipendentemente dal fatto che la sua azienda
abbia fino a 49 o più dipendenti.
Cosa cambia allora ?
- Se il lavoratore opta per la regolamentazione secondo l’art. 2120 del Cod.
Civile e la sua Azienda ha 50 o più dipendenti,
- il suo TFR mensilmente verrà accantonato dal datore di lavoro ad un fondo
denominato “Fondo Inps per l’erogazione del TFR”costituito presso l’Inps.
Si tratta di un “fondo” che funge da cassa per la Tesoreria dello Stato che potrà utilizzare le somme accumulate per finanziare opere pubbliche e gli enti che si occupano di viabilità e trasporti collettivi (es. Ferrovie, Anas, ecc.).
- Se il lavoratore opta per la regolamentazione secondo l’art. 2120 del Cod.Civile e la sua Azienda ha meno di 50 dipendenti (fino a 49)
- il suo Tfr continuerà ad essere accantonato direttamente dal datore di lavoro
In entrambi i casi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il
dipendente riscuoterà l’intero TFR maturato con il sistema di rivalutazione del passato:
Totale TFR accantonato più rivalutazione secondo vecchio sistema di calcolo
Anche nel caso che il lavoratore sia in una azienda con 50 o più dipendenti, continuerà per avere la liquidazione a rapportarsi al suo datore di lavoro, che gli dovrà anticipare quanto accantonato presso il Fondo della Tesoreria dello Stato.
In conclusione:
1- Una cosa è FondINPS : Fondo residuale a capitalizzazione, un’altra è il Fondo Inps per l’erogazione del TFR
2- Per il lavoratore che decide di mantenere “il TFR in Azienda”, la sua modalità di riscatto al momento della cessazione del rapporto lavorativo non cambia.
Quello che cambia è relativo all’Azienda, che sopra i 49 dipendenti non può più
mantenerlo presso di sé
L a situazione nella Sanità Privata e nel Terzo Settore
Il settore della Assistenza alla persona non presenta ad oggi Fondi di categoria di riferimento, tranne che per la Cooperazione Sociale.
Riassumiamo in breve ad oggi lo “stato dell’arte”:
• Misericordie e Anpas hanno siglato l’intesa con CISL CGIL e UIL per aderire al costituendo Fondo Previdenza Complementare per lavoratori delle Regioni, Enti Locali e Sanità Pubblica
• Valdesi e Avis hanno garantito la loro adesione allo stesso Fondo
• Anffas sembra orientata a confermare analoga adesione ma attendiamo conferme ulteriori
• Uneba ha firmato un accordo assieme ad Agidae da una parte e a CISL CGIL UIL dall’altra (a cui aderirà anche la nostra Federazione) per la costituzione del Fondo di Categoria
Previfonder Previfonder. .
• Aris e Don Gnocchi hanno sottoscritto con CGIL FP CISL FP UIL FPL l’intesa per costituire il Fondo Sanità Privata FONSAP FONSAP
• AIOP e ANASTE non hanno ad oggi trovato con noi un’intesa rispetto a quale Fondo aderire o quale costituire ex novo.
• AIAS continua a temporeggiare e non è ad oggi stata disponibile a convocare incontri di
confronto
Cosa fare o quali indicazioni dare?
Tranne che il caso della Cooperazione sociale (vedi scheda a pag. 11 ) è importante capire che ad oggi nessun Fondo chiuso della Sanità Privata e del Settore socio-
sanitario è operativo.
I tempi tecnici per la redazione dello Statuto e le procedure per gli organismi di rappresentanza ( Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci Revisori) non renderanno operativi entro il 30 giugno 2007 nemmeno i Fondi già individuati prima del 30 giugno 2007.
Pertanto i lavoratori devono aver chiaro che
• Se non effettueranno la scelta esplicita di mantenimento del TFR in azienda, questo andrà automaticamente a FondINPS.
A questo proposito le ultime indicazioni parlano, una volta conferito il TFR a
FondINPS, di obbligo di permanenza sullo stesso per almeno un anno.
Inoltre, una volta aderito a FondINPS (come pure a un
qualsiasi altro Fondo aperto) non potranno tornare “indietro e ri-trasferire il TFR in Azienda.
• Se effettueranno la scelta di “parcheggiarlo” in azienda, potranno decidere in qualsiasi momento di aderire alla previdenza complementare.
In questo caso è molto probabile che dopo l’estate i Fondi stessi di categoria
del settore comincino ad essere operativi e che il lavoratore possa scegliere con
maggiore completezza di scenario la soluzione che preferisce.
COOPERLAVORO
L’unico Fondo di categoria del Settore
Paradossalmente il settore più debole dell’area assistenziale è quello che già dal 1997 ha un Fondo di previdenza complementare.
Si tratta di un Fondo a cui fa riferimento non solo la Cooperazione Sociale, ma tutto il mondo delle Cooperative, e che nel CCNL delle Coop. Sociali trova il suo riferimento all’art. 85
In questo caso, in base al principio del silenzio- assenso ,il socio-lavoratore o il dipendente di Cooperativa che non fa una scelta esplicita entro il 30 giugno si vedrà conferito il proprio Tfr maturando a questo Fondo e non a FondINPS
A questo Fondo possono aderire solo i lavoratori della
Cooperazione sociale (soci o dipendenti) e non quelli di altri
contratti dell’area assistenziale.
C osa dire ai lavoratori e ai soci della cooperazione ?
Anche qui, come per gli altri CCNL, il punto di partenza è che
la scelta deve essere libera e individuale. La nostra Federazione può orientare ma non può in alcun modo svolgere un ruolo di “promotore” o detrattore delle singole ipotesi.
Vi sono tuttavia alcune considerazioni e elementi inconfutabili da sottoporre all’attenzione dei lavoratori
1) Pensare al proprio futuro nel medio lungo periodo è un “dovere”
generazionale e la strada di una forma pensionistica complementare può
davvero rappresentare un aiuto per chi fra 10-15 anni rischia di andare in
pensione con il 55-60% del proprio stipendio
I Modelli TRF 1 e TRF2
Nel medio lungo periodo la differenza fra una destinazione del tfr in azienda e un tfr presso un Fondo Pensionistico complementare comporta oggettivamente diversità
- di rendimento tendenziale
- di condizioni e vantaggi fiscali (deducibilità e aliquote di tassazione più bassa nella Prev. Complementare)
Inoltre non tutti i Fondi sono uguali
• I Fondi chiusi hanno minori costi di gestione
• I Fondi chiusi garantiscono, in caso di versamento di una quota aggiuntiva oltre il Tfr, un analogo versamento da parte datoriale (solitamente pari
all’1%)
• Maggiori garanzie di gestioni prudenziali e controllate da rappresentanti dei
Negli ultimi giorni ogni territorio si ritrova a dover aiutare gli iscritti e eventuali nuovi aderenti rispetto ai modelli consegnati dalle Aziende.
Il TRF 1 riguarda i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 Il TRF2 riguarda quelli assunti dopo il 31 dicembre 2006
Diamo a seguire alcune precisazioni e suggerimenti sull’utilizzo degli
stessi
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005 DISPONE
che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica
complementare…………..………....…...alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../….;
Allega: copia del modulo di adesione
che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1)
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.
TRF1 Per quelli che hanno iniziato la loro prima esperienza lavorativa da dipendente con relativa iscrizione alla Prev. Obbligatoria dopo il 28.04.1993 vale la SEZIONE 1
Se il lavoratore vuole conservare il TFR in
Azienda deve barrare Se il lavoratore
vuole conferire il TFR
(in questo caso il 100%)
a un Fondo complementare, deve barrare
SEZIONE 1
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
Per chi ha già attivato una forma di Previdenza complementare (caso assai raro e da non confondersi con le assicurazioni “sulla vita”) vale la SEZIONE 2
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.
252/2005 DISPONE
che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione ……….……….., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio
trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
che venga conferita al fondo pensione
………...………, al quale il sottoscritto già
aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato
integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.
Se il lavoratore vuole conferire
il TFR
nella misura del 100%
al Fondo
complementare, deve barrare
Se il lavoratore vuole continuare a versare solo la parte del TFR
già destinata deve barrare
SEZIONE 2
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
Per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che non abbiano ad oggi attivata una Previd.
Complementare e abbiano un CCNL che preveda la possibilità di conferire il TFR vale la SEZIONE 3
Nel nostro settore è il solo caso delle Coop. Sociali
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 DISPONE
che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1)
che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……....% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
………..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....…/.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica
complementare..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../...
Se il lavoratore vuole conservare
il TFR in Azienda deve barrare
SEZIONE 3
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.
DISPONE
che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1)
che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
………...…., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...…/.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
………...…….., alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/../….;
Per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che non abbiano ad oggi attivata una Previd.
Complementare e non abbiano un CCNL che preveda la possibilità di conferire il TFR vale la SEZIONE 4
Nel nostro settore è il caso
di tutti gli altri CCNL Sanità Privata, Anaste, Uneba etc.
Se il lavoratore vuole conservare
il TFR in Azienda deve barrare
SEZIONE 4
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR