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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Ordine del giorno

sulla razionalizzazione e soppressione delle sezioni Distaccate del Tribunale di Cagliari e degli Uffici del Giudice di Pace nella Provincia di Carbonia Iglesias

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE

- nella seduta del 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie che dà attuazione alla delega al Governo attribuita dalla legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011

- vengono attuati in maniera rigorosa i criteri di carattere tecnico previsti dalla legge delega, lo schema di decreto legislativo – che ora passerà alle Commissioni parlamentari per un parere obbligatorio ma non vincolante

DATO ATTO CHE questo decreto prevede :

- la riduzione e l’accorpamento di 37 tribunali e di 38 procure - la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale

- la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, la cui pianta organica non subirà alcun ridimensionamento.

RILEVATO CHE

- a questa riorganizzazione si aggiunge quella degli uffici dei giudici di pace che ha già portato all’individuazione di 674 sedi che saranno soppresse e rispetto alle quali è atteso il parere delle commissioni competenti.

- nel territorio del Distretto Giudiziario di Cagliari su cui insiste la Provincia di Carbonia – Iglesias, si prevede la soppressione delle Sezioni Distaccate di Iglesias e Carbonia, degli Uffici del Giudice di Pace Iglesias, Carbonia, Sant’Antioco e Santadi

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EVIDENZIATO CHE

all’esito dei lavori del gruppo di lavoro Anci -Cnf, in attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 10 maggio scorso, è emerso che i criteri utilizzati dal Governo, tra cui quello della base provinciale si riferiscono ad una vecchia organizzazione dello Stato, risalente alla geografia amministrativa dello Stato sabaudo preunitario del1859

PRESO ATTO CHE a seguito dell’analisi effettuata dal tavolo di lavoro Anci - CNF, emerge come la scelta del governo comporti, con la soppressione dei 37 tribunali sub-provinciali e 220 sezioni distaccate di Tribunale una minor spesa complessiva che si traduce, tuttavia, in una mera “partita di giro” perché essa non porta alla riduzione delle decine di migliaia di procedimenti civili e penali pendenti, ma bensì un aggravio di spesa per i Comuni presso i quali saranno accorpati i servizi giudiziari soppressi e per i cittadini dei Comuni appartenenti al circondario che dovranno recarsi presso la sede centrale

VERIFICATO CHE

per quanto riguarda l’obiettivo di un recupero di efficienza del sistema giustizia, che è alla base del provvedimento del Governo, i tribunali sub-provinciali , che andranno ad essere soppressi, rispondono agli standard europei di efficienza in merito alla durata del processo e alla capacità di smaltimento in quanto sul primo versante, infatti, assicurano la conclusione del processo civile entro i predetti standard e sul secondo, per ciò che riguarda la realtà della Sezione di Iglesias, tenendo conto dei dati aggiornati al dicembre 2011, pendevano presso la Sezione Distaccata n. 563 procedimenti civili ordinari, n. 643 procedimenti di esecuzione mobiliare; n. 98 procedimenti di volontaria giurisdizione; n. 390 procedimenti penali pendenti ( Dati questi ultimi, riferiti – appunto – ai procedimenti pendenti posto che quelli iscritti risultano nel corso dello stesso 2011 ovviamente di gran lunga superiori come dimostrano i numeri dell'Ufficio notifiche che ha caricato ben 5.337 atti giudiziari )

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CONSIDERATO CHE

Il Tribunale rappresenta un irrinunciabile presidio per la giustizia del territorio ed un simbolo per la città che lo ospita e per l'intero circondario, chiamato a svolgere, sia in materia penale che civile, una fondamentale funzione per il cittadino nel territorio più povero d'Italia;

il Giudice di Pace rappresenta l’organo di giustizia più vicino al cittadino, chiamato a svolgere importantissime funzioni in materia di contenzioso giudiziale, già di competenza pretoriale, oltre a rilevanti compiti di conciliazione stragiudiziale, e a fornire una preziosa collaborazione tecnico-processuale, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, che si trovano meno tutelate di fronte ad un “ sistema giustizia” dai costi di accesso sempre molto alti;

RILEVATO CHE il provvedimento governativo non rispetta il principio dell’invarianza di spesa, creando oneri aggiuntivi di finanza pubblica per i quali non vi sarebbe la necessaria copertura e viola, oltretutto, l’iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72) e di quello previsto per la c.d. decretazione d’urgenza (art. 77 co. 2), in quanto non sussistono – per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li ha enunciati con clausola di mero stile – ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente legata ad altro decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 7 del testo approvato dal Consiglio dei Ministri, rubricato− “Edilizia giudiziaria”, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, prevede che il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 10 comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e che tale provvedimento sia adottato dal presidente del tribunale, dal consiglio giudiziario, dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dalle amministrazioni locali interessate;

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- nell'incontro tenutosi in data 6 marzo 2012, la dott.ssa Corradini, Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, ha manifestato ai delegati dell'avvocatura di Iglesias e Carbonia ampia disponibilità a favore della conservazione delle Sezioni Distaccate;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LA GIUNTA

1. Ad attivarsi con urgenza nei confronti della presidenza della regione Sardegna e della sua giunta perché provveda ad intervenire presso il Ministro di Grazia e Giustizia affinché sia rivalutata la scelta di soppressione degli uffici giudiziari del territorio, in modo da continuare a garantire un adeguato servizio di giustizia, penale e civile, ai cittadini presenti nel Comune (nella Provincia), e quindi assicurare la salvaguardia dei loro diritti;

2. Ad attivarsi altresì nei confronti dell’ANCI Sardegna affinché supporti con l’azione dei Sindaci la tenuta dei servizi primari nella nostra Regione e nei nostri Comuni;

3. Ad attivarsi infine, per esplorare la possibilità - quantomeno – di adottare la soluzione di cui al citato art.

7 del testo governativo, quale soluzione temporanea di mantenimento delle sedi giudiziarie per almeno cinque anni, in attesa che venga adottata individuata una soluzione definitiva al problema.

Riferimenti

Documenti correlati

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta,

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore

La Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna numero 22/1 del 07/06/2007, recante le direttive e linee guida per l’esercizio della professione di guida

- che, come disposto dalla normativa vigente, il CSL di Carbonia attiverà la procedura di reclutamento prevista dalle Delibere della Giunta Regionale della Sardegna

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