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Risarcimento danni senza postumi

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Academic year: 2022

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Risarcimento danni senza postumi

written by Sara Soresi | 02/08/2018

Certificato di guarigione senza postumi. Avete diritto al risarcimento del danno?

Come si determina la sua entità?

Hai subito delle lesioni in seguito ad un incidente stradale, ad una colluttazione, ad una caduta causata da una buca sull’asfalto, all’aggressione da parte di un cane lasciato libero di circolare e, dopo un periodo di malattia, sei stato dichiarato guarito senza postumi. Ti chiedi, quindi, se puoi avere diritto ad un risarcimento danni senza postumi? Vediamolo insieme.

Innanzitutto ti chiederai: ma cosa sono i postumi? I postumi sono tutti quei disturbi che perdurano anche dopo la conclusione della malattia. Per esempio, se ti avessero investito mentre eri in sella al tuo motorino e, dopo la fisioterapia e le ulteriori ed eventuali terapie, fosse rimasto un disturbo ad un gomito, un polso, un ginocchio, questo disturbo darebbe vita, appunto, al cosiddetto postumo, con relativo risarcimento.

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Quali danni sono risarcibili?

Se siete in possesso di un certificato di guarigione senza postumi, avete comunque diritto al risarcimento di due diverse tipologie di danno:

danno patrimoniale: è il danno formato da due entità: a) danno emergente:

diminuzione di patrimonio del danneggiato (per esempio, le spese che avete sostenuto in seguito al danno patito, come quelle per l’acquisto di medicinali, per la riabilitazione ecc…). A tal fine è sempre necessario e indispensabile conservare tutti gli scontrini fiscali e le fatture, b) lucro cessante: mancato guadagno patrimoniale derivante dall’illecito e che, in mancanza di questo, si sarebbe ragionevolmente prodotto. [1] Lo scopo del risarcimento del danno patrimoniale è quello di realizzare una perfetta compensazione della persona lesa;

danno non patrimoniale [2]: è il danno che deriva dalla lesione d’interessi giuridicamente rilevanti ossia tutte quelle situazioni che, secondo la legge, sono meritevoli di tutela e che danno luogo ad un danno diverso da quello tipicamente “economico”. Questo tipo di danno, è a sua volta distinto in: a) danno biologico: è il cosiddetto danno alla salute e consiste nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, che conduce a vere e proprie ripercussioni negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita della persona danneggiata, b) danno morale: sofferenza psichica derivante dal danno patito, c) danno esistenziale: è quel danno che compromette le attività realizzatrici della persona umana (per esempio, lesione della serenità familiare);

Ma se siete stati dichiarati guariti senza postumi, vi chiederete: come vengono valutati questi danni in assenza di postumi?

In caso di guarigione senza postumi, l’entità del danno risarcibile sarà ovviamente inferiore rispetto al caso di guarigione con postumi.

Con riferimento al danno patrimoniale (ossia, lo ricordiamo, quello prettamente economico), l’entità del risarcimento sarà inferiore poiché, in caso di guarigione, non sarà necessario l’acquisto di ulteriori medicine o la sottoposizione a trattamenti fisioterapici ecc… La perdita di guadagno derivante dall’impossibilità temporanea di svolgere la propria professione, inoltre, è chiaramente minore rispetto al caso in cui la persona non sia più in grado (totalmente o parzialmente)

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di assolvere alla propria attività lavorativa.

Medesimo discorso vale per i danni non patrimoniali: il danno alla salute, i patimenti interiori, se riconosciuti solo temporanei e non permanenti, daranno luogo ad un risarcimento inferiore rispetto all’ipotesi in cui questi danni permangano anche dopo la guarigione fisica.

Guarigione con o senza postumi

In conseguenza dell’evento dannoso che avete subito, dovrete affrontare un periodo d’invalidità più o meno lungo e che conduce alla guarigione con o senza postumi.

Una volta terminata la malattia proveniente dal sinistro, dalla colluttazione o da qualsiasi altro evento che abbia fatto sorgere il diritto al risarcimento del danno, il medico dovrà predisporre un certificato in cui è stabilito se la guarigione sia avvenuta con o senza postumi.

Se, una volta terminata la malattia, il danneggiato può dirsi guarito senza strascichi, ossia senza danni che permangono nel tempo, si può parlare di guarigione senza postumi. Al contrario, quando permangono disturbi anche a seguito delle cure eseguite, si parla di guarigione con postumi.

Il risarcimento dei danni, dunque, tiene conto sia del periodo in cui il soggetto danneggiato non è ancora guarito sia, eventualmente, dei postumi permanenti rimasti senza che ulteriori cure possano modificare detta situazione. Si parla, rispettivamente, d’invalidità temporanea e invalidità permanente.

Invalidità permanente e invalidità temporanea

Per invalidità permanente s’intende la diminuzione della capacità del danneggiato che residua nonostante le cure. E’ valutata in punti percentuali a seguito di accertamento medico-legale e ad ogni punto spetta un determinato ammontare a titolo di risarcimento. A seconda che le lesioni siano stimate in una percentuale dallo 0% al 9% o dal 10% al 100%, si distingue tra lesioni micropermanenti e lesioni macropermanenti, con ovvie differenze dell’ammontare del risarcimento.

Per invalidità temporanea, invece, s’intende quella riguardante il periodo di tempo necessario affinché il danneggiato, dopo aver subito il danno, possa ritenersi

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clinicamente guarito. E’ calcolata facendo riferimento al numero di giorni d’invalidità ed alla sua percentuale. Per esempio: se siete stati dichiarati guariti dopo 50 giorni da un’eventuale sinistro, potrete aver subito 10 giorni d’invalidità totale, 10 giorni d’invalidità al 75%, 20 giorni d’invalidità al 50% e 10 giorni d’invalidità al 25%. Per ogni giorno d’inabilità temporanea assoluta (nell’esempio, 10 giorni), il risarcimento è di 46,88 Euro [3] e tale somma è ridotta in modo proporzionale alla diminuzione della percentuale d’inabilità.

In particolare, facendo riferimento alla classificazione dei diversi tipi di danno sopra esposta, si può affermare che:

con riguardo al danno non patrimoniale, questo perde molto della sua consistenza poiché circoscritto solo ed esclusivamente ad un determinato periodo di tempo, ossia il periodo d’inabilità;

con riguardo al danno patrimoniale, occorre una distinzione tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo. Nel primo caso, la perdita patrimoniale è agevolmente calcolabile esaminando la retribuzione giornaliera dello stesso. Nel secondo caso, invece, il calcolo risulta più complicato a causa dell’impossibilità di stabilire in modo certo il mancato guadagno derivante dall’inattività lavorativa.

E se la lesione è talmente lieve da non costringere il danneggiato alla sospensione dell’attività lavorativa?

In questa ipotesi, il danneggiato conserva il diritto di chiedere il risarcimento delle spese sostenute per la cura (il cosiddetto danno emergente). Potrete, dunque, ottenere un risarcimento pari alle somme sborsate per l’acquisto dei medicinali e per l’eventuale terapia intrapresa. [4]. Teoricamente, potrebbe sussistere (ed essere, dunque, risarcibile) un danno non patrimoniale. Tuttavia, quando la lesione non conduce ad una sospensione dell’attività lavorativa, molto difficilmente verrà riconosciuta la sussistenza di un danno morale, esistenziale o biologico.

Il risarcimento danni senza postumi in caso di sinistro stradale

Secondo la legge [5], il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno cagionato a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso salvo che non

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provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ma cosa dovete fare per ottenere il risarcimento?

In caso d’incidente tra veicoli a motori per cui è previsto l’obbligo di assicurazione, i conducenti o, se non corrispondenti, i proprietari dei veicoli, devono denunciare il sinistro alla propria assicurazione, attraverso apposito modulo. Se dall’incidente sono derivati danni materiali (ai veicoli coinvolti) o personali (ai conducenti) lievi, cioè con lesioni di lievi entità, la richiesta di risarcimento può essere rivolta direttamente all’assicurazione che ha stipulato il contratto riferito al veicolo incidentato.

La richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere [6]: i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, le denominazione delle rispettive assicurazioni, la descrizione delle modalità del sinistro, le generalità degli eventuali testimoni, l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia ed il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia volta ad accertare l’entità del danno. Se dall’incidente derivano lesioni ai conducenti, occorre altresì indicare: l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte dell’Inail, il certificato di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti e l’eventuale consulenza medico legale di parte. Che cosa succede a questo punto?

L’assicurazione formula al danneggiato l’offerta per il risarcimento oppure comunica i motivi per i quali ritiene di non dover formulare un’offerta. Se il danneggiato accetta, l’assicurazione provvede al pagamento entro i successivi quindici giorni. Se, invece, ritiene di non accettare, può intraprendere azione giudiziaria volta all’ottenimento del risarcimento.

Determinazione dell’entità del risarcimento

Abbiamo visto che la determinazione dell’entità del danno patrimoniale è senz’altro più agevole: è sufficiente documentare le spese sostenute per i farmaci acquistati e per gli eventuali trattamenti fisioterapici/ortopedici/psicologici/ecc… a cui ci si è sottoposti. A ciò, vengono sommate le somme riconducibili ai giorni o alle ore di lavoro perdute a causa dei danni riportati. Ma come si determina il danno

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non patrimoniale?

Il danno morale è liquidato su base equitativa, aumentando l’importo riconosciuto a titolo di danno biologico di una percentuale dal 30% al 50%. Il danno biologico, è calcolato sulla base della perizia del medico legale, che attesterà la presenza di un’invalidità temporanea (parziale o totale) o di un’invalidità permanente, che è monetizzata in base ad un sistema tabellare. Le voci che vengono considerate nel calcolo del risarcimento del danno biologico sono due.

i giorni di malattia (invalidità temporanea): non coincidono 1.

necessariamente con i giorni di assenza dal lavoro ma comprendono, invece, quei giorni che decorrono dal momento in cui si è verificato il fatto che ha originato la lesione fino alla completa guarigione accertata dal medico (o fino al raggiungimento di una situazione di stabilità senza ulteriori possibilità di miglioramento nei casi di inabilità permanente). La Corte di cassazione [7], tuttavia, si è pronunciata per l’esclusione della liquidazione dell’invalidità temporanea a seguito di un sinistro se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni;

lesione permanente: conseguenza, non eliminabile con terapie e cure, che 2.

il danneggiato subirà tutta la vita a causa del danno subito. Quest’ultima voce, ovviamente, non è presa in considerazione in caso di risarcimento danno senza postumi poiché, per definizione, questo tipo di risarcimento non prevede la presenza di lesioni persistenti;

Riferimenti

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