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Proposta di legge per il risarcimento dei danni non patrimoniali e del danno alla persona

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Academic year: 2022

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Proposta di legge per il risarcimento dei danni non patrimoniali e del danno alla persona

Premesse

1. Premesso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, ha approvato in data 4 giugno 1999 un disegno di legge recante nuova disciplina in tema di danno alla persona.

2. Premesso che l’ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo- aveva presentato, all’inizio del 1999, una sua proposta di legge sul tema del danno alla persona, cui si è sostanzialmente ispirato il Disegno di Legge.

3. Premesso che da tempo è sollecitato da più parti un intervento legislativo per ovviare ai problemi emersi in relazione al risarcimento del danno alla persona, tra cui in particolare: 1) i notevoli divari dei risarcimenti operati dai vari giudici di merito a causa della mancanza di parametri di liquidazione uniformi a livello nazionale; 2) le restrizioni imposte dall’attuale art.

2059 c.c. al risarcimento del danno morale; 3) le lacune nella tutela risarcitoria di beni costituzionalmente protetti quali la salute, la vita e la personalità.

4. Premesso che le compagnie di assicurazioni hanno più volte lamentato, specie nel periodo precedente l’approvazione del Disegno di Legge, che l’aumento delle polizze per la responsabilità civile da circolazione stradale dipende dall’incertezza della materia e dall’elevato risarcimento riconosciuto per i danni alla persona, in particolare quelli di lieve entità.

5. Premesso che nel Disegno di Legge queste istanze restrittive delle compagnie di assicurazioni appaiono tenute in considerazione, mentre risultano invece trascurate le aspettative dei danneggiati e, più in generale, di tutti i singoli cittadini, i quali, in quanto consumatori, destinatari di servizi e soggetti di diritti (non solo il diritto alla salute, ma anche quello all’ambiente salubre, alla privacy, al lavoro), sono tutti potenziali vittime.

6. Premesso che il sistema del risarcimento dei danni alla persona costituisce una questione sociale di primaria importanza, sia per il gran numero di persone coinvolte, sia per la funzione regolatrice svolta, in quanto permette di disincentivare i potenziali danneggianti dal mettere in atto comportamenti lesivi dell’altrui posizione.

7. Premesso che se in questa materia è sicuramente necessario un intervento legislativo che sia in grado di fornire uniformità di giudizio e maggiori certezze, nello stesso tempo è necessario agire in modo da garantire il giusto risarcimento ai danneggiati, e avvalorare la funzione regolatrice della responsabilità civile, che andrebbe così a compensare la tendenza attuale al restringimento dell’ambito operativo della responsabilità penale.

Considerato

1. Considerato che nel dibattito che ha portato alla formulazione della proposta ISVAP prima e del Disegno di Legge poi, non hanno finora partecipato gli enti che rappresentano i potenziali danneggiati, né tantomeno è stato considerato l’interesse dei cittadini ad una responsabilità civile che scoraggi la produzione di danni.

2. Considerato che i problemi evidenziati dalle assicurazioni, in merito al costo delle polizze obbligatorie, devono porsi in stretta correlazione anche e soprattutto con il rilevantissimo numero di incidenti che avvengono in Italia, come recentemente riconosciuto anche dal Ministero degli Interni, e non soltanto con i limiti dell’attuale sistema.

3. Considerato che il Disegno di Legge, nel regolamentare l’intero campo dei danni non patrimoniali, comunque provocati, incide su tutti i settori della responsabilità civile, e non solo

(2)

su quello dell’incidentistica stradale.

4. Considerato che pertanto la riforma della materia dovrà tenere in debito conto anche le esigenze presenti negli altri settori.

5. Considerato che il Disegno di Legge nella sua attuale formulazione presta il fianco, a causa delle restrizioni previste, a numerose eccezioni di legittimità costituzionale, in grado di offrire nuove occasioni di conflittualità nelle sedi giudiziarie, anziché diminuirle.

6. Considerato che il Disegno di Legge, nel delegare al Governo la formazione della Tabella Indicativa Nazionale da adottarsi per la quantificazione dei danni, di fatto priva il Parlamento del potere normativo su di un punto fondamentale della riforma.

7. Considerato altresì che la tecnica della delega presenta il rischio di rinviare per altro tempo ancora la piena operatività della legge, mentre anche sotto un profilo tecnico appare più corretto, nonché opportuno, il varo integrale della riforma in unico momento.

8. Considerato che il Disegno di Legge, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, rischia concretamente di creare un sistema dei risarcimenti ancora incerto e nettamente squilibrato in favore delle esigenze del mercato assicurativo, con vantaggio dei potenziali danneggianti.

9. Considerato che il Disegno di Legge non prende in considerazione la necessità di giungere all’introduzione, innovativa e moderna, della sanzione privata nel nostro sistema, la quale costituirebbe, non solo per i privati cittadini (ad esempio nel campo dei servizi, del rapporto con i produttori, dei rapporti di lavoro e degli investimenti finanziari), ma anche per le imprese (ad esempio nel caso di concorrenza sleale, false informazioni, tutela dei marchi e dei brevetti) un valido strumento per disincentivare comportamenti illeciti ed anti-sociali.

10. Considerato che un sistema risarcitorio completo ed innovativo permetterebbe all’Italia di portarsi all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei e costituire un avanzato modello di riferimento per gli altri sistemi giuridici.

***

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone la seguente proposta alternativa di riforma sul danno alla persona e, più in generale, sul risarcimento dei danni non patrimoniali.

Testo della proposta

Articolo 1

Danni non patrimoniali e sanzione privata

Nel Libro IV del codice civile, dopo l’art. 2058, è inserito il Titolo Decimo «Dei danni non patrimoniali e della sanzione privata» e l’art. 2059 c.c., sotto il Titolo Decimo, è sostituito dai seguenti articoli:

«Art. 2059. Danno morale.

1. Nel danno morale si colloca qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non rientri nelle categorie del danno patrimoniale (1223) e del danno biologico (2059 bis).

2. Il danno morale, in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, è liquidato dal giudice in via equitativa (1226, 2056), tenuto conto della natura del diritto leso, della natura e dell’entità degli altri eventuali danni subiti, della condotta del responsabile e di ogni altro elemento idoneo a provare l’effettiva incidenza del fatto sul danneggiato».

«Art. 2059 bis. Danno biologico.

1. Per danno biologico si intende il pregiudizio derivante dalla menomazione dell’integrità fisica e/o psichica, temporanea e/o permanente, suscettibile di accertamento medico-legale.

(3)

2. Il risarcimento del danno biologico prescinde dall’incidenza della menomazione sulla capacità produttiva del danneggiato

3. Nella liquidazione del danno biologico (1226, 2056) il giudice deve tenere conto sia della menomazione dell’integrità fisica e/o psichica in sé considerata (aspetto statico), sia delle eventuali alterazioni che tale danno produce sulla vita quotidiana del danneggiato (aspetto dinamico).

4. Per la liquidazione del danno biologico si deve fare riferimento ai valori minimi indicati nella Tabella Indicativa Nazionale, sempre suscettibili di correzione in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno».

«Art. 2059 ter. Danno biologico e danno morale degli eredi.

1. Nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale subiti dal danneggiato si trasmette agli eredi.

2. Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza delle lesioni cagionate dal responsabile, il giudice liquida agli eredi il danno biologico ed il danno morale sofferti dalla vittima, tenendo conto in via equitativa (1226, 2056) dei seguenti elementi:

a) perdita del bene vita;

b) età della vittima al momento del decesso;

c) aspettative di vita della vittima principale al momento dell’evento lesivo;

d) durata ed entità delle sofferenze intercorse tra l’evento lesivo ed il decesso».

«Art. 2059 quater. Danno biologico e danno morale dei prossimi congiunti.

1. Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche e/o psichiche, perdita dell’uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il danno patrimoniale, per il risarcimento del danno biologico e/o del danno morale subiti dalla propria persona.

2. Ai sensi del comma precedente, per prossimi congiunti si intendono:

a) il coniuge;

b) i figli;

c) i figli già concepiti al momento dell’evento lesivo, ma nati successivamente;

d) le sorelle e i fratelli;

e) i genitori.

3. E’ equiparato ai prossimi congiunti chiunque sia legato al defunto o al danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo».

«Art. 2059 quinques. Sanzione privata.

1. Salvo i casi previsti dalla legge, il giudice, su espressa domanda di chi agisce, può, adeguatamente motivando, condannare chi ha arrecato un danno al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione privata, quando il danneggiante abbia agito, in spregio ai diritti del danneggiato, nella consapevolezza di arrecare il danno, oppure quando il danneggiante abbia accettato, in spregio ai diritti del danneggiato, la possibilità di arrecare a quest’ultimo un danno.

2. Il giudice liquida in via equitativa (1226, 2056) la sanzione privata tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la gravità della condotta del danneggiante;

b) la natura del diritto leso del danneggiato;

(4)

c) la natura e l’entità dei danni subiti dal danneggiato;

d) la natura e l’entità dell’eventuale profitto conseguito o confidato dal danneggiante;

e) la condizione economica del danneggiante;

f) l’esigenza di segnalare ai consociati il disvalore sociale della condotta del danneggiante».

«Art. 2059 sexies. Sistemi di previdenza sociale.

1. I danni non patrimoniali e la sanzione privata non sono soggetti a deduzioni qualora il danneggiato riceva indennità dagli enti gestori della previdenza sociale».

Articolo 2

Tabella Indicativa Nazionale

1. I valori minimi per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1.

2. Il danno biologico temporaneo da invalidità temporanea inferiore al 100% va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea totale il valore minimo è di L. 100.000 per giorno.

3. Per il risarcimento del danno morale da danno biologico opera la presunzione del rapporto, nella misura compresa tra ½ ed ¼, tra lo stesso e il danno biologico, temporaneo e/o permanente, ferma restando la possibilità del giudice di superare, in via equitativa, tale presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione più elevata del danno morale, anche indipendente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico.

4. I valori di riferimento per la liquidazione del danno morale da morte di un congiunto sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 2.

Articolo 3

Criteri di aggiornamento della Tabella Indicativa Nazionale

1. Al Ministero di Grazia e Giustizia è delegato il compito di aggiornare, con decreto legislativo, i valori monetari sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all’ultimo aggiornamento, tenendo conto dell’andamento delle liquidazioni giudiziarie a titolo di danno biologico e danno morale.

2. L’aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con cadenza massima triennale.

Allegato 1

T

ABELLA

I

NDICATIVA

N

AZIONALE DEL DANNO BIOLOGICO DA INVALIDITÀ

P

ERMANENTE

Percentu

ale Valore minimo del punto Danno invalidità di in migliaia di

Lire in Euro in migliaia di

Lire in Euro

1 1.600 826,33 1.600 826,33

2 1.700 877,98 3.400 1.755,95

(5)

3 1.800 929,62 5.400 2.788,87

4 1.900 981,27 7.600 3.925,07

5 2.000 1.032,91 10.000 5.164,57

6 2.200 1.136,21 13.200 6.817,23

7 2.400 1.239,50 16.800 8.676,48

8 2.600 1.342,79 20.800 10.742,30

9 2.800 1.446,08 25.200 13.014,71

10 3.000 1.549,37 30.000 15.493,71

11 3.138 1.620,64 34.513 17.824,48

12 3.275 1.691,40 39.300 20.296,76

13 3.413 1.762,67 44.363 22.911,58

14 3.550 1.833,42 49.700 25.667,91

15 3.688 1.904,69 55.313 28.566,78

16 3.825 1.975,45 61.200 31.607,16

17 3.963 2.046,72 67.363 34.790,09

18 4.100 2.117,47 73.800 38.114,52

19 4.238 2.188,74 80.513 41.581,49

20 4.375 2.259,50 87.500 45.189,98

21 4.513 2.330,77 94.763 48.941,01

22 4.650 2.401,52 102.300 52.833,54

23 4.788 2.472,80 110.113 56.868,62

24 4.925 2.543,55 118.200 61.045,20

25 5.063 2.614,82 126.563 65.364,33

26 5.200 2.685,58 135.200 69.824,97

27 5.338 2.756,85 144.113 74.428,15

28 5.475 2.827,60 153.300 79.172,84

29 5.613 2.898,87 162.763 84.060,07

30 5.750 2.969,63 172.500 89.088,81

31 5.888 3.040,90 182.513 94.260,10

32 6.025 3.111,65 192.800 99.572,89

33 6.163 3.182,92 203.363 105.028,22

34 6.300 3.253,68 214.200 110.625,07

35 6.438 3.324,95 225.313 116.364,45

36 6.575 3.395,70 236.700 122.245,35

37 6.713 3.466,98 248.363 128.268,78

38 6.850 3.537,73 260.300 134.433,73

39 6.988 3.609,00 272.513 140.741,22

40 7.125 3.679,76 285.000 147.190,22

41 7.263 3.751,03 297.763 153.781,75

42 7.400 3.821,78 310.800 160.514,80

43 7.538 3.893,05 324.113 167.390,39

44 7.675 3.963,81 337.700 174.407,49

(6)

45 7.813 4.035,08 351.563 181.567,14

46 7.950 4.105,83 365.700 188.868,29

47 8.088 4.177,10 380.113 196.311,98

48 8.225 4.247,86 394.800 203.897,18

49 8.363 4.319,13 409.763 211.624,93

50 8.500 4.389,88 425.000 219.494,18

51 8.633 4.458,57 440.278 227.384,61

52 8.761 4.524,68 455.577 235.285,88

53 8.885 4.588,72 470.900 243.199,55

54 9.004 4.650,18 486.221 251.112,19

55 9.119 4.709,57 501.545 259.026,37

56 9.230 4.766,90 516.852 266.931,78

57 9.336 4.821,64 532.141 274.827,89

58 9.438 4.874,32 547.398 282.707,47

59 9.536 4.924,93 562.612 290.564,85

60 9.630 4.973,48 577.776 298.396,40

61 9.720 5.019,96 592.890 306.202,13

62 9.805 5.063,86 607.935 313.972,22

63 9.887 5.106,21 622.906 321.704,10

64 9.966 5.147,01 637.805 329.398,79

65 10.040 5.185,23 652.600 337.039,77

66 10.111 5.221,90 667.326 344.645,11

67 10.178 5.256,50 681.926 352.185,39

68 10.242 5.289,55 696.456 359.689,51

69 10.303 5.321,06 710.907 367.152,82

70 10.360 5.350,49 725.200 374.534,54

71 10.414 5.378,38 739.394 381.865,13

72 10.465 5.404,72 753.480 389.139,94

73 10.512 5.428,99 767.376 396.316,63

74 10.557 5.452,24 781.218 403.465,42

75 10.599 5.473,93 794.925 410.544,50

76 10.638 5.494,07 808.488 417.549,20

77 10.674 5.512,66 821.898 424.474,89

78 10.709 5.530,74 835.302 431.397,48

79 10.739 5.546,23 848.381 438.152,22

80 10.768 5.561,21 861.440 444.896,63

81 10.794 5.574,64 874.314 451.545,50

82 10.818 5.587,03 887.076 458.136,52

83 10.841 5.598,91 899.803 464.709,47

84 10.861 5.609,24 912.324 471.176,02

85 10.879 5.618,53 924.715 477.575,44

86 10.895 5.626,80 936.970 483.904,62

(7)

87 10.910 5.634,54 949.170 490.205,39 88 10.923 5.641,26 961.224 494.430,77 89 10.935 5.647,46 973.215 502.623,60 90 10.945 5.652,62 985.050 508.735,87 91 10.954 5.657,27 996.814 514.811,47 92 10.962 5.661,40 1.008.504 520.848,85 93 10.969 5.665,02 1.020.117 526.846,46 94 10.975 5.668,11 1.032.650 532.802,76 95 10.980 5.670,07 1.043.100 538.716,19 96 10.985 5.673,28 1.054.560 544.634,79 97 10.989 5.675,34 1.065.933 550.508,45 98 10.993 5.677,41 1.077.314 556.386,25 99 10.996 5.678,96 1.088.604 562.217,05 100 11.000 5.681,03 1.100.000 568.102.59

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Età Coeff. moltip. Età Coeff. moltip.

1 1,000 51 0,750 2 0,995 52 0,745 3 0,990 53 0,740 4 0,985 54 0,735 5 0,980 55 0,730 6 0,975 56 0,725 7 0,970 57 0,720 8 0,965 58 0,715 9 0,960 59 0,710 10 0,955 60 0,705 11 0,950 61 0,700 12 0,945 62 0,695 13 0,940 63 0,690 14 0,935 64 0,685 15 0,930 65 0,680 16 0,925 66 0,675 17 0,920 67 0,670 18 0,915 68 0,665 19 0,910 69 0,660 20 0,905 70 0,655 21 0,900 71 0,650 22 0,895 72 0,645 23 0,890 73 0,640 24 0,885 74 0,635 25 0,880 75 0,630 26 0,875 76 0,625 27 0,870 77 0,620 28 0,865 78 0,615 29 0,860 79 0,610 30 0,855 80 0,605

(8)

31 0,850 81 0,600 32 0,845 82 0,595 33 0,840 83 0,590 34 0,835 84 0,585 35 0,830 85 0,580 36 0,825 86 0,575 37 0,820 87 0,570 38 0,815 88 0,565 39 0,810 89 0,560 40 0,805 90 0,555 41 0,800 91 0,550 42 0,795 92 0,545 43 0,790 93 0,540 44 0,785 94 0,535 45 0,780 95 0,530 46 0,775 96 0,525 47 0,770 97 0,520 48 0,765 98 0,515 49 0,760 99 0,510 50 0,755 100 0,505

Allegato 2

TABELLA INDICATIVA NAZIONALE DEL DANNO MORALE IN CASO DI MORTE DEL CONGIUNTO

SUPERSTITE VALORI DI RIFERIMENTO

Lire Euro

Al coniuge 150.000.000 77.468,53

Al figlio minorenne 200.000.000 103.291,38 Al figlio maggiorenne

convivente 100.000.000 51.645,69

Al figlio maggiorenne non

convivente 50.000.000 30.987,41

Al genitore 160.000.000 82.633,10

Al fratello convivente 60.000.000 30.987,41 Al fratello non convivente 30.000.000 15.493,71 Alle persone equiparate ai

prossimi congiunti 20.000.000 10.329,14

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Relazione alla proposta

1. A differenza della proposta ISVAP e del Disegno di Legge del Consiglio dei Ministri, viene inserito nel libro quarto del Codice civile un titolo autonomo (Titolo Decimo, «Dei danni non patrimoniali e della sanzione privata»), dedicato interamente ai danni non patrimoniali e alla sanzione privata. Tale scelta, oltre ad essere ispirata all’opportunità di attribuire un corpus unico ai danni non patrimoniali, è dettata in primis dalla necessità di evitare equivoci circa la

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risarcibilità dei danni non patrimoniali a seconda che si versi nel campo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L’unica differenza che rimane a livello di danni risarcibili tra i due differenti tipi di responsabilità è data dal mancato richiamo da parte dell’art. 2056 c.c.

all’art. 1225 c.c. (prevedibilità del danno). In secondo luogo tale scelta è giustificata dall’opportunità di ricondurre definitivamente lo schema risarcitorio alla bipolarità tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, in linea con gli altri sistemi giuridici europei e con la Risoluzione n. 7-75 del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa.

2. Si è mantenuta, come del resto già nel progetto ISVAP e nel Disegno di Legge, la distinzione tra danno biologico e danno morale, malgrado questa bipartizione sia una caratteristica riscontrabile solo nel nostro sistema giuridico e lasci spazio a possibili duplicazioni nel risarcimento dei danni non patrimoniali. Siffatta distinzione viene espressamente prevista, a differenza delle altre due proposte, nel nuovo art. 2059 c.c., laddove si precisa che nel danno morale rientra qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non è già ricompreso nel danno biologico o nel danno patrimoniale. In questo modo il danno morale, in presenza di danno biologico, non diventa una sorta di frazione aggiuntiva del danno biologico, liquidata quasi automaticamente, dovendo invece essere osservato, al chiaro fine di evitare duplicazioni, il requisito, espressamente previsto, della diversità del danno morale dal danno biologico: ciò che viene già risarcito a titolo di danno biologico non può essere risarcito anche a titolo di danno morale, e viceversa. Rimane peraltro ferma la possibilità per il giudice di procedere ad un contemperamento, a livello di liquidazione, tra le due voci di danno, giungendo eventualmente a liquidare una somma globale a titolo di danni non patrimoniali, come ad esempio avviene già in Inghilterra con le distinte voci del pain and suffering e della loss of amenity.

3. Il risarcimento del danno morale è stato svincolato dall’esistenza del reato, essendo in questi anni emersa l’inadeguatezza del vigente art. 2059 c.c., come ampiamente è dimostrato dalla storia del danno biologico e dalle istanze successive a favore della frantumazione della tradizionale categoria del danno non patrimoniale (ad esempio il dibattito sul danno esistenziale). A differenza del progetto ISVAP e del Disegno di Legge (che in apparenza si distingue dal primo, ma, come emerge dalla Relazione, si pone nella sostanza sulla stessa linea), per il risarcimento del danno morale non si richiede tuttavia la sussistenza di un fatto illecito, ben potendosi avere pregiudizi morali derivanti da responsabilità contrattuale. Non è altresì prevista, come invece nel progetto ISVAP, la soglia-limite della gravità dell’offesa, potendo tale requisito produrre effetti restrittivi indesiderati. E’ invece richiesta l’ingiustizia del pregiudizio morale, requisito che circoscrive comunque, con buona pace per coloro che temono uno straripamento delle ipotesi risarcitorie del danno morale, l’ambito delle fattispecie in cui tale danno può essere riconosciuto. Si deve peraltro osservare, rinviando al punto precedente, che l’eliminazione del requisito dell’offesa grave non comporta, come da altri sostenuto, il rischio che il danno morale venga a confondersi con il danno biologico.

4. Per la liquidazione del danno morale, fermo restando il principio generale della valutazione in via equitativa, si prevede che il giudice consideri una serie di indici, tra cui quelli elencati al 2°

comma del nuovo art. 2059. E’ opportuno rilevare come la condotta del danneggiante, che è uno degli indici espressamente previsti per la liquidazione del danno morale, non sia visto in funzione sanzionatoria, ma dal punto di vista dell’incidenza della condotta sulla reazione morale del danneggiato all’evento lesivo. Con l’introduzione della sanzione privata (art. 2059 quinques) si è infatti inteso ricondurre il danno morale ad una funzione essenzialmente riparatoria, ferma restando anche per il danno morale la funzione, che caratterizza in generale tutti i risarcimenti, di disincentivo verso tutti i potenziali danneggianti (la c.d. funzione regolativa dei risarcimenti).

5. In linea con il progetto ISVAP e con il Disegno di Legge, si prevedono, all’art. 2, 3° comma, di questa proposta (richiamato dal nuovo art. 2059 comma 2°), dei criteri particolari per la liquidazione del danno morale, quando tale danno sia collegato ad una menomazione

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dell’integrità fisica e/o psichica. Vi sono tuttavia notevoli differenze dai suddetti progetti. Se da un lato, per facilitare anche il raggiungimento di accordi transattivi tra le parti e comunque per individuare un valore base uniforme del danno morale, si è prevista la correlazione tra danno biologico e danno morale nella misura tra ¼ e ½, dall’altro lato tale correlazione è stata posta solo come mera presunzione, superabile, senza limitazioni, avendo riguardo per ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione del danno morale più elevata della misura del 50% del danno biologico, con la conseguente possibilità di giungere anche ad una liquidazione totalmente indipendente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. Del resto, la stessa esperienza medico-legale dimostra come sia arbitrario legare in modo inscindibile danno morale e danno biologico. E’ sembrato inoltre che il limite, previsto dal progetto ISVAP e dal Disegno di Legge per cui il danno morale non potrebbe essere liquidato in misura superiore al 50% del danno biologico, potesse portare, come già dimostra la pratica attuale, ad una vera e propria svalutazione del danno morale, con l’ulteriore prospettiva di gravi iniquità. La presente proposta intende dunque anche per il danno morale affermare come principio guida la necessità di procedere in fase liquidativa alla personalizzazione del danno morale. Per quanto inerisce poi l’idea, sostenuta nel progetto ISVAP e nel Disegno di Legge, di individuare fasce di gravità del danno morale, come ad esempio avviene in Francia, tale via, seppure non prevista nella presente proposta, non è rigettata in toto: semplicemente si ritiene come siffatti parametri, che ancora non sono stati elaborati in Italia, possano aiutare il giudice in sede di liquidazione, ma non diventare uno strumento per standardizzare il danno morale. E’ infatti evidente che nel progetto ISVAP e nel Disegno di Legge la previsione di quattro fasce di gravità del danno morale finisce per limitare ancora di più il risarcimento di questo danno, fino ad azzerarlo nel caso di micropermanenti.

6. Si rileva che il danno morale è risarcibile sia in relazione al danno biologico temporaneo sia in relazione all’invalidità temporanea.

7. Per quanto inerisce il danno biologico, tale categoria viene inserita sub art. 2059 bis, con una definizione, che si richiama essenzialmente a quella del progetto ISVAP. Tale danno viene definito come il pregiudizio derivante dalla menomazione dell’integrità fisica e/o psichica, temporanea e/o permanente, suscettibile di accertamento medico-legale. Viene tuttavia posto l’accento, a differenza delle proposte ISVAP e del Governo, sull’aspetto dinamico di tale danno (art. 2059 bis, 3° comma). Ciò comporta il mantenimento dell’accertamento medico- legale quale condizione imprescindibile per il risarcimento del danno biologico, e la valutazione del danno in punti percentuali come base di partenza per la liquidazione del danno. Tuttavia la liquidazione di tale danno non potrà in alcun modo essere limitata ad un’applicazione automatica della percentuale per il valore del punto indicato nella Tabella Indicativa Nazionale;

al contrario, le conseguenze negative della lesione fisica e/o psichica particolari del singolo danneggiato (ad esempio perdita della possibilità di praticare sport, attività culturali, attività sociali, etc.), quando provate con tutti gli strumenti probatori del caso (anche presuntivi), dovranno incidere sulla quantificazione del danno, senza restrizioni all’intervento equitativo del giudice. Il particolare rilievo attribuito nella presente proposta all’aspetto dinamico del danno biologico trova riscontro nel 4° comma dell’art. 2059 bis, laddove si precisa che i valori uniformi di base sono sempre suscettibili di correzione in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno. Non si accoglie pertanto la linea restrittiva, che è stata seguita nel Disegno di Legge e nella proposta ISVAP. Inaccettabile è infatti il limite di 1/5 che viene previsto nel Disegno di Legge, che peraltro richiede per tale limitata correzione del quantum la presenza di «eccezionali circostanze», così come non condivisibile è il limite di 1/3, che viene previsto nella proposta ISVAP, laddove solo in caso di «eccezionale gravità della menomazione» (e dunque solo in considerazione dell’aspetto statico) si prevede che il giudice è svincolato da qualsiasi limite. I limiti contenuti in suddette proposte impedirebbero infatti al giudice di procedere alla personalizzazione del danno, alla necessaria valorizzazione

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dell’aspetto dinamico e, in conclusione, alla stessa realizzazione della restitutio in integrum. In conclusione non si condivide la restrizione, quasi totale, del potere discrezionale dei giudici, che, del resto, hanno dimostrato in questi anni di utilizzare tale potere con un certo autocontrollo e senza giungere a liquidazioni manifestamente fuori dalla norma e dal sentire sociale.

8. L’assenza di criteri certi ed uniformi a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona costituisce, come già osservato nelle premesse, una delle questioni principali che si pongono in questo settore. La presente proposta, che condivide pienamente la necessità di giungere per le liquidazioni a parametri uniformi di base per l’intero territorio nazionale, diverge tuttavia in toto dal progetto ISVAP e dal Disegno di Legge in relazione alla determinazione della Tabella Indicativa Nazionale (articolo 2), la cui applicazione viene peraltro prevista espressamente nel nuovo art. 2059 bis, 4° comma. Infatti, questa proposta non rinvia la redazione della Tabella Indicativa Nazionale ad una fase successiva all’entrata in vigore della riforma sul danno alla persona, ma ha il pregio di risolvere sin da subito anche questo aspetto, facilitando così gli operatori del settore che non dovranno attendere fasi ulteriori per disporre di parametri uniformi di riferimento. Altro pregio e valore aggiunto di tale impostazione è che non viene sottratta al Parlamento la possibilità di decidere in merito al quantum dei risarcimenti, che senz’altro costituisce un punto nevralgico di questa materia. La tabella, che è stata scelta come modello (articolo 2, 1° comma), è quella del Tribunale di Milano, non perché migliore di altre, ma in quanto la più diffusa sul territorio nazionale (richiamano direttamente questa tabella o si ispirano comunque alla stessa molti Tribunali italiani, tra cui ad esempio Asti, Biella, Como, Ferrara, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Potenza, Teramo, Trapani, Udine, Varese). La tabella milanese è stata inoltre preferita alla T.I.N. elaborata dal Gruppo C.N.R. sul danno alla salute, in quanto da un lato comprensiva delle invalidità permanenti fino al 100% e dunque più adatta ad individuare parametri uniformi per tutti i tipi di invalidità, dall’altro lato in quanto da un confronto tra le due tabelle è emerso che la T.I.N. elaborata dal C.N.R., seppure certamente frutto di uno studio serio ed esemplare, comporterebbe per molti fori un ridimensionamento eccessivo dei valori base del punto, con la conseguenza di ovvi scontenti e di un complessivo mutamento in peius del sistema risarcitorio a sfavore delle vittime, peggioramento cui certamente non può tendere la riforma sul danno alla persona. Per il danno biologico da invalidità temporanea (articolo 2, 2° comma) si è scelto di indicare solo il valore minimo indicativo per la I.T.T., individuato, sulla base dei vari orientamenti giurisprudenziali, in L. 100.000. Sempre per i motivi sopra espressi, e cioè per garantire sin da subito l’operatività della riforma, sono stati altresì individuati i valori minimi per il risarcimento, ex art. 2059 quater della proposta, del danno morale dei prossimi congiunti (articolo 2, 4° comma). Per quest’ultima ipotesi, tuttavia, non si è preso a riferimento l’orientamento di un particolare Tribunale, ma è stata operata una media, seppure approssimativa, tra i parametri adottati dalle varie corti.

9. In relazione alle micropermanenti la presente proposta non prevede alcun tipo di abbattimento da applicarsi in fase di liquidazione. Ciò in quanto la tabella presa a riferimento prevede già un trattamento diverso per le invalidità minori, essendo i valori minimi per ogni punto di invalidità crescenti in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale. La convinzione di fondo è che il problema della valutazione delle micropermanenti sia soltanto di ordine medico- legale: una volta effettuata la valutazione di tali lesioni in termini percentuali, non si vede per quali motivi vi debba essere per queste un trattamento diverso dalle altre lesioni e decisamente penalizzante.

10. Sui danni non patrimoniali risarcibili iure successionis agli eredi (art. 2059 ter) la scelta operata nella presente proposta diverge nettamente dalla via seguita nella proposta ISVAP e nel Disegno di Legge, che, senza troppi sforzi argomentativi e in modo del tutto passivo, hanno preso a modello le linee guida tracciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 372/94,

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decisione peraltro criticata in dottrina, non condivisa da vari giudici di merito, e che nella pratica ha posto numerosi problemi operativi. Il principio basilare è che, nel caso di morte del danneggiato, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale subiti dal danneggiato si trasmette agli eredi. L’impostazione qui seguita è stata quindi di attribuire al bene vita, senza dubbio costituzionalmente tutelato, la giusta importanza anche sotto il profilo risarcitorio. Non si comprende infatti come la morte, che costituisce la massima lesione del diritto alla salute, debba essere sprovvista di quella tutela risarcitoria, che è invece riconosciuta anche a forme lievissime di compromissione dell’integrità psicofisica. Riconoscere tutela risarcitoria al bene vita è l’unica via coerente con il nostro sistema, che collega il risarcimento dei danni alla lesione di beni costituzionalmente garantiti. Del resto, se tizio subisce un danno biologico e poi muore per cause indipendenti dall’evento lesivo, il diritto al risarcimento di tale danno biologico pacificamente trapassa agli eredi. Si è altresì respinta la soluzione, seguita da alcuni giudici di merito, di liquidare, con un non condivisbile automatismo e peraltro a prescindere dall’arco di tempo di sopravvivenza della vittima, il danno biologico iure successionis nella misura corrispondente al 100% di invalidità biologica, dovendo invece tale somma venire modificata in relazione alle aspettative di vita della vittima prima dell’evento lesivo. Inoltre la soluzione seguita in questa proposta permette di superare la questione relativa alla individuazione dell’arco di tempo apprezzabile tra l’evento lesivo e il decesso, potendo il risarcimento avere luogo anche nell’ipotesi di morte immediata o quasi istantanea e dovendo il giudice considerare in concreto l’entità delle sofferenze intercorse nel periodo di sopravvivenza, sofferenze che possono altresì avere luogo in un arco di tempo limitato a poche ore o giorni. La via seguita nella proposta ISVAP e nel Disegno di Legge, rischia poi di lasciare immutata la situazione, poichè, come dimostra la prassi delle corti, alcuni giudici di merito, senza l’ausilio di chiare ed espresse indicazioni sui criteri da adottarsi in sede di liquidazione del danno biologico iure successionis, continuerebbero a liquidare tale danno nella misura pari al 100% di invalidità, mentre altri giudici di merito si limiterebbero a corrispondere somme decisamente ristrette, con la conseguenza di notevoli differenze da corte a corte. Si osservi infine che nella proposta è implicitamente lasciata al giudice la scelta di risarcire iure successionis il danno biologico e il danno morale separatamente ovvero in una somma complessiva.

11. Sui danni riflessi da uccisione (art. 2059 quater) la presente proposta si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale, in base al quale sono risarcibili per la perdita del congiunto il danno morale e, laddove sussista una menomazione fisica e/o psichica accertata, il danno biologico. La proposta, che si commenta, diverge tuttavia dal progetto ISVAP e dal Disegno di Legge sotto più aspetti, tra cui l’identificazione del legittimati attivi ed i parametri di liquidazione del danno morale da perdita del congiunto. Sotto il primo profilo (art. 2059 quater, 2° e 3° comma) ai prossimi congiunti viene equiparato chiunque sia stato legato al defunto da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo. Si è dunque scelto in questa proposta, non dissimilmente dal Disegno di Legge, di non disciplinare, neppure a livello presuntivo (si veda sul punto invece la proposta ISVAP), la convivenza more uxorio, essendo la questione inerente tale figura ancora apertissima e richiedendo la stessa un intervento legislativo di più ampio respiro, che sia sistematico e non settoriale. Siffatta scelta di fondo ha portato a spostare così l’oggetto della protezione dal mero legame formale a quello sostanziale dell’intensità e della stabilità del legame affettivo intercorso, oggetto di prova e di apprezzamento da parte del giudice. Viene inoltre previsto il diritto al risarcimento in capo al figlio, già concepito al momento dell’evento lesivo, ma nato successivamente, sembrando siffatta soluzione coerente con l’importanza, anche sotto il profilo risarcitorio, attribuita dal nostro ordinamento alla famiglia, ed essendosi verificati in questo particolare ambito non pochi contrasti giurisprudenziali. Peraltro, tale scelta è ispirata ai recenti sviluppi della giurisprudenza, che ha allargato la protezione risarcitoria al nascituro. In relazione al secondo aspetto, come già osservato sopra al punto 8, vengono indicati, per garantire sin da subito l’operatività della

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riforma, i valori minimi per il risarcimento (articolo 2, 4° comma). I parametri minimi, individuati sulla base media delle somme indicate nelle varie tabelle attualmente in uso presso le corti, sono suddivisi, come già le tabelle prese a riferimento, sulla base del tipo del grado di parentela. Si deve tuttavia tenere presente che il giudice potrà superare tali «graduatorie degli affetti», fondate su criteri prettamente presuntivi, giungendo dunque a superare, ad esempio, la presunzione per cui il danno morale sofferto per la perdita del coniuge è superiore a quello per la perdita del genitore.

12. Sui danni riflessi da lesione del congiunto (art. 2059 quater) questa proposta, condividendo i principi recentemente affermati dalla Cassazione (n. 4186/1998), riconosce in capo ai legittimati attivi, di cui al 2° e 3° comma dell’art. 2059 quater (si veda punto precedente), il diritto al risarcimento anche nell’ipotesi, in cui l’evento lesivo la vittima principale sopravviva all’evento lesivo. La scelta operata in questa proposta è stata di non porre al risarcimento del danno morale da lesione del congiunto limiti quali quello previsto nel progetto ISVAP («menomazioni dell’integrità psicofisica del danneggiato principale «di particolare gravità») e quello del Disegno di Legge (lesione dell’integrità psico fisica della vittima principale pari o superiore al 50% di invalidità): il limite di cui alla progetto ISVAP, infatti, potrebbe essere interpretato in modo troppo restrittivo (ad esempio solo stato vegetativo o situazioni prossime a questa condizione); il limite individuato nel Disegno di Legge è invece troppo rigido ed arbitrario, e rischia di creare palesi iniquità, oltre che non mettere in giusto rilievo la posizione della vittima secondaria, che è il vero oggetto di siffatto risarcimento. Non sono individuate somme minime per il risarcimento del danno morale da lesione del congiunto, essendo le variabili incidenti sulla liquidazione di questo danno troppo numerose e diverse da caso a caso:

del resto, la via di una standardizzazione del danno in questo campo avrebbe comportato di scegliere se collocare tali risarcimento sotto, sullo stesso livello o al di sopra di quanto risarcito per la perdita del congiunto, scelta che è meglio lasciare alla discrezionalità e al libero apprezzamento dei giudici, più adatti, rispetto ad una rigida norma di legge, a personalizzare caso per caso il danno e a dare giusto rilievo alla protezione della famiglia.

13. Il presente progetto, rispetto alla proposte precedenti, si caratterizza per l’introduzione nel nostro sistema della figura della sanzione privata (art. 2059 quinques). Questa scelta, certamente innovativa, trova la sua giustificazione in diversi motivi. 1) In questi anni sono state spesso attribuite al danno morale funzioni sanzionatorie e, attraverso questo fenomeno, si sono aperti di fatto, sia a livello giurisprudenziale sia a livello dottrinale, diversi spiragli all’ingresso della sanzione privata nel nostro sistema. 2) E’ palese, anche a fronte di una mutata realtà del diritto penale, che la responsabilità civile possa e debba, soprattutto in particolari settori (responsabilità del produttore, del datore di lavoro, dei professionisti, degli intermediari finanziari per false informazioni, della concorrenza sleale, del diritto alla privacy e dei diritti personali), assolvere a compiti tradizionalmente affidati ai meccanismi penali. 3) La sanzione privata costituisce senza dubbio lo strumento più idoneo per garantire alla responsabilità civile di svolgere integralmente il suo ruolo in campi dove, come dimostra l’esperienza pratica, le categorie tradizionali di danno non riescono a disincentivare comportamenti illeciti e la responsabilità penale non risulta uno strumento applicabile. Gli ambiti operativi della sanzione privata potranno quindi essere ad esempio quello della tutela del consumatore e quello della protezione del cittadino rispetto a disastri ambientali o a danni da intossicazione alimentare o a pregiudizi derivanti dalla violazione della personalità e del diritto alla privacy, come anche il diverso campo della concorrenza tra imprese, laddove le figure di danno attualmente a disposizione risultano spesso insufficienti a garantire adeguata tutela sotto il profilo risarcitorio.

4) A queste stesse soluzioni stanno del resto pervenendo altri ordinamenti, tra cui ad esempio l’Inghilterra (Law Commission, Aggravated, exemplary and Revolutionary Damages, 1997, Law Com no. 247, cui si ispira in parte la presente proposta). 5) La scelta di introdurre nel nostro ordinamento la sanzione privata è inoltre dettata dalla necessità di ricondurre il danno

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morale ad una funzione essenzialmente riparatoria, onde evitare la sovrapposizione, all’interno della stessa categoria, di contenuti ontologicamente diversi tra loro: la sovrapposizione di questi diversi contenuti comporterebbe infatti riflessi indesiderati sul grado di certezza del quantum risarcibile a titolo di danno morale e finirebbe con il vanificare il tentativo di giungere a parametri uniformi di liquidazione di questo danno. Il danno morale, nello schema del presente progetto, risulta dunque incentrato su ciò che la vittima ha sofferto, mentre il comportamento del danneggiante, salvo eventuali riflessi sul grado di sofferenza della vittima, viene valutato ai fini dell’eventuale liquidazione della sanzione privata. Tale impostazione risulta peraltro conforme allo schema tracciato nella Risoluzione n. 7-75 del Consiglio dei Ministri del Consiglio dei Ministri, in cui è chiaro che la finalità attribuita al risarcimento dei danni non patrimoniali è quella di realizzare la c.d. restitutio in integrum e non già di assolvere a scopi punitivi-sanzionatori. Questa distinzione tra danni finalizzati alla restitutio in integrum e danni punitivi è del resto riscontrabile negli altri ordinamenti europei. Tutto ciò premesso e scendendo nel merito della configurazione operata nella presente proposta, si deve subito osservare che per il riconoscimento della pena privata devono ricorrere alternativamente due situazioni: o il danneggiante ha agito, in spregio ai diritti del danneggiato, nella consapevolezza di arrecare il danno, oppure il danneggiato deve avere accettato, in spregio ai diritti del danneggiato, la possibilità di arrecare a quest’ultimo un danno. La condotta deve dunque risultare particolarmente grave e riprovevole, tale da giustificare l’intervento punitivo della responsabilità civile. La liquidazione di tale figura è effettuata dal giudice in via equitativa, pur tuttavia si è ritenuto opportuno delineare gli elementi che contribuiscono alla determinazione pecuniaria della sanzione privata.

14. A differenza della proposta ISVAP e del Disegno di Legge, si è infine ritenuto opportuno risolvere definitivamente la questione dei rapporti intercorrenti tra i risarcimenti e le indennità corrisposte ai danneggiati da enti gestori della previdenza sociale, essendosi verificati in questo campo non pochi contrasti giurisprudenziali e tuttora persistendo notevoli incertezze. La presente proposta, peraltro prendendo atto del più recente orientamento della Cassazione e in adesione allo stesso, prevede sul punto il principio per cui i danni non patrimoniali e la sanzione privata non sono soggetti a deduzioni qualora il danneggiato riceva indennità dagli enti gestori della previdenza sociale.

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