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P7_TA-PROV(2013)0402 Strategia globale dell'ue in materia di pesca nella regione del Pacifico

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P7_TA-PROV(2013)0402

Strategia globale dell'UE in materia di pesca nella regione del Pacifico

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 su una strategia globale dell'UE in materia di pesca nella regione del Pacifico (2012/2235(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

– viste le risoluzioni sulla pesca dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e in particolare il paragrafo 157 della risoluzione 66/68 concernente gli obblighi degli Stati sviluppati nei confronti degli Stati meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo,

– visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

– visto il piano d'azione internazionale della FAO per la gestione della capacità di pesca ("IPOA Capacity"), approvato dal consiglio della FAO nel novembre 2000,

– visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)1,

– visto l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato il 22 novembre 2009 dalla conferenza della FAO in occasione della sua 36a sessione,

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca2,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21 marzo 2012 dal titolo "Verso un partenariato rinnovato per lo sviluppo UE-Pacifico"3,

– vista la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, di cui l'UE è parte contraente dal 25 gennaio 2005 in virtù della decisione 2005/75/CE del Consiglio4,

– vista la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006 , relativa alla

conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra

1GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

2 Testi approvati, P7_TA(2012)0461.

3 JOIN(2012)0006.

4 GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.

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gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica1,

– vista la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale2, approvata a nome dell'Unione europea in forza della decisione 2012/130/UE del Consiglio3 e mediante la quale viene creata l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO),

– vista la decisione 2011/144/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla

conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra4,

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20005 (accordo di Cotonou),

– visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo6,

– visto l'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia7,

– visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro8,

– visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone9,

– vista la decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata10,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0297/2013),

A. considerando che, per attuare la coerenza delle politiche per lo sviluppo, occorre provvedere affinché le politiche dell'UE aventi un'incidenza sulla pesca nei paesi ACP del Pacifico (PACP) – ossia quelle in materia di pesca, commercio e sviluppo – siano attuate in modo da

1 GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

2GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3.

3GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1.

4GU L 60 del 5.3.2011, pag. 2.

5 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

6 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

7 GU L 151 del 6.6.2006, pag. 3.

8GU L 205 del 7.8.2007, pag. 3.

9GU L 190 del 22.7.2010, pag. 3.

10GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1.

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garantire che contribuiscano agli obiettivi di sviluppo sostenibile della pesca stabiliti dai paesi PACP; che tale approccio dovrebbe essere integrato nel prossimo rinnovo dell'accordo di Cotonou o negli strumenti che ne prenderanno il posto;

B. considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sulla base dell'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo";

C. considerando che l'UE è il secondo donatore della regione dopo l'Australia ed eroga gli aiuti mediante il Fondo europeo di sviluppo (FES); che, nonostante le risorse alieutiche siano la principale fonte di ricchezza dei paesi ACP del Pacifico, nonché l'unica risorsa comune a tutti loro, e sebbene i paesi del Pacifico centrale e occidentale abbiano manifestato ripetutamente l'intenzione di fare della pesca dei tonnidi il motore dello sviluppo

socioeconomico della regione, solo il 2,3% degli aiuti del decimo FES è destinato ad attività correlate alla pesca;

D. considerando che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE dovrebbero essere preceduti da valutazioni d'impatto, in particolare per quanto riguarda la conservazione delle risorse marine viventi e le ripercussioni degli accordi sulle popolazioni locali; che detti accordi bilaterali e multilaterali dovrebbero essere basati sulle conclusioni di tali valutazioni d'impatto;

E. considerando che, nel quadro dei negoziati in corso sull'accordo di partenariato economico UE-PACP relativi all'adeguamento del sistema di preferenze generalizzate derivante

dall'accordo di Cotonou alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, i prodotti della pesca svolgono un ruolo essenziale per quanto concerne sia l'accesso ai mercati europei e alle risorse sia la buona governance della pesca, nella prospettiva di raggiungere uno sviluppo sostenibile;

F. considerando la pericolosità della deroga alle norme di origine prevista dall'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo II sulle norme di origine allegato all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico, che rischia di dare luogo a una concorrenza sleale sul mercato europeo dei prodotti della pesca;

G. considerando che è nell'interesse dell'UE rafforzare le relazioni con la regione del Pacifico e collaborare per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo, a partire dalla conservazione delle risorse alieutiche, dal sostegno dello sviluppo sostenibile della pesca e dalla promozione della trasparenza nella gestione della pesca;

H. considerando che circa la metà delle catture di tonnidi a livello mondiale viene effettuata nelle acque del Pacifico centrale e occidentale, l'80% delle quali nelle zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati insulari e solo il 20% nelle acque internazionali;

I. considerando che le ultime valutazioni degli stock realizzate nel 2012 dal comitato scientifico della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) indicano che nella zona di regolamentazione non vi è alcuno sovrasfruttamento né del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) né del tonno albacora (Thunnus albacares), mentre si sta verificando una pesca eccessiva del tonno obeso (Thunnus obesus); che la mortalità del novellame di tonno obeso nella pesca con reti a circuizione, in particolare se legata a dispositivi di concentrazione dei pesci, è motivo di grave preoccupazione;

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J. considerando che, nonostante nel Pacifico si siano registrati leggeri miglioramenti in termini di monitoraggio, controllo e sorveglianza, la sostenibilità delle risorse della regione è

minacciata dal forte aumento del numero di pescherecci con reti a circuizione (in

provenienza prevalentemente dall'Asia e dagli Stati insulari), dall'aumento dello sforzo di pesca e dalla pesca illegale;

K. considerando che l'approccio dell'Unione europea in materia di pesca nel Pacifico dovrebbe sostenere attivamente gli attuali sforzi regionali tesi ad affrontare il problema dell'eccesso di capacità e a migliorare la gestione della pesca;

L. considerando che nel Pacifico esistono tradizionalmente agenzie e strutture regionali per la gestione della pesca dei tonnidi, come l'Agenzia della pesca del Forum delle isole del Pacifico (Forum Fisheries Agency, FFA) o l'Organizzazione subregionale delle parti dell'accordo di Nauru (Parties to the Nauru Agreement, PNA);

M. considerando che il regime di giorni di pesca per peschereccio (Vessel Day Scheme, VDS) è stato introdotto dalle parti dell'accordo di Nauru nel 2008 nel tentativo di gestire l'accesso alle acque di tali paesi, di limitare lo sforzo di pesca in dette acque e di massimizzare i benefici che i piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico traggono dalla pesca;

N. considerando che lo sforzo di pesca eccessivo delle parti costituisce una realtà e che la WCPFC sta valutando l'opportunità di introdurre una nuova misura di conservazione e gestione per i prossimi anni con l'obiettivo di affrontare la questione dei limiti di sforzo;

O. considerando che nel 1988 gli Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo multilaterale con gli Stati del Pacifico e che tale accordo, attualmente in fase di rinegoziazione, garantisce l'accesso a circa il 20% delle giornate di pesca nella regione;

P. considerando che il VDS deve essere del tutto trasparente e che le sue disposizioni devono essere migliorate e attuate da tutti i suoi membri affinché tale strumento possa conseguire i propri obiettivi e garantire la piena compatibilità delle misure adottate sia nelle ZEE sia in alto mare;

Q. considerando che si prevede un aumento costante e significativo nei prossimi anni dei costi di accesso delle flotte d'alto mare, che costituiscono una fonte di reddito importante per i paesi della zona; che il costo per giornata di pesca fissato in occasione della riunione annuale delle PNA è pari a un minimo di 6 000 USD per il 2014;

R. considerando che gli accordi di partenariato nel settore della pesca sottoscritti dall'UE, inclusi quelli con i paesi della regione del Pacifico, si basano tradizionalmente sulla

limitazione del numero dei pescherecci aventi un determinato tonnellaggio di riferimento, il che ha creato disparità a motivo dell'introduzione del VDS da parte delle PNA e della loro intenzione di applicarlo agli accordi di partenariato con l'UE;

S. considerando che un regime di giorni di pesca per peschereccio ben concepito e correttamente attuato può consentire di evitare ulteriori incrementi dello sforzo nella regione;

T. considerando che, nelle proprie relazioni con i paesi terzi, l'UE ha iscritto la cooperazione e il rispetto delle norme in materia di pesca INN tra i requisiti per la conclusione di accordi di partenariato nel settore della pesca; che l'articolo 38, paragrafo 9, del regolamento (CE)

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n. 1005/2008 relativo alla lotta contro la pesca INN stabilisce che la Commissione non deve partecipare ad eventuali negoziati per la conclusione di tali accordi di partenariato con i paesi che non collaborano in questo senso;

U. considerando che gli accordi di partenariato economico dovrebbero includere un riferimento specifico all'attuazione del regolamento INN, anziché una semplice formulazione generica sulla necessità di contrastare la pesca INN, e non dovrebbero essere conclusi con paesi terzi non cooperanti;

V. considerando che, nella sua decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha trasmesso una notifica, tra gli altri, a Figi e Vanuatu identificandoli come possibili paesi non

cooperanti ai sensi del regolamento INN a causa della mancata applicazione di misure dissuasive e di sanzioni ai pescherecci battenti bandiera di tali paesi che praticano la pesca INN e della mancata attuazione delle raccomandazioni formulate dalle organizzazioni regionali per la pesca;

W. considerando che, storicamente, le attività di pesca della flotta con reti a circuizione dell'Unione europea si sono svolte principalmente nel Pacifico centrale, sia in acque

internazionali sia nelle ZEE di Kiribati, nonché nelle ZEE di Tuvalu, Tokelau e Nauru, sulla base di accordi privati;

X. considerando tuttavia che, oltre all'accordo di partenariato nel settore della pesca con

Kiribati, l'UE ha negoziato accordi di questo tipo con alcuni paesi del Pacifico occidentale, i quali non sono però entrati in vigore, in quanto l'accordo con gli Stati federati di Micronesia non è stato ratificato dal parlamento del paese e i negoziati per il rinnovo dell'accordo con le Isole Salomone sono fermi dal 2012;

Y. considerando che la Commissione ha ultimato le valutazioni ex ante relative alle Isole Cook e a Tuvalu in vista dell'avvio dei negoziati sugli accordi di pesca con tali paesi e che sono stati firmati i rispettivi memorandum d'intesa, il che costituisce la condizione preliminare per la richiesta dei mandati negoziali al Consiglio;

Z. considerando che la delegazione del Servizio europeo per l'azione esterna presso le Isole Figi non disponeva finora di personale responsabile per le questioni della pesca;

Strategia generale

1. invita la Commissione a garantire la coerenza di tutte le politiche dell'UE che interessano la regione del Pacifico, come richiesto dall'articolo 208 del TFUE, e in particolare di quelle in materia di pesca, commercio e sviluppo, nonché a rafforzare le potenziali sinergie nell'ottica di conseguire un effetto moltiplicatore che massimizzi i benefici sia per gli Stati della regione del Pacifico sia per gli Stati membri dell'UE, provvedendo nel contempo alla promozione della dimensione internazionale, al rafforzamento della presenza strategica dell'Unione, all'incremento della visibilità dell'UE nel Pacifico centrale e occidentale e al conseguimento dello sfruttamento sostenibile delle risorse del Pacifico;

2. ritiene che, nel quadro delle future relazioni post-Cotonou con i paesi ACP del Pacifico, la strategia per la pesca dovrà avere un approccio regionale che rafforzi la posizione e il ruolo dell'UE nella regione del Pacifico centrale e occidentale;

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3. chiede alla Commissione di garantire che l'undicesimo FES tenga conto di tale strategia, nonché della possibilità di incrementare la percentuale di aiuti settoriali per far fronte alle esigenze delle comunità di pescatori (compresa la promozione del loro contributo alla sicurezza alimentare locale) e sviluppare le infrastrutture della pesca per lo sbarco e la lavorazione locali delle catture, dal momento che la pesca è una delle principali risorse economiche della regione;

4. accoglie con favore la recente assegnazione di personale specificamente responsabile delle questioni della pesca presso la delegazione dell'UE a Figi e spera che ciò aiuterà a stabilire un collegamento permanente e specializzato nel settore della pesca con i paesi della regione;

5. invita, inoltre, ad assicurare un coordinamento e una complementarità maggiori in fatto di aiuti allo sviluppo con altri attori presenti nella regione, conformemente al patto di Cairns dell'agosto 2009; accoglie con favore il fatto che il 12 giugno 2012 si sia tenuta la seconda riunione ministeriale UE-FIP, che rafforza il dialogo politico tra l'UE e il Pacifico, in particolare in materia di pesca e di sviluppo, assicurando così una maggiore efficacia delle azioni intraprese in tali ambiti dall'Unione e dai paesi della regione;

6. sottolinea la necessità che le flotte d'altura contribuiscano, in cooperazione con i paesi del Pacifico, a diminuire la pressione di pesca sugli stock di tonno tropicale, tra l'altro

riducendo in modo significativo il livello di mortalità del novellame di tonno obeso, uno stock che riveste una grande importanza a livello economico per la regione e che è attualmente oggetto di una pesca eccessiva;

Strategia per la pesca A. A breve termine

7. sottolinea l'importanza di definire una strategia per la pesca per il Pacifico centrale e occidentale alla luce della rilevanza di questa regione dal punto di vista della pesca nonché del suo interesse per la flotta dell'Unione e per il mercato e l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca dell'UE, e pone l'accento sull'importanza di garantire la certezza del diritto per i pescherecci che operano in tali acque;

8. rileva che la strategia dell'UE in materia di accesso alle risorse nelle ZEE dei paesi della regione mediante accordi di cooperazione nel settore della pesca non ha funzionato correttamente, salvo nel caso di Kiribati, e ritiene che per rivitalizzare e consolidare tali accordi sia necessario un nuovo quadro che assicuri relazioni strette e vantaggiose tra le varie parti coinvolte;

9. ritiene che una parte del problema derivi dal fatto che l'UE ha negoziato senza successo accordi con i paesi del Pacifico occidentale, dove si trovano le ZEE delle Isole Salomone e degli Stati federati di Micronesia, anziché dirigere i propri sforzi verso il Pacifico centrale, dove la flotta con reti a circuizione dell'UE ha tradizionalmente concentrato le proprie attività;

10. valuta molto positivamente il fatto che la Commissione abbia ultimato le valutazioni ex ante relative alle Isole Cook e a Tuvalu in vista dell'avvio dei negoziati sugli accordi di

partenariato nel settore della pesca e che abbia firmato i rispettivi memorandum d'intesa, il che costituisce la condizione preliminare per la richiesta dei mandati negoziali al Consiglio;

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11. ritiene che tale nuova impostazione negoziale sia più in linea con l'approccio regionale ripetutamente richiesto dal Parlamento, in particolare per quanto concerne la pesca di specie altamente migratorie; invita la Commissione a garantire l'osservanza delle disposizioni della WCPFC nel quadro di eventuali negoziati con le parti dell'accordo di Nauru e con altri paesi ACP del Pacifico;

12. osserva che l'approccio dell'UE nei confronti del Pacifico dovrebbe contribuire agli sforzi degli Stati in via di sviluppo, e in particolare dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, tesi a ottenere una quota più ampia dei benefici derivanti dallo sfruttamento sostenibile degli stock ittici transzonali e altamente migratori, contribuendo altresì a potenziare gli sforzi regionali volti a conseguire una conservazione e una gestione sostenibili della pesca di tali stock, come chiesto dalla conferenza di revisione dell'accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione delle risorse alieutiche (UNFSA);

13. esprime preoccupazione per l'esistenza della pesca INN nella zona e, pur riconoscendo che sono stati realizzati alcuni miglioramenti in materia di governance della pesca, ritiene che tali progressi siano ancora insufficienti, in particolare per quanto concerne l'introduzione di strumenti di base per combattere la pesca INN;

14. invita la Commissione a inserire un riferimento esplicito al regolamento (CE) n. 1005/2008 (regolamento INN) nelle disposizioni dell'accordo di partenariato economico negoziato con i paesi del Pacifico;

15. invita gli Stati ACP a continuare a partecipare attivamente alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e a informare regolarmente la società civile e le organizzazioni socioprofessionali delle decisioni adottate in materia di pesca;

B. A medio e lungo termine

16. chiede alla Commissione di provvedere all'elaborazione di una strategia a più lungo termine per quanto concerne l'accesso della flotta dell'UE alle ZEE dei paesi della regione, sulla base di un accordo quadro regionale tra l'Unione europea e i paesi del Pacifico centrale e occidentale, negoziato con l'FFA e fondato sui seguenti aspetti:

a) l'accordo dovrebbe definire le modalità di accesso della flotta dell'UE, che saranno quindi tradotte nella pratica mediante accordi bilaterali di cooperazione nel settore della pesca con i paesi interessati;

b) l'accordo dovrebbe istituire un regime di governance trasparente che consenta in particolare di contrastare la pesca INN specificando gli strumenti da utilizzare a tal fine, ivi incluso l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

c) l'accordo dovrebbe essere basato sul VDS, purché siano adottate misure volte a garantirne la trasparenza, migliorarne l'efficacia e l'attuazione ad opera di tutte le parti coinvolte e

assicurarne la conformità ai migliori pareri scientifici disponibili;

d) in sede di negoziazione dell'accordo è necessario studiare in che modo convogliare attraverso l'FFA gli aiuti allo sviluppo previsti dal FES per la regione, dal momento che i paesi ACP del Pacifico non dispongono delle risorse umane e tecniche necessarie per utilizzare adeguatamente tali fondi;

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17. sottolinea che, come ultima fase di tale processo, occorre adottare un approccio esclusivamente regionale, sotto forma di un accordo multilaterale di cooperazione nel settore della pesca con i paesi che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato economico, che consenta alla flotta dell'UE di accedere alle ZEE di tali paesi;

18. raccomanda che la Commissione tenga conto di tale strategia di pesca nella regione del Pacifico, come pure delle specificità degli Stati insulari, in sede di riesame dell'accordo di Cotonou;

19. sottolinea la necessità di un coinvolgimento adeguato del Parlamento sia nel processo di preparazione e negoziazione sia nel monitoraggio e nella valutazione a lungo termine del funzionamento degli accordi bilaterali, conformemente alle disposizioni del TFUE; insiste affinché il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura relativa agli APP, in condizioni di parità con il Consiglio, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE; ribadisce la propria convinzione che il Parlamento debba essere rappresentato da osservatori alle riunioni del comitato misto previste dagli accordi di pesca; insiste sulla necessità che anche gli osservatori della società civile, ivi inclusi i rappresentanti del settore ittico tanto dell'UE quanto dei paesi terzi, partecipino a tali riunioni;

o o o

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Servizio europeo per l'azione esterna.

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