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AIUTI DI STATO. C 1/99 (N 267/98 e NN 133/98) Irlanda (1999/C 99/02)

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AIUTI DI STATO C 1/99 (N 267/98 e NN 133/98)

Irlanda (1999/C 99/02) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti di Stato che il governo irlandese ha accordato e intende accordare ai locatari di immobili non residenziali situati nella zona Customs House Dock

di Dublino

La Commissione ha inviato al governo irlandese la lettera sotto riportata, informandolo che ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«Con lettera del 30 gennaio 1998, le autorità irlandesi hanno notificato il regime “incentivi fiscali per la zona Customs House Dock (CHDA)” di Dublino (all'epoca registrata con il N 91/98).

Il regime prevedeva gli incentivi seguenti:

— detrazioni per ammortamento (ammortamento accelerato) in favore di investitori/proprietari di immobili recentemente costruiti/rinnovati, per i quali la spesa ammissibile sarà sostenuta tra il 24 gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999;

— sgravi fiscali (abbattimento del doppio dell'affitto e ridu- zione delle imposte locali) in favore dei locatari degli im- mobili suddetti. I locatari possono anche essere imprese di servizi finanziari. Ai sensi della legislazione nazionale vi- gente, i contratti d'affitto che possono beneficiare di tali sgravi potrebbero essere sottoscritti, in teoria, fino al 24 gennaio 2001.

L'abbattimento del doppio dell'affitto significa che ai fini fiscali si considera che l'impresa paghi il doppio dell'affitto annuo effettivo. Lo sgravio è accordato sul reddito commerciale per dieci anni. La riduzione delle imposte locali consiste in uno sgravio decennale dall'imposta locale sulla proprietà immobi- liare. Secondo le autorità irlandesi tale sgravio verrebbe accor- dato nella zona in questione su base decrescente (esenzione totale per il primo anno, 90 % il secondo anno, riduzione del 10 % per tutti gli altri anni fino al decimo incluso. A partire dall'undicesimo anno è dovuta l'integralità dell'imposta an- nuale).

Tutti questi sgravi erano già previsti dal regime approvato “in- centivi allo sviluppo di talune aree urbane” [N 56/86, lettera alle autorità irlandesi SG(86) D/1082, successivamente modifi- cato più volte dalle autorità irlandesi.]

La notificazione del 30 gennaio 1998 ha ulteriormente modi- ficato il regime N 56/86 estendendone l'applicazione geografica e fissando una data per il completamento degli immobili am- messi al beneficio delle detrazioni per ammortamento. Così:

— la zona in cui si applica il regime appena notificato è un nuovo ampliamento geografico del CHDA finora non co- perto dal regime “incentivi a favore dello sviluppo di deter- minate aree urbane” (N 56/86) e dalle sue successive modi- fiche;

— gli immobili ammissibili alle detrazioni per ammortamento devono essere terminati entro il 31 dicembre 1999 (salvo due eccezioni per le quali la data è fissata a fine giugno 2000).

In seguito a discussioni con la Commissione, l'8 maggio 1998 le autorità irlandesi hanno comunicato che revocavano gli sgravi in favore dei locatari. Il regime è stato nuovamente regi- strato come nuova notificazione, soltanto per quanto riguarda le detrazioni per ammortamenti, col numero N 267/98. Tutta- via in una riunione del 28 luglio le autorità irlandesi hanno affermato che, malgrado avessero revocato gli sgravi in que- stione soltanto dalla notificazione, in pratica continuavano ad essere applicati ai locatari sulla base della precedente autorizaz- zione della Commissione.

Tale posizione è stata ufficializzata in una lettera delle autorità irlandesi del 20 ottobre 1998 in cui si dichiarava, fra altri argomenti, che le detrazioni per ammortamento, l'abbattimento pari al doppio dell'affitto e la riduzione delle imposte locali sono coperti dall'approvazione della Commissione del 1986 (il regime sopra menzionato N 56/86 “incentivi in favore dello sviluppo di talune aree urbane”). Le autorità hanno dichiarato che tale regime nel frattempo è stato esteso per quanto ri- guarda la sua applicazione geografica e per le date di cessa- zione del regime e di godimento del beneficio ma, “senza peraltro comportare una modifica materiale del regime tale da rendere necessaria la notificazione”.

I servizi della Commissione, non potendo condividere, a questo stadio, la posizione delle autorità irlandesi, hanno registrato le suddette misure come regime non notificato (NN 133/98).

La situazione, come si presenta attualmente, può riassumersi così:

1. N 267/98 con riferimento al regime quale è stato rinotifi- cato l'8 maggio 1998 (N 267/98) che riguarda soltanto le detrazioni per ammortamento in favore di progetti per i quali la spesa sarà effettuata tra il 24 gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999 in una nuova zona geografica che è un'estensione del CHDA.

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2. NN 133/98 con riferimento a tutti gli sgravi, nella forma di detrazione per ammortamento (al di fuori della nuova zona) e di abbattimento pari al doppio della locazione e di ridu- zione delle imposte locali (per la zona iniziale e per quella nuova) accordati o da accordare a progetti la cui spesa sia stata sostenuta fino al 24 gennaio 1999 coperti, secondo le autorità irlandesi, dall'approvazione della Commissione N 56/86 concessa nel 1986.

Riguardo al punto 1, la Commissione potrebbe valutarne la compatibilità con il mercato comune.

Riguardo al punto 2, la Commissione deve verificare se tutti gli sgravi sono coperti da un regime di aiuti approvato. A tal fine la Commissione ha dovuto ricostruire i fatti dal 1986, data di approvazione del regime N 56/86. L'esame si è basato sulla legislazione, in particolare sugli estratti delle leggi finanziarie relative trasmessi alla Commissione dalle autorità irlandesi.

1. N 267/98: DESCRIZIONE

La base giuridica del regime è la legge finanziaria 1998, arti- colo 25. Il regime prevede detrazioni per ammortamento in favore dei proprietari che occupino essi stessi o cedano in locazione i loro immobili industriali/commerciali nuovi o re- centemente rinnovati situati in una nuova estensione geografica del CHDA originale di Dublino. Si tratta di un sito di 12 acri nell'area restante del Worth Wall Way compresa Sherrif Street.

Per poter beneficiare delle detrazioni, i proprietari/investitori devono sostenere delle spese per gli immobili ammissibili entro il 31 dicembre 1999.

Come hanno chiarito le autorità irlandesi nel corso di una riunione con la Commissione il 22 dicembre 1998 (confermata successivamente con fax in data 24 dicembre 1998) i lavori di costruzione sono iniziati e tutti gli immobili ammissibili sa- ranno terminati entro il 31 dicembre 1999, salvo due che dovranno essere completati non oltre il 30 giugno 2000. Le autorità irlandesi hanno dichiarato che sono stati presentati sei progetti di immobili nella nuova area. Nell'ultima comunica- zione del 24 dicembre 1998 le autorità hanno confermato che non saranno firmati altri nuovi contratti oltre a quelli relativi ai sei casi in questione.

La zona interessata, che fa parte dell'area dei dock della città di Dublino, si trova in una regione ammessa sia agli aiuti di Stato a finalità regionale in virtù dell'articolo 92, paragafo 3, lettera a), del trattato CE che agli aiuti dei fondi strutturali (regione obiettivo 1).

Lo stato di grave abbandono e di decadenza del CHDA era divenuto permanente, in gran parte per effetto della combina- zione di due fattori: l'ulteriore spostamento del porto di Du- blino al di fuori di quell'area e l'ammodernamento delle ope- razioni portuali da cui consegue il declino dell'indotto tradizio- nale. Dal 1986 quella zona si è parzialmente rinnovata grazie alla creazione dell'International Financial Service Centre (IFSC) che ne occupa una parte. Da notare tuttavia che nessuno dei progetti finanziati mediante questo regime si trova nella zona IFSC. Ancora nel 1996 da un'ampia indagine sull'utilizzazione dei terreni eseguita quell'anno risultava che la maggior parte delle principali attività commerciali, sociali e culturali tipiche

dei centri urbani venivano svolte ad un livello molto inferiore in quell'area rispetto al centro storico di Dublino. Nell'area in questione non si è quasi avuta espansione dal 1974.

Inoltre un'indagine socioeconomica e sull'occupazione eseguita nell'area più ampia dei dock ha dimostrato che i tassi di disoc- cupazione sono sostanzialmente più elevati che nella città di Dublino e nell'intera contea (30,2 % rispetto al 17,8 %). Dal 1997 al 2001 si presenteranno sul mercato del lavoro 250 giovani residenti del “Docklands”. Su un totale di 20 800 per- sone occupate nell'area dei “Docklands” soltanto l'8 % è anche residente. Problemi sociali, tra cui alti tassi di criminalità/tossi- codipendenza ecc., sono stati di particolare gravità nelle aree attinenti la nuova zona.

Gli incentivi previsti dal regime formano parte integrante del piano direttivo per la rigenerazione materiale e socioeconomica dell'intero quartiere dei “Docklands”, comprendente immobili adibiti sia ad uso commerciale che abitativo.

Stimolare le offerte di locali per uffici di qualità elevata per attrarre le imprese nell'area in questione rientra negli sforzi intentati al fine di aumentare la percentuale di popolazione attiva e residente e di consolidare l'effetto delle politiche di recupero e sviluppo regionale nell'area in questione. Il regime dovrebbe in tal modo contribuire allo sviluppo regionale.

Senza questi incentivi in talune parti di quest'area non vi sa- rebbe mai stata alcuna forma di sviluppo (il sito di 12 acri è in stato di abbandono dal 1988). La concessione di incentivi as- sicura all'autorità un meccanismo atto ad incoraggiare e con- trollare l'ubicazione, il ritmo e il tipo di sviluppo nell'area conformemente al piano direttivo.

I beneficiari del regime sono gli investitori/proprietari degli immobili, purché non siano promotori immobiliari.

Per i sei progetti in questione i beneficiari sono società soggette all'aliquota del 32 % (aliquota massima applicabile alle società di servizi) o privati cui si applica l'aliquota dell'imposta sui redditi più elevata (46 %). Nel caso delle PMI, quest'ultime de- vono essere conformi alla definizione contenuta nella racco- mandazione della Commissione in materia (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

Di fatto si tratta dei seguenti sgravi fiscali:

— per il proprietario occupante dell'immobile:

ammortamento accelerato fino al 100 % per il primo anno oppure

ammortamento del 50 % per il primo anno e detrazioni annue del 4 % fino ad un massimo del 100 %;

— per il proprietario locatore dell'immobile:

ammoramento del 50 % per il primo anno e detrazioni annuali del 4 % fino ad un massimo del 100 %.

Per tutti i sei progetti candidati all'aiuto i beneficiari sono proprietari che cedono in locazione l'immobile.

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È possibile calcolare l'intensità dell'aiuto concesso sotto forma di detrazioni per ammortamento (ammortamento accelerato) raffrontando il vantaggio imputabile all'incentivo a quello otte- nuto in base al normale processo di ammortamento applicato ad immobili analoghi in Irlanda. Ne risultano le seguenti inten- sità:

— ammortamento accelerato del 100 % nel primo anno:

— per le imprese soggette all'aliquota del 32 % dell'imposta sulle società: 12,39 % ESN,

— per i privati soggetti all'aliquota del 46 % dell'imposta sul reddito: 17,81 % ESN;

— ammortamento accelerato del 50 % nel primo anno e de- trazione anna del 4 % negli anni successivi a concorrenza del 100 %:

— per le società soggette all'aliquota del 32 %: 8,3 % ESN,

— per i privati soggetti all'aliquota del 46 % dell'imposta sui redditi: 11,93 % ESN.

Nel caso dell'ammortamento accelerato del 50 % nel primo anno, le detrazioni per ammortamento potranno essere accor- date per un periodo di tredici anni e mezzo. Sulla base di assicurazioni date dalle autorità irlandesi, attualmente si stanno vagliando proposte per abbreviare questo periodo, che ver- ranno sottoposte al governo e quindi comunicate alla Commis- sione.

Le autorità irlandesi hanno assicurato per iscritto alla Commis- sione che il diritto alla detrazione fiscale per ammortamento per tutti i progetti contemplati dal regime sarà acquisito entro la fine del 1999, ossia prima che l'area in questione perda lo

“status” di regione assistita ai sensi dell'articolo 92, paragafo 3, lettera a).

Le autorità irlandesi hanno confermato che i settori di attività industriale cui si applicano norme e discipline comunitarie specifiche [tra cui quelli soggetti al trattato CECA, la cantieri- stica, l'industria automobilistica, le fibre sintetiche, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, inclusi i settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4), sono esclusi dall'applicazione del presente regime].

Gli sgravi fiscali in esame possono essere cumulati con aiuti regionali (sotto forma di sovvenzione) concessi dall'Irish Deve- lopment Agency (IDA). Per il momento la sovvenzione IDA è prevista soltanto per uno dei cinque progetti già noti alle au- torità nazionali.

Per calcolare l'intensità dell'aiuto cumulato ricevuto da un be- neficiario le autorità irlandesi sommano il costo attualizzato della sovvenzione IDA (se del caso) al costo attualizzato degli incentivi fiscali e dividono tale somma per il costo attualizzato del totale degli investimenti immobiliari (costo degli immobili) ottenendo così l'equivalente sovvenzione al netto espressa in percentuale.

Le autorità irlandesi hanno confermato che controlleranno re- golarmente l'attuazione del regime per tutta la durata della sua applicazione onde accertarsi che né l'inensità degli sgravi da esso previsti né l'intensità cumulata dell'aiuto globale concesso ai beneficiari ecceda il massimale degli aiuti regionali che corri- sponde al massimale di intensità degli aiuti cumulati nella re-

gione, ossia il 57,3 % ESN [aiuto di Stato N 267/88, SG(88) D/14386, 8.12.1988).

Più specificamente in merito al monitoraggio, le autorità irlan- desi hanno dichiarato quanto segue:

Il ministero dell'ambiente e le autorità locali chiederanno a tutti i beneficiari di fornire annualmente informazioni dettagliate riguardanti l'ammontare delle detrazioni per ammortamento.

Tali cifre saranno comunicate alla Commissione nel quadro delle relazioni annuali dettagliate.

Le autorità irlandesi hanno anche spiegato cosa succede alle detrazioni per ammortamento se il proprietario vende il fab- bricato durante il periodo di ammortamento. In realtà, se il prezzo di vendita corrisponde al valore ammortizzato, per motivi fiscali, le detrazioni residue spettano al nuovo proprie- tario che può usufruirne per la restante vita utile, a fini fiscali, dell'immobile su base lineare annua. Se il prezzo di vendita supera il valore ammortizzato a fini fiscali, il diritto alle detra- zioni applicabili alla differenza di prezzo è trasferito dal vec- chio al nuovo proprietario.

Inoltre i contratti di locazione conclusi tra proprietari e locatari saranno contratti a lungo termine (di durata superiore a cinque anni). Se per qualsiasi motivo l'impegno di affittare i locali per un lungo periodo (più di cinque anni) non è onorato, l'aiuto versato sotto forma di detrazioni per ammortamento sarà rim- borsato. Inoltre è escluso che i locatari beneficino di aiuti all'investimento per immobili in favore dei quali siano già stati concessi aiuti all'investimento.

Le autorità irlandesi ritengono che il costo attualizzato delle detrazioni per ammortamento accelerato ammonti, al massimo, a 68,21 milioni di sterline irlandesi (circa 85,5 milioni di EUR).

2. NN 133/98: RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Nel 1986 la Commissione ha approvato il regime N 56/86

“Incentivi in favore dello sviluppo di talune aree urbane”. Parte del CHDA di Dublino ne ha già fruito assieme ad altre zone.

Gli incentivi previsti, secondo la legge finanziaria del 1986, comprendevano la riduzione di tasse locali, detrazioni per am- mortamento, l'abbattimento pari al doppio dell'affitto. In base al regime approvato, l'abbattimento pari al doppio dell'affitto è concesso per contratti di locazione sottoscritti da comercianti nei cinque anni successivi all'approvazione di una pianifica- zione del sito.

Nel 1990, su richiesta della Commissione, le autorità irlandesi hanno comunicato alcune modifiche del regime N 56/86, in particolare la proroga inizialmente fino al 31 maggio 1991 e successivamente fino al 31 maggio 1993 delle detrazioni per ammortamento nonché talune estensioni geografiche. Gli sgravi fiscali sono invece rimasti immutati. La Commissione non ha reagito a detta comunicazione.

La legge finanziaria del 1994 ha modificato le disposizioni succitate prorogando l'ammissibilità delle detrazioni per am- mortamento al 24 gennaio 1997. In relazione al CHDA è stata aggiunta la seguente clausola (la Commissione non ha potuto verificare sulla base delle informazioni disponibili se tale clau- sola valesse anche per altre zone interessate):

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“È ammessa, ai fini dell'abbattimento fiscale pari al doppio dell'affitto, la stipula di un contratto di locazione fino a due anni dalla scadenza del regime 45 di incentivi fiscali” (ossia fino al 24 gennaio 1999).

Tali modifiche non sono è state notificate alla Commissione.

La legge finanziaria 1995 ha modificato quanto sopra proro- gando al 24 gennaio 1999 il termine per l'ammissibilità alle detrazioni per ammortamenti, il che significa che sulla base della clausola succitata i contratti di locazione ai fini dell'ab- battimento fiscale pari al doppio dell'affitto possono essere conclusi fino al 24 gennaio 2001.

Anche questa modifica non è stata notificata non è stata noti- ficata alla Commissione.

VALUTAZIONE 1. N 267/98

Le autorità irlandesi hanno debitamente notificato alla Commis- sione il regime in esame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

Il regime in questione accorda a talune imprese o privati che effettuano investimenti nell'area in questione un vantaggio eco- nomico sotto forma di sgravio fiscale, più precisamente di detrazione per ammortamento accelerato. Non essendo limitato a settori o imprese che per loro natura non partecipano a scambi commerciali intracomunitari questo regime potrebbe incidere sugli scambi tra Stati membri e quindi costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Tuttavia la Commissione ha deciso di applicare nei suoi con- fronti la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE in base alle seguenti considerazioni:

— l'intero territorio irlandese soddisfa le condizioni richieste per poter essere considerato come una regione assistita in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), che beneficia di aiuti regionali nazionali (regione il cui tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione) [decisione della Commissione relativa al- l'aiuto di Stato N 267/88, lettera al governo irlandese SG(88) D/14386, 8.12.1988] nonché di aiuti dei fondi strut- turali (regione obiettivo 1);

— i locatari stipuleranno con i proprietari degli immobili con- tratti di locazione a lunga durata (superiore a cinque anni).

L'impegno di sottoscrivere un contratto di locazione a lunga durata sarà plausibile in considerazione della natura dell'attività esercitata dall'occupante e di tutte le circostanze del caso. Se per il qualsiasi motivo l'impegno di stipulare contratti di locazione a lungo termine con i locatari non viene onorato, l'aiuto versato sotto forma di detrazione per ammortamento sarà rimborsato. Pertanto si può ritenere che le detrazioni in questione, viste le modalità nel loro insieme, costituiscono un aiuto agli investimenti concesso agli investitori per la costruzione o il rinnovo di immobili siti in quest'area in conformità con la definizione di inve- stimento iniziale contenuta negli orientamenti della Com-

missione sugli aiuti di Stato a finalità regionale. In realtà il proprietario dell'immobile riceve l'incentivo dell'ammorta- mento accelerato in relazione al suo investimento, opera- zione che aggiunge valore e modifica sostanzialmente (at- traverso la costituzione o il rinnovo) un bene immobile (terreno/fabbricati), assicurandone al contempo l'occupa- zione nel lungo periodo. L'investimento immobiliare con- sente al promotore di adempiere la sua funzione consistente nel mettere a disposizione locali per uffici da occupare per un periodo abbastanza lungo in un'area sottosviluppata ammessa ad aiuti regionali. Inoltre non vi sarà nessuna doppia erogazione di aiuti ossia gli occupanti non riceve- ranno un aiuto all'investimento per immobili che ne ab- biano già beneficiato. Le autorità irlandesi hanno fornito la prova attestante che nell'area in questione le forze di mercato da sole non sarebbero state sufficienti per conse- guire tale risultato per cui era necessario un incentivo per stimolare gli investitori;

— se beneficiari degli aiuti sono le PMI, dovranno essere con- formi alla definizione di PMI contenuta nella raccomanda- zione della Commissione in materia (vedi sopra);

— l'intensità dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi di investimento, è calcolabile ed è risultata di gran lunga in- feriore al massimale di aiuto regionale fissato per l'Irlanda nella succitata decisione della Commissione (N 267/88);

— la Commissione constata che nell'area in questione soltanto sei progetti edilizi saranno ammissibili alle detrazioni per ammortamento. Attualmente sono in corso i lavori di co- struzione che, secondo le assicurazioni fornite per iscritto dalle autorità irlandesi, dovrebbero essere terminati entro la fine del 1999, ad eccezione di due casi per i quali il com- pletamento è previsto entro il 30 giugno 2000. In tutti i casi il diritto alle detrazioni per ammortamento sarà acqui- sito prima della fine del 1999, ossia prima che l'area in questione perda lo status di regione assistita ai sensi dell'ar- ticolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

— la Commissione in particolare rileva che a parte i sei pro- getti in questione, non verranno firmati altri contratti che diano diritto alle detrazioni per ammortamento; pertanto il numero di beneficiari cui sarà consentito accedere all'aiuto in esame nell'arco di tempo precedente il cambiamento di status di regione assistita dell'area in questione è circoscritto e ben noto alla Commissione;

— la Commissione rileva inoltre che beneficeranno del regime soltanto imprese soggette all'aliquota massima dell'imposta sulle società o i privati soggetti all'aliquota più elevata del- l'imposta sul reddito. La Commissione nota inoltre che nes- suno dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime si trova nell'area IFSC e che non possono fruire del regime in questione le società cui si applica l'aliquota del 10 % del- l'imposta sulle società né i promotori immobiliari;

— in base alle spiegazioni metodologiche e alle assicurazioni fornite per iscritto dalle autorità irlandesi i massimali di aiuto regionale e i massimali di cumulo di aiuto stabiliti per l'Irlanda nella succitata decisione (N 267/88) saranno rispettati e verrà a tal fine debitamente controllata l'appli- cazione del regime.

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Le autorità irlandesi presenteranno alla Commissione rela- zioni annuali dettagliate sulla applicazione del regime.

La Commissione osserva che sono esclusi dall'applicazione del presente regime i settori di attività industriale soggetti a specifiche normative e disposizioni comunitarie [tra cui i settori soggetti al trattato CECA, la cantieristica, l'industria automobilistica e le fibre sintetiche, i trasporti, la pesca e l'agricoltura inclusi i settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'alle- gato II del trattato CE (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4).

Infine la Commissione constata che le stesse autorità irlan- desi si impegnano a rispettare le norme relative al cumulo degli aiuti sia che il cumulo riguardi aiuti a diverse finalità (GU C 3 del 5.1.1985) che aiuti alla stessa finalità nel quadro di regimi adottati da uno o più enti differenti (cen- trale, regionale e/o locale). In quest'ultimo caso l'aiuto cu- mulato non può superare il massimale più elevato per i vari regimi interessati.

2. NN 133/98

Questa parte della valutazione riguarda gli sgravi a favore dei proprietari degli immobili (detrazioni per ammortamento) nel CHDA originale nonché gli sgravi a favore dei locatari (abbat- timento pari al doppio dell'affitto e riduzione delle imposte locali) concessi nel CHDA originale e nella sua nuova esten- sione secondo la definizione di detti sgravi fiscali di cui al regime approvato N 56/86 e successive modifiche. Le autorità irlandesi hanno dichiarato che questa base giuridica, quale suc- cessivamente modificata, è valida per i progetti in merito ai quali la spesa sarà stata sostenuta entro il 24 gennaio 1999 anche per gli investimenti realizzati nella nuova estensione geografica del CHDA notificata il 30 gennaio 1998.

Sussistenza di aiuto di Stato

Nella decisione di approvazione del regime di aiuti N 56/86 (1986 Urban Act) la Commissione aveva già riconosciuto che gli sgravi fiscali concessi ai proprietari di immobili industriali e commerciali nonché ai locatari di locali commerciali costitui- scono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Campo di applicazione dell'approvazione della Commis- sione del regime di aiuti N 56/86

L'autorizzazione di cui alla decisione del 1986 è stata accordata per situazioni specifiche. Infatti si applica a coloro che hanno beneficiato di detrazioni per ammortamento, abbattimento fi- scale pari al doppio dell'affitto e riduzione delle imposte locali.

La modifica di quanto sopra (innanzitutto la proroga del re- gime al 31 aprile 1991, in secondo luogo l'estensione delle aree geografiche ammesse a beneficiare degli incentivi nel 1998, in terzo luogo le estensioni geografiche nonché una proroga del regime al 31.5.1993 per mezzo della legge finanziaria del 1990) sono state comunicate alla Commissione su sua espressa

richiesta. La Commissione non ha reagito a tale comunica- zione.

Quanto alle modifiche introdotte nel 1994 e 1995 (proroga delle date di scadenza e nuova formulazione della clausola relativa all'ammissibilità di contratti di locazione agli sgravi fiscali a favore dei locatari) non sono mai state notificate alla Commissione.

De conseguenza gli sgravi concessi nel quadro delle leggi fi- nanziarie 1994 e 1995 anche nell'estensione geografica prevista nel quadro del regime N 267/98 a tutti i progetti in relazione ai quali siano state sostenute spese fino al 24 gennaio 1999 co- stituiscono un aiuto non notificato e quindi illegale.

Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune a) Detrazioni per ammortamento

Le modifiche apportate al regime N 56/86 non riguardavano i criteri per la concessione delle detrazioni per ammortamento ai proprietari di immobili non residenziali. Le detrazioni sono state accordate in base agli stessi criteri (intensità dell'aiuto, rispetto dei massimali, tipi di beneficiari) che sono stati con- fermati nella notifica dell'aiuto N 267/98. Tra i beneficiari viene segnalato il caso di una società manifatturiera soggetta all'ali- quota del 10 % dell'imposta sulle società.

Nella riunione con la Commissione del 22 dicembre 1998 e nella loro ultima comunicazione del 24 dicembre 1998, le autorità irlandesi hanno fornito l'elenco completo dei progetti che hanno beneficiato o beneficeranno delle detrazioni per ammortamento nel CHDA originale ed hanno confermato quanto segue: per i progetti non terminati la data di comple- tamento dei lavori sarà il 31 dicembre 1999; due progetti saranno completati entro il giugno 2000; oltre ai progetti già noti alla Commissione non verranno firmati altri contratti nuovi. In tutti i casi i diritti alle detrazioni per ammortamento saranno acquisiti entro la fine del 1999 ossia prima che l'area in questione perda lo status di regione assistita di cui gode attualmente in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Per quanto concerne i settori e le attività soggetti a speciali normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, inclusi quelli della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato CE, le autorità irlan- desi si erano impegnate nel 1986 a rispettare tali normative nell'attuazione del regime.

Ciò premesso e in base alle considerazioni di cui sopra formu- late ai fini della valutazione del regime N 267/98, la Commis- sione potrebbe autorizzare l'aiuto in questione ai sensi dell'ar- ticolo 93, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

b) Sgravi fiscali in favore dei locatori

La Commissione dubita della compatibilità di questo aiuto con il mercato comune. Infatti, a suo avviso, l'abbattimento fiscale equivalente al doppio dell'affitto e la riduzione dell'imposta locale costituiscono aiuti al funzionamento poiché sostengono gli oneri fiscali di norma a carico di una società che non ha

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effettuato l'investimento nei locali in questione ma li ha sol- tanto in locazione.

L'aiuto in esame non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2. L'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), non può applicarsi in quanto non si tratta di un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante pro- getto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Non può applicarsi neppure l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) (aiuto per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche), giacché diversa è la finalità del regime e dato che le aree ammesse al regime in questione non sono ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base di tale deroga. Infine, non è nemmeno applicabile l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), giacché l'aiuto non è destinato a pro- muovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

L'unica possibilità di deroga all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE sarebbe quella prevista ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione). Ciò è possibile innanzitutto perché tutta l'Ir- landa é considerata regione assistita ai fini degli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base di tale articolo. In secondo luogo perché, secondo la comunicazione del 1988 sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali, più precisamente al punto 6 concernente la gamma di strumenti di aiuto necessari per promuovere lo svi- luppo regionale in regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (GU C 212 del 12.8.1988), si ammette che la Commissione possa, mediante deroga, autorizzare taluni aiuti al funziona- mento nelle regioni dell'articolo 93, paragrafo 2, lettera a), in base a determinate condizioni che lo Stato membro deve pro- vare più precisamente:

— l'aiuto deve essere limitato nel tempo e destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese situate in dette regioni;

— l'aiuto deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica e non deve condurre, a livello comunitario, ad eccessiva capacità setto- riale tale da far sì che il problema settoriale risultante per la Comunità sia più grave del problema regionale originale; in questo contesto è opportuno un approccio settoriale ed in particolare si impone l'osservanza delle norme direttive, delle linee direttrici e degli incitamenti comunitari applica- bili a certi settori industriali (siderurgia, cantieri navali, fibre sintetiche, tessili e abbigliamento) e agricoli, nonché ad alcune imprese industriali di trasformazione dei prodotti agricoli;

— tali aiuti non devono essere concessi in violazione delle norme specifiche che disciplinano la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà;

— gli Stati membri devono inviare alla Commissione una re- lazione annuale sull'applicazione di tali aiuti da cui risulti la spesa globale (o le minori entrate in caso di agevolazioni

fiscali e riduzioni di previdenza sociale) per ogni tipo di aiuto e la menzione dei settori interessati;

— gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni verso altri Stati membri sono esclusi.

Da notare che la succitata comunicazione del 1988 riconosce che nelle fasi iniziali dello sviluppo [nelle regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)] la salvaguardia degli investimenti esistenti, eventualmente a breve o medio termine, può costi- tuire la condizione sine qua non per attirare (tramite gli aiuti al funzionamento) nuovi investimenti che contribuiscano a loro volta allo sviluppo della regione. Considerato che nel 1994 le regioni interessate non si travavano più nella fase iniziale del loro sviluppo ed inoltre tenuto conto del fatto che la fruizione dell'aiuto al funzionamento concesso sotto forma di sgravi fi- scali ai locatari è decennale, la Commissione a questo punto dubita che le ripetute estensioni geografiche e proroghe di un regime con effetti durevoli corrisponda alla posizione di cui sopra adottata nella comunicazione del 1988.

La Commissione non ha avuto la possibilità di valutare le argomentazioni addotte dalle autorità irlandesi a difesa del- l'aiuto al funzionamento. La Commissione ora nutre dei dubbi circa la compatibilità con il mercato comune degli sgravi fiscali previsti dalle leggi finanziarie del 1994 e 1995 a favore dei locatari.

Inoltre la Commissione ha bisogno di chiaramenti quanto alle zone del territorio irlandese, in cui possono essere concessi gli sgravi in questione nonché circa le esatte modalità di applica- zione della clausola per l'ammissibilità dei contratti di loca- zione agli sgravi fiscali offerti dal regime.

In base alla valutazione di cui sopra la Commissione ha adot- tato le seguenti decisioni:

Per quanto concerne il regime N 267/98

La Commissione ha deciso di approvare il regime in questione sulla base dell'articolo 93, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE.

Le autorità irlandesi sono invitate a fornire una relazione an- nuale sull'attuazione del regime.

Per quanto concerne il regime NN 133/98

La Commissione deplora che gli sgravi fiscali previsti dal re- gime siano stati accordati senza previa notifica alla Commis- sione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e senza approvazione da parte della medesima. In particolare:

a) Detrazioni per ammortamento

La Commissione ha deciso di approvare le detrazioni per am- mortamento concesse ai proprietari di immobili in relazione a

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progetti per i quali siano state sostenute spese fino al 24 gen- naio 1999 sulla base delle leggi finanziarie 1994 e 1995. La Commissione invita le autorità irlandesi a fornirle una relazione annuale concernente la concessione di tale incentivo.

b) Sgravi fiscali a favore dei locatari

La Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli sgravi con- cessi ai locatari in base alle leggi finanziarie 1994 e 1995, ed invita quindi le autorità irlandesi a comunicarle le loro osser- vazioni e a trasmetterle qualsiasi dato utile per valutare il re- gime in questione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della presente. In particolare le autorità irlan- desi devono fornire argomenti attestanti l'osservanza delle con- dizioni richieste per la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni in questione, di cui nella comunicazione del 1988.

Inoltre la Commissione chiede alle autorità irlandesi di fornirle un elenco delle aree ammissibili nonché informazioni sulle modalità di applicazione della clausola di ammissibilità di lo- cazione agli sgravi fiscali a favore dei locatari offerti dal regime.

La Commissione fa presente alle autorità irlandesi l'effetto so- spensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e ri- chiama l'attenzione sulla lettera da essa inviata agli Stati mem- bri il 22 febbraio 1995 in cui si precisa che per qualsiasi aiuto concesso illegalmente può essere richiesta la restituzione mag- giorata degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferi- mento utilizzato nella valutazione di regimi di aiuti regionali, maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato reso di- sponibile al beneficiario fino alla data dell'effettiva restituzione.

La Commissione comunica inoltre al governo irlandese che informerà i terzi interessati nell'ambito dell'UE mediante pub- blicazione della presente lettera nella Gazzetta ufficiale delle Co- munità europee nonché i terzi interessati nei paesi EFTA firma-

tari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunica- zione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comu- nità europee ed infine l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmetterle le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblica- zione.

La Commissione invita pertanto a farle sapere entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della presente quali elementi ivi contenuti siano eventualmente di carattere riser- vato e quindi da non pubblicare. Il mancato ricevimento della richiesta motivata entro il termine suddetto sarà interpretato dalla Commissione come tacito assenso alla divulgazione del testo integrale della lettera. Le richieste motivate devono per- venire per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 98 15»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto entro un mese dalla data della pubblicazione del presente av- viso; le osservazioni devono essere inviate al seguente indi- rizzo:

Commissione europea Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 98 15

Le osservazioni pervenute saranno comunicate al governo irlandese.

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