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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per la pesca PE v Proposta di regolamento (COM(2004)0497 C6-0212/ /0169(CNS))

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(1)

AM\570521IT.doc PE 357.979v04-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

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2009 Commissione per la pesca

9.6.2005 PE 357.979v04-00

EMENDAMENTI 38-411

Progetto di relazione (PE 357.544v04-00)

di David Casa

Fondo europeo per la pesca

Proposta di regolamento (COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 38

Considerando 2 (2) L’obiettivo della politica comune della

pesca è promuovere lo sfruttamento

sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali,

economici e sociali.

(2) L’obiettivo della politica comune della pesca è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

Or. en (E' più opportuno riprendere la formulazione esatta dal regolamento di base (regolamento

(CE) n. 2371/2002)

(2)

PE 357.979v04-00 2/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 39

Considerando 4 (4) L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato

stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell’attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell’attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali, naturali e geografiche fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

Or. fr Motivazione

Occorre tenere in conto la diversità delle situazioni in materia di pesca, legate non solo agli aspetti strutturali o naturali, ma anche alla localizzazione geografica delle regioni

comunitarie (considerazione per le acque delle regioni ultraperiferiche).

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 40

Considerando 6 (6) L’obiettivo di sviluppo sostenibile della

PCP non può essere adeguatamente

perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un’Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello

dell’Unione mediante finanziamenti erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 4 del trattato.

(6) L’obiettivo di sviluppo sostenibile della PCP non può essere adeguatamente

perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un’Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello

dell’Unione mediante finanziamenti

pluriennali erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 4 del trattato.

Or. es Motivazione

L'emendamento (presentato in lingua spagnola) corregge un errore di traduzione della versione spagnola [N.d.t.: ma anche nella versione italiana occorre aggiungere la parola

(3)

AM\570521IT.doc 3/165 PE 357.979v04-00

IT

"pluriennali" se su vuole conformare il test italiano alla maggioranza delle diverse versioni linguistiche, che sono comunque discordanti tra loro].

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 41

Considerando 27 (27) Anche il mancato rinnovo di un accordo

di pesca tra la Comunità e un paese terzo, o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo

internazionale, dovrebbero tradursi

nell’adozione di piani di gestione pluriennali allo scopo di adeguare la flotta alla nuova situazione.

(27) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo, o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo

internazionale, dovrebbero tradursi

nell’adozione di piani di gestione pluriennali allo scopo di adeguare la flotta alla nuova situazione; l'estensione delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo

internazionale dovrebbe invece tenere in conto gli interessi delle regioni comunitarie vicine, a livello sia dell'elemento esterno che di quello interno della PCP.

Or. fr Motivazione

Gli accordi di pesca con taluni paesi terzi consentono di aumentare le catture di diverse specie, specialmente migratrici, localizzate nelle acque di regioni comunitarie vicine o frontaliere. Sarebbe incoerenre imporre uno sforzo di riduzione delle attività di pesca alle flotte di dette regioni mentre gli accordi prevedono un aumento delle catture delle stesse risorse.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis Emendamento 42

Considerando 29 (29) Occorre ridimensionare la flotta

comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre ridimensionare la capacità alieutica della flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

Or. el

(4)

PE 357.979v04-00 4/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 43

Considerando 29 (29) Occorre ridimensionare la flotta

comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre proseguire lo sforzo di adeguamento della flotta comunitaria alle risorse disponibili e accessibili quando ciò sia necessario per raggiungere un

equilibrio con la situazione delle risorse e per garantire la redditività della flotta stessa.

Or. es Motivazione

L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a un ridimensionamento, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 44

Considerando 29 (29) Occorre ridimensionare la flotta

comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre adattare lo sforzo di pesca della flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

Or. de Motivazione

Il ridimensionamento della flotta è un metodo come un altro per adattare lo sforzo di pesca alle risorse disponibili. Interventi di adeguamento dello sforzo di pesca sono pertanto necessari, se giustificati dallo stato delle risorse.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 45

Considerando 29 (29) Occorre ridimensionare la flotta

comunitaria per adeguarla alle risorse

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse

(5)

AM\570521IT.doc 5/165 PE 357.979v04-00

IT

disponibili e accessibili. disponibili e accessibili, sia nelle acque comunitarie che altrove; per aiutare il settore della pesca ad adeguarsi ai

necessari mutamenti risulta indispensabile prevedere un sostegno finanziario.

Or. en Motivazione

L'UE si è impegnata ad assicurare la sostenibilità sia nelle acque comunitarie che al di fuori di esse e occorre riconoscere che il settore necessita di un'assistenza finanziaria in questo contesto.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 46

Considerando 29 (29) Occorre ridimensionare la flotta

comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre adeguare la flotta comunitaria alle risorse disponibili e accessibili

Or. fr Motivazione

Lo stato delle risorse e le possibilità di accedere a talune zone di pesca non giustificano la riduzione della sola flotta comunitaria; come confermano invece taluni studi scientifici e gli accordi di pesca tra l'UE e determinati paesi terzi, i quali prevedono volumi di catture in crescita incessante, le risorse in questione consentono che le flotte insediate nelle regioni europee vicine possano proseguire le loro attività a beneficio dello sviluppo economico di queste regioni.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 47

Considerando 29 (29) Occorre ridimensionare la flotta

comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria, in quei segmenti che lo richiedono, per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(6)

PE 357.979v04-00 6/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. es

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 48

Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Per tale motivo è necessario istituire un vero e proprio Registro delle navi da pesca comunitarie armonizzato in tutti gli Stati membri, articolato per segmenti di flotta e per Stati, con

l'indicazione della capacità e della potenza;

tale registro deve essere nello stesso tempo preciso, trasparente e affidabile, e occorre quindi che tutti gli Stati membri adottino gli stessi criteri per misurare la capacità e la potenza dei loro pescherecci, sotto il controllo della Commissione.

Or. es Motivazione

Il PE ha più volte affermato l'esigenza di un vero e proprio "registro delle navi da pesca comunitarie" armonizzato.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 49

Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) I trasferimenti di navi da pesca comunitarie in paesi terzi, oltre a

contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, devono anche contribuire a potenziare la pesca sostenibile al di fuori di tali acque.

Or. es Motivazione

Le società miste con paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, stanno avendo un successo evidente sia per lo sviluppo del paese terzo

(7)

AM\570521IT.doc 7/165 PE 357.979v04-00

IT

interessato che per la stessa UE. Certamente dobbiamo anche promuovere la pesca sostenibile nei paesi terzi.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 50

Considerando 30 (30) La ristrutturazione delle flotte di pesca

richiede l’adozione di misure

socioeconomiche di accompagnamento.

(30) L'adeguamento delle flotte di pesca alle risorse accertate nelle zone di attività delle flotte interessate richiede l’adozione di misure socioeconomiche di

accompagnamento.

Or. fr Motivazione

Lo stato delle risorse in talune zone di pesca consente di mantenere uno sforzo di pesca; è necessario che le flotte da pesca insediate nelle regioni vicine a tali zone possano attuare misure di accompagnamento volte a permettere il proseguimento delle loro attività di pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 51

Considerando 33 (33) È opportuno adottare norme per la

concessione di aiuti ai settori

dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori

dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie limitata di obiettivi prioritari degli interventi e

indirizzare gli aiuti strutturali verso le imprese economicamente redditizie.

Or. es Motivazione

L'acquacoltura e le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca sono settori in

espansione. Appare perciò logico legare il sostegno non alle dimensioni dell'impresa, ma alle

(8)

PE 357.979v04-00 8/165 AM\570521IT.doc

IT

sue aspettative di redditività.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 52

Considerando 33 (33) È opportuno adottare norme per la

concessione di aiuti ai settori

dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori

dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie limitata di obiettivi prioritari degli interventi.

Or. es Motivazione

Ciò di cui deve tener conto ciascuno Stato membro in ciascun caso concreto è la redditività economica unita agli aspetti sociali (occupazione), ambientali ecc. a livello locale, non sono le dimensioni delle imprese.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 53

Considerando 33 (33) È opportuno adottare norme per la

concessione di aiuti ai settori

dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori

dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica.

Or. de

(9)

AM\570521IT.doc 9/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Le medie imprese non devono essere escluse dagli aiuti all'acquacoltura né la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca. Molte di queste imprese, soprattutto nel settore conserviero, rientrano nell'ambito della definizione di medie imprese in quanto impiegano numerosi lavoratori pur essendo il loro volume di affari molto al di sotto della soglia delle medie imprese. Inoltre, ciò non è compatibile nemmeno con la necessaria tendenza alla concentrazione del settore.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis Emendamento 54

Considerando 33 (33) È opportuno adottare norme per la

concessione di aiuti ai settori

dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori

dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le imprese

indipendentemente dalla loro grandezza.

Or. el

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 55

Considerando 35 (35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo

dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere

metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

(35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota, campagne sperimentali di pesca e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

Or. es

(10)

PE 357.979v04-00 10/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 56

Considerando 37 (37) L’efficacia e l’impatto delle attività del

Fondo dipendono altresì da un

miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della valutazione.

(37) L’efficacia e l’impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un

miglioramento e da un approfondimento della valutazione e della trasparenza. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in

materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della valutazione e la sua disponibilità per il pubblico.

Or. en Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

(11)

AM\570521IT.doc 11/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 57

Considerando 53 (53) È opportuno abrogare sia i regolamenti

(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 2006, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti impegnati fino al 31 dicembre 2006 e pagati fino al 31 dicembre 2008, è

opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

Or. es Motivazione

È necessario mantenere in vigore la legislazione in questione non solo per gli impegni, ma anche per i pagamenti.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 58

Articolo 1 Il presente regolamento istituisce un Fondo

europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Or. es

(12)

PE 357.979v04-00 12/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 59

Articolo 2, paragrafo 2 2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli

interventi di cui al titolo IV, capitolo IV, relativi allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, gli Stati membri

selezionano le zone ammissibili sulla base dei criteri di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capitolo IV, relativi allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, gli Stati membri

selezionano le zone ammissibili sulla base dei principi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 60

Articolo 3, lettera a) a) “settore della pesca”, il settore economico

che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti della pesca;

a) “settore della pesca”, il settore economico che comprende tutte le attività di

produzione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Or. pt

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 61 Articolo 3, lettera e) e) “acquacoltura”, l’allevamento o la coltura

di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o dicoltura, compreso il raccolto ;

e) “acquacoltura”, compresa la vallicoltura e la molluschicoltura, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad

aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di

(13)

AM\570521IT.doc 13/165 PE 357.979v04-00

IT

coltura, compreso il raccolto;

Or. it Motivazione

Vanno introdotte queste specificità se non si vogliono escludere dagli interventi importanti settori produttivi mediterranei.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 62

Articolo 3, lettera f) f) “microimpresa e piccola impresa”, una

microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

soppresso

Or. es Motivazione

L'acquacoltura e l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca sono in espansione.

Appare logico pertanto legare il sostegno non alle dimensioni dell'impresa, bensì alle sue aspettative di redditività.

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 63

Articolo 3, lettera f) f) “microimpresa e piccola impresa”, una

microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

f) “microimpresa, piccola impresa e media impresa”, una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Or. pt

(14)

PE 357.979v04-00 14/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 64

Articolo 3, lettera l) l) “beneficiario”, un operatore, organismo o

impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle

operazioni. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico;

l) “beneficiario”, un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle

operazioni. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari finali sono gli organismi che erogano gli aiuti e i beneficiari (destinatari) sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico;

Or. pt Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 65 Articolo 4, lettera b) b) promuovere un equilibrio sostenibile tra

le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

b) promuovere il rinnovo e la

modernizzazione della flotta da pesca, purché sia assicurato l'equilibrio

sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

Or. pt Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 66 Articolo 4, lettera b) b) promuovere un equilibrio sostenibile tra

le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse da una parte e la capacità e

redditività della flotta comunitaria dall'altro, che garantisca il maggiore

approvvigionamento possibile del mercato comunitario;

Or. es Motivazione

L'approvvigionamento del mercato comunitario da parte della flotta comunitaria è uno degli

(15)

AM\570521IT.doc 15/165 PE 357.979v04-00

IT

obiettivi della PCP.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 67

Articolo 4, lettera b bis) (nuova)

b bis) favorire lo sviluppo sostenibile della produzione dell'acquacoltura;

Or. es Motivazione

Il FEP deve contribuire anche a promuovere la produzione dell'acquacoltura, sempre entro i limiti dello sviluppo sostenibile.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 68

Articolo 4, lettera d) d) rafforzare la protezione dell’ambiente e

delle risorse naturali;

d) rafforzare la protezione e il

miglioramento delle risorse naturali vive e dell’ambiente quando sono in relazione con il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Or. es Motivazione

È necessario precisare che, sebbene debba esservi compatibilità tra le due cose, il FEP non è un fondo avente per oggetto la politica ambientale, bensì quella della pesca.

(16)

PE 357.979v04-00 16/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 69

Articolo 4, lettera d) d) rafforzare la protezione dell’ambiente e

delle risorse naturali;

d) rafforzare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e assicurare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali;

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 70

Articolo 4, lettera f bis) (nuova)

f bis) promuovere un trattamento più favorevole per le regioni ultraperiferiche in virtù dell'articolo 299 del trattato.

Or. pt

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 71

Articolo 6, paragrafo 2 2. La Commissione e gli Stati membri

provvedono affinché l’intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie, in particolare le direttive relative alla conservazione degli habitat e degli uccelli selvatici e la direttiva quadro sulle acque.

Or. en Motivazione

Si vuole assicurare che venga presa in considerazione la compatibilità ambientale di tutti gli investimenti effettuati nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.

(17)

AM\570521IT.doc 17/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 72

Articolo 6, paragrafo 4 4. Le operazioni finanziate dal Fondo non

contribuiscono, direttamente o

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca per quanto riguarda gli stock esposti a eccessivo sfruttamento o in via di

diventarlo.

Or. pt

Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 73

Articolo 6, paragrafo 4 4. Le operazioni finanziate dal Fondo non

contribuiscono, direttamente o

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca, nelle zone in cui sussiste il rischio manifesto di un eccesso di pesca. Inoltre, le risorse del Fondo non possono essere impiegate per le specie per cui sono stati fissati contingenti o che siano oggetto di altre disposizioni normative o i cui stock non registrino condizioni biologicamente poco sicure. E' per contro ammesso il finanziamento di misure che riguardano specie chiaramente sottoutilizzate.

Or. de Motivazione

Senza tale precisazione sussiste il rischio che l'articolo sia interpretato come un divieto generale di incrementare le capacità di cattura.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 74

Articolo 6, paragrafo 4 4. Le operazioni finanziate dal Fondo non

contribuiscono, direttamente o

4. In nessun caso le operazioni finanziate dal Fondo contribuiscono, direttamente o

(18)

PE 357.979v04-00 18/165 AM\570521IT.doc

IT

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca nelle acque comunitarie o altrove.

Or. en Motivazione

L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità sia nelle acque comunitarie che al di fuori di esse.

Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 75

Articolo 8, paragrafo 1, alinea 1. L’intervento del Fondo è deciso dalla

Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata

“partenariato”, tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

1. L’intervento del Fondo è deciso dalla Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata

“partenariato”, tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, nell'ambito del suo ordinamento

costituzionale e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

Or. en Motivazione

La politica della pesca è di competenza esclusiva del governo centrale in molti degli Stati membri, ma non in tutti. Ad esempio, in Belgio la competenza in materia spetta

esclusivamente al governo fiammingo, mentre nel Regno Unito la politica della pesca rientra nelle responsabilità dei vari governi delle nazioni che compongono tale Stato membro. Al fine di rispettare sia il principio di sussidiarietà che l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati membri è importante che il regolamento riconosca esplicitamente che i partenariati vanno organizzati nel quadro del sistema costituzionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll e Catherine Stihler Emendamento 76

Articolo 8, paragrafo 3 3. Il partenariato è condotto nel pieno

rispetto delle norme istituzionali, giuridiche

3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche

(19)

AM\570521IT.doc 19/165 PE 357.979v04-00

IT

e finanziarie di ciascuna categoria di partner. e finanziarie di ciascuna categoria di partner nonché nel rispetto, ove del caso, delle competenze dei consigli consultivi regionali istituiti con la decisione del Consiglio 2004/585/CE.

Or. en Motivazione

Si vuole sottolineare l'importante ruolo dei consigli consultivi regionali nel funzionamento della politica comune della pesca.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 77

Articolo 11, comma 2 La Commissione e gli Stati membri

assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni, anche a livello transnazionale, volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

Or. en Motivazione

L'emendamento mira a promuovere l'importante ruolo delle reti transnazionali di donne nelle zone rurali.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 78 Articolo 13 La Commissione stabilisce ripartizioni

indicative per Stato membro degli

stanziamenti d’impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata

all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro,

La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli

stanziamenti d’impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata

all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro,

(20)

PE 357.979v04-00 20/165 AM\570521IT.doc

IT

entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.

entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso nonché l'incidenza dell'economia ittica sul tessuto economico-sociale.

Or. it Motivazione

I criteri di ripartizione finanziaria per singolo Stato membro dovrebbero essere integrati da una quantificazione dell'importanza socio-economica dell'attività nelle aree economicamente più deboli.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 79 Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis (nuovo) 1. Tutte le operazioni finalizzate all'applicazione del Piano d'azione

Mediterraneo, che rientrano nelle misure di cui al Titolo IV e dell'Allegato II, Gruppo 2 e Gruppo 4, usufruiscono di un'intensità di aiuto pubblico e di un'aliquota maggiorata del 25% per i primi tre anni, del 20% per i successivi due anni e del 10% per gli ultimi due anni.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 si applicano le aliquote dell'aiuto pubblico dell'Allegato II, Gruppo 2 e Gruppo 4 (Tabella), maggiorate delle percentuali indicate al comma 1 per i diversi periodi indicati nel medesimo comma.

3. La partecipazione finanziaria del beneficiario privato é ricalcolata in

conseguenza nei diversi periodi indicati al comma 1.

4. L'intensità di aiuto pubblico e l'aliquota delle partecipazioni finanziarie per le operazioni finanziate con le maggiorazioni indicate al comma1 ed al comma 2, si applica a tutte le Regioni indicate nella

(21)

AM\570521IT.doc 21/165 PE 357.979v04-00

IT

Tabella dell'Allegato II, se ricadono nelle zone interessate al Piano d'azione

Mediterraneo.

Or. it Motivazione

Si prevede la maggiorazione delle intensità di aiuto per favorire la realizzazione del Piano d'azione Comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 80

Titolo II

ORIENTAMENTI STRATEGICI soppresso

Or. fr Motivazione

La definizione di orientamenti strategici e di piani nazionali strategici è un'operazione complessa e contrasta con l'obiettivo della semplificazione: di fatto, l'adozione di priorità strategiche da parte del Consiglio risulta inutile mentre la riforma della PCP ha consentito l'approvazione di un regolamento quadro. Si propone pertanto di sopprimere nel regolamento il riferimento agli orientamenti strategici della Comunità.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 81

Articolo 14

Orientamenti strategici comunitari soppresso

1. Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo della politica comune della pesca definiscono un quadro per la

preparazione e l’attuazione del Fondo. Essi forniscono un quadro di riferimento per il contributo del Fondo all’attuazione del piano strategico nazionale di cui all’articolo 15.

(22)

PE 357.979v04-00 22/165 AM\570521IT.doc

IT

2. Il Consiglio adotta a livello comunitario gli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura nelle zone di pesca costiere della Comunità per il periodo 2007-2013.

Essi stabiliscono le priorità dell’intervento all’interno di questo asse, quale definito al titolo IV del presente regolamento.

3. Gli orientamenti strategici comunitari sono adottati conformemente alla

procedura di cui all’articolo 37 del trattato, al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli orientamenti strategici sono oggetto, se necessario, di una revisione intermedia sulla base della valutazione strategica conformemente all’articolo 48, paragrafo 4.

Or. fr Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis Emendamento 82

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) a) la riduzione dello sforzo e della capacità

di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta

interessate;

a) la riduzione della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Or. el

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 83

Articolo 15

(23)

AM\570521IT.doc 23/165 PE 357.979v04-00

IT

Piano strategico nazionale soppresso

1. Entro tre mesi dall’adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.

2. Il piano strategico nazionale è presentato alla Commissione dopo consultazione delle parti, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 47.

3. Il piano strategico nazionale è oggetto di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.

4. Il piano strategico nazionale deve comprendere tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissare le priorità, gli obiettivi e i termini di attuazione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta

interessate;

b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e

commercializzazione;

c) la strategia di attuazione necessaria per soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo delle attività di pesca e di

raccolta di dati e informazioni sulla PCP;

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque

comunitarie;

e) la strategia di sviluppo delle zone

costiere e i criteri di definizione delle stesse.

Or. fr Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

(24)

PE 357.979v04-00 24/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 84

Articolo 15, paragrafo 1 1. Entro tre mesi dall’adozione degli

orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.

1. Entro tre mesi dall’adozione degli

orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca. Il piano strategico nazionale tiene pienamente conto dell'ordinamento costituzionale, delle strutture amministrative e dei sistemi giuridici dello Stato membro interessato.

Or. en Motivazione

La competenza in materia di politica della pesca spetta esclusivamente al governo centrale in molti Stati membri, ma non in tutti. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un unico sistema giuridico o di un unico sistema amministrativo/di controllo. Perché i piani strategici nazionali siano attuabili, occorre chiarire che devono tenere pienamente conto dei sistemi amministrativi e giuridici operanti all'interno delle nazioni e delle regioni dello Stato membro, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di quest'ultimo.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 85

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) a) la riduzione dello sforzo e della capacità

di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta

interessate;

a) l'adeguamento dello sforzo e della

capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Or. es Motivazione

L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a una riduzione, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.

(25)

AM\570521IT.doc 25/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 86

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) a) la riduzione dello sforzo e della capacità

di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta

interessate;

a) il mantenimento dello sforzo e della capacità di pesca a livelli sostenibili e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire i pertinenti obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Or. en Motivazione

La Commissione, stabilendo "la riduzione dello sforzo di pesca" come obiettivo primario – in un regolamento che copre il periodo fino al 2013 – si dimostra eccessivamente pessimista e in pratica ammette tacitamente che si attende che la crisi della PCP continuerà nei prossimi 7-8 anni.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 87

Articolo 15, paragrafo 4, lettera b) b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e

dell’industria di trasformazione e commercializzazione;

b) lo sviluppo sostenibile del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;

Or. en Motivazione

Lo sviluppo dei settori in questione deve essere affrontato in modo sostenibile.

Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 88

Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) d) la strategia di approvvigionamento di

prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca sostenibili al di fuori delle acque comunitarie, sempre tenendo pienamente

(26)

PE 357.979v04-00 26/165 AM\570521IT.doc

IT

conto dell'impatto ambientale e sociale di un siffatto sviluppo delle attività;

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 89

Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) d) la strategia di approvvigionamento di

prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e le attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie, rivolgendo la debita attenzione allo stato di

conservazione degli stock;

Or. en Motivazione

Numerosi stock al di fuori delle acque comunitarie sono attualmente depauperati e lo sforzo di pesca dell'Unione non deve contribuire a un loro ulteriore declino.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis Emendamento 90

Articolo 15, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)

e bis) la protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche acquatiche.

Or. el

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 91

Articolo 15, paragrafo 4, lettera f bis) (nuova)

f bis) l'attuazione progressiva di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.

(27)

AM\570521IT.doc 27/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. en Motivazione

Trattasi di un aspetto fondamentale della politica comune della pesca, che riveste particolare importanza per la realizzazione degli obiettivi della rete Natura 2000.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 92

Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Una volta approvati dalla

Commissione, i piani strategici nazionali sono resi pubblici.

Or. en Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 93

Articolo 16

Contenuti del piano strategico nazionale soppresso Il piano strategico nazionale presenta una

descrizione succinta dei seguenti aspetti:

a) la situazione del settore della pesca nel suo insieme;

b) la valutazione di impatto ambientale;

c) la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie pubbliche disponibili per l’attuazione della PCP, indicando per ciascuna priorità nazionale di intervento la quota cofinanziata dal Fondo e quella finanziata dai fondi pubblici nazionali laddove necessario.

Or. fr

(28)

PE 357.979v04-00 28/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 94

Articolo 16, lettera b)

b) la valutazione di impatto ambientale; b) la valutazione di impatto ambientale, compresa, se del caso, l'esigenza di consentire la ricostituzione degli stock;

Or. en Motivazione

Lo stato degli stock ittici e l'impatto del FEP rappresentano una componente importante della valutazione di impatto ambientale.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 95

Articolo 17 Relazione sui piani strategici della

Commissione e degli Stati membri

soppresso

1. Entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del piano strategico

nazionale con una sintesi dei principali sviluppi, tendenze e sfide, inclusi quelli relativi all’attuazione degli orientamenti strategici.

2. Entro il 31 ottobre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari.

La Commissione informa il comitato del Fondo di cui all’articolo 100.

Or. fr

(29)

AM\570521IT.doc 29/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 96

Articolo 18, paragrafo 1 1. I programmi operativi indicano la

strategia, le priorità e gli obiettivi specifici in relazione alla politica comune della pesca e ad altre politiche comuni.

1. Il programma operativo indica la

strategia, le priorità e gli obiettivi specifici in relazione alla politica comune della pesca e ad altre politiche comuni.

Or. fr Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 97

Articolo 18, paragrafo 2, comma 1 2. Gli interventi sono realizzati

esclusivamente nella forma di programmi operativi. Gli Stati membri elaborano un programma operativo a livello nazionale previa consultazione dei partner regionali, locali, economici e sociali del settore della pesca e di tutti gli altri organismi

competenti, conformemente alla loro struttura istituzionale.

Non concerne la versione italiana

Or. fr Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

(30)

PE 357.979v04-00 30/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 98

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) a) le priorità, quali definite negli

orientamenti strategici, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile, l’impatto atteso e la loro coerenza in relazione al piano strategico nazionale;

a) le priorità, quali fissate alla luce degli obiettivi della PCP, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile e l’impatto atteso per quanto riguarda:

- la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta

interessate;

- lo sviluppo dei settori dell'acquacoltura, della trasformazione e della

commercializzazione;

- la strategia di approvvigionamento con prodotti ittici e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;

- la strategia di sviluppo delle zone costiere e i criteri di definizione delle stesse;

Or. fr Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 99

Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 1 – la prima tabella presenta una ripartizione

indicativa per ciascun anno, conformemente all’articolo […], dell’importo della

dotazione finanziaria totale prevista per la partecipazione del Fondo. Sulla

partecipazione totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza. La partecipazione totale del Fondo deve essere compatibile con le

– la prima tabella presenta una ripartizione indicativa per ciascun anno, conformemente agli articoli 51 e 52, dell’importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del Fondo. Sul contributo totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza. Il contributo totale del Fondo deve essere compatibile con

(31)

AM\570521IT.doc 31/165 PE 357.979v04-00

IT

prospettive finanziarie applicabili; le prospettive finanziarie applicabili;

Or. fr Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 100

Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 2 – la seconda tabella indica, per l’intero

periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione

finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare

separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

– la seconda tabella indica, per tutto il periodo di programmazione e per ogni singola priorità, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso del contributo del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare separatamente il contributo del Fondo destinato alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

Or. fr Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 101

Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 2 – la seconda tabella indica, per l’intero

periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione

finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare

– la seconda tabella indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione

finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per le singole misure nell'ambito di ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la

(32)

PE 357.979v04-00 32/165 AM\570521IT.doc

IT

separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

tabella deve riportare separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

Or. en Emendamento presentato da Jan Mulder

Emendamento 102

Articolo 18, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) un piano d'azione inteso a combattere le frodi e le irregolarità.

Or. nl Motivazione

Un piano d'azione deve far sì che siano individuate più rapidamente, e quindi in uno stadio anteriore, le frodi e le irregolarità.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 103

Articolo 18, paragrafo 3 3. I programmi operativi sono elaborati in

conformità con gli orientamenti strategici e il piano strategico nazionale.

soppresso

Or. fr Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 104

Articolo 20, paragrafo 1 1. Ciascuno Stato membro elabora un

programma operativo di portata nazionale,

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo di portata nazionale,

(33)

AM\570521IT.doc 33/165 PE 357.979v04-00

IT

previa consultazione dei partner, e lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.

previa consultazione dei partner. Ogni programma operativo tiene pienamente conto dell'ordinamento costituzionale, delle strutture amministrative e dei sistemi giuridici dello Stato membro interessato.

Quest'ultimo lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.

Or. en Motivazione

La competenza in materia di politica della pesca spetta esclusivamente al governo centrale in molti Stati membri, ma non tutti. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un unico sistema giuridico o di un unico sistema amministrativo/di controllo. Perché i piani strategici nazionali siano attuabili, occorre chiarire che devono tenere pienamente conto dei sistemi amministrativi e giuridici operanti all'interno delle nazioni e delle regioni dello Stato membro, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di quest'ultimo.

Emendamento presentato da Jan Mulder Emendamento 105

Articolo 20, paragrafo 3 3. Qualora la Commissione ritenga che un

determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza.

3. Qualora la Commissione ritenga che un determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza al più tardi tre mesi dopo il suo rigetto.

Or. nl Motivazione

Tale termine è necessario poiché occorre evitare, visto anche il paragrafo 1 del presente articolo, che la non approvazione di piani strategici nazionali possa ritardare programmi e progetti.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 106

Articolo 20, paragrafo 4

(34)

PE 357.979v04-00 34/165 AM\570521IT.doc

IT

4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18.

4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18. Il programma è reso pubblico.

Or. en Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 107

Articolo 23, lettera a), alinea a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di

pescherecci interessati da piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci che richiedono misure di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

Or. fr Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti ai considerando 27 e 30.

Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 108

Articolo 23, lettera a), trattino 3 bis (nuovo)

– misure di conservazione degli stock, a carattere temporaneo, previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Or. en Motivazione

Si dovrebbero incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per la conservazione degli

(35)

AM\570521IT.doc 35/165 PE 357.979v04-00

IT

stock e si dovrebbe loro permettere di utilizzare il FEP a sostegno di tali misure, purché di durata limitata. Tutte le misure previste nell'articolo in parola possono avere una durata massima di 2 anni.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 109

Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

– un rafforzamento potenziale accertato dell'attività di pesca nella zona interessata, segnatamente in seguito a accordi

internazionali di cui la Comunità è parte.

Or. fr Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti ai considerando 27 e 30.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 110

Articolo 23, lettera a), trattino 5 - piani nazionali di uscita dalla flotta di

durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;

- piani nazionali di uscita dalla flotta che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n.

2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;

Or. es Motivazione

Tenendo conto che il FEP avrà una durata di 7 anni, non vi è ragione di limitare i piani nazionali di uscita dalla flotta a due anni, periodo che può determinare un grande sovraccarico amministrativo e difficoltà finanziarie per le imprese.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 111

Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

(36)

PE 357.979v04-00 36/165 AM\570521IT.doc

IT

- piani nazionali di sostegno

all'esportazione di navi in paesi terzi mediante la creazione di società miste con Stati terzi in cui esistano possibilità di pesca;

Or. es Motivazione

Le società miste con paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, stanno avendo un successo evidente sia per lo sviluppo del paese terzo

interessato che per la stessa UE. Certamente dobbiamo anche promuovere la pesca sostenibile nei paesi terzi.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 112

Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

– realizzazione di zone di protezione, compresi i fermi temporanei della pesca o la chiusura di determinate zone, la

restrizione dell'attività in talune zone o l'istituzione di zone "precluse alla pesca".

Or. en Motivazione

Si intende così agevolare l'applicazione progressiva, nell'ambito della politica comune della pesca, di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 113

Articolo 23, lettera b) b) investimenti relativi ai pescherecci

conformemente all’articolo 27;

b) investimenti relativi ai pescherecci conformemente all’articolo 27 e rinnovo della flotta in conformità dell'articolo 27 bis;

Or. es Motivazione

Coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 27 bis.

(37)

AM\570521IT.doc 37/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 114

Articolo 23, lettera b) b) investimenti relativi ai pescherecci

conformemente all’articolo 27;

b) rinnovo dei pescherecci e investimenti a bordo degli stessi conformemente

all’articolo 27;

Or. es Motivazione

Dev'essere prevista anche la possibilità di sostenere il rinnovo dei pescherecci in determinate condizioni, senza che ciò comporti un aumento della capacità o dello sforzo di pesca.

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 115

Articolo 23, lettera b bis) (nuova)

b bis) il rinnovo e la modernizzazione della flotta, purché non siano superati i livelli di riferimento per ogni Stato membro espressi in GT o kW.

Or. pt Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 116 Articolo 23, lettera c) c) compensazioni socioeconomiche a

sostegno della gestione della flotta, compresa la formazione professionale.

c) compensazioni socioeconomiche a sostegno della gestione della flotta,

compresa la formazione e la riconversione professionale.

Or. es Motivazione

La riconversione professionale va tenuta presente.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 117

Articolo 23, lettera c bis) (nuova)

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