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13.
D.L.vo 24 settembre 2015, n. 157. Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 233 del 7 ottobre 2015).
1. Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali. – 1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’arti- colo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle impre- se italiane e favorendo l’attrattività degli investimenti in Italia per le impre- se estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni lo- ro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione priorita- ria di facilitare e promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari, i pro- grammi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determi- nazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Al fine di potenziare l’efficienza dell’azione amministrativa e favorire l’emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale:
a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell’attività svolta nelle aree di operatività;
b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.
4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai seguenti criteri generali:
a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell’amministra- zione finanziaria;
b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore compe- titività delle imprese italiane e a favorire l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;
c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pen- denti ai fini dell’autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.
5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la redazio- ne della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.
6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
7. All’esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il mag- gior gettito incassato con riferimento all’ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall’attività volta a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell’attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove dispo- nibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all’accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disco- noscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Mini- stero dell’economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimen- to in corso di gestione per la quota incentivante di cui all’articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vin- colo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l’attività svolta a decorrere dall’anno 2016 l’ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma
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4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall’articolo 3, comma 165, del- la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subor- dinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all’attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 riguardanti l’assegnazione di risorse per il potenziamento dell’amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall’at- tività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle fi- nanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell’Ammini- strazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all’incentivazione del per- sonale del Ministero dell’economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto ministeria- le può essere altresì stabilita un’ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 (1). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi da 11 a 11 quinquies, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance indivi- duale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l’attri- buzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.
8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non me- no del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall’articolo 23 quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni.
10. A seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e secon-
da fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigen- ziali effettivamente soppressi.
11. In coerenza con il processo d’integrazione operativa tra le attività dell’Agenzia delle entrate e quelle dell’incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dal- l’articolo 23 quater, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.
(1) Questo periodo è stato inserito dall’art. 1, comma 999, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
14.
L. 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 30 dicembre 2015).
1. 1. - 74. (Omissis).
75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da co- niugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da alme- no tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concor- renza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare com- plessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74.
76. - 97. (Omissis).
98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi in- dicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissi- bili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, let- tera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 set-
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tembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 (1) è attribuito un credito d’imposta nel- la misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’ac- quacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (2).
99. - 120. (Omissis).
121. L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possie- de beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regio- nale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120 (3).
122. - 999. (Omissis).
(1) Le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono state sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020» dall’art. 1, comma 319, lett. a), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorre- re dal 1° gennaio 2020, e poi così sostituite dalle attuali: «fino al 31 dicembre 2022» dall’art.
1, comma 171, lett. a), della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 7 quater, comma 1, del D.L. 29 di- cembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2017, n. 18, a de- correre dal 1° marzo 2017.
(3) A norma dell’art. 1, comma 66, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle dispo- sizioni del presente comma, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 690, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle dispo- sizioni del presente comma, gli effetti del l’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
15.
D.M. 4 agosto 2016. Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA (Gazzetta Ufficiale Se- rie gen. - n. 208 del 6 settembre 2016).
Capo I
Attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo
1. Controlli a distanza. – 1. L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fattu- re, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 di- cembre 2007, n. 244, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In ossequio a quanto previsto dall’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telema- tica, degli esiti dei controlli di cui al comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.
3. L’effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi dell’Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot- tobre 1972, n. 633, e di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente del- la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
2. Coordinamento dei controlli. – 1. Allo scopo di coordinare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione del- l’attività conoscitiva, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le informazioni trasmesse all’A- genzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a disposizione della Guardia di finanza.
Capo II
Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3. Modalità di effettuazione dei pagamenti. – 1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all’art. 1, comma 3, e all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito