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VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ARTT. 25, 26, 27, 28 E 30 - "ZONE PRODUTTIVE"

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Allegato B) Allegato alla deliberazione C.C.

n. 14 del 08/04/2014

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG

INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ARTT. 25, 26, 27, 28 E 30 -

"ZONE PRODUTTIVE"

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

norma norma nella sua attuale stesura

corsivo integrazione introdotta con l’attuale Variante

UFFICIO TECNICO COMUNALE Geom. Alberto Ragaini

Saltara, lì Marzo 2014

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Norme nella STESURA ATTUALE

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CAPITOLO IV ZONE PRODUTTIVE

ART. 25 NORME GENERALI

1. Le zone produttive sono destinate all'insediamento di edifici ed attrezzature per l'industria e l'artigianato, assimilabili alle zone territoriali omogenee "D" ai sensi del D.M. n° 1444 del 02.04.1968.

In tali zone sono consentite le destinazioni d’uso industriali e artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

L'attività di commercio, all'ingrosso e/o al dettaglio, relativa all'attività di produzione, è ammessa con una superficie utile netta pari al 20% della superficie utile netta costruibile e comunque per un massimo di mq 200 di superficie utile netta.

2. All'individuazione nella zona produttiva, di una specifica attività commerciale, devono essere individuate nel lotto di pertinenza dello stesso fabbricato aree pubbliche per una quota di mq 80 ogni mq 100 di superficie utile lorda insediabile di cui almeno mq 40 destinati a parcheggi ad uso pubblico. Tali aree, possono non essere cedute all’Amministrazione Comunale a condizione che, ne venga trascritto e garantito l’uso pubblico e che non vengano recintate.

3. E' consentita la costruzione di una sola residenza destinata all'abitazione del personale di custodia con 70 mq di superficie utile netta per ogni unità produttiva. La superficie utile netta destinata all’abitazione per il personale di custodia deve essere ricompresa nella superficie utile netta costruibile consentita dalle presenti norme. Per gli alloggi di custodia, vanno reperite le quote di parcheggio di cui alla Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni. L’alienazione delle residenze per il personale di custodia non potra’ essere disgiunta dall’unita’ produttiva di appartenenza..

4. Le zone produttive si distinguono in:

- D.1 - Zone artigianali di completamento.

- D.2 - Zone Industriali di completamento.

- D.3 - Zone Artigianali di espansione.

- D.4 - Zone Industriali di espansione con Piano Attuativo Vigente.

- D.5 - Zone Industriali di espansione;

- D. - Zone industriali sottoposte a scheda progetto. (vedi cap.5)

5. All'interno degli strumenti urbanistici attuativi, dovranno essere previste soluzioni unitarie (sia a livello progettuale sia a livello normativo) relativamente agli elementi di arredo urbano (illuminazione, alberature, pavimentazioni, recinzioni, ecc..) nonché al trattamento superficiale dei paramenti murari, degli infissi ecc.. al fine di garantire una qualità formale omogenea, uniformandosi a quanto indicato nel PTC.

6. Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, considerato il tipo di impatto che questi hanno sul paesaggio, devono essere adottati ulteriori accorgimenti concernenti le aree libere, in particolare, in aggiunta alle dotazioni di verde pubblico previste dagli standard ministeriali, e dalle presenti norme, dovranno essere previste e disciplinate dagli Strumenti Urbanistici Attuativi altre superfici ancorché private da adibire a verde, si suggerisce inoltre di prevedere tetti “verdi” nelle coperture degli edifici aventi rilevanti estensioni, al fine di migliorare il micro clima, il risparmio energetico e l’impatto paesaggistico dell’edificato:

− per interventi, aventi superficie territoriale o fondiaria superiore a 20.000 mq, dovrà essere previsto un bacino di laminazione adeguatamente dimensionato in relazione al coefficiente di copertura dell’area;

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− in tutti gli interventi, dovranno essere previsti, adeguati sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane;

− i progetti, dovranno dimostrare, le tecnologie adottate volte al risparmio energetico e al trattamento dei rifiuti;

− al margine delle aree produttive, se necessario, anche all'interno dei lotti quando questi assumono dimensioni considerevoli, dovrà essere prevista la creazione di una barriera continua e fitta di verde, visiva e frangirumore, per separare e connettere gli insediamenti con l'ambiente circostante. Se le fasce di verde ricadono all’interno o in adiacenza alla Rete ecologica valgono le norme di cui all’art. 67, lett. F delle NTA.

− la profondità di detta cortina verde, differenziata in funzione del carattere delle aree separate, potrà oscillare da un minimo di 5/10 m (sufficiente all'impianto di un solo filare di alberi di alto fusto) a 25 m e altre necessari per consentire la messa a dimora di due filari di piante con arbusti al piede. All’interno o in adiacenza alle aree ricadenti nella fascia di pertinenza della rete ecologica vale quanto disposto all’art. 67, lett. F.

− si precisa che per adiacenza, salvo quanto emerso per le opere soggette alla valutazione di impatto ambientale e quelle per le quali sia manifesta una incidenza ad ampio spettro che possa arrivare all’area SIC e ZPS Tavernelle sul Metauro, si intendono quelle comprese fra la Superstrada Fano-Grosseto ed il Fiume Metauro, rientranti nella Buffer Zone della rete ecologica di cui all’art. 67 bis.

ART. 26

D1 - ZONE ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO

1. In tali zone, il Piano, si attua o per intervento diretto o attraverso Strumento Urbanistico Attuativo.

In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

2. . E' inoltre consentita l'attività di commercio all'ingrosso e/o al minuto, relativa all'attività di produzione con una superficie massima di vendita pari al 20% della superficie utile netta costruibile e una superficie massima di mq 200 di superficie utile netta destinata alla commercializzazione delle merci prodotte.

L'attività di commercializzazione dei prodotti è relativa esclusivamente alle merci prodotte all’interno dell’opificio.

3. All'individuazione nella zona produttiva, di una specifica attività commerciale, deve corrispondere una localizzazione nel lotto di pertinenza dello stesso fabbricato di una superficie destinata a parcheggi pubblici e verde pubblico di almeno 80 mq per ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata al commercio. Per tali aree dovra’ essere trascritto e garantito l’uso pubblico. Tali aree non potranno essere recintate.

4. L'intervento attraverso Strumento Urbanistico Attuativo è richiesto esclusivamente per interventi confinanti e con strutture portanti in comune e nel caso in cui il numero delle unità produttive sia maggiore di 5, in tal caso vanno individuate aree per standard urbanistici in misura non inferiore al 10% della superficie interessata dall’intervento, da destinare a verde pubblico e parcheggi ai sensi del D.M. n. 1444/68. In aggiunta a tali standard vanno individuate aree per parcheggi in misura non inferiore a 5 mq ogni 100 di uso pubblico di superficie utile netta costruibile. Tale superficie di parcheggi non comprende gli spazi di manovra. Lo Strumento Urbanistico Attuativo segue l’iter di approvazione previsto dalla Legge Regionale 34/92 e s.m.i.

5. Gli indici edilizi e urbanistici da rispettare per l’intervento diretto sono i seguenti:

Uf = 40 mq di superficie utile netta ogni mq 100 di superficie fondiaria;

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HM = 8,50 mt. misurati alla gronda, come definiti dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamente indispensabili per la specifica produzione aziendale;

Smin fondiaria del lotto edificabile = 1.000 mq Smax fondiaria del lotto edificabile = 2.000 mq Dc = H/2 e comunque non inferiore a 5,00 mt

Ds = 10,00 mt da strade di larghezza inferiore a 15,00 mt. 15,00 m da strade di larghezza superiore a 15,00 mt

6. In ogni intervento sia soggetto ad intervento diretto che a Strumento Urbanistico Attuativo, oltre a quanto richiesto dalle presenti norme, deve essere destinata a parcheggio privato di uso pubblico un'area almeno pari a mq 5 ogni mq 100 di superficie utile netta costruibile.

Tale superficie non comprende gli spazi di manovra.

7. Il rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà condizionato all'individuazione di una quota di parcheggi privati al servizio degli uffici e delle attività commerciali, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di volumetria.

Al fine del calcolo della volumetria per determinare le quote di parcheggio privato ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni si stabilisce un altezza utile interna pari a mt 3,50, qualora l’altezza utile interna sia superiore a mt 3,50.

8 Nelle zone D1 l’attuazione degli interventi è subordinata alla realizzazione di un area permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria.

9 I nuovi fabbricati avente superficie utile netta superiore a mq. 100 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica non inferiore a 5KW con il sistema fotovoltaico, preferibilmente integrato architettonicamente.

10 Nei fabbricati aventi notevole superficie coperta, si suggerisce di prevedere la realizzazione di “tetti verdi”, al fine di migliorare il microclima interno e di favorire il risparmio energetico

ART. 27

D2 - ZONE INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO

1. In tali zone il Piano si attua o per intervento diretto o attraverso Strumenti Urbanistici Attuativi in vigore alla data di adozione delle presente variante al P.R.G..

2. In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività industriali e artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M). L'attività di commercio all'ingrosso e/o al minuto relativa all'attività di produzione è ammessa con una superficie massima di vendita pari al 20% della superficie utile netta costruibile e una superficie massima di mq 200 di superficie utile netta destinata alla commercializzazione delle merci prodotte.

L'attività di commercializzazione dei prodotti, è relativa esclusivamente alle merci prodotte all’interno dell’opificio.

3. All'individuazione nella zona produttiva, di una specifica attività commerciale, deve corrispondere una localizzazione nel lotto di pertinenza dello stesso fabbricato di una superficie destinata a parcheggi pubblici e verde pubblico di almeno 80 mq per ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata al commercio. Per tali aree va’ trascritto e registrato l’uso pubblico. Le stesse non potranno essere recintate.

4. Il lotto minimo di intervento è stabilito nella misura di mq 2.000.

5. Gli indici edilizi e urbanistici da rispettare sono i seguenti:

Uf = mq 50 di superficie utile netta ogni mq 100 di superficie fondiaria

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HMax = 8,50 mt misurati alla gronda, come definito dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può tuttavia essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamente indispensabili per la specifica produzione aziendale.

Smin = 2.000 mq

Dc = H/2 e comunque non inferiore a 5 mt

Ds = 10 mt da strade di larghezza inferiore a 15 mt = 15 mt da strade di larghezza superiore a 15 mt

6. In ogni intervento deve essere destinata, oltre a quanto richiesto dalle presenti norme, un’area a parcheggio privato di uso pubblico almeno pari a 5 mq ogni 100 mqdi superficie utile netta costruibile. Tale superficie non comprende gli spazi di manovra.

7. Il rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà condizionato all'individuazione di una quota di parcheggi privati al servizio degli uffici e delle attività commerciali, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di volumetria.

8. Al fine del calcolo della volumetria per determinare le quote di parcheggio privato ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni si stabilisce un altezza utile interna pari a mt 3,50, qualora l’altezza utile interna sia superiore a mt 3,50.

9. Nelle zone D2 l’attuazione degli interventi è subordinata alla realizzazione di un area permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria.

10. I nuovi fabbricati avente superficie utile netta superiore a mq. 100 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica non inferiore a 5KW con il sistema fotovoltaico, preferibilmente integrato architettonicamente.

11. Nei fabbricati aventi notevoli superfici coperte si suggerisce di realizzare “tetti verdi” al fine di migliorare il microclima interno e favorire il risparmio energetico

ART. 28

D3 - ZONE ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

1. Le zone artigianali di espansione per piccoli lotti sono destinate all'espansione dell'apparato produttivo a carattere artigianale.

2. In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

L'attività di commercio all'ingrosso e/o al minuto relativa all'attività di produzione dell’opificio è ammessa con una superficie massima di vendita pari al 20% della superficie utile netta insediabile e una superficie massima di mq 200 di superficie utile netta destinata alla commercializzazione delle merci prodotte.

L'attività di commercializzazione dei prodotti è relativa esclusivamente alle merci prodotte all’interno dell’opificio.

3. All'individuazione nella Zona produttiva, di una specifica attività commerciale, deve corrispondere una localizzazione nel lotto di pertinenza dello stesso fabbricato di una superficie destinata a parcheggi pubblici e verde pubblico di almeno 80 mq per ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata al commercio. Tali aree, possono non essere cedute all’Amministrazione Comunale, a condizione che venga garantito l’uso pubblico e che non vengano recintate.

4. In tali zone il Piano si attua attraverso uno Strumento Urbanistico Attuativo, esteso all'intera area.

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5. Gli indici edilizi e urbanistici da rispettare sono i seguenti:

Ut = mq 40 di superficie utile netta ogni mq 100 di superficie territoriale

HMax = 8,50 mt. misurati alla gronda, come definito dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamente indispensabili per la specifica produzione aziendale

Dc = H/2 e comunque non inferiore a 5 mt

Ds = min. 10 mt da strade di larghezza inferiore a 15 mt 15 mt da strade con larghezza superiore a 15 mt

6. In ogni intervento deve essere prevista una quota di standard urbanistici non inferiori al 10%

della superficie territoriale ai sensi del D.M. n.1444/68. In aggiunta a tale quota di standard urbanistici deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico un'area almeno pari a 5 mq ogni 100 mq di superficie utile netta costruibile. Tale superficie di parcheggi non comprende gli spazi di manovra. Per la parte destinata alla commercializzazione dei prodotti deve essere previsto uno standard urbanistico pari a 80 mq di superficie ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata alla commercializzazione dei prodotti, di cui almeno 40 mq destinati a parcheggi pubblici.

7. Il rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà condizionato all'individuazione di una quota di parcheggi privati al servizio degli uffici e delle attività commerciali, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 1 mqper ogni 10 mc. di volumetria.

Al fine del calcolo della volumetria per determinare le quote di parcheggio privato ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni si stabilisce un’altezza utile interna pari a mt 3,50, qualora l’altezza utile interna sia superiore a mt 3,50.

8. Nelle zone D3 l’attuazione degli interventi è subordinata alla realizzazione di un’area permeabile non inferiore al 30% della superficie territoriale.

9. I nuovi fabbricati avente superficie utile netta superiore a mq. 100 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica non inferiore a 5KW con il sistema fotovoltaico, preferibilmente integrato architettonicamente

10. Nella realizzazione delle aree a verde pubblico dovranno essere realizzati elementi di arredo urbano sostenibili, realizzati con materiali riciclati. L’impianto di pubblica illuminazione dovra’

essere realizzato con sistemi a basso consumo.

11. Nei fabbricati aventi notevoli superfici coperte si suggerisce la realizzazione di “tetti verdi” al fine di migliorare il microclima interno e di favorire il risparmio energetico.

ART. 29

D4 - ZONE INDUSTRIALI DI ESPANSIONE (CON STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO VIGENTE)

[… omissis …]

ART. 30

D5 - ZONE INDUSTRIALI DI ESPANSIONE

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1. In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività industriali e artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

L’ attività di commercio all’ ingrosso e/o al dettaglio minuto relativa all’ attività di produzione è ammessa con una superficie massima di vendita pari al 20 % della superficie utile netta insediabile e una superficie massima di mq 200 di superficie utile netta destinata alla commercializzazione delle merci prodotte.

L’ attività di commercializzazione dei prodotti è relativa esclusivamente alle merci prodotte all’ interno dell’ opificio.

Nella Zona D5 di espansione di nuovo impianto, assoggettata alla definizione di uno specifico Piano Attuativo, come indicato nella Scheda Progetto A.I.12 è consentita la realizzazione, nell’ area appositamente indicata, di un edificio destinato a servizi terziari legati alle attività produttive quali banche, istituti di credito, istituti assicurativi, studi professionali, ecc. con una SUN massima di mq 2.300 e un’ altezza massima di ml 18,00.

E’ inoltre consentito l’ individuazione di un’ area destinata ad attrezzature e servizi di tipo ricettivo–alberghiero il cui intervento progettuale dovrà avvenire sulla base della volumetria del fabbricato esistente con un possibile incremento massimo nella misura del 50% della stessa volumetria esistente. L’ altezza massima del nuovo edificio viene stabilita in ml 10,50 .

2. Le zone D5 per le quali è in corso di validità uno specifico strumento urbanistico attuativo sono disciplinate da tale strumento urbanistico.

3. Gli indici edilizi e urbanistici relativi ai fabbricati destinati ad attività produttiva sono i seguenti:

R = 50 % di ogni lotto Smin = 4.000 mq

Hf = 8,50 mt misurati alla gronda, come definito dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamene indispensabili per la specifica produzione aziendale.

Ds = 10 mt dalle strade

Dc = 5 mt e comunque ½ dell’ altezza dell’ edificio più alto.

4. Nell’ attuazione del Piano Attuativo il 10% della superficie territoriale dovrà essere destinato, ai sensi del D.M. n° 1444 del 02/04/1968 a spazi pubblici o attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie).

In aggiunta ai parametri urbanistici di cui sopra dovranno essere destinate aree per parcheggi pubblici pari a 5 mq ogni 100 mq di superficie coperta di edifici a destinazione produttiva.

Nel lotto destinato ad “attività terziarie” e in quello destinato a “attività ricettiva–alberghiera”

dovranno essere individuate aree a parcheggio pubblico pari a 40 mq per ogni 100 mq di superficie utile lorda realizzata.

5. ll rilascio dei singoli Permessi di costruire sarà condizionato all’ individuazione di una quota di parcheggi privati, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 10 mq per ogni 100 mq di costruzione.

6. Ad avvenuta realizzazione degli interventi edilizi e ad avvenuta cessione delle aree e delle opere previste dalla specifica convenzione all’ Amministrazione Comunale e/o agli enti

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gestori le reti infrastrutturali, tali zone verranno disciplinate con le modalità di cui alle zone D2 come descritte nelle presenti norme tecniche di attuazione.

7. Nelle zone D5 l’ attuazione del Piano Attuativo è subordinata alla realizzazione di un’ area permeabile non inferiore al 30 % della superficie territoriale. A tal fine andranno considerate sia le aree permeabili degli spazi pubblici che le quote permeabili dei lotti privati (0,15 della superficie fondiaria).

8. Per ogni unità produttiva la potenzialità minima dell’ impianto fotovoltaico dovrà essere di almeno 5 kw per superfici di 500 mq, di almeno 10 kw per superfici comprese fra 500 e 1000 mq, di almeno 20 kw per superfici comprese fra 1000 e 2000 mq e di almeno 40 kw per unità produttive di superficie maggiore ai 2000 mq.

9. Nella realizzazione delle aree a verde pubblico dovranno essere realizzati elementi di arredo urbano sostenibili, realizzati con materiali riciclati. L’ impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato con sistemi a basso consumo.

10. Nei fabbricati aventi notevoli superfici coperte si suggerisce la realizzazione di “tetti verdi” al fine di migliorare il microclima interno e di favorire il risparmio energetico.

11. Il Piano Attuativo relativo al nuovo comparto di attuazione dovrà definire, nell’ambito della convenzione, oltre all’impegno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria anche la compartecipazione in quota parte degli oneri derivanti dalla realizzazione dello svincolo della superstrada Fano-Grosseto come evidenziato nella scheda progetto A.I.12 e nelle presenti norme.

In particolare le ditte lottizzanti dovranno mettere a disposizione le aree all’interno del comparto necessarie per l’esecuzione della nuova viabilità, dovranno inoltre predisporre il progetto esecutivo del nuovo svincolo ed assumere a proprio carico la quota pari ai 2/3 del costo complessivo necessario alla realizzazione del nuovo svincolo.

Il Comune di Saltara sosterrà una spesa pari ad 1/3 del costo complessivo, provvederà ad espropriare i terreni necessari non ricadenti all’interno del perimetro di attuazione dell’intervento, assumendosi ogni conseguente onere.

Nel caso in cui l’opera sia finanziata o realizzata in toto o in parte da Ente sovracomunale o altra società o impresa pubblica, la quota parte relativa ai 2/3 di spettanza della ditta lottizzante dovrà essere destinata alla esecuzione di ulteriori opere pubbliche di pari valore economico, da concordare con l’Amministrazione, realizzabili nell’ambito dell’intero territorio comunale.

Le modalità di realizzazione dell’opera e il suo costo, nonché i tempi di esecuzione dei lavori e il versamento delle somme da corrispondere dovranno essere disciplinati dalla convenzione del Piano Attuativo in base alla normativa tempo per tempo vigente.

12. La nuova area di espansione dovrà essere fornita di adeguati sistemi di approvvigionamento idrico e rete fognaria dimensionati in base alle esigenze della lottizzazione.

Nella realizzazione della rete idrica e di quella fognaria si dovranno evitare intersezioni;

qualora ciò non sia tecnicamente possibile, si dovrà provvedere a controintubare le rispettive tubazioni; la rete idrica sarà posta ad una quota più alta rispetto a quella fognaria al fine di minimizzare i rischi di inquinamento dell’ acqua potabile da accidentali rotture della rete fognaria; i materiali utilizzati per le tubazioni della rete idrica siano in materiale chimico non tossico e non cancerogeno ed in ogni caso conformi alle normative vigenti.

13. Nell’ ambito del Piano Attuativo dovrà essere predisposto un dettagliato Piano del Verde la cui completa attuazione sarà vincolante ai fini dell’ agibilità delle relative strutture che si andranno a costruire.

Il suddetto Piano del Verde dovrà prevedere:

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- l’ area produttiva dovrà essere circondata da adeguate alberature sempreverdi in modo da creare un’idonea schermatura nei confronti dei possibili fenomeni di inquinamento acustico ed ogni altra emissione molesta, specie laddove le suddette aree siano prospicienti ad aree o nuclei abitativi ed a vie di comunicazione (strade, superstrade, ferrovia, ecc. ).

- dovrà prevedere norme per la sostituzione delle alberature ammalorate e le modalità di approvvigionamento dell’acqua per il mantenimento delle aree verdi pubbliche e private.

- i singoli lotti dovranno prevedere una fascia permeabile lungo i perimetri degli stessi profonda almeno ml 2,00 su cui dovrà essere messo a dimora un numero di essenze di alto fusto, scelte tra quelle di tipo autoctono, che non potrà essere inferiore a 5 piante per ogni 1000 mq di superficie coperta; oltre una siepe di arbusti sempreverdi impalcati a 30 cm circa da terra con una distanza interfilare di 70 cm.

- un’ apposito Piano del Colore le cui tonalità andranno scelte tra quelle presenti nella tavolozza dei colori allegata al vigente P.T.C.

14. Il Piano Attuativo del nuovo comparto dovrà essere redatto sulla base della Scheda Progetto

“A.I.12” che ne definisce l’ organizzazione planimetrica di base con particolare riguardo al sistema della viabilità.

Hanno carattere vincolante per la redazione del Piano Attuativo:

- l’assetto della viabilità principale e in particolare quella che riguarda la realizzazione del nuovo svincolo della Superstrada e la viabilità di collegamento con le zone limitrofe;

- la individuazione della fascia di rispetto richiesta dall’ ANAS come indicato nella scheda- Progetto “A.I.12” ;

- la localizzazione dell’area destinata ad attrezzature e servizi di tipo ricettivo–alberghiero così come individuata nell’elaborato grafico con un incremento volumetrico massimo pari al 50 % della volumetria esistente;

- la localizzazione del parcheggio pubblico in prossimità dell’area di cui sopra ; - la individuazione di un’ area destinata ad ttività terziarie per la zona industriale.

Hanno valore indicativo tutte le altre indicazioni ivi compresa la distribuzione viaria interna alla zona produttiva diversa da quella principale. .

Il Piano attuativo potrà meglio definire tali elementi nel rispetto delle N.T.A., del Regolamento Edilizio vigente, e di quanto indicato dalla Scheda-progetto “A.I.12”.

15. Nell’ambito dell’area destinata a verde di rispetto stradale è ammesso il mantenimento della viabilità rurale a servizio dei fondi rustici ubicati a valle della Superstrada.

16. All’ interno delle aree destinate a verde pubblico di quartiere, verde di rispetto stradale, potranno essere localizzate cabine enel funzionali all’ urbanizzazione della nuova area di espansione. Le aree così classificate, individuate dal piano attuativo, non potranno concorrere alla verifica del dimensionamento degli standard urbanistici previsti dalle presenti norme.

17. All’ interno delle aree destinate a parcheggio pubblico, prospicienti i singoli lotti a destinazione produttiva, potranno essere individuati percorsi carrabili e pedonali di accesso agli stessi lotti. Le aree eventualmente individuate nel piano attuativo, non potranno concorrere alla verifica del dimensionamento degli standard urbanistici previsti dalle presenti norme.

18. In ogni lotto possono insediarsi più aziende ciascuna delle quali non potrà avere superficie coperta minore di 500 mq.

In caso di più attività insediate nello stesso lotto non è ammessa alcuna superficie da adibirsi a residenza.

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19. ll Piano Attuativo sarà soggetto oltre che alle presenti norme anche a quelle Ambientali (N.T.A.A.) derivanti dalla “Procedura di Verifica di cui all’ art. 20 del D.LGS N. 152/06 e SS.MM.II. - Zona di espansione denominata Laghi 3”.

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Norme nella STESURA DEFINITIVA

norma norma nella sua attuale stesura

corsivo integrazione introdotta con l’attuale Variante

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CAPITOLO IV ZONE PRODUTTIVE

ART. 25 NORME GENERALI

1. Le zone produttive sono destinate all'insediamento di edifici ed attrezzature per l'industria e l'artigianato, assimilabili alle zone territoriali omogenee "D" ai sensi del D.M. n° 1444 del 02.04.1968.

In tali zone sono consentite le destinazioni d’uso industriali e artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

All’interno delle unità produttive insediate nelle Zone D1, D2, D3, D4 e D5, è consentita la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso delle merci prodotte dall’azienda, nonché prodotti affini e complementari con una SUN massima di 150 mq.

All’interno di dette zone è consentito inoltre l’insediamento di attività commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio;

materiale elettrico;

colori e vernici;

mobili e articoli di arredamento;

ferramenta ed utensileria;

articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

articoli per riscaldamento;

strumenti scientifici e di misura;

articoli sanitari e per la riabilitazione;

macchine per ufficio;

auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

materiali per l'edilizia;

legnami;

prodotti agricoli e affini;

natanti ed accessori nautici.

Le attività commerciali di vicinato debbono essere obbligatoriamente abbinate a un deposito o a un’ attività produttiva aventi una Superficie Utile Netta non inferiore a mq. 300...”

2. Alle attività commerciali di vicinato deve essere riservata, all’interno del lotto di pertinenza, aree ad uso pubblico per una quota di almeno mq 80 ogni mq 100 di superficie commerciale, di cui almeno mq 40 destinati a parcheggio. L’accesso a tali aree dovrà essere garantito durante l’orario di apertura dell’attività commerciale.

3. E' consentita la costruzione di una sola residenza destinata all'abitazione del personale di custodia con 70 mq di superficie utile netta per ogni unità produttiva. La superficie utile netta destinata all’abitazione per il personale di custodia deve essere ricompresa nella superficie utile netta costruibile consentita dalle presenti norme. Per gli alloggi di custodia, vanno reperite le quote di parcheggio di cui alla Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni. L’alienazione delle residenze per il personale di custodia non potra’ essere disgiunta dall’unita’ produttiva di appartenenza..

4. Le zone produttive si distinguono in:

- D.1 - Zone artigianali di completamento.

- D.2 - Zone Industriali di completamento.

- D.3 - Zone Artigianali di espansione.

- D.4 - Zone Industriali di espansione con Piano Attuativo Vigente.

(14)

________________________________________________________________________________________

- D.5 - Zone Industriali di espansione;

- D. - Zone industriali sottoposte a scheda progetto. (vedi cap.5)

5. All'interno degli strumenti urbanistici attuativi, dovranno essere previste soluzioni unitarie (sia a livello progettuale sia a livello normativo) relativamente agli elementi di arredo urbano (illuminazione, alberature, pavimentazioni, recinzioni, ecc..) nonché al trattamento superficiale dei paramenti murari, degli infissi ecc.. al fine di garantire una qualità formale omogenea, uniformandosi a quanto indicato nel PTC.

6. Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, considerato il tipo di impatto che questi hanno sul paesaggio, devono essere adottati ulteriori accorgimenti concernenti le aree libere, in particolare, in aggiunta alle dotazioni di verde pubblico previste dagli standard ministeriali, e dalle presenti norme, dovranno essere previste e disciplinate dagli Strumenti Urbanistici Attuativi altre superfici ancorché private da adibire a verde, si suggerisce inoltre di prevedere tetti “verdi” nelle coperture degli edifici aventi rilevanti estensioni, al fine di migliorare il micro clima, il risparmio energetico e l’impatto paesaggistico dell’edificato:

- per interventi, aventi superficie territoriale o fondiaria superiore a 20.000 mq, dovrà essere previsto un bacino di laminazione adeguatamente dimensionato in relazione al coefficiente di copertura dell’area;

- in tutti gli interventi, dovranno essere previsti, adeguati sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane;

- i progetti, dovranno dimostrare, le tecnologie adottate volte al risparmio energetico e al trattamento dei rifiuti;

- al margine delle aree produttive, se necessario, anche all'interno dei lotti quando questi assumono dimensioni considerevoli, dovrà essere prevista la creazione di una barriera continua e fitta di verde, visiva e frangirumore, per separare e connettere gli insediamenti con l'ambiente circostante. Se le fasce di verde ricadono all’interno o in adiacenza alla Rete ecologica valgono le norme di cui all’art. 67, lett. F delle NTA.

- la profondità di detta cortina verde, differenziata in funzione del carattere delle aree separate, potrà oscillare da un minimo di 5/10 m (sufficiente all'impianto di un solo filare di alberi di alto fusto) a 25 m e altre necessari per consentire la messa a dimora di due filari di piante con arbusti al piede. All’interno o in adiacenza alle aree ricadenti nella fascia di pertinenza della rete ecologica vale quanto disposto all’art. 67, lett. F.

- si precisa che per adiacenza, salvo quanto emerso per le opere soggette alla valutazione di impatto ambientale e quelle per le quali sia manifesta una incidenza ad ampio spettro che possa arrivare all’area SIC e ZPS Tavernelle sul Metauro, si intendono quelle comprese fra la Superstrada Fano-Grosseto ed il Fiume Metauro, rientranti nella Buffer Zone della rete ecologica di cui all’art. 67 bis.

ART. 26

D1 - ZONE ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO

1. In tali zone, il Piano, si attua o per intervento diretto o attraverso Strumento Urbanistico Attuativo.

In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

2. All'interno delle unità produttive insediate è consentita la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso delle merci prodotte dall’azienda, nonché prodotti affini e complementari con una SUN massima di 150 mq.

E' consentito inoltre l’insediamento di attività commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso dei prodotti elencati all’art. 25, punto 1, comma 4.

Le attività commerciali di vicinato debbono essere obbligatoriamente abbinate a un deposito o a un’ attività produttiva aventi una Superficie Utile Netta non inferiore a mq. 300.

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3. Alle attività commerciali di vicinato deve essere riservata, all’interno del lotto di pertinenza, aree ad uso pubblico per una quota di almeno mq 80 ogni mq 100 di superficie commerciale, di cui almeno mq 40 destinati a parcheggio. L’accesso a tali aree dovrà essere garantito durante l’orario di apertura dell’attività commerciale.

4. L'intervento attraverso Strumento Urbanistico Attuativo è richiesto esclusivamente per interventi confinanti e con strutture portanti in comune e nel caso in cui il numero delle unità produttive sia maggiore di 5, in tal caso vanno individuate aree per standard urbanistici in misura non inferiore al 10% della superficie interessata dall’intervento, da destinare a verde pubblico e parcheggi ai sensi del D.M. n. 1444/68. In aggiunta a tali standard vanno individuate aree per parcheggi in misura non inferiore a 5 mq ogni 100 di uso pubblico di superficie utile netta costruibile. Tale superficie di parcheggi non comprende gli spazi di manovra. Lo Strumento Urbanistico Attuativo segue l’iter di approvazione previsto dalla Legge Regionale 34/92 e s.m.i.

5. Gli indici edilizi e urbanistici da rispettare per l’intervento diretto sono i seguenti:

Uf = 40 mq di superficie utile netta ogni mq 100 di superficie fondiaria;

HM = 8,50 mt. misurati alla gronda, come definiti dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamente indispensabili per la specifica produzione aziendale;

Smin fondiaria del lotto edificabile = 1.000 mq Smax fondiaria del lotto edificabile = 2.000 mq Dc = H/2 e comunque non inferiore a 5,00 mt

Ds = 10,00 mt da strade di larghezza inferiore a 15,00 mt. 15,00 m da strade di larghezza superiore a 15,00 mt

6. In ogni intervento sia soggetto ad intervento diretto che a Strumento Urbanistico Attuativo, oltre a quanto richiesto dalle presenti norme, deve essere destinata a parcheggio privato di uso pubblico un'area almeno pari a mq 5 ogni mq 100 di superficie utile netta costruibile.

Tale superficie non comprende gli spazi di manovra.

7. Il rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà condizionato all'individuazione di una quota di parcheggi privati al servizio degli uffici e delle attività commerciali, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di volumetria.

Al fine del calcolo della volumetria per determinare le quote di parcheggio privato ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni si stabilisce un altezza utile interna pari a mt 3,50, qualora l’altezza utile interna sia superiore a mt 3,50.

8. Nelle zone D1 l’attuazione degli interventi è subordinata alla realizzazione di un area permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria.

9. I nuovi fabbricati avente superficie utile netta superiore a mq. 100 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica non inferiore a 5KW con il sistema fotovoltaico, preferibilmente integrato architettonicamente.

10. Nei fabbricati aventi notevole superficie coperta, si suggerisce di prevedere la realizzazione di “tetti verdi”, al fine di migliorare il microclima interno e di favorire il risparmio energetico.

ART. 27

D2 - ZONE INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO

1. In tali zone il Piano si attua o per intervento diretto o attraverso Strumenti Urbanistici Attuativi in vigore alla data di adozione delle presente variante al P.R.G..

2. In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività industriali e artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M). All'interno delle unità produttive insediate è consentita la

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vendita al dettaglio e/o all’ingrosso delle merci prodotte dall’azienda, nonché prodotti affini e complementari con una SUN massima di 150 mq.

E' consentito inoltre l’insediamento di attività commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso dei prodotti elencati all’art. 25, punto 1, comma 4.

Le attività commerciali di vicinato debbono essere obbligatoriamente abbinate a un deposito o a un’ attività produttiva aventi una Superficie Utile Netta non inferiore a mq. 300.

3. Alle attività commerciali di vicinato deve essere riservata, all’interno del lotto di pertinenza, aree ad uso pubblico per una quota di almeno mq 80 ogni mq 100 di superficie commerciale, di cui almeno mq 40 destinati a parcheggio. L’accesso a tali aree dovrà essere garantito durante l’orario di apertura dell’attività commerciale.

4. Il lotto minimo di intervento è stabilito nella misura di mq 2.000.

5. Gli indici edilizi e urbanistici da rispettare sono i seguenti:

Uf = mq 50 di superficie utile netta ogni mq 100 di superficie fondiaria

HMax = 8,50 mt misurati alla gronda, come definito dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può tuttavia essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamente indispensabili per la specifica produzione aziendale.

Smin = 2.000 mq

Dc = H/2 e comunque non inferiore a 5 mt

Ds = 10 mt da strade di larghezza inferiore a 15 mt = 15 mt da strade di larghezza superiore a 15 mt

6. In ogni intervento deve essere destinata, oltre a quanto richiesto dalle presenti norme, un’area a parcheggio privato di uso pubblico almeno pari a 5 mq ogni 100 mqdi superficie utile netta costruibile. Tale superficie non comprende gli spazi di manovra.

7. Il rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà condizionato all'individuazione di una quota di parcheggi privati al servizio degli uffici e delle attività commerciali, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di volumetria.

8. Al fine del calcolo della volumetria per determinare le quote di parcheggio privato ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni si stabilisce un altezza utile interna pari a mt 3,50, qualora l’altezza utile interna sia superiore a mt 3,50.

9. Nelle zone D2 l’attuazione degli interventi è subordinata alla realizzazione di un area permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria.

10 I nuovi fabbricati avente superficie utile netta superiore a mq. 100 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica non inferiore a 5KW con il sistema fotovoltaico, preferibilmente integrato architettonicamente.

11 Nei fabbricati aventi notevoli superfici coperte si suggerisce di realizzare “tetti verdi” al fine di migliorare il microclima interno e favorire il risparmio energetico

ART. 28

D3 - ZONE ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

1. Le zone artigianali di espansione per piccoli lotti sono destinate all'espansione dell'apparato produttivo a carattere artigianale.

2. In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

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All’interno delle unità produttive insediate è consentita la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso delle merci prodotte dall’azienda, nonché prodotti affini e complementari con una SUN massima di 150 mq.

E' consentito inoltre l’insediamento di attività commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso dei prodotti elencati all’art. 25, punto 1, comma 4.

Le attività commerciali di vicinato debbono essere obbligatoriamente abbinate a un deposito o a un’ attività produttiva aventi una Superficie Utile Netta non inferiore a mq. 300.

3. Alle attività commerciali di vicinato deve essere riservata, all’interno del lotto di pertinenza, aree ad uso pubblico per una quota di almeno mq 80 ogni mq 100 di superficie commerciale, di cui almeno mq 40 destinati a parcheggio. L’accesso a tali aree dovrà essere garantito durante l’orario di apertura dell’attività commerciale.

4. In tali zone il Piano si attua attraverso uno Strumento Urbanistico Attuativo, esteso all'intera area.

5. Gli indici edilizi e urbanistici da rispettare sono i seguenti:

Ut = mq 40 di superficie utile netta ogni mq 100 di superficie territoriale

HMax = 8,50 mt. misurati alla gronda, come definito dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamente indispensabili per la specifica produzione aziendale

Dc = H/2 e comunque non inferiore a 5 mt

Ds = min. 10 mt da strade di larghezza inferiore a 15 mt 15 mt da strade con larghezza superiore a 15 mt

6. In ogni intervento deve essere prevista una quota di standard urbanistici non inferiori al 10%

della superficie territoriale ai sensi del D.M. n.1444/68. In aggiunta a tale quota di standard urbanistici deve essere destinata a parcheggio di uso pubblico un'area almeno pari a 5 mq ogni 100 mq di superficie utile netta costruibile. Tale superficie di parcheggi non comprende gli spazi di manovra. Per la parte destinata alla commercializzazione dei prodotti deve essere previsto uno standard urbanistico pari a 80 mq di superficie ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata alla commercializzazione dei prodotti, di cui almeno 40 mq destinati a parcheggi pubblici.

7. Il rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà condizionato all'individuazione di una quota di parcheggi privati al servizio degli uffici e delle attività commerciali, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 1 mqper ogni 10 mc. di volumetria.

Al fine del calcolo della volumetria per determinare le quote di parcheggio privato ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni si stabilisce un’altezza utile interna pari a mt 3,50, qualora l’altezza utile interna sia superiore a mt 3,50.

8. Nelle zone D3 l’attuazione degli interventi è subordinata alla realizzazione di un’area permeabile non inferiore al 30% della superficie territoriale.

9. I nuovi fabbricati avente superficie utile netta superiore a mq. 100 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica non inferiore a 5KW con il sistema fotovoltaico, preferibilmente integrato architettonicamente

10. Nella realizzazione delle aree a verde pubblico dovranno essere realizzati elementi di arredo urbano sostenibili, realizzati con materiali riciclati. L’impianto di pubblica illuminazione dovra’

essere realizzato con sistemi a basso consumo.

11. Nei fabbricati aventi notevoli superfici coperte si suggerisce la realizzazione di “tetti verdi” al fine di migliorare il microclima interno e di favorire il risparmio energetico.

(18)

________________________________________________________________________________________

ART. 29

D4 - ZONE INDUSTRIALI DI ESPANSIONE (CON STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO VIGENTE)

[… omissis …]

ART. 30

D5 - ZONE INDUSTRIALI DI ESPANSIONE

1. In tali zone sono consentiti gli usi di cui alle attività industriali e artigianali (I), Infrastrutture e attrezzature della Mobilità (M).

All’interno delle unità produttive insediate è consentita la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso delle merci prodotte dall’azienda, nonché prodotti affini e complementari con una SUN massima di 150 mq. E' consentito inoltre l’insediamento di attività commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso dei prodotti elencati all’art. 25, punto 1, comma 4.

Le attività commerciali di vicinato debbono essere obbligatoriamente abbinate a un deposito o a un’ attività produttiva aventi una Superficie Utile Netta non inferiore a mq. 300.

Alle attività commerciali di vicinato deve essere riservata, all’interno del lotto di pertinenza, aree ad uso pubblico per una quota di almeno mq 80 ogni mq 100 di superficie commerciale, di cui almeno mq 40 destinati a parcheggio. L’accesso a tali aree dovrà essere garantito durante l’orario di apertura dell’attività commerciale.

Nella Zona D5 di espansione di nuovo impianto, assoggettata alla definizione di uno specifico Piano Attuativo, come indicato nella Scheda Progetto A.I.12 è consentita la realizzazione, nell’ area appositamente indicata, di un edificio destinato a servizi terziari legati alle attività produttive quali banche, istituti di credito, istituti assicurativi, studi professionali, ecc. con una SUN massima di mq 2.300 e un’ altezza massima di ml 18,00.

E’ inoltre consentito l’ individuazione di un’ area destinata ad attrezzature e servizi di tipo ricettivo–alberghiero il cui intervento progettuale dovrà avvenire sulla base della volumetria del fabbricato esistente con un possibile incremento massimo nella misura del 50% della stessa volumetria esistente. L’ altezza massima del nuovo edificio viene stabilita in ml 10,50 .

2. Le zone D5 per le quali è in corso di validità uno specifico strumento urbanistico attuativo sono disciplinate da tale strumento urbanistico.

3. Gli indici edilizi e urbanistici relativi ai fabbricati destinati ad attività produttiva sono i seguenti:

R = 50 % di ogni lotto Smin = 4.000 mq

Hf = 8,50 mt misurati alla gronda, come definito dal vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara. L'altezza massima può essere superata solo per impianti tecnologici speciali documentatamene indispensabili per la specifica produzione aziendale.

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Ds = 10 mt dalle strade

Dc = 5 mt e comunque ½ dell’ altezza dell’ edificio più alto.

4. Nell’ attuazione del Piano Attuativo il 10% della superficie territoriale dovrà essere destinato, ai sensi del D.M. n° 1444 del 02/04/1968 a spazi pubblici o attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie).

In aggiunta ai parametri urbanistici di cui sopra dovranno essere destinate aree per parcheggi pubblici pari a 5 mq ogni 100 mq di superficie coperta di edifici a destinazione produttiva.

Nel lotto destinato ad “attività terziarie” e in quello destinato a “attività ricettiva–alberghiera”

dovranno essere individuate aree a parcheggio pubblico pari a 40 mq per ogni 100 mq di superficie utile lorda realizzata.

5. ll rilascio dei singoli Permessi di costruire sarà condizionato all’ individuazione di una quota di parcheggi privati, che ai sensi della Legge 122/89 e successive modificazioni e integrazioni, non potrà essere inferiore a 10 mq per ogni 100 mq di costruzione.

6. Ad avvenuta realizzazione degli interventi edilizi e ad avvenuta cessione delle aree e delle opere previste dalla specifica convenzione all’ Amministrazione Comunale e/o agli enti gestori le reti infrastrutturali, tali zone verranno disciplinate con le modalità di cui alle zone D2 come descritte nelle presenti norme tecniche di attuazione.

7. Nelle zone D5 l’ attuazione del Piano Attuativo è subordinata alla realizzazione di un’ area permeabile non inferiore al 30 % della superficie territoriale. A tal fine andranno considerate sia le aree permeabili degli spazi pubblici che le quote permeabili dei lotti privati (0,15 della superficie fondiaria).

8. Per ogni unità produttiva la potenzialità minima dell’ impianto fotovoltaico dovrà essere di almeno 5 kw per superfici di 500 mq, di almeno 10 kw per superfici comprese fra 500 e 1000 mq, di almeno 20 kw per superfici comprese fra 1000 e 2000 mq e di almeno 40 kw per unità produttive di superficie maggiore ai 2000 mq.

9. Nella realizzazione delle aree a verde pubblico dovranno essere realizzati elementi di arredo urbano sostenibili, realizzati con materiali riciclati. L’ impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato con sistemi a basso consumo.

10. Nei fabbricati aventi notevoli superfici coperte si suggerisce la realizzazione di “tetti verdi” al fine di migliorare il microclima interno e di favorire il risparmio energetico.

11. Il Piano Attuativo relativo al nuovo comparto di attuazione dovrà definire, nell’ambito della convenzione, oltre all’impegno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria anche la compartecipazione in quota parte degli oneri derivanti dalla realizzazione dello svincolo della superstrada Fano-Grosseto come evidenziato nella scheda progetto A.I.12 e nelle presenti norme.

In particolare le ditte lottizzanti dovranno mettere a disposizione le aree all’interno del comparto necessarie per l’esecuzione della nuova viabilità, dovranno inoltre predisporre il progetto esecutivo del nuovo svincolo ed assumere a proprio carico la quota pari ai 2/3 del costo complessivo necessario alla realizzazione del nuovo svincolo.

Il Comune di Saltara sosterrà una spesa pari ad 1/3 del costo complessivo, provvederà ad espropriare i terreni necessari non ricadenti all’interno del perimetro di attuazione dell’intervento, assumendosi ogni conseguente onere.

Nel caso in cui l’opera sia finanziata o realizzata in toto o in parte da Ente sovracomunale o altra società o impresa pubblica, la quota parte relativa ai 2/3 di spettanza della ditta lottizzante dovrà essere destinata alla esecuzione di ulteriori opere pubbliche di pari valore

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________________________________________________________________________________________

economico, da concordare con l’Amministrazione, realizzabili nell’ambito dell’intero territorio comunale.

Le modalità di realizzazione dell’opera e il suo costo, nonché i tempi di esecuzione dei lavori e il versamento delle somme da corrispondere dovranno essere disciplinati dalla convenzione del Piano Attuativo in base alla normativa tempo per tempo vigente.

12. La nuova area di espansione dovrà essere fornita di adeguati sistemi di approvvigionamento idrico e rete fognaria dimensionati in base alle esigenze della lottizzazione.

Nella realizzazione della rete idrica e di quella fognaria si dovranno evitare intersezioni;

qualora ciò non sia tecnicamente possibile, si dovrà provvedere a controintubare le rispettive tubazioni; la rete idrica sarà posta ad una quota più alta rispetto a quella fognaria al fine di minimizzare i rischi di inquinamento dell’ acqua potabile da accidentali rotture della rete fognaria; i materiali utilizzati per le tubazioni della rete idrica siano in materiale chimico non tossico e non cancerogeno ed in ogni caso conformi alle normative vigenti.

13. Nell’ ambito del Piano Attuativo dovrà essere predisposto un dettagliato Piano del Verde la cui completa attuazione sarà vincolante ai fini dell’ agibilità delle relative strutture che si andranno a costruire.

Il suddetto Piano del Verde dovrà prevedere:

- l’ area produttiva dovrà essere circondata da adeguate alberature sempreverdi in modo da creare un’idonea schermatura nei confronti dei possibili fenomeni di inquinamento acustico ed ogni altra emissione molesta, specie laddove le suddette aree siano prospicienti ad aree o nuclei abitativi ed a vie di comunicazione (strade, superstrade, ferrovia, ecc. ).

- dovrà prevedere norme per la sostituzione delle alberature ammalorate e le modalità di approvvigionamento dell’acqua per il mantenimento delle aree verdi pubbliche e private.

- i singoli lotti dovranno prevedere una fascia permeabile lungo i perimetri degli stessi profonda almeno ml 2,00 su cui dovrà essere messo a dimora un numero di essenze di alto fusto, scelte tra quelle di tipo autoctono, che non potrà essere inferiore a 5 piante per ogni 1000 mq di superficie coperta; oltre una siepe di arbusti sempreverdi impalcati a 30 cm circa da terra con una distanza interfilare di 70 cm.

- un’ apposito Piano del Colore le cui tonalità andranno scelte tra quelle presenti nella tavolozza dei colori allegata al vigente P.T.C.

14. Il Piano Attuativo del nuovo comparto dovrà essere redatto sulla base della Scheda Progetto

“A.I.12” che ne definisce l’ organizzazione planimetrica di base con particolare riguardo al sistema della viabilità.

Hanno carattere vincolante per la redazione del Piano Attuativo:

- l’assetto della viabilità principale e in particolare quella che riguarda la realizzazione del nuovo svincolo della Superstrada e la viabilità di collegamento con le zone limitrofe;

- la individuazione della fascia di rispetto richiesta dall’ ANAS come indicato nella scheda- Progetto “A.I.12” ;

- la localizzazione dell’area destinata ad attrezzature e servizi di tipo ricettivo–alberghiero così come individuata nell’elaborato grafico con un incremento volumetrico massimo pari al 50 % della volumetria esistente;

- la localizzazione del parcheggio pubblico in prossimità dell’area di cui sopra ; - la individuazione di un’ area destinata ad ttività terziarie per la zona industriale.

Hanno valore indicativo tutte le altre indicazioni ivi compresa la distribuzione viaria interna alla zona produttiva diversa da quella principale. .

Il Piano attuativo potrà meglio definire tali elementi nel rispetto delle N.T.A., del Regolamento Edilizio vigente, e di quanto indicato dalla Scheda-progetto “A.I.12”.

15. Nell’ambito dell’area destinata a verde di rispetto stradale è ammesso il mantenimento della viabilità rurale a servizio dei fondi rustici ubicati a valle della Superstrada.

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16. All’ interno delle aree destinate a verde pubblico di quartiere, verde di rispetto stradale, potranno essere localizzate cabine enel funzionali all’ urbanizzazione della nuova area di espansione. Le aree così classificate, individuate dal piano attuativo, non potranno concorrere alla verifica del dimensionamento degli standard urbanistici previsti dalle presenti norme.

17. All’ interno delle aree destinate a parcheggio pubblico, prospicienti i singoli lotti a destinazione produttiva, potranno essere individuati percorsi carrabili e pedonali di accesso agli stessi lotti. Le aree eventualmente individuate nel piano attuativo, non potranno concorrere alla verifica del dimensionamento degli standard urbanistici previsti dalle presenti norme.

18. In ogni lotto possono insediarsi più aziende ciascuna delle quali non potrà avere superficie coperta minore di 500 mq.

In caso di più attività insediate nello stesso lotto non è ammessa alcuna superficie da adibirsi a residenza.

19. ll Piano Attuativo sarà soggetto oltre che alle presenti norme anche a quelle Ambientali (N.T.A.A.) derivanti dalla “Procedura di Verifica di cui all’ art. 20 del D.LGS N. 152/06 e SS.MM.II. - Zona di espansione denominata Laghi 3”.

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