• Non ci sono risultati.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

( Aggiornate con le integrazioni e gli emendamenti di cui alla deliberazione della G.R.L. n. 620/94 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale N. in data 00.12.1999)

CAPITOLO 1°

PARTE GENERALE

Art. 1- Il piano regolatore generale, in sigla P.R.G., si applica su tutto il territorio comunale. Il congiunto disposto è costituito dalle tavole della zonizzazione, dalle norme tecniche seguenti.

Art. 2 - Quando le zonizzazioni sono riportate su tavole in scala diversa, in caso di contrasto nella lettura, vale quanto definito in scala minore.

Art. 3 - Per completare le norme tecniche, onde precisare quanto in esse non contemplato, si chiarisce che il disposto del P.R.G., è stabilito nel rigoroso rispetto delle leggi in materia vigenti e che quindi nessuna prescrizione di questo testo può essere interpretata con criterio elusivo di norme ad essa primarie.

Art. 4 - Nelle aree di nuova espansione l'edificazione potrà verificarsi solo dopo l'approvazione di uno strumento di pianificazione particolareggiato, il tutto secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia.

Art. 5 - Nelle aree previste come edificabili, ricadenti nelle zone urbanizzate di completamento, la fabbricazione sarà consentita solo se i progetti in dette zone, saranno conformi alle disposizioni delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., alle disposizioni del regolamento edilizio, alle Leggi e Regolamenti in materia vigenti.

Art. 6 - In sede di piani particolareggiati, limitatamente alle zone "A e B/1", come definite nella zonizzazione, potrà imporre, in caso di costruzione, ricostruzione o di notevole trasformazione di edifici, la rettifica di allineamenti tortuosi, lungo strada o su slarghi esistenti, anche se non sono riportati sulle tavole di P.R.G., l'area risultante da quanto sopra, dovrà essere gratuitamente ceduta al Comune, fermo restando la cubatura realizzabile sull'intero lotto. L'obbligazione dovrà essere riportata in un atto pubblico registrato e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari prima della concessione di costruzione a cura del proprietario del suolo.

Art. 7 - Gli allineamenti e gli arretramenti dei fabbricati oltre quelli definiti dal P.R.G., saranno prescritti dagli strumenti attuativi del piano particolareggiato.

Art. 8 - La destinazione d'uso nell'ambito delle varie zone deve essere indicata negli strumenti attuativi del P.R.G. Per la concessione di costruzione,

(2)

dovrà essere richiesto atto di vincolo del lotto per l'erigendo edificio, con la destinazione d'uso indicato e previsto nel progetto. L'atto di cui sopra, dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari. In caso di abusivo mutamento di destinazione si procederà denunciando quanto sopra detto, alla Magistratura.

Art. 9 - I locali interamente o parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione. Nel caso di costruzioni su terreni in pendenza, la possibilità di destinare ad abitazione il piano seminterrato, è concessa solo per quella parte di esso totalmente fuori terra.

Art. 10 - Le altezze degli edifici non debbono superare quelle massime previste dal P.R.G. oltre l'altezza massima, sono consentiti soltanto i volumi tecnici.

Art. 11 - Le altezze vengono calcolate come riferimento al calpestio del marciapiede per gli edifici da erigersi a fili strada; al piano medio di campagna per gli edifici ricadenti in zone ove esistono distacchi minimi da ciascun confine. Quando il terreno è in pendio, l'altezza si calcola col sistema della media ponderale, considerando come pesi le lunghezze in orizzontale su cui ciascuna altezza si esercita. Le lunghezze di cui sopra, vanno computate sulle pareti esterne. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra definita come sopra, alla linea di calpestio del terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto. Quando le due linee non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l'altezza massima consentita. Quando le linee di gronda della copertura del tetto, sono a diversa altezza, o il tetto è ad unica falda, l'altezza viene calcolata con la media ponderale. L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna o, in mancanza, il piano di raccordo fra due strade o sistemazioni esterne più vicine.

Art. 12 - Per volume si intende quello manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati su tre lati almeno. Il piano interrato, non potrà avere più di un lato fuori terra oltre la rampa di accesso, per non essere cubato.

(poichè la volumetria prevista dal piano è calcolata sulla base dell’altezza interpiano di ml.3,20, nell’eventualità dell’adozione di altezze minori, nel rispetto delle leggi vigenti, la volumetria del singolo manufatto dovrà essere proporzionalmente ridotta)

(3)

Art. 13 - Nelle zone di nuova espansione, il distacco tra due edifici deve essere pari all'altezza dell'edificio più alto. La sagoma di essi contenuta nella inclinata a 45° che scaturisce dall'origine del distacco minimo al servizio del lotto antistante o da quello maggiore qualora esista patto tra le parti, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari che lo definisca al servizio del lotto dominante. Nel caso di edifici prospettanti su strada o piazza o servizio pubblico, la sagoma dei fabbricati considerati in sezione trasversale a questa, deve essere contenuta nelle inclinate aventi per ascissa la larghezza stradale e per ordinata pari misura ( Rapporto 1:1)

( In ogni caso i limiti di distanza tra i fabbricati debbono rispettare rigorosamente quanto stabilito dall’art.9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per le diverse zone territoriali omogenee )

Art. 14 - I piani sottotetto, possono essere adibiti ad abitazione od uffici, se l'altezza media utile è di ml. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a ml. 2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'ufficiale sanitario.

Art. 15 - Nelle zone residenziali sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso;

Abitazione

Negozi e botteghe

Studi professionali e commerciali

Magazzini e depositi, limitatamente al piano terreno o cantinato degli edifici

Laboratori artigiani

Autorimesse pubbliche e private Alberghi

Luoghi di divertimento e svago con impianti relativi

Dalle zone residenziali sono tassativamente escluse:

Le industrie I macelli

Le stalle e le scuderie,

e tutte quelle attività che costituiscono motivo di inquinamento del suolo o dell'abitato, oppure che siano in contrasto col decoro e la agibilità dei beni contigui eliminandone o depauperandone la possibilità di utilizzazione.

Art. 16 - Nella redazione degli strumenti di pianificazione di secondo grado ( piani particolareggiati o lottizzazione planovolumetriche convenzionate con il Comune) relativi alle zone di espansione del P.R.G. debbono essere osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo. Le nuove aree residenziali sono raggruppate in comprensori. Per ciascuno di essi la superficie territoriale è quella racchiusa nel perimetro, e ad essi si applica l'indice di fabbricabilità comprensoriale. La progettazione

(4)

urbanistica di ciascuno comprensorio deve avere caratteristiche unitario e deve rispettare la distribuzione percentuale delle aree per le diverse destinazioni. Non possono essere invasi da edilizia le aree incluse nei perimetri aedificandi.

CAPITOLO 2°

ZONIZZAZIONE

Art. 16 - Per le disposizioni contenute in queste norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, l'intero territorio comunale è diviso nelle seguenti zone:

Zona -A- Centro storico;

" -B1- Urbanizzata;

" -B2- Urbanizzata di complemento;

" -C1- (annullata in quanto in essa sono riconosciuti gli stessi caratteri della zona B1);

" -C2- Nuova espansione.( sostituita con la C);

" -Bre- Recupero edilizio -Legge reg.le 2/5/80, n.28;

" -167- Aree P.E.E.P.;

" -D- Artigianale e piccola industria;

" -E- Agricola;

" -F- Attrezzature collettive di iniziativa privata;

" -G- Attività estrattive;

" -Ic- Aree per attrezzature di interesse collettivo;

" -Is- Aree per Istruzione;

-Aree destinate a verde pubblico attrezzato a parco, giuoco, sport.

-Aree vincolate a non aedificandi per rispetto cimiteriale, per vincolo paesaggistico o monumentale, per rispetto cisterne, pozzi d'acqua, depuratori.

Art. 17- Zona -A-; comprende il centro storico. Lo studio di piano particolareggiato o di strumento attuativo assimilabile, dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel D.M.n°1444 del 2/4/68 e successive eventuali aggiunte e modificazioni. Prima dell'approvazione di detto strumento viene consentita la bonifica igienico-statica degli edifici affinché possa essere conservato il patrimonio edilizio esistente. Si precisa che quanto sopra detto non autorizza demolizioni e costruzioni, bensì opere necessarie ed urgenti, di modesta entità, che rispettino le caratteristiche degli edifici. I criteri da seguire nella bonifica igienico-statica di ciascun edificio sono le seguenti:

a)-Le facciate e le strutture dovranno di norma essere conservate senza alcuna alterazione quando si tratti di edifici che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

b)-La sagoma ed il volume dovranno essere tassativamente conservati senza alterazioni.

c)-Ai fini della tutela storico ambientale l'opera di risanamento sarà consentita solo previo parere della sovraintendenza alle antichità ed ai monumenti del Lazio.

(5)

Art.18- Zona -B1- già urbanizzata ma da completare previo strumento attuativo.

Il completamento di tali zone è subordinato alla formazione ed approvazione di strumento urbanistico particolareggiato di esecuzione, esteso a ciascun comprensorio secondo i limiti fissati dal piano regolatore generale, allo scopo di prevenire a soluzioni di riordino del tessuto urbano, per favorire un assetto generale delle zone stesse in armonia con i caratteri dell’ambiente circostante.

Lo strumento in questione dovrà prevedere l’utilizzazione ai fini residenziali dei lotti ancora liberi in ciascun comprensorio mediante l’applicazione ad essi di un indice fondiario massimo corrispondente alla media degli indici fondiari attribuiti ai lotti già edificati nel comprensorio medesimo, per un’altezza che comunque non superi i m.10. Potrà inoltre prevedere il completamento delle costruzioni esistenti nei lotti interclusi anche con il superamento dell’indice fondiario e dell’altezza come innanzi stabilito, sempre che tale completamento costituisca elemento indispensabile per la ricomposizione formale del comparto.

E’ ammessa altresì l’utilizzazione dei predetti lotti con costruzioni in aderenza, ferme restanti, in tutti i casi, le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444.

Prima dell’approvazione dello strumento attuativo prescritto per la zona in questione sono ammessi i seguenti interventi:

a) interventi di manutenzione ordinaria , ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, nonchè l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Dopo l’approvazione dello strumento attuativo, oltre gli interventi di cui sopra, sono ammessi;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diviso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, ossia quelli rivolti a sotituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso

(6)

mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

Art.19- Zona -B2-; Comprende la zona urbanizzata di completamento. Essendo la zona già urbanizzata, sarà possibile edificare con la concessione edilizia, previo accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

qualora si riveli la possibilità di delimitare un comparto omogeneo di dimensioni non inferiori a mq.5000(cinquemila) è data facoltà all’Amministrazione, sentita la Commissione Edilizia, di richiedere al proprietario o ai proprietari riuniti, di presentare un progetto di sistemazione urbanistica per l’intera cubatura edificabile, con previsioni di spazi per il 20% dell’intero comparto, da cedere gratuitamente al Comune da destinarsi a spazi pubblici o servizi di quartiere. In caso non si dovesse formare il detto comparto omogeneo là dove sarebbe possibile, si consentirà l’edificazione con la concessione singola con l’indice di fabbricabilità caratteristico della zona, moltiplicando con il coefficiente 0.75.

(La concessione edilizia potrà tuttavia essere rilasciata sempre che non contrasti con le norme di legge statali e regionali vigenti in materia)

Art.20- Zona -C-destinate all’espansione residenziale.

Tali zone riguardano le parti di territorio destinate alla realizzazione della nuova edilizia abitativa. Esse sono distinte in comprensori da sottoporre ad intervento urbanistico preventivo mediante piani, particolareggiati, piani per l’edilizia residenziale pubblica ( Legge n.

167/62) e lottizzazioni convenzionate di iniziativa privata. Nell’ambito degli strumenti urbanistici predetti non è necessario prevedere aree pubbliche in aggiunta a quelle già comprese nel piano regolatore generale la cui superficie è sufficiente a soddisfare i rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi, così come stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Le destinazioni d’uso ammesse, oltre quelle abitative e per un massimo del 20% della cubatura totale, sono quelle elencate nel precedente articolo 15.

Nell’elaborazione dei ripetuti strumenti urbanistici, dovranno osservarsi i seguenti parametri di utilizzazione:

It ( indice di fabbricabilità territoriale )= 1.50 mc/mq;

If ( indice fondiario massimi ) non superiore ad 1.76mc/mq;

St ( superficie territoriale )= alla superficie di uno o più comprensori;

Sf ( superficie fondiaria ) non superiore all’85% della St;

H max ( altezza massima) = m.10 ;

Dc (Distacco dai confini) non inferiore a m.5;

Df (distacco tra i fabbricati) non inferiore a m.10;

Ds (distacco dalle strade)=m.5, salvo maggiori distacchi in ragione di quanto prescritto dall’art.9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

1444.

(7)

Art.21- Zona -Bre- Recupero edilizio. In ottemperanza della Legge Regione-Lazio 2 maggio 1980 n°28, sono stati individuati due nuclei abusivi edilizi sorti in contrasto alle leggi vigenti in materia, perché sorti senza la preventiva approvazione. I detti nuclei, sono stati riportati nel P.R.G. e perimetrati. Tali zone, saranno sottoposte a studi attenti e a piani particolareggiati o di piano di lottizzazione convenzionata.

Diventeranno attuativi solo dopo l’approvazione dei piani suddetti e solo se in conformità della sopra citata legge n°28.

( In sede di formazione degli strumenti attuativi per il recupero urbanistico dei predetti nuclei, dovranno essere stabilite la densità massima da applicare alle superfici dei medesimi e tutti i parametri edilizi necessari a disciplinare l’attuazione. Tali strumenti, pertanto, dovranno essere sottoposti all’approvazione della Regione)

Art.22- Zona -167- Aree P.E.E.P. L’edificazione si verificherà con il P.E.E.P. che dovrà rispettare gli indici di fabbricabilità indicati dal P.R.G.

( Tale P.E.E.P. -Piano per l’edilizia economica e popolare-

fermo il regime previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, dovrà comprendere zone la cui estensione è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate nel piano regolatore generale ad edilizia residenziale, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano)

Art.23- (Godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie.

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani e i portatori di minorazioni, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, articoli 27 e 28, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e dalle leggi regionali n. 62/74 e n. 72/75, art.4, nell’elaborazione degli strumenti attuativi del piano regolatore generale (Piani particolareggiati, piani per l’edilizia economica e popolare e piani di lottizzazione convenzionata ), le soluzioni progettuali urbanistico- architettoniche dovranno tenere conto delle cosidette (barriere architettoniche) e cioè degli ostacoli che incontrano individui con difficoltà motoria nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani o negli edifici. Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi ( gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc. ) ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezze di ambienti,( strettorie, cabine di ascensori, aperture di porte, ecc.).

Il rilascio della concessione, da parte del sindaco, per la costruzione o per la ristrutturazione di impianti, attrezzature ed edifici pubblici e/o aperti al pubblico (attrezzature scolastiche, ambulatori, attrezzature ricettive, commerciali, alberghiere, campeggi, ristoranti, sale per riunioni, teatri, cinematografi, ecc.), è subordinato ad una effettiva verifica tecnica da parte della commissione edilizia che il progetto sia tale, tra l’altro, da consentire il superamento delle cosiddette ( barriere architettoniche) nel pieno rispetto di quanto

(8)

prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1978, n. 384 in particolare modo nei riguardi delle accessibilità e dell’uso fondamentale. Di tale verifica dovrà essere dato atto nel parere della commissione edilizia.

Le prescrizioni del precedente comma vanno rispettate anche nel caso di costruzioni di edifici con destinazione residenziale ricadenti nell’ambito di piani di zona per l’edilizia economica e popolare, ovvero per gli edifici per i quali siano stati previsti contributi e/o agevolazioni da parte dello Stato , della Regione e di altri Enti pubblici.

Il rilascio del certificato di agibilità e/o di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica che , sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato, anche sotto l’aspetto in questione).

Art.24- Zona -D- Artigianale e piccola industria. Tale zona è destinata all’artigianato ed a piccola industria non nociva. L’indice di fabbricabilità territoriale sarà di 4mc/mq. Oltre che per le attività produttive, il 25% dell’indice di fabbricabilità, potrà essere utilizzato per realizzare uffici, esposizioni, mostre. E’ consentito, per una superficie non eccedente i 200mq, costruire un appartamento per il guardiano o per l’artigiano. Le aree a diversa destinazione non potranno essere inferiori al 10% dell’intera superficie come previsto dal D.M. 2/4/1968 art.5 primo comma. Vanno rispettati gli indici del P.R.G. Tale zona, sarà edificata solo dopo l’approvazione di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata, estesa all’intero comprensorio.

Art.25- Zona -E- Agricola. La zona riguarda tutte le aree de territorio comunale con destinazione agricola per le quali è indispensabile conservare sia a particolare funzione produttiva che l’aspetto caratteristico.

In relazione alle diverse esigenze insediative, fondiarie e di salvaguardia naturalistica, la zona è suddivisa in due sottozone;

1) Sottozona E1: in tale sottozona, destinata preminentemente all’agricoltura intensiva, sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione del fondo, alle seguenti condizioni:

- lotto minimo : mq. 10.000;

- indice di edificabilità fondiaria: 0,05 mc/mq di cui soltanto lo 0,03 potrà essere utilizzato come massimo per uso residenziale;

- altezza massima : m. 7,50;

- distacco minimo dai confini: m.5;

- distacco minimo dalle strade: m. 10.

Per i manufatti annessi alla conduzione agricola si può consentire l’intervento su lotti non inferiori a mq. 3000 con una altezza massima di ml. 2,30 ed un indice fondiario di 0,01 mc/mq. Tali interventi sono comunque subordinati ad un piano di utilizzazione aziendale, così come previsto per le zone di trasformabilità limitata dall’art. 5b del piano territoriale paesistico n. 4.

2) Sottozona E2: In tale sottozona, che comprende le aree classificate nel piano territoriale paesistico n. 4 come (zone di non trasformabilità) si applicano le disposizioni previste per tali zona nel piano territoriale paesistico n. 4 all’art. 5a.

(9)

Per le aree interessate da boschi, corsi d’acqua e/o da ogni altro bene ambientale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n, 1497, sono comunque prevalenti le norme specifiche previste dal piano territoriale paesistico n. 4.

L’attività forestale in tale area dovrà essere regolamentata dagli uffici regionali competenti.

In tutte le zone E non è ammesso il discarico di rifiuti o il deposito di autovetture da demolizione o simili.

Nell’ambito delle zone E è vietato procedere alla costruzione di nuove strade o a modifiche sostanziali di quelle esistenti, senza che ciò non sia previsto nel piano regolatore generale vigente o in sue successive varianti. Fanno eccezione le strade podestali o quelle consortili, o le strade che, comunque, assolvono le funzioni di quest’ultime.

Art.26- Zona -F-Attrezzature collettive di iniziativa privata. Tale zona è destinata ad attrezzature collettive di tipo sociale ma di iniziativa privata o religiosa, ed a verde pubblico a parco o per lo sport. In tale zona, sarà possibile edificare una cubatura di mc 7600 nell’area fissata nelle tavole del P.R.G. per i seguenti usi: convitti, scuole private, ostelli della gioventù, ricovero anziani, attrezzature religiose in genere. In detta zona, sarà consentita l’edificabilità, solo dopo l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato e la cessione del verde a parco e per lo sport, gratuita al Comune. La cessione gratuita del sopra detto verde, dovrà essere riportata in un atto pubblico registrato e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari prima della concessione, a cura del proprietario del suolo. E’ consentito accrescere o diminuire le percentuali per residenze. Vanno rispettate le norme di P.R.G.

Art.27- Zona -G- Attività estrattiva.

Non è consentita l’apertura e la coltivazione di cave che non siano comprese nel piano regolatore vigente o in sue successive varianti, nonché alcune attività connesse allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

Per le cave eventualmente esistenti può essere consentita l’ultriore coltivazione solo sulla base di un progetto di utilizzazione globale del giacimento con relativa convenzione ed atto d’obbligo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie al perseguimento della coltivazione stessa e delle opere di sistemazione delle parti già sfruttate con gli adempimenti di cui alla legge regionale 16 gennaio 1980 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 bis - Zona “Ic” Aree per attrezzature di interesse collettivo

L’edificazione è consentita tramite attuazione diretta estesa all’intera area, previa cessione delle aree a standard di cui all’art.5 del D.M. 1444/68, con i seguenti parametri:

If = 1,5 mc/mq

Distacchi da confini: ml 5,00 (vale l’inclinata a 45°) Distacchi dalle strade: ml 5,00 (vale l’inclinata a 45°)

(10)

Parcheggi: 1 mq ogni 10 mc; più 0.60 mq/mq di superficie coperta H max: 7,50

Le destinazioni d’uso consentite sono:

Sanitarie e cliniche (medicina, chirurgia, gerarchia);

Assistenziali (poliambulatori);

Sportive;

Ricreative

Commerciali (negozi, supermercati, banche e uffici);

Amministrative Annonarie Turistiche

Coabitative (alberghi, pensioni, hotel, ostelli, e residence);

Impianti tecnologici (acquedotti, elettrodi, gasdotti, fognature, telefoni, poste e simili).

Nell’ambito delle zone “Ic” è consentita l’edificazione degli alloggi di servizio con un volume massimo pari al 5% di quello ammissibile. Detti volumi aggiuntivi saranno di preferenza situati in aderenza alle destinazioni principali.

Per le attrezzature commerciali, ricettive e direzionali dovrà essere verificato oltre alla dotazione degli standard previsti dall’art.5 del D.M. 1444/68 quanto previsto dall’art.19 della L.R. 33/99.

Art. 27 ter - Zona “Is” Aree per istruzione

L’edificazione è consentita direttamente con i seguenti parametri:

If = 1mc/mq

Distacchi da confini: ml 5,00 (vale l’inclinata a 45°) Distacchi dalle strade: ml 5,00 (vale l’inclinata a 45°)

Parcheggi: 1mq ogni 10 mc; più 0,60 mq/mq di superficie coperta H max: ml 7,50

Le destinazioni d’uso consentite sono:

Scolastiche;

Culturali.

Nell’ambito delle zone “Is” è consentita l’edificazione degli alloggi di servizio con un volume massimo pari al 5% di quello ammissibile. Detti volumi aggiuntivi saranno di preferenza situati in aderenza alle destinazioni principali.

Art.28 -Aree destinate a verde pubblico attrezzato a parco, giuoco sport. In queste zone, sono vietate qualsiasi costruzioni ad eccezione delle attrezzature per il giuoco dei bambini e dello sport.

Art.29 -Aree vincolate a non aedificandi per il rispetto stradale, per rispetto cimiteriale, per vincolo paesaggistico o monumentale, per rispetto cisterne, pozzi d’acqua, depuratori. Queste aree, qualunque sia la natura del vincolo originario o imposto dal piano regolatore generale, dovranno essere mantenute a verde, anche agricolo, con divieto di qualunque costruzione. L’amministrazione Comunale o le Autorità

(11)

interessate, avranno la facoltà di impedire che lungo i rispetti stradali vengano effettuate recinzioni o colture che possano nuocere, per la loro natura, alla sicurezza stradale.

Art. 30 - Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi.

Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

a) le terre assegnate in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute da comuni o frazioni soggette all’esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo della popolazione;

c) le terre possedute a qualunque titolo da Università e associazioni agricole comunque nominate;

d) le terre pervenute agli enti di cui alla precedente lettera a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie acquisto ai sensi dell’art. 22 della predetta legge;

e) le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;

f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per le quali non sia intervenuta la liquidazione della citata legge n.

1766/1927.

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorale. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, anche dove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all’esterno dalla parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute dalla legge n. 1766/27.

Riferimenti

Documenti correlati

La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei piani d’intervento preventivo e nei progetti di intervento

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla

Prima della presentazione dei Permessi di Costruire aventi ad oggetto la nuova costruzione degli edifici residenziali, dovrà essere presentato il Permesso di

- i parcheggi inerenti alle costruzioni si prevedono in misura di 10,00 m²/100 m³, riducibili a 5,00 m²/100 m³ nei casi di demolizione e ricostruzione.

L‘attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal presente Piano Comunale delle Attività Estrattive, individuazioni determinate dal Comune

prevedendo … …. La realizzazione di depositi per la raccolta delle acque piovane”. Nella progettazione ed esecuzione di nuovi fabbricati e per interventi edilizi

Le distanze minime dei fabbricati fuori terra dalla sede stradale dovrà essere di mt... 4 Distanze minime dai confini

Art. Sono incentivati ed auspicabili interventi di mantenimento, recupero e valorizzazione degli elementi d’interesse storico, culturale ed artistico, anche mediante