Mediazione in appello con consulenza tecnica
Autore: Redazione | 14/04/2016
CTM, consulenza tecnica in mediazione: la Corte può disporre la mediazione delegata indicando alle parti le attività da svolgere innanzi all’organismo di mediazione.
Dopo la Corte di Appello di Milano anche il Tribunale di Roma [1] è dell’idea che nulla vieti, al giudice di appello, di imporre alle parti, nel corso del giudizio, la mediazione (cosiddetta mediazione delegata). Anzi, il magistrato può non
limitarsi a richiedere il semplice incontro davanti all’organismo, ma ha il potere di indicare gli specifici punti su cui attore e convenuto dovranno discutere e approfondire onde tentare una conciliazione. In quest’ottica il giudice può inoltre invitare le parti a concordare, insieme al mediatore, l’avviso di una consulenza tecnica in mediazione (Ctm). Tutto ciò al fine di ridurre i tempi e le spese del giudizio di secondo grado. Insomma, il mediatore diventa – in questo modo – un vero e proprio ausiliario del tribunale cui viene demandato il lavoro “preparatorio”.
Nessun veto dunque alla possibilità che, anche nel corso dell’appello, le parti siano sottoposte alla mediazione delegata. E ciò anche se si tratta di materia per la quale non è prevista la mediazione obbligatoria prima del giudizio. Il giudice, in particolare, può invitarle ad avviare una consulenza tecnica per dipanare questioni dipendenti da quella principale, in ordine alle quali il giudice si riserva, in mancanza di accordo, di nominare poi un Ctu (consulente tecnico d’ufficio). Con tutti i conseguenti oneri economici che ne deriveranno.
L’ordinanza raccomanda di rispettare, nel corso della Ctm, tutte le fondamentali garanzie in materia di contraddittorio: in tal modo, l’elaborato potrà conservare utilità anche nell’eventuale prosieguo del giudizio.
L’assicurazione che non si presenta paga la multa
La vicenda riguarda un giudizio tra un danneggiato e la compagnia di assicurazione, cui il giudice raccomandata di partecipare al procedimento di mediazione (benché nella prassi queste ultime spesso disertino gli incontri).
L’assenza ingiustificata della compagnia all’incontro di mediazione può comportare la condanna non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al versamento all’erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Non è tutto: il comportamento della parte assente in mediazione può
essere considerato dal giudice come un argomento di prova in favore dell’avversario e implica, infine, la responsabilità aggravata processuale, trattandosi di volontaria sottrazione ad un ordine del giudice.
Note
[1] Trib. Roma, ord. del 4.04.2016. Autore immagine: pixabay.com
Sentenza
TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII ORDINANZA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva: Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti [1], le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Con alcune premesse. In particolare e specificamente allorché
l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato
vaglio, l' esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto. Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di
preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Anche in considerazione del fatto che il sistema
giudiziario verticale non garantisce, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un eventuale risultato (che la parte reputi per sé) soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire Invero nel caso di
specie si impone una considerazione di carattere generale. Le compagnie di assicurazione, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del
Giudicante, frequentemente non partecipano, pur se ritualmente convocati, al procedimento di mediazione. Ove mai l'esistenza di una tale scelta pregiudiziale e
generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro. In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine dilatorio di
gg.15 decorrente dal 30.5.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte
le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato
dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione)
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III°
[2]. In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore (nei termini e modi di cui alla nota n.1) la
nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. per l’accertamento a) dei danni (come riferiti, essendo stata l’auto riparata);
1.
b) della compatibilità dei danni lamentati a carico dell’autovettura con la 2.
dinamica e gli effetti del sinistro come esposti dall’appellante (nonché come descritti nel modulo di contestazione amichevole di incidente firmato
da entrambi i conducenti) e come risultante dalla fattura in atti dell’appellante stesso; nonché
c) della pertinenza e corrispondenza ai danni lamentati dal sinistro di tutte 3.
le riparazioni indicate nella fattura del 9.12.2010;
d) dell’ammontare dei costi necessari per le riparazioni in relazione a quelli 4.
esposti nella fattura suddetta (vale a dire congruità della spesa);
Va segnalato che chi scrive ha già diffusamente e motivatamente espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione- i termini e le condizioni
per la producibilità ed utilizzabilità in giudizio della C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione). Come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione) All’udienza di
rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali
siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91
[3] e 96 III° cpc [4]. P.Q.M. a scioglimento della riserva che precede, - DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia; - INVITA i difensori delle parti ad
informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3°
decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e
di persona [5], assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; - INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall’art.96 III° cpc; - VA fissato il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 30.5.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo
comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10; - RINVIA all’udienza del 23.3.2017 h.9,30 per quanto di ragione.- Roma lì 04/04/2016 Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi
[1] L’ammissibilità della cessione del credito da parte del danneggiato in ambito RCA ad altro soggetto (in questo caso dalla srl XXXX ..a Auto... srl) è stata negata
dal GDP nella sentenza appellata. La giurisprudenza di questo giudice muove in altra direzione. La contestazione nel merito, da parte di "XXassicurazione" spa, sia
in punto compatibilità del danno con la dinamica descritta nel modulo CAI (constatazione amichevole incidente) e sia nel quantum, potrà essere affrontata
anche al di fuori di questa causa; con indubbio risparmio di tempi e spese, mediante incardinazione, su incarico delle parti, e scelta da parte del mediatore di
un esperto, indifferente alle parti, di una CTM (consulenza tecnica in mediazione), con quesiti che saranno le parti stesse ad elaborare. In mancanza vi provvederà, in
prosieguo, il giudice. [2] cfr. Tribunale di Roma Giudice Moriconi N. RG.59487-11 Sent.n.25218-2015. [3] Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92 [4] Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia
sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una
somma equitativamente determinata. [5] Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto
oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri
conferitigli.