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Sito italiano e guadagni fatturati con società estera: è lecito?

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Sito italiano e guadagni fatturati con società estera: è lecito?

Autore: Redazione | 13/04/2018

Quando l’attività online del sito internet viene eseguita in Italia non è possibile trasferire la sede della società all’estero.

La tua attività sul web sta dando i suoi frutti: dopo aver tanto investito in pubblicità e aver creato un tuo brand, ora i guadagni iniziano ad essere consistenti. Ma una

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gran fetta di questi finiscono in tasse: lo Stato italiano certo non eccelle, almeno da un punto di vista fiscale, nell’incoraggiare e spingere le attività imprenditoriali.

Così, per non pagare troppe imposte, hai deciso di modificare la sede della tua società e spostarla all’estero. Potresti andare in Inghilterra o, meglio ancora, a Malta. Ci sono numerose società di consulenza che svolgono questa attività per conto tuo. E tu potresti continuare a vivere in Italia. Ma è legale un comportamento del genere? Cosa succederebbe se l’Agenzia delle Entrate dovesse accorgersi che il tuo commercio si svolge in Patria ma i ricavi vengono dichiarati fuori dai confini nazionali? In altri termini è lecito avere un sito italiano e fatturare i guadagni con società all’estero? Ecco cosa ha detto a riguardo, proprio ieri, la Corte di Cassazione [1].

Esterovestizione

L’attuale legge [2] considera residenti in Italia i soggetti Ires (ossia gli imprenditori) che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

la sede legale;

la sede dell’amministrazione;

l’oggetto principale dell’attività svolta.

Il Testo Unico sulle imposte dirette stabilisce una presunzione relativa di residenza nel territorio dello Stato delle società o enti cosiddette «esterovestite».

Viene detta «presunzione di residenza delle società “esterovestite”».

Per vincere la presunzione di residenza nel territorio dello Stato, il contribuente estero dovrà, pertanto, dimostrare «con argomenti adeguati e convincenti” che

“esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero» [3].

Non sussiste esterovestizione ove la società presenti all’estero stabilimenti, uffici, personale dipendente, organismi direttivi, sedi di decisioni strategiche, autonomie operative, profitti, interessi ed attività sovranazionali. La residenza fiscale in Italia di un soggetto estero deve, infatti, basarsi su un’analisi complessiva della situazione di fatto e non deve essere limitata ad una valutazione acritica fondata sulle presunzioni normative.

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Evasione fiscale per la società estera con attività online in Italia

Nel caso di una società che gestisce un sito internet è più difficile individuare una sede amministrativa, potendo l’attività essere svolta ovunque, con l’ausilio di un semplice pc. Tuttavia, la Cassazione ritiene che, in tali casi, bisogna avere a riferimento il luogo ove si svolge concretamente l’attività, al mercato di riferimento e, quindi, da dove provengono i ricavi. Pertanto – ritengono i giudici supremi – può essere condannato per evasione fiscale l’imprenditore on line con società estere ma conti in Italia. L’obbligo della dichiarazione scatta nel momento in cui nel Belpaese transita il denaro.

In buona sostanza, chi non dichiara in Italia un’attività on line con società estere pur avendo qui i conti bancari rischia una condanna per evasione fiscale.

Scatta quindi l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia quando l’attività commerciale, per quanto svolta on line, riceve i pagamenti da cittadini italiani. Di conseguenza, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale di commercio elettronico, chi fa e-commerce ha l’obbligo di: a) inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa l’attività commerciale espletata; b) di emettere le fatture nei confronti degli utenti finali dei beni; c) di presentare la dichiarazione dei redditi per gli utili percepiti sul territorio nazionale e, pertanto, soggetti alla tassazione secondo le leggi dello Stato italiano.

Note

[1] Cass. sent. n. 16296/18 del 12.04.2018. [2] Ai sensi dell'art. 73 co. 3 del TUIR.

[3] Ag. Entrate circolare del 4.8.2006 n. 28, § 8.3.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 febbraio – 12 aprile 2018, n. 16296 Presidente Andreazza – Relatore Corbetta

Ritenuto in fatto

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del tribunale di Catania, che, all’esito del giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione ed esclusa la recidiva, aveva condannato C.P. alla pena giustizia,

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perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione agli anni di imposta e per gli importi rispettivamente indicati nei capi B),

C) e D). 2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del

2000, nonché vizio motivazionale. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato gli elementi costitutivi della fattispecie in esame,

che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, si perfeziona al concomitante verificarsi di due circostanze: a) qualora l’ammontare degli

elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore al dieci per cento

dell’ammontare degli elementi attivi indicati nella dichiarazione; b) l’imposta evasa sia superiore, per ogni singola imposta, a 150 mila Euro. Nel caso in esame, poiché

l’imposta evasa è pari, con riferimento all’iva, a 57.722 Euro e, con riferimento all’irpef, a 202.393,91 Euro, difetterebbe il presupposto oggettivo della fattispecie

in esame, in quanto l’ammontare evaso sarebbe inferiore alla soglia di punibilità;

secondo la prospettazione difensiva, infatti, il reato sarebbe configurabile solo se la soglia di punibilità è superata con riguardo ad ogni singola imposta evasa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. n.

74 del 2000. Secondo il ricorrente, il C. non avrebbe avuto l’obbligo di presentare le dichiarazioni annuali, in quanto l’attività economica è avvenuta on line e tra società straniere, ivi comprese quelle del C. , che hanno tutte sede a Malta; del resto, il ricorrente avrebbe acquistato e venduto integratori alimentari, che non

sarebbero mai transitati in Italia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che

ripropongono le medesime doglianze già disattese dai giudici di merito, sulla base di una corretta interpretazione delle norme censurate e immune da vizi logici. 2. Il

primo motivo è inammissibile. Invero, la prospettazione difensiva, secondo cui l’integrazione del delitto di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del

2000, presupporrebbe il superamento della soglia di punibilità con riferimento a tutte le imposte evase, non è condivisibile, in quanto urta contro il chiaro dato letterale della disposizione in esame. Invero, la locuzione, prevista dal comma 1,

lett. a), "l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centocinquantamila", deve intendersi nel senso che il reato è perfezionato in presenza del superamento della soglia in relazione all’ammontare

anche di una sola imposta e non, come opina la difesa, di entrambe le imposte.

Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, il termine "taluna", in accordo con la sua accezione letterale, sta, infatti, ad indicare, in via alternativa (e

non congiuntiva) anche una sola delle imposte considerate. Ne segue che, ai fini della sussistenza del delitto di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, è sufficiente il superamento della soglia indicata anche per una sola delle

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imposte evase. Nel caso in esame, pertanto, poiché, con riferimento all’irpef, l’imposta evasa, pari 202.393,91 Euro - circostanza nemmeno contestata dalla difesa - è superiore alla soglia di punibilità, il delitto risulta perfezionato. 3. Quanto al secondo motivo, diretto a contestare la sussistenza dell’obbligo, in capo al C. , di

presentazione delle dichiarazioni dei redditi, in quanto l’attività commerciale si sarebbe svolta on line con società estere, la Corte territoriale, nel solco della

decisione del tribunale, ha correttamente osservato che tale attività risulta comunque effettuata in ambito comunitario e mediante l’utilizzo di conti correnti, tutti accesi in Italia, sui quali venivano operati i pagamenti effettuati dai clienti per

l’acquisto dei prodotti commercializzati dalle società del C. . Di conseguenza, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale di commercio al dettaglio, il C. non

solo ha violato la normativa sul commercio elettronico, non avendo dato alcuna comunicazione all’amministrazione tributaria circa l’attività commerciale espletata e non avendo emesso le dovute fatture nei confronti degli utenti finali dei beni, ma

aveva l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto percepiti sul territorio nazionale, e, pertanto, soggetti alla tassazione secondo le leggi dello Stato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in

dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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