SICUREZZA LAVORATORI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO
12 ore Per gli allievi dell’IIS Alberghetti (tecnico) che vanno in PCTO (ex Asl)
ORARIO:
07,50 PRIMA PARTE
10,45 INTERVALLO
11,00 SECONDA PARTE
13,50 TERMINE(L’ultimo giorno, dalle 13,35 circa:
QUESTIONARIO DI PROFITTO on line; C.F. !)
PRESENTAZIONI:
DOCENTE: www.linkedin.com/in/andrea-telmon- 884a5094
www.iav.it
www.fav.it
www.associazionemeccanica.it
PARTECIPANTI
Obiettivo:
CULTURA DELLA SICUREZZA
1: burocratico: firme, questionario, attestato, adempimento …
2: competenza:
2.1: considerazione sui concetti
2.2: modo di essere «umano», abitudine
3: riflessione: sulla propria attività per il miglioramento (la sicurezza è basata sui comportamenti)
Preparati
https://www.gimbe.org/
«Vincere è l’effetto collaterale del lavoro duro.
Non sperare. La speranza è per la
gente non preparata.»
«sapienza & saggezza»
«nulla senza passione»
Essere preparati & appassionati
Essere pronti per il futuro senza sapere come sarà:
La competenza n°1: capacità di STUDIO
Kareem Abdul Jabbar: «Vincere è l’effetto collaterale del lavoro duro. Non sperare.
La speranza è per la gente non preparata.»
Sapienza: «Riflettere su di essa è perfezione di saggezza» Sap 6,15
«Nel mondo nulla è stato fatto senza passione».
«terrapiattisti» della sicurezza
Come individuarli ?
Un caso frequente è quando
un problema complesso
ha una soluzione troppo semplice:
probabilmente non si è compreso il problema
ed i danni in prospettiva saranno maggiori
12 ore di allenamento appropriato con un coach della sicurezza
OBIETTIVI
MIGLIORARE &
CRESCERE
Volontà Impegno Coraggio Costanza
Ripasso e aggiornamento
Ripasso e aggiornamento
dei concetti generali in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro
TEMPO E STORIA Tucidide 460 a.C.
Il TEMPO: è la nostra principale risorsa
La successione dei momenti dà luogo alla
«storia»,
perché vi è un soggetto cosciente e libero.
STORIA: Conoscere e possedere il passato (memoria)
per capire e gestire meglio il presente («attenzione») e
orientare / progettare / programmare
/affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro (attesa),
«Consapevoli» che la storia personale interviene nella storia umana
STORIA DELLE NORME SULLA SICUREZZA
Marco Emilio Lepido
da Ravenna all’Arsenale della Serenissima «Omini de mar»
Napoli-Portici Pietrarsa – Capodimonte - Castellammare
1894 Associazione degli industriali (poi d’Italia) per prevenire gli infortuni sul lavoro e nel
1899 Regio Decreto 18/06/1899 n°230
1955 Decreto del Presidente della Repubblica n°547 del 27 aprile 1955 «Nuove norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro» + altri 1956-1958
Poi norme e buone prassi, come, per esempio, i contenuti antinfortunistici dei programmi scolastici, soprattutto nelle materie di «Tecnologia» e di «Reparti di lavorazione»
(delle Scuole Tecniche Bolognesi «Aldini» dal 1844 e dell’Alberghetti di Imola dal 1882, che sono state lo spunto per i programmi dello Stato per gli ITI dal 1961)
NORME EUROPEE E
PRIMO RECEPIMENTO ITALIANO
Tra le Norme Europee, le DIRETTIVE
servono per armonizzare le legislazioni dei diversi Stati, troviamo la:
DIRETTIVA QUADRO
(19)89/391/CEE TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA
Decreto Lgs 626/1994
ATTUALE PRINCIPALE NORMA DI RIFERIMENTO IN ITALIA
D.LGS n°81/2008 del 09 aprile 2008 (originale) e successive modificazioni ed integrazioni)
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2008/20080409_D lgs_81.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e- servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-
sicurezza.aspx
Per la formazione il nostro riferimento è l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni atto n°221/CRS del 21 dicembre 2011 e n°128 del 7 luglio 2016: per la formazione di lavoratori ed equiparati settore ATECO 4 industria e rischio alto 12 ore.
SOGGETTI, «FIGURE», ENTI e CONCETTI coinvolti
Articolo 2 «definizioni»
(la conoscenza tecnica procede per: «distinzioni» e «definizioni»)
Parole «chiave»,
perché come ne «La storia infinita» di Michael Ende la salvezza del regno di Fantàsia dal «nulla che avanza»
(quello che «si caccia in mezzo», il diavolo)
viene quando Atreiu è responsabile (vuole dare risposta) c’è (essere) e prima - per un solo istante - si preoccupa, poi se ne occupa, ci prova, ma, da solo, non riesce, allora è umile e si fa aiutare;
e chiama/arriva qualcuno da fuori,
Bastian (il bastiàn-contrario, che si oppone al nulla che avanza) e dà il nome alle cose,
le «chiama», dà significato, identità (essenza), produce ri-appropriazione (consapevolezza)
e genera missione (obiettivo) comune:
tutti lo fanno e il regno torna più splendente di prima,
per essere «storia» personale ed entrare nella storia umana da protagonisti
L = Lavoratore
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione …
D.L. o D.D.L. = Datore di lavoro
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
(«comanda e paga»)
D = DIRIGENTE
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
D.S. Professoressa Vanna Monducci
P = PREPOSTO
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
S.P.P. = SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone,
dei sistemi e
dei mezzi
interni o
esterni all’azienda,
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
ORGANI ESTERNI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA.
SSN 23 12 1978/ASL: pronto soccorso, ospedale, medicina del lavoro, ARPA …
VF: + sisma, frana, allagamento, prodotti, incidente stradale…, responsabili in emergenza dall’01/01/2018, formazione, http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO)
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx
INAIL (ex ISPESL, ENPI, ANCC ecc. + Vigorso di Budrio)
http://www.inail.it
PUBBLICA SICUREZZA (U.P.G. e A.P.G.)
AUTORITA’ GIUDIZIARIA
PROTEZIONE CIVILE (E MILITARE)
Stato formatore per ONU (CoESPU = Center of Excellence for the Stability Police Units VI)
R.S.P.P. = RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Prof. Ing. Franco Santandrea
A.S.P.P. ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui …
INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
Lavoratori incaricati di attuare le misure di:
1.-Primo soccorso, salvataggio (soccorritori),
2.-Antincendio e gestione dell’emergenza (pompieri),
Costituiscono le: SQUADRE DI EMERGENZA e/o PRONTO INTERVENTO
Formati (e aggiornati) in modo appropriato:
durata e contenuto dei corsi dipendono dalla classificazione (A,B,C) del decreto 388/2003.
Defibrillatore, app DAERESPONDER
https://www.118er.it/dae/
Centro di formazione regionale
scolastico BLSD con VR
29092018-16092019
R.L.S./T. = RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata dai lavoratori
(direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali)
per rappresentarli in quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
aziendale e/o territoriale o di settore.
www.sirsrer.com (sito regionale)
Raffaele Principato (assistente tecnico) e
Luca Pieressa (docente)
(quando il personale >200 unità: 3, ma il terzo non sono riusciti ad eleggerlo)
M.C.= MEDICO COMPETENTE
«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
è nominato dallo stesso DDL
per effettuare la sorveglianza sanitaria (persone e luoghi di lavoro) e
per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto (idoneità, patologie professionali)
Dottoressa Alessandra Mussi
CONCETTO DI «RISCHIO»
«RISCHIO»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Si valuta (dà un voto - punteggio) con la:
Matrice del rischio: R = P x D (G) (M)
P probabilità che si verifichi un evento
(negativo) (frequenza, quante volte?, per quanto tempo? durata = frequenza ripetuta)
D entità o gravità (G) o magnitudo (M) del danno conseguenze dell’evento negativo
Fattori: 1-4; prodotto: 1-16; (moltiplicatori)
CONCETTO DI «PERICOLO»
«pericolo»:
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
(ART. 44 D.Lgs. 81/2008)
CONCETTO DI «DANNO»
DANNO:
ogni fatto, circostanza, azione e simili che
nuoce (fa male…)
a persone,
sia materialmente, sia moralmente o
alle cose, (solo) materialmente.
(«ingiusto», cagionato da un comportamento antigiuridico altrui |
«patrimoniale», consistente in una perdita economica | «biologico», lesione dell'integrità psicofisica di un soggetto | «morale», sofferenza psichica causata dal comportamento antigiuridico altrui |
«esistenziale», lesione del diritto alla qualità della vita e
all'estrinsecazione della personalità | «criminale», offesa di un interesse protetto da una norma penale | «emergente», reale diminuzione del patrimonio conseguente a un illecito altrui.)
SALUTE
«salute»:
stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
MALATTIA PROFESSIONALE = malattia correlata (con un rapporto unico e diretto di causa-effetto) con l’attività lavorativa, durante la quale si è verificata l’esposizione ad un rischio per la salute e si è originata la malattia stessa.
INFORTUNIO (e relativo RISCHIO)
Infortunio sul lavoro:
lesione, originata in occasione di lavoro,
da una causa violenta,
che determina la morte del lavoratore o ne abolisce (cancella) o menoma (riduce) la capacità lavorativa
è un’alterazione, lesione e simili di un organo o di una sua parte, quindi riguarda la «salute» e ci vuole un «medico»
Produce un documento, che è «notizia di reato penale» e si chiama:
Referto medico, formato solitamente da due parti:
La «diagnosi» dopo visita, accertamenti ecc., descrizione del tipo di lesione e poi
La «prognosi» programma per riacquistare la salute, la capacità lavorativa, l’idoneità, espressa in numero di giorni (di prognosi);
Il n° di giorni decide il prosieguo l’inchiesta giudiziaria = istruzione del processo penale (accertamento di responsabilità civile e/o
penale)
(invalidità: parziale o totale, permanente o temporanea)
«0 (zero) infortuni»; «infortunio ? Se lo conosco , lo evito!»
grande occasione di «miglioramento» (caratteristica della nostra civiltà è la capacità di trasformare un male in un bene maggiore)
(QUASI) MANCATO INFORTUNIO
Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute (malattia) o la morte, ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto.
Più numerosi degli infortuni registrati (da 10 a 100 volte), fanno parte degli indicatori di rischio, anche se sono di difficile valutazione;
Operatore coinvolto e conseguenze
Esempi: comportamenti pericolosi, prescrizioni e/o procedure disattese, carenze strutturali, organizzative e tecniche.
Modulo di «mancato infortunio» (NEAR MISS).
A. Manzoni, Promessi Sposi
Racconta Renzo le disavventure della famiglia e la vita nella casa resa disabitata dalla peste:
«Son cose brutte, disse l’amico, cose che non si sarebbe mai creduto di vedere; cose da levarvi l’allegria per tutta la vita, ma però a parlarne tra amici è un sollievo.»
Parlare e far parlare, reagire positivamente a un «guaio», partecipare concretamente ad un «miglioramento», raccogliere segnalazioni ed adoperarsi per metterle in pratica,
Compiti della mansione–risorsa dedicata.
CONCETTO DI «PREVENZIONE»
«prevenzione»: è il complesso delle disposizioni o misure necessarie,
anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno,
agisce sulla probabilità di accadimento degli eventi sfavorevoli, riducendola.
(la più importante attività di prevenzione è la FORMAZIONE !)
CONCETTO DI «PROTEZIONE»
«protezione»: dopo avere applicato le misure preventive, può restare un
rischio residuo,
allora si forniscono ulteriori attività/dispositivi (di protezione) contro ciò che può (ancora)
recare danno
Per eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato,
diminuendone la gravità e/o trasformando da inaccettabile ad accettabile il rischio residuo
La protezione agisce sulla gravità (del danno), riducendola
D.P.C. = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI
Attrezzature che hanno la funzione di
salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza
Prioritari (rispetto ai DPI individuali), perché sono «ambientali» (strutturati nell’ambiente di lavoro) e vanno direttamente alla fonte del
rischio, cercando di ridurla o di eliminarla, realizzati spesso con:
(1) «ripari» posti tra la sorgente del rischio e gli operatori e/o tutte le persone presenti (e che non devono provocare altri rischi; «bilanciamento»), (2) sistemi di automazione-controllo e
(3) dispositivi di sicurezza/emergenza
D.P.C. =
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI
Ripari
Comando di emergenza Automazione
& controllo
D.P.I. = DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore art. 74
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e/o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo; sono di tre categorie:
I autocertificati dal produttore,
III «salvavita» lesioni gravi o rischio morte necessario addestramento, II tutti gli altri.
La protezione
degli occhi e del viso:
gli occhiali protettivi o le maschere per saldatura, proteggono gli occhi
dall'eventuale proiezione di schegge, schizzi o La protezione
del capo:
il casco o l'elmetto, di caratteristiche appropriate,
proteggono il capo
La protezione dell’udito:
le cuffie antirumore o gli inserti auricolari attenuano la pressione sonora che giunge all'orecchio evitando o riducendo la probabilità di subire danni permanenti.
La protezione dei piedi:
le scarpe con puntale anti- schiacciamento e caratteristiche antiscivolo, antiacido o antistatica proteggono i lavoratori dal rischio specifico di schiacciamento, scivolamento o da altri agenti nocivi eventualmente specificati.
La protezione del corpo:
gli indumenti per la protezione del corpo possono avere capacità protettive differenti in funzione
dell’uso per cui sono previsti; gli indumenti ad alta visibilità prevengono il rischio di
investimenti in condizioni di scarsa visibilità.
La protezione delle mani:
i guanti, realizzati in diversi materiali
a seconda del Tipo di rischio e del tipo di lavorazione, prevengono da tagli, abrasioni, ustioni, punture, causticazioni e scosse elettriche.
La protezione delle vie
respiratorie:
le maschere o i facciali filtranti proteggono, in funzione delle caratteristiche e dal tipo del materiale filtrante con cui sono costituite,
da diversi agenti tossici o nocivi.
La protezione delle cadute dall’alto:
le cinture di sicurezza
con imbragatura e i dispositivi anticaduta sono obbligatori durante tutti gli interventi in quota o dove esiste il rischio di caduta.
ALTA VISIBILITA’ & IGNIFUGO
«ORGANIZZAZIONE»
DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
«modello di organizzazione e di gestione»:
per la definizione e l’attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza
Linea operativa, soggetti con obblighi (D.D.L.
datore di lavoro, D dirigente, P preposto, L lavoratore, M.C. medico competente)
Linea consultiva, soggetti con competenze (S.P.P. servizio…, R.S.P.P. responsabile…, A.S.P.P. addetti…, I incaricati…, R.L.S./T.
rappresentante lavoratori sicurezza, M.C.
medico competente)
Schema locale: istruzioni sicurezza
D.V.R. = (DOCUMENTO DI) VALUTAZIONE DEI RISCHI
Documento di «valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il
«miglioramento» nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
D.V.R. 6 parti
Relazione – descrittiva dell’attività
lavorativa - con criteri per valutare i rischi
Misure di prevenzione e protezione
Miglioramento (è previsto)
Procedure concrete di attuazione del miglioramento
Indicazione: R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione),
R.L.S./T. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), M.C. (medico competente)
Rischi specifici e relative mansioni
Conseguenze del DVR
Misure preventive (agiscono sulla probabilità del rischio)
Misure protettive (agiscono sulla gravità del rischio)
Informazione (conoscenze minime…)
Formazione (competenze, abito…)
Addestramento (apprendimento all’uso…)
Sorveglianza sanitaria (persone e luoghi)
Gestione continuativa, organica e sistematica di quanto sopra «SGSL = Sistema Gestione
Sicurezza Lavoro» (distinto o unito ad altre parti di organizzazione Aziendale)
WCM = World Class Manufacturing
INFORMAZIONE
«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
breve
generale
destinata anche a molte persone, tutte insieme
verifica apprendimento: non necessaria
FORMAZIONE
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze (riflessione e abitudine pratica) per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
normata nei contenuti e nella durata
come una classe scolastica (35 persone MAX),
di solito con verifica
ADDESTRAMENTO
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
piccolo gruppo, fino a uno a uno
con verifica teorica (scritta e orale) e pratica, compresa gestione emergenze
• Contribuisce, insieme con il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, all’adempimento di quanto previsto dalle normative
• Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
• Non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e di controllo
• Non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza
• Segnala al datore di lavoro, dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui viene a conoscenza, dandone notizia al R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Utilizza in modo appropriato i DPI messi a disposizione
• Utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza
• Partecipa ai programmi di formazione
• Si sottopone ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti
Il lavoratore (tutelato) è anche soggetto ATTIVO E RESPONSABILE
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/2008)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
ed in particolare:
Le sanzioni per i lavoratori (Art. 59 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
Per le violazioni che si riferiscono all’art. 20 le sanzioni per i lavoratori prevedono:
o arresto fino a 1 mese
o ammenda fino a un max di 600,00 euro
L’AZIENDA PUO’ FAR RICORSO A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO IL LAVORATORE CHE NON RISPETTI LE DISPOSIZIONI
Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (D.Lgs 758/94) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. (Art.20) Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e, in caso positivo, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (Art.21)
SANZIONI (legge nazionale)
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI: DDL
D.L. o D.D.L. = datore di lavoro (risponde di tutto, anche con «vere» deleghe a dirigenti e preposti e altri, che rispondono «pro quota»)
è il soggetto obbligato alla V.D.R. (= redazione del D.V.R.)
quando: all’inizio ed in caso di modifiche significative, evoluzione tecnica, infortuni significativi, in esito a sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P. e M.C.;
è responsabile con R.S.P.P. e M.C. (in particolare se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria),
consulta R.L.S.
(interferenze con D.U.V.R.I.)
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI:
D.D.L. (+ D e P)
Adotta misure di prevenzione e protezione
Adempie agli obblighi di formazione, informazione e addestramento
Assegna i compiti considerando le capacità
Fornisce D.P.I. e controlla che siano usati
Rischi specifici
Controlla M.C.
Informa di rischi in emergenze
Tiene registri presenze, infortuni, … altri
Consulta R.L.S.
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI: R.L.S.
R.L.S./T. eletto dai lavoratori dir. o tramite o. s.
(a più livelli: azienda, territorio)
Formato (e aggiornato)
Fa parte del sistema aziendale di sicurezza
Accede ai luoghi di lavoro ed ai documenti
Promuove misure
Formula osservazioni e proposte
Partecipa a riunioni (segreto professionale)
Informa autorità competente (se la collaborazione non funziona; esposto)
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI M.C.
M.C. = medico competente
Nominato dal D.D.L.
«sorveglianza sanitaria»:
1.- stato di salute di ogni singolo L,
2.- esposizione ad agenti lesivi/fattori di rischio (luoghi di lavoro),
idoneità del L, patologie professionali
Compiti: medico, informativo e formativo, preventivo
Responsabile verso i singoli e la collettività
Kai-zen per il miglioramento
MIGLIORAMENTO (obbligatorio)
Grandi investimenti o piccoli suggerimenti provenienti dal basso (bottom-up)
Chi è più idoneo ?
Per esempio: una persona giovane, curiosa/osservatrice e nuova (non è mai stata in quel luogo di lavoro), oppure un esperto che ha esperienza: quindi se osservate qualcosa, date un suggerimento
… e/o ascoltate, raccogliete le segnalazioni (ruolo del preposto)
RISCHI MECCANICI (GENERALI)
Macchine
Impianti in pressione: aria / acqua / olio
Saldatura: http://www.l-t-e.it/Default.asp
Taglio: https://it.dmgmori.com/
https://new.siemens.com/it/it/azienda/temi- chiave/futuro-del-manufacturing/tac.html
http://www.salvagnini.it/
Verniciatura:
https://www.tacchificiomonti.com/
Soppalchi / Pavimenti / Passaggi: dimensioni, porte, senso apertura, maniglione
Magazzini/scaffali: https://www.modula.eu/ita/
http://www.bemaautomazioni.com/it/
RISCHI ELETTRICI (GENERALE)
Norme CEI, «dico», «diri»
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
INFORTUNIO ELETTRICO =
morte o lesione personale,
causata da shock, ustione, arco elettrico, incendio o esplosione,
originati da energia elettrica
a seguito di una operazione di esercizio condotta su di un impianto elettrico.
Anche apparecchiature elettriche sotto
tensione (accese), ma non utilizzate possono causare incendio (di origine elettrica) …
Luoghi ORDINARI e/o «MARCI» e/o «ATEX»
elettrocuzione
Definizione = scarica accidentale di corrente elettrica sul corpo umano
Contatti: diretti & indiretti;
organi di collegamento: prese e spine
Scossa elettrica, corrente elettrica (natura, intensità, durata, percorso), soglia di percezione 0,5mA (AC) 2mA (DC)
Effetti: tetanizzazione (contrazione involontaria dei muscoli, interessati al passaggio di corrente, non più regolati dagli impulsi elettrici fisiologici), fibrillazione ventricolare (fino all’arresto), ustioni
Evitare il contatto con l’infortunato fino all’apertura del circuito
Dispositivi di sicurezza: fusibili, interruttori magnetotermici e differenziali (c.d. «salvavita»)
Impianto di terra
Impianti a bassissima tensione (di sicurezza): SELV, PELV, FELV Doppio isolamento
IP (Indice/grado di Protezione solidi, liquidi)
PERSONA ABILITATA A LAVORI ELETTRICI
I lavori elettrici devono essere eseguiti da soggetti qualificati:
PES persona esperta
PAV persona avvertita
PEC persona comune
MACCHINE
«congegno con parti in movimento atto a produrre potenza e lavoro mediante trasformazione di energia o a compiere determinate funzioni altrimenti svolte dall'uomo»
Elenco dalla Direttiva macchine (R.E.S.):
a) Macchine
b) Attrezzature intercambiabili c) Componenti di sicurezza
d) Accessori di sollevamento e) Catene, funi, cinghie
f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI
Complesso di attrezzi, strumenti, congegni e simili,
necessari allo svolgimento di un'attività o lavorazione meccanica
(più rapidamente e/o più precisamente, in funzione della numerosità della serie e della disponibilità di valore aggiunto)
QUASI MACCHINE
Insiemi che costituiscono «quasi una
macchina», ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata;
Esempio: sistema di azionamento
Destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o quasi macchine o apparecchi
ATTREZZATURE DI LAVORO
ABILITAZIONE necessaria per:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru (a torre, mobile, per autocarro)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, semoventi a braccio telescopico, industriali semoventi, telescopici rotativi,
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori,
pale, terne, autoribaltabile a cingoli, pompe per calcestruzzo)
Schede antinfortunistiche
macchine utensili tradizionali
(adeguate ai requisiti minimi)
attrezzate con dispositivi antinfortunistici e confronto con macchine utensili recenti già progettate secondo i requisiti
antinfortunistici vigenti.
Analogie: macchina base simile
Differenze: dispositivi integrati
di azionamento e controllo,
di sicurezza e
di isolamento (contenitore)
Schede antinfortunistiche
Esempio su tornio parallelo:
CADUTA DALL’ALTO
Art. 107: «2m»
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
RISCHI DA ESPLOSIONE
Art. 287 - 288
Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288.
si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta
(Luogo «MARCIO» e «ATEX»)
RISCHI CHIMICI
Art. 221
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di
agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o
come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Art. 222
REGOLAMENTI REACH E CLP
R.E.A.CH. = registration evaluation authorization restriction of chemicals
C.L.P. = classification labelling packaging
ETICHETTATURA
Modo di conservazione
Composizione chimica
Modalità d’uso
Data di scadenza (contenuto, contenitore, insieme di contenuto e contenitore)
Cosa fare se …
Frasi di rischio, per esempio: H350 = cancerogeno, evidenziano la pericolosità
Consigli di prudenza
NEBBIE
«meteorologica»
sospensione nell'aria e presso il suolo di microscopiche goccioline,
formatesi per
condensazione del vapore acqueo intorno a nuclei di pulviscolo atmosferico,
(tale da ridurre la visibilità orizzontale a meno di 1 km)
«da lavorazioni (industriali)»
OLI (1/3)
Sostanza liquida, untuosa,
di composizione e proprietà assai variabili, insolubile in acqua
Emulsione: miscela (acqua – olio) mantenuta nel tempo da un’azione
meccanica di mescolamento continuo.
OLI (2/3) ANTINCENDIO
La massa volumica - in kg/dm
3– è circa pari a 1 per l’acqua,
che «va alla bassa»
e a 0,8 per gli oli, che «galleggiano»
e sono a contatto con l’O
2dell’aria …
con rischio combustione !
OLI (3/3) ANTINCENDIO
SCHIUMAFUMI
Complesso dei prodotti gassosi di una combustione,
che trascinano in sospensione particelle
solide, quali ceneri, carbone incombusto o solo parzialmente combusto, e simili:
Alta temperatura (dalla combustione),
Necessità di abbattimento
Aggressività chimica
Dinamicità,
VAPORI
(definizione di fisica)
aeriforme a temperatura inferiore a quella critica, che si sviluppa
da un liquido, per evaporazione o ebollizione o
da un solido per sublimazione
POLVERI
Qualsiasi materiale solido
scomposto in minutissimi frammenti
https://www.beam-it.eu/ENG/index.php
Respiratori antipolvere: filtri che bloccano agendo in modo meccanico ed elettrostatico
FIBRE
Qualsiasi struttura o materiale allungato e sottile
Fibre di vetro e fibre di carbonio, altri compositi
https://bercella.it/
Amianto art. 246
https://www.regione.emilia-
romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di- lavoro/coordinamento-prevenzione- vigilanza/argomenti/amianto
RISCHI CANCEROGENI
(E MUTAGENI, + REPROTOSSICI)
Art. 233
TLV-TWA
TLV (Thresold Limit Value) le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che, la maggior parte dei lavoratori, possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute
TWA (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa
Il 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e del Consiglio ha pubblicato la modifica alla direttiva cancerogeni che rivede la DIR.2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro. Ha definito un nuovo ed aggiornato elenco di valori-limite di esposizione professionali per alcuni agenti cancerogeni e mutageni e l'inclusione degli agenti reprotossici (chimici), che vengono così avviati ad un percorso di valutazione particolarmente rigoroso, con obbligo di ricerca di sostituti e di documentazione dei livelli espositivi.
RISCHI BIOLOGICI
Art. 266
Esempi:
«F.L.R.» fluidi lubrorefrigeranti:
acqua, olio, calore
«Legionella»
«COVID-19»
RISCHI BIOLOGICI: F.L.R.
«F.L.R.» fluidi lubrorefrigeranti:
acqua, olio, calore
RISCHI BIOLOGICI: legionella
RISCHI BIOLOGICI: legionella
Batterio detto «Legionella» dai veterani dell’American Legion nel luglio 1976 a
Philadelphia nel Bellevue-Stratford Hotel in Broad Street, con 34 morti e 187 gravi in ospedale poi oltre 500 deceduti per effetto sinergico con altre malattie
H2O calda da 20 a 70°C sanitaria e per de-umidificatore aria condizionata:
prolifera
Flusso acqua, pulizia, sanificazione,
ricambio filtri, monitoraggio & manutenzione
Il SARS-Cov-2 appartiene all’ampia famiglia dei coronavirus (CoV), virus respiratori , che possono causare malattie di intensità diverse (Fonte: Ministero della salute).
In data 11 febbraio 2020, l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha comunicato che la malattia respiratoria (infezione) causata dal nuovo coronavirus è denominata
COVID-19; tale nuova sigla è la sintesi dei termini:
CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, il 2019.
Sintomi
I sintomi più comuni dell’infezione da COVID-19 nell’uomo includono:
-difficoltà respiratorie -naso che cola
-mal di testa -tosse
-gola infiammata -febbre
-sensazione generale di malessere.
IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI
IL CORONAVIRUS: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI Come per altre malattie respiratorie, l’infezione:
-può essere asintomatica, ovvero non manifestare alcun sintomo -può manifestarsi in forme lievi, come un normale raffreddore
-può sviluppare patologie più severe quali polmonite e difficoltà respiratorie gravi, fino a essere fatale, soprattutto per gli anziani e le persone affette da patologie pregresse, quali diabete, problemi cardio-circolatori o respiratori ("effetto sinergico").
I sintomi provocati dal COVID-19 sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore e dell’influenza. Per una diagnosi certa è neces- sario effettuare esami di laboratorio (solo per: 1.- sintomi e 2.- contatto stretto con positivo):
"tampone" naso-faringeo (molecolare, materiale genetico, quantitativo)
"sierologico" 1.«rapido» per digitopuntura (anticorpi, «sangue intero») e 2.«quantitativo» per prelievo immunoglobuline IgM e IgG (Prelievo del sangue e relativo esame completo)
test salivare rapido (glicoproteina, aeroporto, conferma]
[test rapido antigenico (presenza di proteine virali) conferma]
Trasmissione del virus: si diffonde principalmente
«RESPIRANDOSI ADDOSSO !»
attraverso il contatto con le goccioline (droplet) e gli aerosol del respiro delle persone infette, tramite:
1- saliva, colpo di tosse, starnuto 2- contatti diretti personali
3- toccando la bocca, il naso e gli occhi con le mani non lavate, venute a contatto precedentemente con superfici ed oggetti contaminati.
Normalmente, non si tramette attraverso il cibo, che deve essere comunque manipolato rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI
Altissima è la probabilità di contrarre l’infezione da Coronavi- rus qualora si abbiano avuti “contatti stretti” con persone infette.
La Circolare del Ministero della Sanità 9 marzo 2020 n. 7922,
definisce “contatto stretto”, ovvero contatto con caso probabile o confermato, quello con:
a)persona che vive nella stessa casa di un malato di COVID-19 b)persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un malato
di COVID-19 (per esempio: stretta di mano, bacio, abbraccio) c) persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un malato di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati ecc.)
d)persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un malato di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
durata maggiore a 15’
IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI
Segue:
e) persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale…) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
f) operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza di- retta ad un caso di COVID-19
g) personale di laboratorio che manipola campioni di un caso di COVID-19 senza uso dei DPI adeguati o con DPI non idonei h) persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19 e compagni di viaggio.
IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI
IL CORONAVIRUS: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI Trattamento sanitario
Non esiste un trattamento terapeutico specifico per l’infezione da COVID-19 e sono da poco tempo disponibili dei vaccini (Pfizer-BioNTech, Moderna, … ) per cercare di proteggersi dal virus (ma non c’è «storia»…).
Le cure si basano sostanzialmente sul contrasto ai sintomi manifestati dai pazienti (cortisone, remdesevir, HCL idrossiclorochina, eparina, azitromicina, anticorpi, plasma, adenosina …).
Misure di Prevenzione
Per ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, occorre adottare le seguenti semplici misure:
a)osservare il distanziamento sociale: da 1m a 2m, in alcuni casi b) praticare l’igiene personale e respiratoria
c) sanificare gli ambienti e le superfici, in particolare quelle toc- cate di frequente
Abbiamo ormai certezza che il contatto ravvicinato con una persona infetta rappresenta la prima causa di contagio e di diffusione del coronavirus.
La principale misura di prevenzione risulta, quindi, il distanziamento so- ciale, ovvero il mantenimento di una distanza considerata di sicurezza da qualunque altra persona. Tale distanza, fissata dalle autorità sanitarie, è:
1 METRO (IN ALCUNI CASI 2 METRI).
Lo sforzo che tutti dobbiamo fare, anche se non risulta semplice, è quello di garantire sempre il distanziamento sociale di un metro; in caso contrario, le prescrizioni normative impongono l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per proteggere le vie respiratorie (mascherine, facciali filtranti…), che comportano, però, un certo disagio per chi li indossa.
In linea generale, sia negli ambienti di lavoro, sia in quelli di vita quotidiana, occorre evitare i contatti ravvicinati con colleghi o estranei, tenendo conto che, coloro con i quali si può venire a contatto ravvicinato, devono essere sempre considerati come:
MISURE DI PREVENZIONE: IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
DISTANZIAMENTO SOCIALE
Quando espiriamo e, soprattutto, quando starnutiamo e tossiamo, si forma una nuvola di gas che trasporta goccioline (="droplets") di varia grandezza.
La vita media delle goccioline espulse può essere più o meno lunga come pure la loro persistenza in aria e varia da una frazione di secondo a diversi minuti in funzione di una serie di parametri ambientali e della dimensione delle goccioline stesse.
Foto in camera oscura della nuvola di gas diffusa da un colpo di tosse o da uno starnuto