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SICUREZZA LAVORATORI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO

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(1)

SICUREZZA LAVORATORI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO

12 ore Per gli allievi dell’IIS Alberghetti (tecnico) che vanno in PCTO (ex Asl)

(2)

ORARIO:

07,50 PRIMA PARTE

10,45 INTERVALLO

11,00 SECONDA PARTE

13,50 TERMINE(L’ultimo giorno, dalle 13,35 circa:

QUESTIONARIO DI PROFITTO on line; C.F. !)

PRESENTAZIONI:

DOCENTE: www.linkedin.com/in/andrea-telmon- 884a5094

www.iav.it

www.fav.it

www.associazionemeccanica.it

PARTECIPANTI

(3)

Obiettivo:

CULTURA DELLA SICUREZZA

1: burocratico: firme, questionario, attestato, adempimento …

2: competenza:

2.1: considerazione sui concetti

2.2: modo di essere «umano», abitudine

3: riflessione: sulla propria attività per il miglioramento (la sicurezza è basata sui comportamenti)

(4)

Preparati

(5)

https://www.gimbe.org/

(6)

«Vincere è l’effetto collaterale del lavoro duro.

Non sperare. La speranza è per la

gente non preparata.»

(7)

«sapienza & saggezza»

(8)

«nulla senza passione»

(9)

Essere preparati & appassionati

Essere pronti per il futuro senza sapere come sarà:

La competenza n°1: capacità di STUDIO

Kareem Abdul Jabbar: «Vincere è l’effetto collaterale del lavoro duro. Non sperare.

La speranza è per la gente non preparata.»

Sapienza: «Riflettere su di essa è perfezione di saggezza» Sap 6,15

«Nel mondo nulla è stato fatto senza passione».

(10)

«terrapiattisti» della sicurezza

Come individuarli ?

Un caso frequente è quando

un problema complesso

ha una soluzione troppo semplice:

probabilmente non si è compreso il problema

ed i danni in prospettiva saranno maggiori

(11)

12 ore di allenamento appropriato con un coach della sicurezza

OBIETTIVI

MIGLIORARE &

CRESCERE

Volontà Impegno Coraggio Costanza

(12)

Ripasso e aggiornamento

Ripasso e aggiornamento

dei concetti generali in tema di

prevenzione e sicurezza sul lavoro

(13)

TEMPO E STORIA Tucidide 460 a.C.

Il TEMPO: è la nostra principale risorsa

La successione dei momenti dà luogo alla

«storia»,

perché vi è un soggetto cosciente e libero.

STORIA: Conoscere e possedere il passato (memoria)

per capire e gestire meglio il presente («attenzione») e

orientare / progettare / programmare

/affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro (attesa),

«Consapevoli» che la storia personale interviene nella storia umana

(14)

STORIA DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Marco Emilio Lepido

da Ravenna all’Arsenale della Serenissima «Omini de mar»

Napoli-Portici Pietrarsa – Capodimonte - Castellammare

1894 Associazione degli industriali (poi d’Italia) per prevenire gli infortuni sul lavoro e nel

1899 Regio Decreto 18/06/1899 n°230

1955 Decreto del Presidente della Repubblica n°547 del 27 aprile 1955 «Nuove norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro» + altri 1956-1958

Poi norme e buone prassi, come, per esempio, i contenuti antinfortunistici dei programmi scolastici, soprattutto nelle materie di «Tecnologia» e di «Reparti di lavorazione»

(delle Scuole Tecniche Bolognesi «Aldini» dal 1844 e dell’Alberghetti di Imola dal 1882, che sono state lo spunto per i programmi dello Stato per gli ITI dal 1961)

(15)

NORME EUROPEE E

PRIMO RECEPIMENTO ITALIANO

Tra le Norme Europee, le DIRETTIVE

servono per armonizzare le legislazioni dei diversi Stati, troviamo la:

DIRETTIVA QUADRO

(19)89/391/CEE TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA

Decreto Lgs 626/1994

(16)

ATTUALE PRINCIPALE NORMA DI RIFERIMENTO IN ITALIA

D.LGS n°81/2008 del 09 aprile 2008 (originale) e successive modificazioni ed integrazioni)

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2008/20080409_D lgs_81.pdf

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e- servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-

sicurezza.aspx

Per la formazione il nostro riferimento è l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni atto n°221/CRS del 21 dicembre 2011 e n°128 del 7 luglio 2016: per la formazione di lavoratori ed equiparati settore ATECO 4 industria e rischio alto 12 ore.

(17)

SOGGETTI, «FIGURE», ENTI e CONCETTI coinvolti

Articolo 2 «definizioni»

(la conoscenza tecnica procede per: «distinzioni» e «definizioni»)

Parole «chiave»,

perché come ne «La storia infinita» di Michael Ende la salvezza del regno di Fantàsia dal «nulla che avanza»

(quello che «si caccia in mezzo», il diavolo)

viene quando Atreiu è responsabile (vuole dare risposta) c’è (essere) e prima - per un solo istante - si preoccupa, poi se ne occupa, ci prova, ma, da solo, non riesce, allora è umile e si fa aiutare;

e chiama/arriva qualcuno da fuori,

Bastian (il bastiàn-contrario, che si oppone al nulla che avanza) e dà il nome alle cose,

le «chiama», dà significato, identità (essenza), produce ri-appropriazione (consapevolezza)

e genera missione (obiettivo) comune:

tutti lo fanno e il regno torna più splendente di prima,

per essere «storia» personale ed entrare nella storia umana da protagonisti

(18)

L = Lavoratore

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione …

(19)

D.L. o D.D.L. = Datore di lavoro

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

(«comanda e paga»)

(20)

D = DIRIGENTE

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

D.S. Professoressa Vanna Monducci

(21)

P = PREPOSTO

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa

(22)

S.P.P. = SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone,

dei sistemi e

dei mezzi

interni o

esterni all’azienda,

finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

(23)

ORGANI ESTERNI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA.

SSN 23 12 1978/ASL: pronto soccorso, ospedale, medicina del lavoro, ARPA …

VF: + sisma, frana, allagamento, prodotti, incidente stradale…, responsabili in emergenza dall’01/01/2018, formazione, http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO)

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx

INAIL (ex ISPESL, ENPI, ANCC ecc. + Vigorso di Budrio)

http://www.inail.it

PUBBLICA SICUREZZA (U.P.G. e A.P.G.)

AUTORITA’ GIUDIZIARIA

PROTEZIONE CIVILE (E MILITARE)

Stato formatore per ONU (CoESPU = Center of Excellence for the Stability Police Units VI)

(24)

R.S.P.P. = RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Prof. Ing. Franco Santandrea

(25)

A.S.P.P. ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui …

(26)

INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELL’EMERGENZA

Lavoratori incaricati di attuare le misure di:

1.-Primo soccorso, salvataggio (soccorritori),

2.-Antincendio e gestione dell’emergenza (pompieri),

Costituiscono le: SQUADRE DI EMERGENZA e/o PRONTO INTERVENTO

Formati (e aggiornati) in modo appropriato:

durata e contenuto dei corsi dipendono dalla classificazione (A,B,C) del decreto 388/2003.

Defibrillatore, app DAERESPONDER

https://www.118er.it/dae/

(27)

Centro di formazione regionale

scolastico BLSD con VR

(28)

29092018-16092019

(29)

R.L.S./T. = RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:

persona eletta o designata dai lavoratori

(direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali)

per rappresentarli in quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

aziendale e/o territoriale o di settore.

www.sirsrer.com (sito regionale)

Raffaele Principato (assistente tecnico) e

Luca Pieressa (docente)

(quando il personale >200 unità: 3, ma il terzo non sono riusciti ad eleggerlo)

(30)

M.C.= MEDICO COMPETENTE

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed

è nominato dallo stesso DDL

per effettuare la sorveglianza sanitaria (persone e luoghi di lavoro) e

per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto (idoneità, patologie professionali)

Dottoressa Alessandra Mussi

(31)

CONCETTO DI «RISCHIO»

«RISCHIO»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno

nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Si valuta (dà un voto - punteggio) con la:

Matrice del rischio: R = P x D (G) (M)

P probabilità che si verifichi un evento

(negativo) (frequenza, quante volte?, per quanto tempo? durata = frequenza ripetuta)

D entità o gravità (G) o magnitudo (M) del danno conseguenze dell’evento negativo

Fattori: 1-4; prodotto: 1-16; (moltiplicatori)

(32)

CONCETTO DI «PERICOLO»

«pericolo»:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

(33)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,

immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto

da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e

nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

(ART. 44 D.Lgs. 81/2008)

(34)

CONCETTO DI «DANNO»

DANNO:

ogni fatto, circostanza, azione e simili che

nuoce (fa male…)

a persone,

sia materialmente, sia moralmente o

alle cose, (solo) materialmente.

(«ingiusto», cagionato da un comportamento antigiuridico altrui |

«patrimoniale», consistente in una perdita economica | «biologico», lesione dell'integrità psicofisica di un soggetto | «morale», sofferenza psichica causata dal comportamento antigiuridico altrui |

«esistenziale», lesione del diritto alla qualità della vita e

all'estrinsecazione della personalità | «criminale», offesa di un interesse protetto da una norma penale | «emergente», reale diminuzione del patrimonio conseguente a un illecito altrui.)

(35)

SALUTE

«salute»:

stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale,

non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

MALATTIA PROFESSIONALE = malattia correlata (con un rapporto unico e diretto di causa-effetto) con l’attività lavorativa, durante la quale si è verificata l’esposizione ad un rischio per la salute e si è originata la malattia stessa.

(36)

INFORTUNIO (e relativo RISCHIO)

Infortunio sul lavoro:

lesione, originata in occasione di lavoro,

da una causa violenta,

che determina la morte del lavoratore o ne abolisce (cancella) o menoma (riduce) la capacità lavorativa

è un’alterazione, lesione e simili di un organo o di una sua parte, quindi riguarda la «salute» e ci vuole un «medico»

Produce un documento, che è «notizia di reato penale» e si chiama:

Referto medico, formato solitamente da due parti:

La «diagnosi» dopo visita, accertamenti ecc., descrizione del tipo di lesione e poi

La «prognosi» programma per riacquistare la salute, la capacità lavorativa, l’idoneità, espressa in numero di giorni (di prognosi);

Il n° di giorni decide il prosieguo l’inchiesta giudiziaria = istruzione del processo penale (accertamento di responsabilità civile e/o

penale)

(invalidità: parziale o totale, permanente o temporanea)

«0 (zero) infortuni»; «infortunio ? Se lo conosco , lo evito!»

grande occasione di «miglioramento» (caratteristica della nostra civiltà è la capacità di trasformare un male in un bene maggiore)

(37)

(QUASI) MANCATO INFORTUNIO

Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute (malattia) o la morte, ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto.

Più numerosi degli infortuni registrati (da 10 a 100 volte), fanno parte degli indicatori di rischio, anche se sono di difficile valutazione;

Operatore coinvolto e conseguenze

Esempi: comportamenti pericolosi, prescrizioni e/o procedure disattese, carenze strutturali, organizzative e tecniche.

Modulo di «mancato infortunio» (NEAR MISS).

(38)

A. Manzoni, Promessi Sposi

Racconta Renzo le disavventure della famiglia e la vita nella casa resa disabitata dalla peste:

«Son cose brutte, disse l’amico, cose che non si sarebbe mai creduto di vedere; cose da levarvi l’allegria per tutta la vita, ma però a parlarne tra amici è un sollievo.»

Parlare e far parlare, reagire positivamente a un «guaio», partecipare concretamente ad un «miglioramento», raccogliere segnalazioni ed adoperarsi per metterle in pratica,

Compiti della mansione–risorsa dedicata.

(39)

CONCETTO DI «PREVENZIONE»

«prevenzione»: è il complesso delle disposizioni o misure necessarie,

anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per

evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno,

agisce sulla probabilità di accadimento degli eventi sfavorevoli, riducendola.

(la più importante attività di prevenzione è la FORMAZIONE !)

(40)

CONCETTO DI «PROTEZIONE»

«protezione»: dopo avere applicato le misure preventive, può restare un

rischio residuo,

allora si forniscono ulteriori attività/dispositivi (di protezione) contro ciò che può (ancora)

recare danno

Per eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato,

diminuendone la gravità e/o trasformando da inaccettabile ad accettabile il rischio residuo

La protezione agisce sulla gravità (del danno), riducendola

(41)

D.P.C. = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI

Attrezzature che hanno la funzione di

salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza

Prioritari (rispetto ai DPI individuali), perché sono «ambientali» (strutturati nell’ambiente di lavoro) e vanno direttamente alla fonte del

rischio, cercando di ridurla o di eliminarla, realizzati spesso con:

(1) «ripari» posti tra la sorgente del rischio e gli operatori e/o tutte le persone presenti (e che non devono provocare altri rischi; «bilanciamento»), (2) sistemi di automazione-controllo e

(3) dispositivi di sicurezza/emergenza

(42)

D.P.C. =

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI

Ripari

Comando di emergenza Automazione

& controllo

(43)

D.P.I. = DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore art. 74

allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e/o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale

scopo; sono di tre categorie:

I autocertificati dal produttore,

III «salvavita» lesioni gravi o rischio morte necessario addestramento, II tutti gli altri.

(44)

La protezione

degli occhi e del viso:

gli occhiali protettivi o le maschere per saldatura, proteggono gli occhi

dall'eventuale proiezione di schegge, schizzi o La protezione

del capo:

il casco o l'elmetto, di caratteristiche appropriate,

proteggono il capo

La protezione dell’udito:

le cuffie antirumore o gli inserti auricolari attenuano la pressione sonora che giunge all'orecchio evitando o riducendo la probabilità di subire danni permanenti.

La protezione dei piedi:

le scarpe con puntale anti- schiacciamento e caratteristiche antiscivolo, antiacido o antistatica proteggono i lavoratori dal rischio specifico di schiacciamento, scivolamento o da altri agenti nocivi eventualmente specificati.

La protezione del corpo:

gli indumenti per la protezione del corpo possono avere capacità protettive differenti in funzione

dell’uso per cui sono previsti; gli indumenti ad alta visibilità prevengono il rischio di

investimenti in condizioni di scarsa visibilità.

La protezione delle mani:

i guanti, realizzati in diversi materiali

a seconda del Tipo di rischio e del tipo di lavorazione, prevengono da tagli, abrasioni, ustioni, punture, causticazioni e scosse elettriche.

La protezione delle vie

respiratorie:

le maschere o i facciali filtranti proteggono, in funzione delle caratteristiche e dal tipo del materiale filtrante con cui sono costituite,

da diversi agenti tossici o nocivi.

La protezione delle cadute dall’alto:

le cinture di sicurezza

con imbragatura e i dispositivi anticaduta sono obbligatori durante tutti gli interventi in quota o dove esiste il rischio di caduta.

(45)

ALTA VISIBILITA’ & IGNIFUGO

(46)

«ORGANIZZAZIONE»

DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

«modello di organizzazione e di gestione»:

per la definizione e l’attuazione di una

politica aziendale per la salute e sicurezza

Linea operativa, soggetti con obblighi (D.D.L.

datore di lavoro, D dirigente, P preposto, L lavoratore, M.C. medico competente)

Linea consultiva, soggetti con competenze (S.P.P. servizio…, R.S.P.P. responsabile…, A.S.P.P. addetti…, I incaricati…, R.L.S./T.

rappresentante lavoratori sicurezza, M.C.

medico competente)

(47)

Schema locale: istruzioni sicurezza

(48)

D.V.R. = (DOCUMENTO DI) VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento di «valutazione dei rischi»:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,

finalizzata ad individuare le adeguate

misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il

programma delle misure atte a garantire il

«miglioramento» nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

(49)

D.V.R. 6 parti

Relazione – descrittiva dell’attività

lavorativa - con criteri per valutare i rischi

Misure di prevenzione e protezione

Miglioramento (è previsto)

Procedure concrete di attuazione del miglioramento

Indicazione: R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione),

R.L.S./T. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), M.C. (medico competente)

Rischi specifici e relative mansioni

(50)

Conseguenze del DVR

Misure preventive (agiscono sulla probabilità del rischio)

Misure protettive (agiscono sulla gravità del rischio)

Informazione (conoscenze minime…)

Formazione (competenze, abito…)

Addestramento (apprendimento all’uso…)

Sorveglianza sanitaria (persone e luoghi)

Gestione continuativa, organica e sistematica di quanto sopra «SGSL = Sistema Gestione

Sicurezza Lavoro» (distinto o unito ad altre parti di organizzazione Aziendale)

(51)

WCM = World Class Manufacturing

(52)

INFORMAZIONE

«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

breve

generale

destinata anche a molte persone, tutte insieme

verifica apprendimento: non necessaria

(53)

FORMAZIONE

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze (riflessione e abitudine pratica) per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

normata nei contenuti e nella durata

come una classe scolastica (35 persone MAX),

di solito con verifica

(54)

ADDESTRAMENTO

«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

piccolo gruppo, fino a uno a uno

con verifica teorica (scritta e orale) e pratica, compresa gestione emergenze

(55)

Contribuisce, insieme con il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, all’adempimento di quanto previsto dalle normative

Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti

Non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e di controllo

Non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza

Segnala al datore di lavoro, dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui viene a conoscenza, dandone notizia al R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Utilizza in modo appropriato i DPI messi a disposizione

Utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza

Partecipa ai programmi di formazione

Si sottopone ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti

Il lavoratore (tutelato) è anche soggetto ATTIVO E RESPONSABILE

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,

ed in particolare:

(56)

Le sanzioni per i lavoratori (Art. 59 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Per le violazioni che si riferiscono all’art. 20 le sanzioni per i lavoratori prevedono:

o arresto fino a 1 mese

o ammenda fino a un max di 600,00 euro

L’AZIENDA PUO’ FAR RICORSO A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO IL LAVORATORE CHE NON RISPETTI LE DISPOSIZIONI

Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (D.Lgs 758/94) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia

giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. (Art.20) Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e, in caso positivo, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (Art.21)

SANZIONI (legge nazionale)

(57)

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI: DDL

D.L. o D.D.L. = datore di lavoro (risponde di tutto, anche con «vere» deleghe a dirigenti e preposti e altri, che rispondono «pro quota»)

è il soggetto obbligato alla V.D.R. (= redazione del D.V.R.)

quando: all’inizio ed in caso di modifiche significative, evoluzione tecnica, infortuni significativi, in esito a sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P. e M.C.;

è responsabile con R.S.P.P. e M.C. (in particolare se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria),

consulta R.L.S.

(interferenze con D.U.V.R.I.)

(58)

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI:

D.D.L. (+ D e P)

Adotta misure di prevenzione e protezione

Adempie agli obblighi di formazione, informazione e addestramento

Assegna i compiti considerando le capacità

Fornisce D.P.I. e controlla che siano usati

Rischi specifici

Controlla M.C.

Informa di rischi in emergenze

Tiene registri presenze, infortuni, … altri

Consulta R.L.S.

(59)

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI: R.L.S.

R.L.S./T. eletto dai lavoratori dir. o tramite o. s.

(a più livelli: azienda, territorio)

Formato (e aggiornato)

Fa parte del sistema aziendale di sicurezza

Accede ai luoghi di lavoro ed ai documenti

Promuove misure

Formula osservazioni e proposte

Partecipa a riunioni (segreto professionale)

Informa autorità competente (se la collaborazione non funziona; esposto)

(60)

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI M.C.

M.C. = medico competente

Nominato dal D.D.L.

«sorveglianza sanitaria»:

1.- stato di salute di ogni singolo L,

2.- esposizione ad agenti lesivi/fattori di rischio (luoghi di lavoro),

idoneità del L, patologie professionali

Compiti: medico, informativo e formativo, preventivo

Responsabile verso i singoli e la collettività

(61)

Kai-zen per il miglioramento

MIGLIORAMENTO (obbligatorio)

Grandi investimenti o piccoli suggerimenti provenienti dal basso (bottom-up)

Chi è più idoneo ?

Per esempio: una persona giovane, curiosa/osservatrice e nuova (non è mai stata in quel luogo di lavoro), oppure un esperto che ha esperienza: quindi se osservate qualcosa, date un suggerimento

… e/o ascoltate, raccogliete le segnalazioni (ruolo del preposto)

(62)

RISCHI MECCANICI (GENERALI)

Macchine

Impianti in pressione: aria / acqua / olio

Saldatura: http://www.l-t-e.it/Default.asp

Taglio: https://it.dmgmori.com/

https://new.siemens.com/it/it/azienda/temi- chiave/futuro-del-manufacturing/tac.html

http://www.salvagnini.it/

Verniciatura:

https://www.tacchificiomonti.com/

Soppalchi / Pavimenti / Passaggi: dimensioni, porte, senso apertura, maniglione

Magazzini/scaffali: https://www.modula.eu/ita/

http://www.bemaautomazioni.com/it/

(63)

RISCHI ELETTRICI (GENERALE)

Norme CEI, «dico», «diri»

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

INFORTUNIO ELETTRICO =

morte o lesione personale,

causata da shock, ustione, arco elettrico, incendio o esplosione,

originati da energia elettrica

a seguito di una operazione di esercizio condotta su di un impianto elettrico.

Anche apparecchiature elettriche sotto

tensione (accese), ma non utilizzate possono causare incendio (di origine elettrica) …

Luoghi ORDINARI e/o «MARCI» e/o «ATEX»

(64)

elettrocuzione

Definizione = scarica accidentale di corrente elettrica sul corpo umano

Contatti: diretti & indiretti;

organi di collegamento: prese e spine

Scossa elettrica, corrente elettrica (natura, intensità, durata, percorso), soglia di percezione 0,5mA (AC) 2mA (DC)

Effetti: tetanizzazione (contrazione involontaria dei muscoli, interessati al passaggio di corrente, non più regolati dagli impulsi elettrici fisiologici), fibrillazione ventricolare (fino all’arresto), ustioni

Evitare il contatto con l’infortunato fino all’apertura del circuito

Dispositivi di sicurezza: fusibili, interruttori magnetotermici e differenziali (c.d. «salvavita»)

Impianto di terra

Impianti a bassissima tensione (di sicurezza): SELV, PELV, FELV Doppio isolamento

IP (Indice/grado di Protezione solidi, liquidi)

(65)

PERSONA ABILITATA A LAVORI ELETTRICI

I lavori elettrici devono essere eseguiti da soggetti qualificati:

 PES persona esperta

 PAV persona avvertita

 PEC persona comune

(66)

MACCHINE

«congegno con parti in movimento atto a produrre potenza e lavoro mediante trasformazione di energia o a compiere determinate funzioni altrimenti svolte dall'uomo»

Elenco dalla Direttiva macchine (R.E.S.):

a) Macchine

b) Attrezzature intercambiabili c) Componenti di sicurezza

d) Accessori di sollevamento e) Catene, funi, cinghie

f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

(67)

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI

Complesso di attrezzi, strumenti, congegni e simili,

necessari allo svolgimento di un'attività o lavorazione meccanica

(più rapidamente e/o più precisamente, in funzione della numerosità della serie e della disponibilità di valore aggiunto)

(68)

QUASI MACCHINE

Insiemi che costituiscono «quasi una

macchina», ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata;

Esempio: sistema di azionamento

Destinate ad essere incorporate o

assemblate ad altre macchine o quasi macchine o apparecchi

(69)

ATTREZZATURE DI LAVORO

ABILITAZIONE necessaria per:

Piattaforme di lavoro mobili elevabili

Gru (a torre, mobile, per autocarro)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, semoventi a braccio telescopico, industriali semoventi, telescopici rotativi,

Trattori agricoli o forestali

Macchine movimento terra (escavatori,

pale, terne, autoribaltabile a cingoli, pompe per calcestruzzo)

(70)

Schede antinfortunistiche

macchine utensili tradizionali

(adeguate ai requisiti minimi)

attrezzate con dispositivi antinfortunistici e confronto con macchine utensili recenti già progettate secondo i requisiti

antinfortunistici vigenti.

Analogie: macchina base simile

Differenze: dispositivi integrati

di azionamento e controllo,

di sicurezza e

di isolamento (contenitore)

(71)

Schede antinfortunistiche

Esempio su tornio parallelo:

(72)

CADUTA DALL’ALTO

Art. 107: «2m»

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

(73)

RISCHI DA ESPLOSIONE

Art. 287 - 288

Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288.

si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas,

vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta

(Luogo «MARCIO» e «ATEX»)

(74)

RISCHI CHIMICI

Art. 221

determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di

agenti chimici

presenti sul luogo di lavoro o

come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

Art. 222

(75)

REGOLAMENTI REACH E CLP

R.E.A.CH. = registration evaluation authorization restriction of chemicals

C.L.P. = classification labelling packaging

(76)

ETICHETTATURA

Modo di conservazione

Composizione chimica

Modalità d’uso

Data di scadenza (contenuto, contenitore, insieme di contenuto e contenitore)

Cosa fare se …

Frasi di rischio, per esempio: H350 = cancerogeno, evidenziano la pericolosità

Consigli di prudenza

(77)

NEBBIE

«meteorologica»

sospensione nell'aria e presso il suolo di microscopiche goccioline,

formatesi per

condensazione del vapore acqueo intorno a nuclei di pulviscolo atmosferico,

(tale da ridurre la visibilità orizzontale a meno di 1 km)

«da lavorazioni (industriali)»

(78)

OLI (1/3)

Sostanza liquida, untuosa,

di composizione e proprietà assai variabili, insolubile in acqua

Emulsione: miscela (acqua – olio) mantenuta nel tempo da un’azione

meccanica di mescolamento continuo.

(79)

OLI (2/3) ANTINCENDIO

La massa volumica - in kg/dm

3

è circa pari a 1 per l’acqua,

che «va alla bassa»

e a 0,8 per gli oli, che «galleggiano»

e sono a contatto con l’O

2

dell’aria …

con rischio combustione !

(80)

OLI (3/3) ANTINCENDIO

SCHIUMA

(81)

FUMI

Complesso dei prodotti gassosi di una combustione,

che trascinano in sospensione particelle

solide, quali ceneri, carbone incombusto o solo parzialmente combusto, e simili:

Alta temperatura (dalla combustione),

Necessità di abbattimento

Aggressività chimica

Dinamicità,

(82)

VAPORI

(definizione di fisica)

aeriforme a temperatura inferiore a quella critica, che si sviluppa

da un liquido, per evaporazione o ebollizione o

da un solido per sublimazione

(83)

POLVERI

Qualsiasi materiale solido

scomposto in minutissimi frammenti

https://www.beam-it.eu/ENG/index.php

Respiratori antipolvere: filtri che bloccano agendo in modo meccanico ed elettrostatico

(84)

FIBRE

Qualsiasi struttura o materiale allungato e sottile

Fibre di vetro e fibre di carbonio, altri compositi

https://bercella.it/

Amianto art. 246

https://www.regione.emilia-

romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di- lavoro/coordinamento-prevenzione- vigilanza/argomenti/amianto

(85)

RISCHI CANCEROGENI

(E MUTAGENI, + REPROTOSSICI)

Art. 233

TLV-TWA

TLV (Thresold Limit Value) le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che, la maggior parte dei lavoratori, possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute

TWA (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa

Il 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e del Consiglio ha pubblicato la modifica alla direttiva cancerogeni che rivede la DIR.2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro. Ha definito un nuovo ed aggiornato elenco di valori-limite di esposizione professionali per alcuni agenti cancerogeni e mutageni e l'inclusione degli agenti reprotossici (chimici), che vengono così avviati ad un percorso di valutazione particolarmente rigoroso, con obbligo di ricerca di sostituti e di documentazione dei livelli espositivi.

(86)

RISCHI BIOLOGICI

Art. 266

Esempi:

«F.L.R.» fluidi lubrorefrigeranti:

acqua, olio, calore

«Legionella»

«COVID-19»

(87)

RISCHI BIOLOGICI: F.L.R.

«F.L.R.» fluidi lubrorefrigeranti:

acqua, olio, calore

(88)

RISCHI BIOLOGICI: legionella

(89)

RISCHI BIOLOGICI: legionella

Batterio detto «Legionella» dai veterani dell’American Legion nel luglio 1976 a

Philadelphia nel Bellevue-Stratford Hotel in Broad Street, con 34 morti e 187 gravi in ospedale poi oltre 500 deceduti per effetto sinergico con altre malattie

H2O calda da 20 a 70°C sanitaria e per de-umidificatore aria condizionata:

prolifera

Flusso acqua, pulizia, sanificazione,

ricambio filtri, monitoraggio & manutenzione

(90)

Il SARS-Cov-2 appartiene all’ampia famiglia dei coronavirus (CoV), virus respiratori , che possono causare malattie di intensità diverse (Fonte: Ministero della salute).

In data 11 febbraio 2020, l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha comunicato che la malattia respiratoria (infezione) causata dal nuovo coronavirus è denominata

COVID-19; tale nuova sigla è la sintesi dei termini:

CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, il 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni dell’infezione da COVID-19 nell’uomo includono:

-difficoltà respiratorie -naso che cola

-mal di testa -tosse

-gola infiammata -febbre

-sensazione generale di malessere.

IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI

(91)

IL CORONAVIRUS: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI Come per altre malattie respiratorie, l’infezione:

-può essere asintomatica, ovvero non manifestare alcun sintomo -può manifestarsi in forme lievi, come un normale raffreddore

-può sviluppare patologie più severe quali polmonite e difficoltà respiratorie gravi, fino a essere fatale, soprattutto per gli anziani e le persone affette da patologie pregresse, quali diabete, problemi cardio-circolatori o respiratori ("effetto sinergico").

I sintomi provocati dal COVID-19 sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore e dell’influenza. Per una diagnosi certa è neces- sario effettuare esami di laboratorio (solo per: 1.- sintomi e 2.- contatto stretto con positivo):

"tampone" naso-faringeo (molecolare, materiale genetico, quantitativo)

"sierologico" 1.«rapido» per digitopuntura (anticorpi, «sangue intero») e 2.«quantitativo» per prelievo immunoglobuline IgM e IgG (Prelievo del sangue e relativo esame completo)

test salivare rapido (glicoproteina, aeroporto, conferma]

[test rapido antigenico (presenza di proteine virali) conferma]

(92)

Trasmissione del virus: si diffonde principalmente

«RESPIRANDOSI ADDOSSO !»

attraverso il contatto con le goccioline (droplet) e gli aerosol del respiro delle persone infette, tramite:

1- saliva, colpo di tosse, starnuto 2- contatti diretti personali

3- toccando la bocca, il naso e gli occhi con le mani non lavate, venute a contatto precedentemente con superfici ed oggetti contaminati.

Normalmente, non si tramette attraverso il cibo, che deve essere comunque manipolato rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI

(93)

Altissima è la probabilità di contrarre l’infezione da Coronavi- rus qualora si abbiano avuti “contatti stretti” con persone infette.

La Circolare del Ministero della Sanità 9 marzo 2020 n. 7922,

definisce “contatto stretto”, ovvero contatto con caso probabile o confermato, quello con:

a)persona che vive nella stessa casa di un malato di COVID-19 b)persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un malato

di COVID-19 (per esempio: stretta di mano, bacio, abbraccio) c) persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le

secrezioni di un malato di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati ecc.)

d)persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un malato di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di

durata maggiore a 15’

IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI

(94)

Segue:

e) persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale…) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri

f) operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza di- retta ad un caso di COVID-19

g) personale di laboratorio che manipola campioni di un caso di COVID-19 senza uso dei DPI adeguati o con DPI non idonei h) persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19 e compagni di viaggio.

IL COVID-19: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI

(95)

IL CORONAVIRUS: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI Trattamento sanitario

Non esiste un trattamento terapeutico specifico per l’infezione da COVID-19 e sono da poco tempo disponibili dei vaccini (Pfizer-BioNTech, Moderna, … ) per cercare di proteggersi dal virus (ma non c’è «storia»…).

Le cure si basano sostanzialmente sul contrasto ai sintomi manifestati dai pazienti (cortisone, remdesevir, HCL idrossiclorochina, eparina, azitromicina, anticorpi, plasma, adenosina …).

Misure di Prevenzione

Per ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, occorre adottare le seguenti semplici misure:

a)osservare il distanziamento sociale: da 1m a 2m, in alcuni casi b) praticare l’igiene personale e respiratoria

c) sanificare gli ambienti e le superfici, in particolare quelle toc- cate di frequente

(96)

Abbiamo ormai certezza che il contatto ravvicinato con una persona infetta rappresenta la prima causa di contagio e di diffusione del coronavirus.

La principale misura di prevenzione risulta, quindi, il distanziamento so- ciale, ovvero il mantenimento di una distanza considerata di sicurezza da qualunque altra persona. Tale distanza, fissata dalle autorità sanitarie, è:

1 METRO (IN ALCUNI CASI 2 METRI).

Lo sforzo che tutti dobbiamo fare, anche se non risulta semplice, è quello di garantire sempre il distanziamento sociale di un metro; in caso contrario, le prescrizioni normative impongono l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per proteggere le vie respiratorie (mascherine, facciali filtranti…), che comportano, però, un certo disagio per chi li indossa.

In linea generale, sia negli ambienti di lavoro, sia in quelli di vita quotidiana, occorre evitare i contatti ravvicinati con colleghi o estranei, tenendo conto che, coloro con i quali si può venire a contatto ravvicinato, devono essere sempre considerati come:

MISURE DI PREVENZIONE: IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

(97)

DISTANZIAMENTO SOCIALE

Quando espiriamo e, soprattutto, quando starnutiamo e tossiamo, si forma una nuvola di gas che trasporta goccioline (="droplets") di varia grandezza.

La vita media delle goccioline espulse può essere più o meno lunga come pure la loro persistenza in aria e varia da una frazione di secondo a diversi minuti in funzione di una serie di parametri ambientali e della dimensione delle goccioline stesse.

Foto in camera oscura della nuvola di gas diffusa da un colpo di tosse o da uno starnuto

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