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Guida rapida ai vaccini in azienda Approfondimenti

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Academic year: 2021

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Guida rapida ai vaccini in

azienda

PREMESSA

L’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione dei lavoratori costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

La vaccinazione dei lavoratori in azienda realizza il duplice obiettivo di concorrere, accelerare ed implementare a livello territoriale la capacità vaccinale e rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro. Un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che saranno sempre garantite dal piano nazionale di vaccinazione da parte del servizio sanitario nazionale, qualora il lavoratore non intenda aderire ai piani aziendali.

Da non dimenticare che il presupposto fondamentale all’adesione dei piani aziendali di vaccinazione rimane l’adesione volontaria. Non esiste, infatti, a norma vigente una obbligatorietà alla vaccinazione né un apparato sanzionatorio per il lavoratore che

Gli

Approfondimenti

della

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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 Aprile 2021

• Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro dell’8 Aprile 2021 (Circolare interministeriale n. 15126 del 12 Aprile 2021) • Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il

trattamento dei dati personali” emesso dal Garante per la protezione di dati personali del 13 Maggio 2021

2. AZIENDE INTERESSATE

Il singolo datore di lavoro con una popolazione lavorativa sufficientemente numerosa, può manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro possono organizzarsi anche con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, in modo che anche aziende con un numero minore di lavoratori, possano aderire ai piani previsti dal Protocollo.

3. DESTINATARI DIRETTI

Lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale (lavoratori dipendenti, tirocinanti, stagisti, collaboratori), compreso il datore di lavoro o titolari dell’azienda.

3. LUOGO DI EROGAZIONE DEI VACCINI

Si possono attivare i piani vaccinali presso:

1. Il luogo di lavoro in locali che rispondano ai requisiti normativi della Circolare Interministeriale, delle Linee di indirizzo regionali eventualmente emanate dalle regioni di appartenenza, nonché di ogni altra prescrizione ed indicazione adottata dalle Autorità competenti;

2. Strutture sanitarie private convenzionate;

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4. DISPONIBILITÀ DEI VACCINI

Le imprese devono avere una sede nel territorio dell’azienda sanitaria locale fornitrice dei vaccini che ne abbia la disponibilità.

5. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Il datore di lavoro:

• informa i lavoratori in merito alle vaccinazioni, anche attraverso documenti predisposti dalle parti sottoscrittrici del Protocollo (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Sviluppo Economico, Inail, parti sociali), dai soggetti coinvolti in ambito di salute e sicurezza nelle aziende. Il medico competente deve offrire il necessario supporto con informazioni ai lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;

• raccoglie le adesioni vaccinali dei lavoratori, che aderiscono su base volontaria, per il tramite del medico competente o di altro professionista sanitario opportunamente individuato (nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali);

• identifica i locali da adibire alla somministrazione dei vaccini. Tali locali devono rispondere ai requisiti normativi;

• garantisce durante tutto l’iter il rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio.

6. ITER PROCEDURALE

Il datore di lavoro manifesta la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’azienda sanitaria territorialmente competente assicurando il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute del Protocollo del 24 Aprile 2020 e del 6 Aprile 2021. Nei piani aziendali deve essere specificato:

• normativa di riferimento;

• descrizione dell’attività lavorativa;

• indicazione dettagliata della popolazione lavorativa e del numero di vaccini richiesti; • descrizione degli ambienti destinati alle attività di somministrazione dei vaccini e

relativa segnalazione;

• indicazione delle caratteristiche organizzative e strutturali aziendali nonché del personale sanitario impiegato (operatori sanitari adeguatamente formati in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate);

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• dichiarazione che i costi supportati siano a carico dell’azienda.

L’azienda sanitaria locale verifica preventivamente l’idoneità dei locali aziendali ove avverranno le somministrazioni e rilascia relativa autorizzazione all’effettuazione dei vaccini.

7. RISORSE STRUMENTALI

Le aziende che scelgono di attuare i piani vaccinali all’interno dei propri luoghi di lavoro, devono:

• possedere adeguate risorse strumentali e umane correlate alle necessarie attività organizzative e gestionali;

• garantire una dotazione informatica idonea per la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;

• utilizzare materiali e attrezzature mediche in quantità e qualità idonea a garanzia di una somministrazione in massima sicurezza;

• garantire una modalità di ritiro dei vaccini (a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro) che assicuri la corretta gestione, compresa l’essenziale mantenimento della catena del freddo (temperatura garantita del vaccino);

• assicurare ambienti idonei per le diverse attività: accettazione, ambulatori, infermeria, osservazione post vaccinale. Gli ambienti possono essere interni, esterni o mobili.

Tali risorse sono completamente a carico delle aziende, compresi i relativi costi economici.

8. ITER VACCINALE

La somministrazione avviene in collaborazione con il medico competente o comunque con personale sanitario adeguatamente formato.

Il datore di lavoro per il tramite esclusivamente del medico compente e del personale sanitario impiegato deve garantire:

• informazioni in merito alla vaccinazione, con illustrazione dell’informativa ministeriale;

• acquisizione dei consensi su modulistica predisposta a livello nazionale a tutela del trattamento dei dati personali dei soggetti che aderiscono al piano vaccinale;

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• osservazione del paziente per almeno 15 minuti successivi da effettuarsi negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire nei casi di reazioni avverse, con adeguate risorse umane e successivo invio alla competente azienda sanitaria di riferimento, nel caso sia necessario;

• registrazione delle vaccinazioni eseguite (immediatamente dopo l’esecuzione del vaccino, durante il periodo di osservazione del paziente), per il tramite di strumenti per la registrazione messi a disposizione dall’azienda sanitaria locale, nonché la registrazione di eventuali reazioni avverse;

• programmazione della somministrazione della seconda dose di vaccino, ove prevista; • rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione dei vaccini. Il vaccino fornito infatti deve essere tempestivamente somministrato senza possibilità di accantonamento presso le strutture aziendali, salve specifiche e motivate deroghe autorizzate dall’azienda sanitaria locale.

9. PRIVACY E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Titolare del trattamento dei dati sanitari ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 è il medico competente che garantisce, in via generale, la centralità del ruolo di raccordo tra servizio sanitario nazionale e ambito lavorativo.

Si prevede però la possibilità di individuare altre figure professionali sanitarie in aggiunta in vece del medico competente, in relazione alla gestione dei piani nazionali vaccinali. Al datore di lavoro è fatto divieto assoluto raccogliere direttamente le adesioni dei lavoratori interessati ai piani vaccinali e non sarà ovviamente consentito far derivare alcuna conseguenza positiva o negativa in relazione all’adesione o meno alla campagna vaccinale. Un eventuale consenso espresso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro al trattamento dei dati sanitari inerenti la vaccinazione non costituisce comunque un valido presupposto di liceità, in considerazione dello squilibrio del rapporto tra titolare ed interessato.

Nel caso in cui la raccolta delle informazioni per procedere alle vaccinazioni e la gestione delle stesse avvenga con strumenti del datore di lavoro o nei locali aziendali, dovranno essere adottate misure tecniche (ad esempio il divieto di accesso ai dati sui supporti informatici e/o cartacei) ed organizzative (ad esempio in relazione ai locali ove avvengano le vaccinazioni) che impediscano la disponibilità dei dati da parte del datore di lavoro o del personale (tra cui, la più volte citata adesione ai piani vaccinali).

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rilascio da parte del soggetto somministratore di un attestato di prestazione sanitaria generica. Il datore di lavoro deve astenersi dall’utilizzare tale informazione per altre finalità e non può chiedere al lavoratore conferma di avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale.

Rilievi, quelli del Garante, giustificati e condivisibili, ma a vincolatività relativa poiché contenuti in un "Documento di indirizzo". Lo conferma il fatto che, nel testo del documento, più volte le disposizioni siano precedute dalla locuzione "per quanto possibile", consentendo quindi una flessibilità oggettiva della garanzia di questi princìpi.

10. VACCINAZIONE IN ORARIO DI LAVORO

Se la somministrazione avviene in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

11. COSTI E ONERI A CARICO DEL SSN

Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente i costi di acquisizione dei vaccini e dei presidi necessari alla somministrazione, nonché la messa a disposizione degli strumenti informativi per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

12. LA VACCINAZIONE IN STRUTTURE ESTERNE

Nel caso in cui si proceda alla vaccinazione in strutture sanitarie private convenzionate o in strutture sanitarie dell’Inail, il datore di lavoro direttamente o per il tramite del medico competente ove presente, comunica il numero complessivo di lavoratori che hanno manifestato la volontà di ricevere il vaccino e sarà a carico di tali strutture eseguire tutti gli adempimenti relativi alla somministrazione e alla registrazione.

13. LA FORMAZIONE

Il medico competente e il personale sanitario e di supporto devono seguire idonea formazione a distanza attraverso la piattaforma ISS, in collaborazione con l’Inail. Il corso è relativo a: “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”.

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