REDDITI DI IMPRESA
(considerazioni generali ed alcuni casi specifici)
-DOTT. FABIO RAPELLI
CAMPO DI APPLICAZIONE Esercizio di attività commerciali (art. 2195 c.c.):
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi - attività di intermediazione nella circolazione dei beni
- attività di trasporto
- attività bancaria e assicurativa
- attività ausiliarie alle precedenti
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 55 TUIR: sono generatrici di reddito di impresa le attività svolte per
professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività (oltre quelle indicate nell'art.2195 c.c.) di cui all'art. 32 comma 2 lett b) e c) se eccedono i limiti ivi stabiliti e:
- le attività organizzate in forma di impresa dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’art.2195 c.c.
- sfruttamento di miniere, cave, torbiere,saline, laghi, stagni etc.
SOGGETTI TITOLARI
- Persone fisiche: limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali.
L’insieme dei redditi delle persone fisiche viene tassato ai fini IRPEF
- Società commerciali di persone (snc e sas): il reddito di impresa prodotto viene attribuito per “trasparenza” ai soci
- Società di capitali ed enti commerciali: questi soggetti producono in ogni caso reddito di impresa, tassato ai fini IRES
- Enti non commerciali: solo per i redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali.
L’insieme dei redditi di tali soggetti è tassato ai fini IRES
TERRITORIALITA’
(salvo Convezioni contro le doppie imposizioni)
Imprenditore residente in Italia: tassato in Italia sulla base dei redditi ovunque prodotti
Imprenditore non residente: tassato in Italia solo sulla base dei redditi prodotti
in Italia
PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (art. 109 del TUIR) - competenza (diverso dal principio di cassa)
- certezza - Inerenza - imputazione
COMPETENZA
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le
precedenti norme non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
(principio di cassa: si fa riferimento al momento del pagamento o
dell’incasso)
COMPETENZA -DEROGHE
(per i seguenti elementi si applica il PRINCIPIO DI CASSA) - compensi agli amministratori
- percezione dividendi (v. es art.89 del TUIR) - interessi di mora sia attivi che passivi
- imposte pagate nell’anno diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa (es. registro)
- contributi associativi e sindacali
COMPETENZA si ritiene perfezionato:
a) per le cessioni di beni mobili: data consegna o spedizione b) per le cessioni di beni immobili: data stipula atto
c) per le prestazioni di servizi: momento ultimazione prestazione (e non
dell’incasso come per IVA)
CERTEZZA ED OBIETTIVA DETERMINABILITA’
I ricavi e le spese di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Limitazione al principio di competenza: per la determinazione del reddito di impresa, vengono esclusi i componenti di reddito solo stimati, che,
diversamente, se attendibili, rilevano ai fini del bilancio civilistico.
INERENZA
Le spese, gli oneri e tutti gli elementi di costo sono deducibili solo se hanno un collegamento significativo con l’attività di impresa e nella misura in cui si riferiscono a ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa.
IMPUTAZIONE
Le componenti negative di reddito sono deducibili se e nella misura in cui sono imputate a conto economico.
Vi sono delle eccezioni:
Eccezioni al principio di imputazione:
- La deducibilità fiscale di determinati costi è prevista da disposizione di legge, anche se questi non sono imputati a conto economico (es. compensi amministratori erogati sotto forma di partecipazione agli utili di cui art.95 co.5 del TUIR)
VALUTAZIONI
Norme generali (art.110 TUIR)
- Valore fiscale dei beni di impresa: costo sostenuto, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione (anche interessi passivi in
determinati casi). Il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
- ricavi
- plusvalenze patrimoniali - sopravvenienze
- dividendi e interessi
- proventi immobiliari
- rimanenze
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
RICAVI
- delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa
- delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
- delle cessioni di azioni, obbligazioni o altri titoli in serie o di massa, anche se
non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività di impresa (salvo che
siano iscritte in bilancio come “immobilizzazioni finanziarie”)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
RICAVI INDENNITA’:
- se conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni (di cui sopra)
CONTRIBUTI:
- spettanti in denaro, o il valore normale di quelli in natura, sotto qualsiasi denominazione in base al contratto
- spettanti esclusivamente “in conto esercizio” a norma di legge (per coprire
squilibri gestionali)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
RICAVI
Per i beni destinati all'autoconsumo: si considera il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
PLUSVALENZE PATRIMONIALI
- componenti reddituali positivi che derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi.
I beni possono essere:
- strumentali
- altri beni (esempio: titoli o partecipazioni che siano iscritte in bilancio
come immobilizzazioni finanziarie)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
PLUSVALENZE PATRIMONIALI concorrono a formare il reddito se:
- il realizzo avviene mediante cessione a titolo oneroso - il realizzo avviene mediante risarcimento
- viene effettuata l’assegnazione del bene ai soci, o la destinazione al
consumo personale o familiare dell’imprenditore o la destinazione a
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
PLUSVALENZE PATRIMONIALI Fattispecie imponibile:
costo fiscalmente riconosciuto e
valore di realizzo o di iscrizione in bilancio
Componenti positivi
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
- in senso proprio: derivano da eventi che modificano, provocando una variazione in aumento nel valore del patrimonio dell’impresa, gli effetti
reddituali di operazioni già contabilizzate in precedenti esercizi, e quindi già imputate a reddito in precedenza. Esempio:
- conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
- sopravvenuta insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi.
(considerazioni sulla possibilità di correggere gli errori contabili – prassi AE)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
- per assimilazione:incrementi di ricchezza a carattere straordinario che non si riconnettono a fatti che hanno influenzato il reddito di impresa in precedenti
esercizi, e che quindi non modificano componenti di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi. Esempio:
- proventi conseguiti a titolo di contributo (in conto capitale) o di liberalità
(discorso a parte per i contributi in conto esercizio ed in conto impianti)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
DIVIDENDI
- utili da partecipazione in società di persone (o di capitale che hanno opzionato per la trasparenza fiscale): soggetti a tassazione nell’esercizio in cui sono prodotti, ancorchè non percepiti
- utili da partecipazione in società di capitale: soggetti a tassazione solo
se e nell’esercizio in cui sono percepiti (attenzione dal 1 luglio 2014 per i
dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate: ritenuta 26%)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
INTERESSI ATTIVI
- concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui maturano
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
PROVENTI IMMOBILIARI
- beni al cui scambio o produzione è diretta l'attività dell'impresa: concorrono a formare il reddito secondo le modalità previste per i beni merce (es. impresa costruzioni)
- beni strumentali: concorrono a formare il reddito nel loro ammontare effettivo
- beni meramente patrimoniali: concorrono a formare il reddito in base all'art.90 del
TUIR
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
RIMANENZE Possono riguardare:
- beni merce
- titoli e partecipazioni
- lavori in corso
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti positivi
RIMANENZE
Codice Civile: il magazzino deve essere valutato in base al valore di costo o in base al valore di realizzo, (minore fra i due)
Norme fiscali: problema di determinare il valor normale ai fini di una svalutazione - No per le rimanenze valutate a costi specifici come per le imprese di costruzione
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
- spese per prestazioni di lavoro - interessi passivi
- oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale - minusvalenze
- sopravvenienze passive
- ammortamenti/canoni leasing (nuova disciplina) - costi di pubblicità e rappresentanza
- accantomenti
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
spese per prestazioni di lavoro
integralmente deducibili Fattispecie:
- per le ditte individuali non sono ammessi in deduzione i compensi relativi al lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari
- i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (principio di
"cassa allargato")
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
interessi passivi
Società di persone e ditte individuali
Deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e ammontare di tutti i ricavi e proventi
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
interessi passivi
Soggetti IRES
Deducibili fino alla concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati realizzati nel medesimo periodo di imposta. (eccedenza negativa deducibile nel limite del 30% del R.O.L.)
R.O.L. = valore della produzione (costo della produzione – ammortamenti – canoni leasing)
Eventuale surplus di interessi indeducibile in corso d’anno può essere riportato negli esercizi successivi, sempre nei limiti del R.O.L. (possibile riporto anche del ROL eccedente)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale Sono indeducibili
- imposte sul reddito e quelle per cui è prevista la rivalsa
- altre imposte la cui indeducibilità è espressamente prevista per legge (es.: IMU). Per il 2013 ai fini IRES è deducibile il 30% (dal 2014 il 20%) dell'IMU su immobili strumentali.
Sono deducibili
- nell’esercizio in cui sono corrisposti i contributi ad associazioni sindacali e di categoria se dovuti in base a formale deliberazione dell’associazione
- gli oneri di utilità sociale e le erogazioni liberali (limiti determinati)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
minusvalenze
concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono realizzate fattispecie:
- indeducibili se derivano da partecipazioni che beneficiano del regime pex
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
sopravvenienze passive
Rientrano in questa fattispecie:
- mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in esercizi precedenti
- sostenimento di spese, oneri o perdite a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in esercizi precedenti
- sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
ammortamenti
Definizione: quota di costo di beni la cui utilità si estende a più esercizi
Codice civile: le quote di ammortamento devono essere determinate in base ad una stima del periodo di durata del cespite
Norme fiscali: le quote di ammortamento devono essere determinate in base a coefficienti determinati da appositi decreti ministeriali
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
ammortamenti dei beni materiali
Solo per i beni strumentali: le quote sono deducibili a partire dall’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione secondo le aliquote fiscali del DM ormai datato
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
ammortamenti dei beni immateriali
Diritti di utilizzazione opere ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni : deducibili in misura non superiore al 50% del costo per ogni anno
Diritti di concessione: deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto
Avviamento e marchi: deducibile in misura non superiore ad 1/18 del valore iscritto in bilancio per ogni anno
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
ammortamenti dei beni immateriali
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione:
- possono essere imputate ad aumento del costo dei beni cui si riferiscono
- se non imputate sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili all’ inizio dell’esercizio
- la differenza non dedotta è ammortizzabile per quote costanti nei 5 esercizi successivi
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
leasing
Per l’impresa utilizzatrice, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa:
- Per i beni mobili: periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (tranne
“autovetture” il cui periodo rimane obbligatoriamente di 48 mesi). Risposta Telefisco 2014:
autovetture in uso promiscuo ai dipendenti con fringe benefit, leasing deducibile in 24 mesi)
-- Per i beni immobili: periodo non inferiore a 12 anni
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
costi di pubblicità e propaganda
Scelta opzionale:
- Deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono sostenuti - deducibili in 5 esercizi (quote costanti)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
spese di rappresentanza e pubblicità
- Rappresentanza: spese per le quali si promuove l'immagine dell'impresa - Pubblicità: spese per le quali si pubblicizza il prodotto dell’impresa
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
spese di rappresentanza
Sono interamente deducibili in misura pari a:
- 1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a € 10 milioni
- 0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente €10 milioni e fino a 50 milioni - 0,1% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni
Costo <=50 euro comprensivo di iva indetraibile è integralmente deducibile senza plafond
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
spese di rappresentanza
Non rientrano nelle spese di rappresentanza (non soggette a limiti di deducibilità) le spese per ospitare i clienti anche potenziali, in occasione di fiere e mostre o di visite allo stabilimento a condizione che si conservi apposita documentazione che attesti l’inerenza di detti costi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Componenti negativi
accantonamenti fiscalmente ammessi
- accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio
- accantonamenti al fondo di copertura per rischi su crediti (0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti annuo fino ad un massimo del 5% ed i "micro-crediti)
- accantonamenti al fondo spese per lavori ciclici di manutezione
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA COSTI E RICAVI DI ESERCIZIO
+/- componenti positivi e negativi individuati dalle norme fiscali
punto di partenza: il conto economico.
Civilisticamente la redazione del bilancio è obbligatoria solo per le società di capitali (ed altri casi particolari)
Fiscalmente tutte le imprese, per poter determinare il reddito, devono redigere una situazione.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Al risultato del conto economico si apportano delle variazioni:
IN AUMENTO:
- costi imputati a conto economico ma non deducibili - ricavi non imputati a conto economico ma imponibili IN DIMINUZIONE:
- costi non imputati a conto economico, ma deducibili - ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Casi di deducibilità fiscale dei componenti negativi
Spese auto (art. 164 TUIR)
- spese e altri costi relativi alle autovetture deducibili in misura pari al 20%
- spese per veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: limite del 70%
I suddetti limiti non si applicano agli agenti di commercio (per i quali la percentuale di deducibilità rimane ferma all’80%.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Casi di deducibilità fiscale dei componenti negativi
Spese telefoniche (art. 102 TUIR)
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese legate alla telefonia sono deducibili nella misura dell’80%
La deducibilità limitata prescinde dall’effettiva destinazione del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio di impresa
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Casi di deducibilità fiscale dei componenti negativi
Spese telefoniche (art. 102 TUIR) sono deducibili nel limite dell’80%:
- spese per la connessione ad internet
- acquisto ricariche telefoniche o schede prepagate (possesso di documentazione comprovante il sostenimento del costo)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Casi di deducibilità fiscale dei componenti negativi
Spese telefoniche (art. 102 TUIR) per le società di autotrasporto
sono deducibili al 100% le spese di acquisto, importazione, gestione e prestazione di servizi relativamente ad apparecchiature telefoniche di veicoli utilizzati per il trasporto merci dalle imprese di autotrasporto, in riferimento ad un solo impianto di telefonia per autoveicolo
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Casi di deducibilità fiscale dei componenti negativi
Spese di rappresentanza (art. 108 TUIR) Eccezioni alla soglia di deducibilità:
- spese di vitto e alloggio: limitazione del 75% (importo così ridotto concorre alla formazione del limite massimo deducibile)
- deducibilità per intero ammontare delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00
- imprese di nuova costituzione: possibilità di deduzione delle spese di rappresentanza sostenute nei periodi precedenti a quelli di conseguimento dei primi ricavi, nel 1° anno di
REGOLE PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA APPLICAZIONE
Imprese individuali e società di persone i cui ricavi non superano:
- € 400.000,00 per le prestazioni di servizi - € 700.000,00 per le altre attività
REGOLE PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
La contabilità semplificata, se non vengono superati i suddetti limiti, si protrae di anno in anno, salvo opzione per il regime ordinario.
La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all’inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell’anno precedente.