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RUOLO DEGLI AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

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Academic year: 2022

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RUOLO DEGLI AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 3/05/1985, n. 204¸ D.M. 21/08/1985.

2. SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE

Sono tenuti ad iscriversi alla Camera di commercio della provincia di residenza (se persona fisica), o dove ha sede la società , tutti coloro che intendono esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio.

Tuttavia l'iscrizione al Ruolo, per coloro abbiano la residenza o la sede legale in provincia di Firenze non è più considerata obbligatoria dalla rispettiva Camera di commercio.

L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.

Il rappresentante di commercio è colui che, munito di procura, può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

Il procacciatore d'affari è colui che promuove le vendite di un'impresa, ma in modo non continuativo e senza riferimento a una zona determinata. Pertanto, non può iscriversi nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Per poter conseguire l’iscrizione in questo Ruolo occorre possedere determinati requisiti generali, morali e professionali.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO

Generali: maggiore età; godimento dei diritti civili; cittadinanza italiana o UE con residenza ovvero domicilio professionale in provincia; residenza nel territorio della Repubblica Italiana per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; assolvimento dell’obbligo scolastico (per i nati prima dell’1.1.1952, licenza di 5° elementare; per i nati dopo l’1.1.1952, diploma di 3° media oppure otto anni di frequenza scolastica entro il 15° anno di età).

Morali:

- non essere interdetto o inabilitato;

- non essere fallito, salvo che non sia intervenuta la chiusura del fallimento;

- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale;

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Professionali:

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale;

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- oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;

- oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (1° e 2° livello del contratto del commercio, 6° e 7° del contratto dell’industria);

- oppure aver esercitato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio attività di vendita nel settore del commercio, dell’industria o dell’artigianato in proprio o quale collaboratore familiare.

In ogni caso è necessario che l’attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Non è considerato requisito professionale valido ai fini dell’iscrizione l’aver esercitato attività di procacciatore di affari. Solo presso la Camera di commercio di Firenze l’attività di procacciatore d’affari, purché l’interessato risulti iscritto al registro delle imprese, è considerata requisito valido ai fini dell’iscrizione nel ruolo.

4. TITOLI DI STUDIO ABILITANTI E NON ABILITANTI

Il presente elenco non e' esaustivo: eventuali titoli non compresi verranno esaminati caso per caso sulla base del relativo piano di studi presentato all’ufficio dall’interessato.

Titolo di studio Ruolo Agenti e

Rappresentanti

Laurea in

Economia assicurativa e previdenziale SI

Economia Bancaria SI

Economia delle istituzioni e dei mercati

finanziari SI

Economia e Commercio SI

Economia ed Amministrazione delle

Imprese SI

Giurisprudenza SI

Scienze Politiche SI

Scienze Economico-Marittime SI

Scienze statistiche SI

Sociologia SI

Scienze Economiche SI

Scienze Economico-Bancarie SI

Economia Politica SI

Economia Aziendale SI

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Scienze Bancarie e Assicurative SI

Scienze dell'Amministrazione SI

Scienze della Comunicazione SI

Economia marittima e dei trasporti SI Commercio internazionale e mercati

valutari SI

Studi turistici NO

Operatore economico dei servizi turistici NO

Diplomi di laurea Breve

Diploma di esperto di costume e di moda SI Economia e Gestione dei servizi turistici SI

Statistica NO

Istituti tecnici commerciali

Diploma di

Ragioniere SI

Perito commerciale SI

Ragioniere programmatore SI

Perito sezione commercio con l'estero SI Perito Aziendale e corrispondente in lingue

estere SI

Segretario di Amministrazione SI

Informatica SI

Istituto tecnico femminile

Diploma di

Econome dietiste NO

Istituti tecnici per il turismo

Diploma di

Perito per il turismo SI

Istituti professionali

Diploma di maturità

Analista contabile SI

Operatore commerciale SI

Sett. economico aziendale progetto '92 SI

Tecnica-alberghiera SI

Segretario di amministrazione SI

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Operatore commerciale dei prodotti

alimentari SI

Operatore turistico SI

Tecnico gestione aziendale SI

Tecnico impresa turistica SI

Tecnico dei servizi turistici SI

Tecnico dei servizi della ristorazione SI

Diploma di qualifica

Addetto alla contabilità di azienda SI

Contabile d'azienda SI

Addetto alla segreteria di azienda SI

Segretario di azienda SI

Addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con

l'estero SI

Addetto agli uffici assicurativi SI Corrispondente commerciale in lingua

estera SI

Stenodattilografo in lingue estere SI Addetto alla conservazione dei prodotti

alimentari SI

Addetto agli uffici turistici SI

Computerista commerciale SI

Accompagnatore turistico SI

Licenza di avviamento commerciale SI

Addetto alla gestione aziendale NO

Operatore gestione aziendale SI

Operatore impresa turistica SI

Diploma di scuola superiore per

interpreti e traduttori

Diploma di Interprete e traduttore SI Istituto professionale alberghiero

Diploma di qualifica per

Addetto alla segreteria e

all'amministrazione di albergo SI

Addetto alla segreteria e amministrazione (dopo il diploma di computista

commerciale) 4 anni SI

(5)

Addetto ai servizi alberghieri di sala NO

Addetto ai servizi di bar NO

Addetto ai servizi di segreteria NO Addetto alla portineria di albergo NO Addetto ai servizi di portineria NO Addetto ai servizi alberghieri di cucina NO Operatore ai servizi di ricevimento NO Operatore ai servizi ristorativi settore

cucina NO

Istituto professionale di stato per i

servizi alberghieri e della ristorazione

Diploma di qualifica

Diploma di qualifica Professionale di

"operatore ai servizi di ristorazione -

settore cucina NO

Licenza di scuola secondaria

Diploma di avviamento commerciale con

annessa specializzazione alberghiera NO Avviamento professionale a tipo

commerciale con indirizzo specializzato

"alberghiero" NO

Istituto professionale di stato per i

servizi commerciali e turistici

Diploma di maturità di licenza linguistica NO Istituto professionale, industria e

artigianato

Diploma di maturità di tecnico impresa

turistica NO

5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ

Per le società il requisito professionale deve essere posseduto dal legale o dai legali rappresentanti.

6. INCOMPATIBILITA’

Sono incompatibili l’iscrizione nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione nonché l’attività di lavoro dipendente presso persone, associazioni o enti, privati o pubblici. E’ compatibile l'impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

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7. QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE

Domanda in bollo, su apposito modulo alla Camera di commercio della provincia di residenza (se persona fisica), o dove ha sede la società, sottoscritta dall’interessato, o da un legale rappresentante in caso di società, nella quale dovrà essere autocertificata l’esistenza dei requisiti generali e professionali.

8. TEMPI

Per la chiusura del procedimento sono previsti per legge 60 giorni. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è adottato con determinazione dirigenziale. Decorso tale termine la domanda si ritiene comunque accolta in base al principio del silenzio-assenso.

9. COSTI

•••• € 31,00 - Diritti di segreteria (c/c n._________ intestato alla Camera di Commercio di _______ ) per la domanda di prima iscrizione

•••• € 168,00 - Tassa di Concessione Governativa (c/c n.8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara)

•••• € 10,00 - Diritti di segreteria per le domande di modifica (che non possono essere effettuate d’ufficio: cfr. n. 9).

8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Ottenuta l’iscrizione nel ruolo l’agente e il rappresentante (fatte salve quelle camere di commercio per le cui province non è considerata più obbligatoria l’iscrizione preventiva nel Ruolo), sono abilitati a svolgere l’attività su tutto il territorio nazionale e sono tenuti, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ad iscriversi al Registro Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui intende operare.

9. MODIFICHE E CANCELLAZIONE

Modifiche: si effettuano d'ufficio (solo per coloro che risultino già iscritti nel registro delle imprese), dietro semplice comunicazione dell’interessato e senza il versamento di diritti di segreteria, le seguenti modifiche: variazione ragione/denominazione sociale; variazione sede della società o residenza della persona fisica nell’ambito della stessa provincia; variazione della natura giuridica; recesso del legale rappresentante.

In caso di nomina di nuovi legali rappresentanti della società è necessario allegare alla domanda di modifica della società altrettanti modelli identificativi dei legali rappresentanti e una marca da bollo da € 14,62. Sono dovuti i soli diritti previsti per la domanda di modifica.

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Non è, invece, considerata modifica, ma nuova iscrizione al Ruolo il trasferimento da altra provincia: in tal caso è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria per la domanda di iscrizione, ma non è, invece, dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa.

Cancellazione: la cancellazione dal Ruolo può avvenire per i seguenti motivi:

Cancellazione su istanza dell’interessato:

a) per trasferimento della residenza o della sede legale in altra provincia;

b) su richiesta dell'interessato.

In caso di cancellazione su istanza di parte è necessario presentare domanda in bollo, ma non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Cancellazione d’ufficio:

a) nei casi di incompatibilità previsti dalla legge;

b) per la perdita dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge;

c) per morte.

L’agente e il rappresentante, successivamente alla cancellazione dal ruolo, possono fare richiesta di nuova iscrizione dimostrando il possesso dei requisiti generali, morali e professionali.

10. TESSERINO

La tessera di riconoscimento è facoltativa ed è rilasciata a tutti gli iscritti nel ruolo che ne facciano richiesta. Per ottenerla occorre presentare:

- 2 foto, formato tessera;

- 1 marca da bollo da euro 14,62;

- euro 5,00 per diritti di segreteria.

La richiesta di cancellazione dal ruolo comporta la restituzione del tesserino. In caso di smarrimento di quest'ultimo è necessaria presentare una copia della denuncia di smarrimento o furto presso l’Autorità di P.S. oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la denuncia stessa da sottoscrivere su modulo e depositare allo sportello camerale.

11. SANZIONI

L’esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.065,00 sia a carico dell’agente/rappresentante che della ditta mandante.

12. RICORSI

La domanda deve essere esaminata entro 60 giorni dalla presentazione ed essa viene accolta o respinta con determinazione dirigenziale.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, il provvedimento di diniego deve essere notificata all'interessato entro 15 giorni dalla decisione; entro 60 giorni da tale notifica, l'interessato può ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico.

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Riferimenti

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