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Provincia di Latina Settore Pianificazione Urbanistica

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Academic year: 2022

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Provincia di Latina

Settore Pianificazione Urbanistica

Servizio Difesa del Suolo – Ufficio P.A.I.

N

di prot. 2019/15409 da citare

nella risposta

LATINA, lì 12.04.2019

del fasc. PU/ PAI- Risposta al foglio N.

All. Allegato al prot. del del

L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.G.P. n. 195/07 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) L.R. 53/98 Esercizio delle funzioni di competenza dell’Autorità Idraulica”.

PARERE AI SENSI DELL’ART. 27 COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35).

“Procedura di V.I.A. per la realizzazione di Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 73Mwp connesso alla RTN, tramite Cabina Promari di Mazzocchio, , nel Comune di Pontinia”.

- RELAZIONE ISTRUTTORIA -

richiedente: Società Proponente – Solar Italy VI S.r.l.

Fasc. PAI –

Ufficio Pianificazione Urbanistica c.a. P.O. arch. Fabio Zaccarelli c.a. geol. Alberto Russo

e.p.c. Alla P.O. Difesa del Suolo dell’ Ufficio Pianificazione Urbanistica geol. Luigi Matteoli SEDE

In riferimento all’intervento di cui in oggetto, si rappresenta che lo stesso è ricompreso, per gli aspetti attinenti il dissesto idraulico, in ambito PAI interessato dal limite della perimetrazione di aree a diverso grado di pericolosità, ovvero “FASCIA B2 – Area a pericolo di inondazione elevato (art. 25 delle N.A. del PAI)”,

“FASCIA C – Aree a pericolo di inondazione lieve (art. 26 delle N.A. del PAI)” e “Area di Attenzione Idraulica (art. 27 delle N.A. del PAI)”, ai sensi dell’art. 3 comma 15 delle N.A. del PAI approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35),

Ai sensi dell’art. 9 delle N.A. del PAI vengono definite “aree di attenzione e individuate nella Tavola 2, quelle porzioni di territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio, nonché le aree interessate da opere di mitigazione, anche se non in dissesto, allo scopo di salvaguardarne l’integrità ed efficienza”.

Le aree di attenzione per pericolo di inondazione, ai sensi dell’art. 9 lett. b) punto 2, sono suddivise in:

1. aree di attenzione per pericolo di inondazione a potenziale pericolosità non ancora sottoposte a studio di dettaglio individuate nella cartografia di piano;

2. aree di attenzione per pericolo di inondazione lungo i corsi d’acqua principali (tutti i corsi d’acqua ricompresi negli elenchi delle acque pubbliche di cu al T.U. 1775/33 come individuato nella D.G.R.

N° 462 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all’art. 4, ancorchè non classificate pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate, per ciascun lato del corso d’acqua, dall’intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all’asse dell’alveo ordinario a una quota superiore di 10 m dal livello di magra, a una distanza non superiore a 150 m dalle sponde dall’alveo ordinario (graficizzate nella Tavola 2 con linea continua

OGGETTO:

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Via Andrea Costa n.1 - 04100 LATINA - Tel. 0773/401644 – Fax 0773/401622

color ciano per i corsi d’acqua principali classificati pubblici con D.G.R. N° 462 del 01/04/05 e con linea tratteggiata colore ciano per altri corsi d’acqua principali).

3. aree di attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l’integrità e l’efficienza delle opere di mitigazioni esistenti.

L’intervento di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui ai suddetti punti elenco 1 e 2, ambito disciplinato all’art. 27 delle N.A. del PAI, ai sensi dei cui commi 4, 5, 6 e 7:

“Nelle aree di attenzione (come definite all’art.9 – lettera b) ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l’Autorità accerta il livello di pericolosità, come definito all’art. 7, sussistente nell’area interessata dall’intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all’art 14. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all’accertato livello di pericolosità dell’area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano alle aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico. Nelle suddette aree, saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare all’Autorità l’effettivo livello di pericolosità;

6. Nelle aree di cui al comma 5, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dovrà essere preventivamente approvata dall’Autorità.

7. Nelle aree di cui al comma 5, e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente approvata dall’autorità idraulica competente rappresentata:

 dall’A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell’art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;

 dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell’art. 9 della L.R.

53/98.

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 delle N.A. del PAI :

1. Nella fascia B2, come definita dall’articolo 7, il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica;

2. Nella fascia B2 sono consentiti:

a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A1, A2 e B1, con le stesse modalità di cui ai rispettivi artt. 23, 23bis e 24;

b) qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato, approvato ai sensi dell’art. 3 comma 6, e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell’Allegato 8, atto a dimostrare che:

- l’intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno di 200 anni;

- l’intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo nelle aree limitrofe.

3. Nella fascia B2 non è consentito l’uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

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4. Nella fascia B2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

Trattandosi di intervento ricompreso in Area di Attenzione Idraulica e in aree già classificate a pericolosità idraulica, lo studio idraulico dovrà determinare eventuali fenomeni di esondazione/inondazione in ambito a pericolosità non documentata (Area di Attenzione Idraulica), mentre in ambito a pericolosità documentata dovrà partire dalla situazione e dalle condizioni normate dal piano e dovrà valutare la compatibilità dell’intervento con livelli idrici e dinamiche idrauliche, contenute negli studi che hanno condotto a quella perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 8 (APPENDICE G - Specifiche per l’analisi idraulica in caso di studi di dettaglio).

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Si rappresenta, altresì, che in ogni caso in cui siano previsti di interventi che comportano consumo del suolo, sottraendo allo stesso superficie permeabile (che ne caso specifico risulta di notevole entità con una superficie del bacino è di dimensioni superiori ai 1000 mq (anche non contigui) ed un “consumo di superficie uguale o superiore a 200 mq (anche non contigui), il professionista dovrà progettare idonei interventi compensativi atti a mantenere costante il coefficiente di deflusso secondo il principio dell’invarianza idraulica.

Tali misure devono intendersi, in linea generale, volumi di invaso che consentono la laminazione delle piene, a tal fine si pone in evidenza che:

- i volumi d'invaso devono essere computati separatamente dai volumi d'invaso da utilizzare per altri scopi (acque prima pioggia, acque per uso irriguo, acque per uso antincendio, ecc), devono essere intesi come volumi di stoccaggio temporaneo, pertanto, devono essere sempre disponibili in caso di evento meteorico avverso e svuotati alla fine dell’evento stesso, inoltre devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia;

- nel computo del volume di laminazione devono essere considerati necessariamente i livelli statici delle acque di infiltrazione;

- lo svuotamento del volume di laminazione dovrà avvenire in modo tale da simulare il più possibile il deflusso naturale dell’area interessata dall’intervento;

- l’invaso deve essere messo in sicurezza con una recinzione di protezione in paletti infissi e rete metallica non inferiore a 1,80 m di altezza.

- le recinzioni devono essere tali da non produrre ostacolo al regolare deflusso delle acque (non sono consentite recinzioni con muretti continui, sono consentite recinzioni in pali infissi e rete metallica (o griglia) staccata da terra ed è ammessa la presenza di piccoli plinti solo in corrispondenza dei sostegni verticali della recinzione).

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Infine, si avverte, che l’intervento interferisce con reticolo idrografico demaniale, per cui devono essere rispettate le disposizioni di cui al

R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904 (distanze dai corsi d’acqua demaniali e dalle loro pertinenze) e per cui prima della realizzazione di eventuali opere corsi d’acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto del Demanio Idrico dei corsi d’acqua demaniali o di competenza demaniale e comunque

propedeuticamente al titolo edilizio necessario, deve essere acquisita preventivamente

l’autorizzazione (per opere all’interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, per l’ottenimento della quale deve essere formulata apposita domanda corredata della documentazione prevista, secondo quanto disposto dal “Regolamento Regionale n° 10/2014 – Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessione di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” e che la concessione prevedente l’occupazione di aree demaniali è a titolo oneroso in riconoscimento dell’utilizzazione del bene demaniale.

Ciò premesso, in assenza delle propedeutiche valutazioni tecniche del Consorzio di Bonifica territorialmente competente e dei requisiti di cui sopra, la scrivente Autorità Idraulica non può esprimere alcuna valutazione di competenza.

Altresì, ad ogni buon fine, si rappresenta, l’intervento deve essere rispondente ai requisiti di cui al Disciplinare in uso presso l’Ente, consultabile e scaricabile con tutta la documentazione a corredo dello stesso alla pagina web: https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1320.

Latina, lì 12/04/2019.

Il Tecnico Istruttore Geom. Chiara Pagliaro

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