• Non ci sono risultati.

LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO, SUBORDINATO E PARASUBORDINATO DURANTE L EMERGENZA COVID-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO, SUBORDINATO E PARASUBORDINATO DURANTE L EMERGENZA COVID-19"

Copied!
63
0
0

Testo completo

(1)

LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO, SUBORDINATO E PARASUBORDINATO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

(D. L. 17 marzo 2020, n. 18 – Pubblicato in G.U. del 17 marzo 2020, n. 70)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

L’aggravarsi della crisi epidemiologica che sta caratterizzando il nostro Paese e non solo, ha reso necessaria, tra l’altro, l’emanazione di diversi atti normativi per la disciplina e gestione dei rapporti di lavoro, che tuttavia sono apparsi alquanto complessi e farraginosi. In tale contesto, pertanto, si fornisce di seguito un quadro sinottico per meglio orientarsi nella gestione delle varie tipologie di rapporti, con particolare riferimento agli strumenti a tutela del reddito e della famiglia,

Tabella Sinottica di sintesi delle disposizioni di legge e di prassi

Lavoratore Stato Territorio Disposizione

Autonomo Iscritto in via esclusiva alle gestioni speciali Ago presso l’INPS

Nazione Indennità Covid19

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali

(artigiani, commercianti, Coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro.

(Art. 28, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Incumulabilità con altre indennità

L’indennità pari a 600,00 euro prevista per il mese di marzo 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legge 17/3/2020, n.

18, non è cumulabile con le indennità previste articoli 27, 29, 30 e 38 del decreto legge 17/3/2020, n. 18 e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

(Art. 31, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288).

Agenti di Commercio iscritti Fondazione Enasarco La Fondazione Enasarco per l’anno 2020 ha stabilito di effettuare erogazioni economiche straordinarie nei casi di:

decesso causato dal Covid-19 dell’iscritto, del coniuge o di figlio convivente e a carico; di contagio da Covid-19; nei casi in cui possa presumersi un reddito fortemente ridotto a causa dell’epidemia Covid-19.

(Comunicato Fondazione Enasarco del 20/3/2020)

(2)

Iscritto in via esclusiva alle gestioni speciali Ago presso l’INPS e genitore o affidatario di figli di età non superiore ai 12 anni

Nazione Congedo Covid19

I genitori o affidatari hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

(Art. 23, comma 3, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo Covid19, un bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi durante l’emergenza, se genitori o affidatari di figli fino a 12 anni.

(Art. 23, comma 8, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Iscritto in via esclusiva alle gestioni speciali Ago presso l’INPS e genitore o affidatario di figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 104/92

Congedo Covid19

I genitori o affidatari hanno diritto a fruire, per i figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/92, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

(Art. 23, comma 5, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo Covid19, un bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi durante l’emergenza, se genitori o affidatari di figli con disabilità grave.

(Art. 23, comma 8, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Collaboratori sportivi

Nazione Indennità Covid19 Collaboratori Sportivi

Per coloro che hanno rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.

67, comma 1, lettera m), del d.p.r. 22/12/1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00, di cui all’art. 27 del decreto legge 17/3/2020, n. 18. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute spa.

(Art. 96 e 27, decreto legge 17 marzo 2020) Incumulabilità con altre indennità

(3)

L’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo 2020 prevista dall’art. 27, comma 1, del decreto legge 17/3/2020, n. 18, non è cumulabile con le indennità previste articoli 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17/3/2020, n. 18 e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

(Art. 31, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Profess. Iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS

Nazione Indennità Covid19

I liberi professionisti titolari di partita IVA al 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS è riconosciuta una indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo 2020 non soggetta alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

(Art. 27, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Incumulabilità con altre indennità

L’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo 2020, prevista per i professionisti con partita IVA e i lavoratori iscritti alla gestione separata prevista dall’art. 27, comma 1, del decreto legge 17/3/2020, n. 18, non è cumulabile con le indennità previste articoli 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17/3/2020, n. 18 e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

(Art. 31, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Iscritto altre Casse Previdenziali

Nazione Indennità professionisti iscritti alle Casse

A partire dal 1° aprile 2020 - secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 28 marzo 2020 - i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria potranno presentare le domande per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro (riconosciuta dal DL Cura Italia) agli enti di previdenza cui sono

obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato. L’Art. 34, del decreto legge 8 aprile 2020, n.

23 riduce il diritto soltanto ai professionisti non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

(Art. 44, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2020; Art. 34, decreto legge 8/4/2020, n. 23)

(4)

Iscritto in via esclusiva alla Gestione separata Inps o ad altre Casse Previdenziali e genitore o affidatario di figli di età non superiore ai 12 anni

Nazione Congedo Covid19

I genitori o affidatari hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

(Art. 23, comma 3, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo Covid19, un bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi durante l’emergenza, se genitori o affidatari di figli fino a 12 anni. Il bonus di cui all’art. 23, comma 8, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 8 è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

(Art. 23, commi 3, 8 e 9, decreto legge 17/3/2020, n. 18;

INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Iscritto in via esclusiva alla Gestione separata Inps o ad altre Casse Previdenziali e genitore o affidatario di figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 104/92

Nazione Congedo Covid19

I genitori o affidatari hanno diritto a fruire, per i figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/92, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

(Art. 23, comma 5, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo Covid19, un bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi durante l’emergenza, se genitori o affidatari di figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 104/92. Il bonus di cui all’art. 23, comma 8, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 8 è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

(Art. 23, commi 3, 5, 8 e 9, decreto legge 17/3/2020, n. 18;

INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

(5)

Subordinat o

Operativo in luogo diverso dalla sede abituale di lavoro

Nazione Smart Working

I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui

all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della

prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

(Art. 39, comma 1 e 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18).

(6)

Operativo sul luogo di lavoro

Nazione Informazione ai lavoratori

I lavoratori sono informati dal datore di lavoro circa le disposizioni delle Autorità. Lo stesso datore consegna e/o affigge all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

(Accordo Interconfederale 14/3/2020, recante il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro)

Ingresso in azienda

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Laddove questa dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Il datore, inoltre, informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

(Accordo Interconfederale 14/3/2020, recante il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro)

Dispositivi di protezione individuale

Per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Possibilità utilizzo, a propria responsabilità, di mascherine filtranti prove del marchio CE e prodotte in deroga alla normativa sull’immissione in commercio.

(Art. 16, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18).

E’ possibile utilizzare, sotto la propria responsabilità, mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alla normativa sull’immissione in commercio.

(Art. 16, comma 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18).

Spostamenti

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle

indicazioni aziendali.

(Accordo Interconfederale 14/3/2020, recante il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro)

Strumento per la valutazione dei rischi

E’ disponibile gratuitamente uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici” (videoterminale e accessori; attività di segreteria; rapporti con i clienti e fornitori; archiviazione dei documenti), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018. Lo strumento, rivolto alle micro, piccole e medie imprese dei settori privati e pubblici, ha l’obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l’identificazione dei pericoli e

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il citato Documento dovrà essere stampato al termine del processo valutativo previsto dallo strumento.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare del 23 marzo 2020, n. 2)

(7)

Quarantena, Malattia e Infortunio di soggetti affetti da Covid-19

Nazione Quarantena/Malattia

Il periodo in quarantena con sorveglianza attiva per i lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporto.

(Art. 26, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18).

Personale imprese produzione e dispensazione di farmaci e dispositivi medici e diagnostici

Per i dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori non si applica la quarantena per chi abbia avuto contatti stretti con affetti da Covid-19. Tali lavoratori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

(Art. 14, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18).

Lavoratori disabili

Fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

(Art. 26, comma 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18) Infortunio

Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il lavoratore interessato è considerato in stato di infortunio.

(Art. 42, comma 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18)

Sospensione o riduzione attività in aziende soggette alla CIGO

Nazione CIGO

Per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione per trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19.

(Art. 19, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

Anticipazione delle banche della cassa integrazione Il 30/3/2020, tra ABI, Governo e OO.SS. è stata stipulata una convenzione per versare nei conti correnti dei lavoratori costretti a casa un importo fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane.

(8)

Sospensione o riduzione orario in aziende iscritte al FIS che occupano più di 5 dipendenti

Nazione Assegno Ordinario

L’assegno ordinario è concesso, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di

pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

(Art. 19, comma 1 e 5, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

Anticipazione delle banche della cassa integrazione Il 30/3/2020, tra ABI, Governo e OO.SS. è stata stipulata una convenzione per versare nei conti correnti dei lavoratori costretti a casa un importo fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane.

Sospensione con CIGS in corso

Nazione CIGO

Le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

(Art. 20, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

Anticipazione delle banche della cassa integrazione Il 30/3/2020, tra ABI, Governo e OO.SS. è stata stipulata una convenzione per versare nei conti correnti dei lavoratori costretti a casa un importo fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane.

Sospensione o riduzione orario in aziende iscritte al FIS con assegno di solidarietà in corso

Nazione Assegno Ordinario

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La

concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

(Art. 21, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

Anticipazione delle banche della cassa integrazione Il 30/3/2020, tra ABI, Governo e OO.SS. è stata stipulata una convenzione per versare nei conti correnti dei lavoratori costretti a casa un importo fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane.

(9)

Sospensione o riduzione attività in aziende soggette alla CISOA

Nazione CISOA Covid-19

Le imprese del settore agricolo, nel caso di sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare istanza per la concessione del trattamento di CISOA, per: i lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato (quadri, impiegati e operai), nonché gli apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda; - i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

(INPS – Circolare 28 Marzo 2020, n. 47)

Sospensione o riduzione orario in aziende non soggette alla CIGO/CIGS/F IS

Territori con unità produttive individuati nell’allega to 1 del DPCM 1/3/2020

CIGD territori “prima” zona rossa

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nei comuni individuati nella iniziale zona rossa a seguito dell’emergenza Covid-19, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

(Art. 15, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; INPS - Circolare 12/3/2020, n. 38)

Lombardi a, Veneto ed Emilia Romagna

CIGD Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna Le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

(Art. 17, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; INPS - Circolare 12/3/2020, n. 38)

(10)

Nazione CIGD

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi

civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

(Art. 22, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

Anticipazione delle banche della cassa integrazione Il 30/3/2020, tra ABI, Governo e OO.SS. è stata stipulata una convenzione per versare nei conti correnti dei lavoratori costretti a casa un importo fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane.

Abruzzo CIGD Regione Abruzzo

Il 24/3/2020, tra REGIONE ABRUZZO e le Parti sociali, l’accordo quadro per la concessione della cassa

integrazione guadagni in deroga a seguito dell’emergenza dovuta al Covid-19, ai sensi del Decreto "Cura Italia" del 17/3/2020 n. 18 (cfr. CIGD).

(Accordo Quadro per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la Regione Abruzzo e le Parti Sociali del 24/3/2020)

Basilicata CIGD Regione Basilicata

Il 24/3/2020, tra REGIONE BASILICATA e OO.SS. è stato sottoscritto l’Accordo Quadro Regione Basilicata per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi del Decreto "Cura Italia" del 17/3/2020 n. 18 (cfr. CIGD).

(Accordo Quadro per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la Regione Basilicata e le Parti Sociali del 24/3/2020).

Calabria CIGD Regione Calabria

Il 23/3/2020, tra REGIONE BASILICATA e OO.SS. è stato sottoscritto l’Accordo Quadro Regione Basilicata per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi del Decreto "Cura Italia" del 17/3/2020 n. 18 (cfr. CIGD).

(Accordo Quadro per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la Regione Calabria e le Parti Sociali del 23/3/2020).

(11)

Campania CIGD Regione Campania

Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, può essere riconosciuto a coloro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr. CIGD).

(Accordo Quadro del 19 marzo 2020 per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

Emilia e Romagna

CIGD Regione Emilia e Romagna

Nella Regione Emilia e Romagna, tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cfr. CIGD) e fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020, è stato sottoscritto un ulteriore accordo che integra e modifica parzialmente l'accordo del 6/3/2020(cfr. CIGD Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

(Accordo del 20/3/2020 tra Regione Emilia-Romagna e OO.AA, di integrazione dell’accordo del 6/3/2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17/3/2020)

Lazio CIGD Regione Lazio

Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell’art. 22 del decreto legge del 17/3/2020 n. 18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, di cui all’art. 22, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cfr. CIGD) e gli appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

(Accordo del 24/3/2020 tra Regione Lazio e OO.SS. per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

Liguria CIGD Regione Liguria

Sono destinatari della cassa integrazione in deroga i datori di lavoro di cui all’art. 22, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 del settore privato (cfr. CIGD).

(Accordo del 24/3/2020 tra Regione Lazio e OO.SS. per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

Lombardi a

CIGD Regione Lombardia

Per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga con lo scopo di semplificare e armonizzare i due decreti legge – 9/2020 (cfr. CIGD Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e 18/2020(cfr. CIGD) – che attualmente disciplinano l’acceso agli ammortizzatori sociali regolati dal Dlgs 148/2015.

(Accordo Quadro del 23/3/2020 tra Regione Lombardia e OO.SS. per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all’art. 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che sostituisce il precedente accordo del 11/3/2020)

(12)

Marche CIGD Regione Marche

Regolamentazione nella Regione Marche della erogazione della cassa integrazione guadagni in deroga per i datori di lavoro di cui all’art. 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n.

18 (cfr. CIGD).

(Intesa istituzionale territoriale del 20/3/2020 tra Regione Marche, INPS Regionale Marche, ANPAL, Camera di Commercio Marche e OO.SS. per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all’art. 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

Puglia CIGD Regione Puglia

Stipulato l’accordo regionale che disciplina l’accesso alla cassa integrazione in deroga in conseguenza

dell’emergenza sanitaria da CoVid-19 per aziende e lavoratori pugliesi (cfr. CIGD).

(Accordo Quadro del 20/3/2020, tra Regione Puglia e OO.SS. per la concessione della cassa integrazione in deroga di cui all’art. 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n.

18)

Sicilia CIGD Regione Sicilia

Definite in Sicilia le linee guida per la concessione della CIG in deroga nella Regione Siciliana in risposta all’emergenza COVID-19 (cfr. CIGD).

(Accordo Quadro del 25/3/2020, tra Regione Sicilia e OO.SS. per la concessione della cassa integrazione in deroga di cui all’art. 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n.

18).

Toscana CIGD Regione Toscana

Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, può essere riconosciuto a coloro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (vedi CIGD).

(Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

(13)

Veneto CIGD Regione Veneto

Con l’accordo del 20/3/2020 è stata disciplinata l’erogazione della cassa integrazione in deroga (Vedi CIGD) per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo), nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune e per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.

(Accordo quadro del 20/3/2020 per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga nel Veneto ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020).

Sospeso da datore di lavoro domestico

Nazione Nessuna prestazione e nessuna indennità Per i datori di lavoro domestico non è prevista alcuna misura di sostegno.

(Art. 22, comma 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18)

Assenza volontaria

Nazione Ferie

La concessione e gestione delle ferie è rimessa alla ordinaria contrattazione collettiva di lavoro.

Assenza volontaria genitori o affidatari con figli fino a 12 anni

Nazione Congedo Covid19

Per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori o affidatari lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 fruiti durante il periodo di sospensione sono convertiti nel suddetto congedo.

(Art. 23, comma 1 e 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa possibilità di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

(Art. 23, comma 8, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

(14)

Assenza Volontaria genitori o affidatari di figli disabili gravi accertata ai sensi dell’art.

4, comma 1, L. 104/1992

Nazionale Congedo Covid19

Per i lavoratori subordinati di settore privato genitori o affidatari di figli con disabilità gravi ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/1992 è previsto un congedo parentale con una indennità pari al 50% della retribuzione, con accredito della contribuzione previdenziale figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 fruiti durante il periodo di sospensione sono convertiti nel suddetto congedo.

(Art. 23, comma 1, 2 e 5, decreto legge 17/3/2020, n. 18;

INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa possibilità di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

(Art. 23, comma 8, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

L’Importo del bonus di cui all’art. 23, comma 8, del decreto legge 17/3/2020, n. 18, è incrementato a 1.000,00 euro per i lavoratori del settore sanitario privato accreditato.

(Art. 25, comma 3, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Assenza Volontaria per genitori o affidatari con figli tra 12 e 16 anni

Nazionale Aspettativa non retribuita

Diritto all’astensione dal lavoro per genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

(Art. 23, comma 6, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281).

Assenza Volontaria per assistenza familiari con disabilità gravi (art. 33, comma 3, Legge 104/1992)

Nazione Incremento permessi L. 104/92

I permessi giornalieri mensili retribuiti, previsti per l’assistenza a familiari con disabilità gravi ai sensi dell’art.

33, comma 3, legge 104/1992 sono incrementati di 12 giornate, con contribuzione figurativa, fruibili nel mese di marzo e aprile 2020.

Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

(Art. 24, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare 24 marzo 2020, n. 3).

Il beneficio di cui sopra è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende impegnate con l’emergenza Covid-12

(Art. 24, comma 2, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281).

(15)

Stagionali disoccupati del settore turismo e degli stabilimenti balneari

Nazione Indennità Covid19

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Art. 29, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Incumulabilità con altre indennità

L’indennità pari a 600,00 euro prevista per il mese di marzo 2020 per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari di cui all’art. 29, comma 1, del decreto legge 17/3/2020, n. 18, non è cumulabile con le indennità previste articoli 27, 28, 30 e 38 del decreto legge 17/3/2020, n. 18 e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

(Art. 31, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Operai a tempo determinato settore agricolo

Nazione Indennità Covid19

Agli operai agricoli a tempo determinato (inclusi piccoli coloni e compartecipanti familiari), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Art. 30, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Incumulabilità con altre indennità

L’indennità pari a 600,00 euro prevista per il mese di marzo 2020 per gli operai agricoli a tempo determinato di cui all’art.

30, comma 1, del decreto legge 17/3/2020, n. 18, non è cumulabile con le indennità previste articoli 27, 28, 29 e 38 del decreto legge 17/3/2020, n. 18 e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

(Art. 31, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

(16)

Lavoratori dello spettacolo

Nazione Indennità Covid19

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(Art. 38, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Incumulabilità con altre indennità

L’indennità pari a 600,00 euro prevista per il mese di marzo 2020 per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legge 17/3/2020, n. 18, non è cumulabile con le indennità previste articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17/3/2020, n. 18 e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

(Art. 31, comma 1, decreto legge 17/3/2020, n. 18; INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1288)

Apprendistato Toscana Attività formative

Sono sospese fino al 3 aprile 2020 compreso tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione. Si intendono per attività didattiche e formative le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l’offerta formativa pubblica erogata in presenza nell’ambito del contratto di apprendistato. È in fase di valutazione la possibilità di autorizzare modalità di svolgimento delle lezioni alternative alla presenza in aula, ad esempio mediante sistemi di aule virtuali telematiche. I sistemi che saranno individuati dovranno garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza che

replichino, per quanto più possibile, la formazione frontale.

Le possibili soluzioni attualmente allo studio dovranno essere condivise a livello nazionale, a partire dal coordinamento interregionale e dai responsabili nazionali dei Programmi Operativi FSE.

(Regione Toscana – Comunicato 10 marzo 2020)

Tirocinio Campania Sospensione tirocini

I tirocini curriculari ed extracurriculari sono sospesi fino al 3/4/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti e non è consentita la modalità Smart Working in quanto i tirocini non sono assimilabili a rapporti di lavoro.

(Regione Campania, nota 11 marzo 2020, n. 158114

(17)

Basilicata Sospensione tirocini

Premesso che i tirocini extracurriculari non sono sospesi di diritto come invece le attività didattiche e formative in generale, si informa che l'Azienda può comunque ricorrere all'istituto della sospensione laddove ne ravvisi la necessità al fine del contrasto/contenimento emergenza sanitaria Covid19. L'eventuale sospensione sarà comunicata via mail al CPI competente. Il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante, se compatibile con gli obiettivi del progetto formativo, a svolgere la propria attività in smart working fornendo i necessari dispositivi e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza.

(Regione Basilicata – Avviso del 19 Marzo 2020)

Sardegna Sospensione tirocini

Sono interessati dalla sospensione:

 i tirocini in corso a valere sull'Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio 2019 P.O.R. FSE 2014-2020 - ASSE I – Occupazione - Azione 8.5.1;

 i tirocini a valere sull’Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocini TVB Sardegna LavORO P.O.R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;

 i tirocini regionali;

 i tirocini di orientamento, formazione e

inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione i tirocini giudiziari.

In virtù della sospensione, dal 12/3/2020, così come comunicato da Aspal, Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, non è consentito al tirocinante il prosieguo delle attività di tirocinio. Si precisa che “i beneficiari dei Tirocini Over 35/2020 potranno usufruire e/o riprendere gli stessi non appena sarà cessato il periodo di sospensione, per i quali peraltro la Regione sta reperendo ulteriori risorse per poter ampliare la platea di beneficiari”.

(Regione Sardegna – Comunicato del 12 marzo 2020)

(18)

Friuli Venezia Giulia

Sospensione tirocini

Le attività di stage, tirocinio, accoglienza individuale e di coaching sono da ritenersi sospese fino al 3/4/2020. Solo qualora realizzabile, durante il periodo di sospensione delle suddette attività formative, sono consentiti eventuali attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all’elaborazione di un Project work da parte dello stagista o del tirocinante e possono consistere in ricerche di

documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dal soggetto promotore. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato.

Il periodo di interruzione dell’attività formativa sarà trattato come causa di “sospensione” del tirocinio extracurricolare come da commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 del “Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. Potranno essere approvati nuovi tirocini con l’avvertenza che l’avvio sarà consentito al termine del periodo di adozione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19. Vale la pena precisare che rientrano nel suddetto regime anche i tirocini dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS come da disposizioni della Direzione Centrale salute. Si precisa che le sopracitate disposizioni si applicano su tutti i tirocini extracurricolari non rilevando la natura del finanziamento (regionale o privata). Si forniscono inoltre ulteriori precisazioni riguardanti la proroga dei termini di avvio delle attività e le prove di selezione dei partecipanti.

Nella precedente comunicazione prot.n.21127

dd.09.03.2020 si prevedeva che, onde evitare un aggravio amministrativo, non è necessario richiedere alla scrivente Autorità di gestione la proroga del termine delle attività. A tal proposito si precisa che la proroga dei termini di avvio delle attività formative per il periodo derivante dalla situazione di emergenza vale anche per quelle approvate e non ancora avviate, sebbene l’Avviso stabilisca che il mancato rispetto di tale termine comporti la revoca del contributo.

(Regione Friuli Venezia e Giulia – Comunicato del 9 marzo 2020)

Puglia Sospensione tirocini

I tirocini extracurriculari svolti nell'ambito del territorio regionale sono sospesi fino a nuova comunicazione con cui forniremo specifiche disposizioni per come proseguire", comunica l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia. Tale decisione riguarda tutti i tirocini extracurriculari, tra cui quelli attivati nell'ambito del programma Garanzia Giovani".

(Regione Puglia – Comunicato del 10 marzo 20220)

(19)

Parasubord inato

Iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata e genitore o affidatario con figli fino a 12 anni

Nazione Congedo Covid19

I genitori o affidatari hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

(Art. 23, comma 3, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa possibilità di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

(art. 23, comma 8, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata e genitore o affidatario di figli con disabilità disabili grave accertata ai sensi dell’art.

4, comma 1, L. 104/1992

Nazione Congedo Covid19

I genitori o affidatari hanno diritto a fruire, per i figli con disabilità gravi ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 104/1992, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

(Art. 23, comma 3 e 5, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Bonus baby-sitting

In alternativa possibilità di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di 600,00 euro complessivi per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

(art. 23, comma 8, decreto legge 17/3/2020, n. 18; Inps – Messaggio 20/3/2020, n. 1281; INPS – Circolare del 24/3/2020, n. 44).

Guida operativa CIGO

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di

integrazione salariale, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020 (Art. 19, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

Le aziende che al 23/2/2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 19, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga (INPS – Circolare 28 marzo 2020, n. 47).

(20)

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legge 17 marzo 20202, n. 18 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di

integrazione salariale è sospesa la consultazione sindacale e/o l’accordo di ricollocazione di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali (art. 20, commi 1 - 4, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale cui all’art.

19, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono dispensati dall’osservanza della procedura di

informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini procedurali previsti dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (art. 19, comma 2, decreto legge 17 marzo 20202, n. 18).

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la il 23/2/2020 e il 23/3/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra il 23/2/2020 e il 23/3/2020 è neutralizzato ai predetti fini (INPS – Messaggio 23/3/2020, n. 1321).

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24/3/2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Esempio 1: periodo CIGO richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020 - termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020;

Esempio 2: periodo CIGO richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020 - termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020;

Esempio 3: periodo CIGO richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020 - termine di presentazione dell’istanza: 31/8/2020;

Esempio 4: periodo CIGO richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020 - termine di presentazione dell’istanza: 30/9/2020.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell’art. 19, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste (art. 19, comma 3, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Pertanto il periodo di trattamento non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015 e non sarà conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (INPS – Messaggio 23/3/2020, n. 1321).

I lavoratori destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), facendo seguito alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 aprile 2020, n. 8, dispone che la fruizione del trattamento di Cassa integrazione ordinaria in deroga (art. 19, D.L. 17 marzo 2020, n. 18) sono ammessi anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO e pertanto il dato non sarà richiesto. Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista” (INPS – Circolare 28 marzo 2020, n. 47).

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite delle risorse disponibili (art. 19, commi 8 e 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba

comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa (INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287).

I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o hanno presentato domanda di CIGO non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti (INPS – Messaggio 23/3/2020, n. 1321).

Possono fare domanda CIGO con causale “COVID-19 nazionale” (INPS, Messaggio 20/3/2020, n. 1287; INPS – Circolare 28/3/2020, n. 47):

 imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

 cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

 imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

 cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo

indeterminato;

 imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

(21)

 imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

 imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

 imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

 imprese addette all'armamento ferroviario;

 imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

 imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

 imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

 imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare domanda:

 La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”;

 Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari;

 Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti;

 Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità (INPS – Messaggio 23/3/2020, n. 1321);

 Le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di ( zona rossa ) di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi il trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020”. Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale

“Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi (INPS – Circolare 28 marzo 2020, n. 47);

 le domande di cassa integrazione ordinaria, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l.

9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva

comunque non superiore a 9 settimane (INPS – Circolare 28 marzo 2020, n. 47);

 le domande per le aziende che hanno in corso un trattamento CIGS devono essere presentate con causale

“COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”. La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione della CIGS precedentemente autorizzata e pertanto le aziende devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso attraverso la piattaforma CIGS online, ovvero inoltrando le richieste all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEC)

dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.

Assegno Ordinario

L’Assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) può essere richiesto dai datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o alternativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo, come individuati nella tabella che segue:

Tabella aziende soggette al Fondo integrazione salariale dal 1° gennaio 2016

Settore CSC CA

Industria 1.XX.XX con 4A e se 3X solo tra +5 e <15

con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e <15 con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e <15

1.15.04 escluso se 2X

(22)

1.15.05 e 1.15.06 con 2E solo tra +5 e <15

1.18.08 escluso se 1M

1.19.01 - 1.20.01 - 1.21.01

Enti 2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione) Credito,

Assicurazioni, Tributi

6.01.XX 6.02.XX 6.03.01

escluso se 3D o 3F escluso se 2V

con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)

Terziario 7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01 solo tra +5 e <50 7.04.01 se con 3X o 3B solo tra +5 e <50

7.05.01 - 7.05.02 - -7.05.03 - 7.05.04

7.06.01 - 7.06.02 7.07.01 - 7.07.02

7.07.03 escluso se 9U

7.07.04

7.07.05 se con 3X solo tra +5 e <15 7.07.06

7.07.07

7.07.08 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +5 e <15

7.07.XX con 4A e se con 5K e 5J solo se +5 e <15

7.07.09 escluso se 1M

Sono escluse le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS);

4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioli).

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23/2/2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31/8/2020 (art. 19, comma 1, decreto legge 17 marzo 20202, n. 18).

In dettaglio i beneficiari sono (INPS – Messaggio 20/3/2020, n. 1287):

 Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):

o lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

o i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

 Per i Fondi di solidarietà di settore:

o lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

I datori di lavoro che presentano domanda di assegno ordinario sono dispensati dall’osservanza dei termini di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14, fermo restando l’obbligo di informazione,

Riferimenti

Documenti correlati

Applicando il metodo storico la monogra- fia ci ricorda che, nonostante la sua attuale trascurabile posizione nel sistema delle fonti, la consuetudine normativa ha avuto un ruolo

8.- Procedendo, per ragioni di priorità logica, dall'esame del ricorso incidentale, deve rilevarsi, quanto al primo motivo, che secondo la giurisprudenza di questa

128/2019 modifica i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa: di «tutte» le co.co.co., non solo di quelle dei rider e di quelle in cui le modalità di

L’art 36 della Costituzione prevede, inoltre, la retribuzione per le ferie godute, ma il datore di lavoro può decidere di corrispondere uno stipendio inferiore, rispetto a quello

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Interviene V INCENZO

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Interviene V INCENZO

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello

Presidente della Commissione di certificazione, DICEA - Università Politecnica delle Marche Codice dei contratti, statuto del lavoro autonomo e certificazione:. il ruolo