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CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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(1)

CITTÀ DI NOTO

Patrimonio dell’Umanità

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ORIGINALE

O.SETTORE 5° POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Numero del Registro Generale è riportato nel documento “Allegato di avvenuta affissione”

N. SETTORIALE 27 del 02/03/2022

OGGETTO :

REVOCA DETERMINA REG. SETT .N. 59 DEL 10/09/2021 E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020

Il Responsabile del Settore ed il Redattore/Responsabile del procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Noto dichiarano di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

IL Responsabile del _5_ Settore

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la DS n. 47/98, ad oggetto “Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90”;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 30/2021 con le quale sono stati nominati i Responsabili dei Settori abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

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VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

PREMESSO CHE:

Con determina Reg. Sett. n. 59 del 10/09/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020;

Dal riscontro delle partite contabili si è dovuto rifare la parifica con il tesoriere e ciò ha comportato la modifica dei residui;

VISTI:

il D.Lgs. 126/2014 ha apportato modifiche integrative e correttive del D.Lgs.

118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, a partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili;

l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 precisa che “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

(3)

il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, precisa come tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

1. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

2. l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

3. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

4. la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione;

VISTO il punto 9 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che prevede al punto 9.1:

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;’

affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

i crediti di dubbia e difficile esazione;

i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

i debiti insussistenti o prescritti;

i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario

(4)

si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all’esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria c.d.

potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato”.

PRESO ATTO dell’attuale regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 e di quanto in esso previsto in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

TENUTO CONTO che ogni singolo Responsabile del servizio ha l’obbligo contabile di effettuare verifiche al fine della conservazione, cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, evidenziando la possibilità di correggere eventuali determine erroneamente imputate in conto residui in mancanza della loro completa esigibilità al 31.12.2020, con obbligo da parte del Responsabile del servizio di conservare specifica evidenza documentale (es. data ordine e data consegna del bene, data della gara effettuata, prestazione di servizi effettuata, natura di eventuali vincoli legislativi ecc.) in caso di controllo da parte dei Revisori dei conti o da altra Autorità deputata al citato controllo;

RILEVATO che il riaccertamento ordinario dei residui è una delle prime attività da programmare col nuovo anno per poter predisporre in tempi utili il rendiconto;

PRESO ATTO, sempre in sede di riaccertamento ordinario dei residui, che si prevede l’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e/o di parte capitale costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, con specifica indicazione delle motivazioni delle imputazioni nel o negli esercizi successivi;

(5)

RILEVATO come la magistratura contabile abbia richiamato più volte l’attenzione degli enti sull’importanza delle operazioni di riaccertamento e sulla correttezza e completezza dei relativi atti, i quali devono essere motivati in modo sufficientemente chiaro in ordine alle ragioni e al titolo giuridico del mantenimento o della cancellazione del residuo;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla verifica dell’esigibilità di tutti i residui attivi e passivi di competenza, risultanti dalle scritture contabili dell’ente, al fine di permettere di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica ordinaria sulla consistenza e l’esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza del Settore _5_ allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., evidenziando per ogni residuo la ragione giuridica del suo mantenimento, cancellazione o reimputazione;

DATO ATTO che in relazione ai residui attivi:

1) Si ritiene di mantenere i residui attivi così come da allegato “A”.

DATO ATTO che in relazione ai residui passivi:

1. Si ritiene di mantenere i residui passivi così come allegato “B”.

2. Si è verificata la necessità di procedere all’eliminazione di residui come indicato nell’allegato “C” e che le minori spese registrate afferiscono ad economie realizzate in conto degli ordini effettuati per acquisizione di beni, servizi, forniture o lavori;”.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”.

TENUTO CONTO che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio finanziario, con nota prot. n. 17265 in data 30- 03-2021 ha trasmesso a questo settore l’elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell’esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

ATTESO che questo settore ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell’attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

VISTO l’elenco in cui vengono riportati:

a) i residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020;

(6)

b) residui passivi da cancellare, con evidenziazione della motivazione della cancellazione;

che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

il d.lsg.118/2011 e ss.mm.ii

il d.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

I principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità finanziaria;

ACCERTATA la propria competenza in merito al provvedimento di cui trattasi, trattandosi di atto meramente gestionale;

VISTI:

· L’art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l’art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

· il Capo V del Titolo I, artt.41 e segg. del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16/03/2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;

· la Deliberazione della Giunta Municipale n° 213 del 19/11/2021 di modifica della struttura dell’Ente;

· l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

· L’art.163, comma 1 D. Lgs. 267/00, che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante la gestione provvisoria, le spese tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

· Le Determine Sindacali n 48 del 29/11/2021 e n. 49 del 01/12/2021 con le quali sono stati nominati rispettivamente i Responsabili dei Settori e i loro sostituti abilitati all’ emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) DI REVOCARE la Determina Reg. Sett. n. 58 del 13/09/2021;

2) DI APPROVARE, ai soli fini ricognitori, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Settore ed in particolare:

a) i residui attivi e passivi da mantenere;

b) l’elenco dei residui passivi da cancellare;

il cui elenco si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

(7)

3) DI DARE ATTO che sono stati mantenuti a residui attivi e passivi unicamente quelli per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2020, mentre sono stati complessivamente:

- eliminati residui passivi per un totale di € -1076,55 secondo le motivazioni contenute in corrispondenza dei singoli residui;

- Mantenuti residui attivi per un totale di € 49.256,87 in presenza di obbligazioni perfezionate secondo le motivazioni contenute in corrispondenza dei singoli residui;

- Mantenuti residui passivi per un totale di € 158.689,34 in presenza di obbligazioni perfezionate secondo le motivazioni contenute in corrispondenza dei singoli residui;

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio finanziario di procedere, sulla base delle sopra indicate risultanze, alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie insussistenti;

3) DI TRASMETTERE l’elenco di cui al superiore punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

4) DI DARE ATTO che le risultanze del presente provvedimento confluiranno nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte de responsabile del settore;

6) DI PUBBLICARE la presente nell’albo pretorio on line dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013.

(8)

IL RESPONSABILE DEL o.SETTORE 5° Polizia Locale Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: REVOCA DETERMINA REG.

SETT .N. 59 DEL 10/09/2021 E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Noto li, 02/03/2022 Il Responsabile del Settore

MAZZARA CORRADO / ArubaPEC S.p.A.

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