• Non ci sono risultati.

CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità Libero Consorzio Comunale di Siracusa"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CITTÀ DI NOTO

Patrimonio dell’Umanità

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ORIGINALE

S.SETTORE 9° AVVOCATURA CONTENZIOSO CONSULENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Numero del Registro Generale è riportato nel documento “Allegato di avvenuta affissione”

N. SETTORIALE 35 del 13/06/2019

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 853/2019 DEL TAR CATANIA NEL RICORSO PER

OTTEMPERANZA PROMOSSO DA DIOCESI DI NOTO, ISCRITTO AL N. 888/2018 REG. RIC. PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO DELLA

SENTENZA N.892/2016 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA DEL 26.04.2016.

Il Responsabile del Settore ed il Redattore del procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Noto dichiarano di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

PREMESSO

che *********************** con procedimento iscritto al n. 90200426/2009 R.G.

conveniva il Comune di Noto, nella qualità di custode, dinanzi al Tribunale di Siracusa per la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito del crollo della ringhiera posta nella via Mons. Blandini;

Che il Comune di Noto costituitosi regolarmente in giudizio contestava la sua responsabilità nell’occorso, deducendo che del danno doveva rispondere la Curia Vescovile di Noto appaltatrice, o la società ******** che si stava occupando per suo incarico dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro che avevano determinato i danni lamentati da ************;

Che l’Ente chiedeva altresì di essere manlevato dalla sua compagnia di assicurazione Generali s.p.a.

(2)

DATO atto che il G.I. autorizzava la chiamata in causa della Curia Vescovile, della società ******* e delle Generali s.p.a.;

Che le suddette controparti si costituivano regolarmente in giudizio, - la Diocesi di Noto per conto della Curia Vescovile non avendo essa personalità giuridica - , ad eccezione della società ********

rimasta contumace sebbene regolarmente citata;

Che con sentenza n. 892 /2016 pubblicata il 28-04-2016, rilasciata in forma esecutiva l’ 11-05-2016, e notificata il 16-05-2016 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Diocesi di Noto e della società ********, rigettando la domanda;

Dato atto che la sopra cita sentenza ha compensato le spese di lite tra la parte attrice, il Comune di Noto e le Generali Ass.ni s.p.a., ma ha condannato il Comune di Noto alle spese di lite nei confronti della Diocesi di Noto nella misura di € 2.430,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge:

Che con determina dirigenziale n. 2146 del 19.12.2016 il Settore Avvocatura ha provveduto a liquidare le spese di soccombenza del giudizio;

CHE in data 21 maggio 2018 la Diocesi di Noto in persona del legale rapp.te, il Vescovo di Noto, ha notificato al Comune di Noto ricorso al TAR Catania per ottemperanza della sentenza n. 892/2016 sopra meglio specificata per mancato pagamento delle spese legali di soccombenza, oltre alle spese ed onorari e rimborso del C.U. del medesimo ricorso per ottemperanza;

CHE con nota n. prot. 21272 del 25 .05.2018 copia del ricorso è stato trasmesso al Settore Finanze con richiesta di pagamento delle spese legali liquidate nella determina dirigenziale n. 2146 del 19.12.2016, maggiorata del contributo unificato, spese di registrazione e interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo, con invito, trattandosi di spese ulteriori non derivanti dall’Avvocatura, a predisporre gli ulteriori atti consequenziali inerenti le maggiori spese;

CHE con sentenza n. 853/2019 acquisita al protocollo al n. 19549 del 26-04-2019, il TAR Catania in accoglimento del ricorso per ottemperanza iscritto al n. 888/2018 Reg. Ric., ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente Diocesi di Noto in forza del giudicato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione oltre a interessi e spese , anche di lite successive ;

CHE la succitata sentenza del Tar Catania per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato quale Commissario ad acta, il Prefetto di Siracusa perché provveda a dare esecuzione al giudicato nell’ulteriore termine di sessanta giorni;

CHE con la medesima decisione il Comune di Noto è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA , CPA e rimborso contributo unificato;

CHE con nota n. 19898 del 30.04.2019 copia della sentenza del TAR Catania n. 853/2019 è stata trasmessa al Dirigente del Settore II con invito ad adempiere al pagamento di quanto dovuto sia a seguito della determina di liquidazione. n. 2146 del 19.12.2016, sia in ottemperanza alla decisione del TAR di Catania;

CONSIDERATO tuttavia che al fine di evitare danni e ulteriori spese di lite derivanti dall’attivazione della procedura esecutiva conseguente, questo Ufficio legale ritiene opportuno pagare le spese di lite della sentenza sopraccitata n. 853/2019 che accoglie il ricorso per ottemperanza iscritto al n. 888/2018 REG. RIC., oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, nonché di C.U.

ammontanti a complessivi 1.759,12 .

(3)

Rilevato che il pagamento delle spese processuali in questione non costituisce debito fuori bilancio, in quanto somme, derivante da sentenza, certe liquide ed esigibili nel corso dell’anno 2019 ai sensi dell’art. 14 D.L. 31-12-96 conv. Con L. n. 30 del 28-02-1997;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

- il Capo V del Titolo 1, art. 41 e segg. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 28/12/2016 di modifica della struttura dell’Ente;

- l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e gli artt. 26 e 27 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l'art. 163, comma 2 del D.lv 267/00, che prevede …Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole

operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

- le Determine Sindacali n. 12 e 13 del 4-02-2019 con le quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori e i loro sostituti abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

-Impegnare la complessiva somma di €. 1759,12 al cap. 360 bilancio esercizio provvisorio 2019 in corso di elaborazione, alla voce: spese per liti, arbitraggi ecc.;

-Liquidare e pagare alla Diocesi di Noto la somma complessiva di € 1.759,12 per le superiori causali.

IL DIRIGENTE L’UFFICIO LEGALE

(4)

Redattore:

Giuseppe Basile

(5)

IL RESPONSABILE DEL s.SETTORE 9° AVVOCATURA CONTENZIOSO CONSULENZA

Vista la suddetta proposta Visto lo statuto;

Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 853/2019 DEL TAR CATANIA NEL RICORSO PER OTTEMPERANZA PROMOSSO DA DIOCESI DI NOTO, ISCRITTO AL N. 888/2018 REG. RIC. PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N.892/2016 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA DEL 26.04.2016.

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Noto li, 13/06/2019 Il Responsabile del Settore

BARBIERA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

,

Riferimenti

Documenti correlati

13194 del 24 giugno 2020 denominato “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da

 il D.Lgs. n.118/2011 precisa che “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato

PROGETTAZIONE PER LA “REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E LOTTI EDIFICABILI NELL'AREA LIBERA DEL NUOVO CIMITERO – 2 STRALCIO FUNZIONALE CORPO EDILIZIO 1, ed indire

17928 del 15.04.2019, presentata da Di Rosolini Lidia, in quanto inquadrata come Ctg D2, diversamente a quanto previsto dall'Avviso pubblico che recita testualmente: "non

E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE DI NOTO NEL PROCEDIMENTO RG 313/2018 CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO.

Visto il D.Lgs.. “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge

RITENUTE idonee, per la sosta regolamentata e la sosta a pagamento, le aree individuate nella citata nota che si allega alla presente, denominate “Parcheggio