CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
ORIGINALE
S.SETTORE 9° AVVOCATURA CONTENZIOSO CONSULENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il Numero del Registro Generale è riportato nel documento “Allegato di avvenuta affissione”
N. SETTORIALE 35 del 13/06/2019
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 853/2019 DEL TAR CATANIA NEL RICORSO PER
OTTEMPERANZA PROMOSSO DA DIOCESI DI NOTO, ISCRITTO AL N. 888/2018 REG. RIC. PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO DELLA
SENTENZA N.892/2016 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA DEL 26.04.2016.
Il Responsabile del Settore ed il Redattore del procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Noto dichiarano di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
PREMESSO
che *********************** con procedimento iscritto al n. 90200426/2009 R.G.
conveniva il Comune di Noto, nella qualità di custode, dinanzi al Tribunale di Siracusa per la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito del crollo della ringhiera posta nella via Mons. Blandini;
Che il Comune di Noto costituitosi regolarmente in giudizio contestava la sua responsabilità nell’occorso, deducendo che del danno doveva rispondere la Curia Vescovile di Noto appaltatrice, o la società ******** che si stava occupando per suo incarico dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro che avevano determinato i danni lamentati da ************;
Che l’Ente chiedeva altresì di essere manlevato dalla sua compagnia di assicurazione Generali s.p.a.
DATO atto che il G.I. autorizzava la chiamata in causa della Curia Vescovile, della società ******* e delle Generali s.p.a.;
Che le suddette controparti si costituivano regolarmente in giudizio, - la Diocesi di Noto per conto della Curia Vescovile non avendo essa personalità giuridica - , ad eccezione della società ********
rimasta contumace sebbene regolarmente citata;
Che con sentenza n. 892 /2016 pubblicata il 28-04-2016, rilasciata in forma esecutiva l’ 11-05-2016, e notificata il 16-05-2016 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Diocesi di Noto e della società ********, rigettando la domanda;
Dato atto che la sopra cita sentenza ha compensato le spese di lite tra la parte attrice, il Comune di Noto e le Generali Ass.ni s.p.a., ma ha condannato il Comune di Noto alle spese di lite nei confronti della Diocesi di Noto nella misura di € 2.430,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge:
Che con determina dirigenziale n. 2146 del 19.12.2016 il Settore Avvocatura ha provveduto a liquidare le spese di soccombenza del giudizio;
CHE in data 21 maggio 2018 la Diocesi di Noto in persona del legale rapp.te, il Vescovo di Noto, ha notificato al Comune di Noto ricorso al TAR Catania per ottemperanza della sentenza n. 892/2016 sopra meglio specificata per mancato pagamento delle spese legali di soccombenza, oltre alle spese ed onorari e rimborso del C.U. del medesimo ricorso per ottemperanza;
CHE con nota n. prot. 21272 del 25 .05.2018 copia del ricorso è stato trasmesso al Settore Finanze con richiesta di pagamento delle spese legali liquidate nella determina dirigenziale n. 2146 del 19.12.2016, maggiorata del contributo unificato, spese di registrazione e interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo, con invito, trattandosi di spese ulteriori non derivanti dall’Avvocatura, a predisporre gli ulteriori atti consequenziali inerenti le maggiori spese;
CHE con sentenza n. 853/2019 acquisita al protocollo al n. 19549 del 26-04-2019, il TAR Catania in accoglimento del ricorso per ottemperanza iscritto al n. 888/2018 Reg. Ric., ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente Diocesi di Noto in forza del giudicato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione oltre a interessi e spese , anche di lite successive ;
CHE la succitata sentenza del Tar Catania per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato quale Commissario ad acta, il Prefetto di Siracusa perché provveda a dare esecuzione al giudicato nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
CHE con la medesima decisione il Comune di Noto è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA , CPA e rimborso contributo unificato;
CHE con nota n. 19898 del 30.04.2019 copia della sentenza del TAR Catania n. 853/2019 è stata trasmessa al Dirigente del Settore II con invito ad adempiere al pagamento di quanto dovuto sia a seguito della determina di liquidazione. n. 2146 del 19.12.2016, sia in ottemperanza alla decisione del TAR di Catania;
CONSIDERATO tuttavia che al fine di evitare danni e ulteriori spese di lite derivanti dall’attivazione della procedura esecutiva conseguente, questo Ufficio legale ritiene opportuno pagare le spese di lite della sentenza sopraccitata n. 853/2019 che accoglie il ricorso per ottemperanza iscritto al n. 888/2018 REG. RIC., oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, nonché di C.U.
ammontanti a complessivi 1.759,12 .
Rilevato che il pagamento delle spese processuali in questione non costituisce debito fuori bilancio, in quanto somme, derivante da sentenza, certe liquide ed esigibili nel corso dell’anno 2019 ai sensi dell’art. 14 D.L. 31-12-96 conv. Con L. n. 30 del 28-02-1997;
Tutto ciò premesso;
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- il Capo V del Titolo 1, art. 41 e segg. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 28/12/2016 di modifica della struttura dell’Ente;
- l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e gli artt. 26 e 27 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 163, comma 2 del D.lv 267/00, che prevede …Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- le Determine Sindacali n. 12 e 13 del 4-02-2019 con le quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori e i loro sostituti abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
-Impegnare la complessiva somma di €. 1759,12 al cap. 360 bilancio esercizio provvisorio 2019 in corso di elaborazione, alla voce: spese per liti, arbitraggi ecc.;
-Liquidare e pagare alla Diocesi di Noto la somma complessiva di € 1.759,12 per le superiori causali.
IL DIRIGENTE L’UFFICIO LEGALE
Redattore:
Giuseppe Basile
IL RESPONSABILE DEL s.SETTORE 9° AVVOCATURA CONTENZIOSO CONSULENZA
Vista la suddetta proposta Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 853/2019 DEL TAR CATANIA NEL RICORSO PER OTTEMPERANZA PROMOSSO DA DIOCESI DI NOTO, ISCRITTO AL N. 888/2018 REG. RIC. PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N.892/2016 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA DEL 26.04.2016.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Noto li, 13/06/2019 Il Responsabile del Settore
BARBIERA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
,