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Soa, ai raggi X la categoria Os18

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APPALTI APPALTI APPALTI APPALTI APPALTI APPALTI

di Olga Bussinello

L

a Finco (Federazione indu- strie prodotti impianti e ser- vizi per le costruzioni), richiama l’attenzione dell’Autorità sulla discrezionalità lasciata alle Soa nella valutazione dei requisiti delle imprese che intendono con- seguire la qualificazione nella categoria Os18.

Viene rilevato che le imprese per dimostrare alla Soa «la pro- duzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o al- tro materiale» così come richie- sto dall’allegato A al dpr 25 gen- naio 2000, n. 34 e s.m., si sono avvalse di semplici autodichia- razioni del legale rappresentan- te dell’impresa senza alcun rife- rimento né alla ubicazione dello stabilimento né al titolo giuridi- co dell’effettiva disponibilità del- lo stabilimento da parte dell’im- presa.

L ’ e s i g e n z a m a n i f e s t a t a dall’associazione di categoria è d u n q u e q u e l l a d i o t t e n e r e dall’Autorità precise indicazioni per le imprese e per le Soa circa la documentazione probatoria necessaria e sufficiente ad accer- tare la sussistenza dei requisiti

di ordine speciale della categoria Os18.

La risposta dell’Autorità arriva con la

determinazione n. 14 dell’8 settembre 2004

Dopo aver sentito le associa- zioni di categoria Ance, Agi, Anc- pl e la stessa Finco, l’Autorità evidenzia due aspetti propri del- la categoria Os18 ad integrazio- ne del dato normativo e già pre- cisati in precedenti determina- zioni: i titoli giuridici ritenuti idonei a dimostrare la disponibi- lità dello stabilimento e gli adempimenti nel caso di perdita del requisito.

La categoria Os18

Secondo quanto indicato nell’Allegato A al dpr 34/00, con l’acronimo Os18 sono identifica- te le lavorazioni specialistiche ri- guardanti componenti struttu- rali in acciaio o metallo. Questa categoria ha sostituito la catego- ria 17 poi S18 dell’Albo naziona- le costruttori e riguarda la pro- duzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture

in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o al- tro materiale.

Nella normativa antecedente all’attuale sistema di qualifica- zione (dm 25 febbraio 1982, n.

770 e il dm 15 maggio 1998, n.

304), non si faceva menzione del- la produzione in proprio stabili- mento per l’impresa che realiz- zava l’intervento. L’innovazione, per così dire, trova ragion d’esse- re nello spirito della riforma del settore dei lavori pubblici, parti- ta nel 1994 con la legge Merloni, e approdata al decreto Bargone.

Con il dpr 34/00 e l’istituzione del sistema unico di qualificazio- ne delle imprese, è affidata la ge- stione della verifica dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici, prima di competenza diretta del- lo stato-amministrazione, a sog- getti terzi appositamente auto- rizzati (le Soa) sotto la supervi- sione di un’Autorità indipenden- te (l’Autorità di vigilanza dei la- vori pubblici).

L’obiettivo del legislatore è quello di offrire alle amministra- zioni che appaltano opere pub- bliche la garanzia di qualità e ca- pacità dell’impresa che assu- merà la commessa, attraverso il continuo monitoraggio del mer- cato e una fitta rete di controlli.

A

AP PP PA AL LT TII

Soa, ai raggi X la categoria Os18

Chiamata in causa dalla Finco, l’Authority detta i chiarimenti sui requisiti che le imprese devono

possedere per conseguire la qualificazione nella categoria relativa alle lavorazioni

specialistiche in acciaio e metallo

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APPALTI

Ciò dovrebbe assicurare implici- tamente una maggiore respon- sabilizzazione dei soggetti coin- volti.

In quest’ottica deve essere let- ta la richiesta di maggiori e più puntuali requisiti alle imprese che intendono qualificarsi, so- prattutto per quelle categorie ad alta specializzazione come ap- punto l’Os18.

La distinzione fra Og e Os è, infatti, fondata sulle diverse ca- pacità organizzative espresse dall’impresa.

Le premesse all’allegato A al dpr n. 34/00 individua per le im- prese qualificate in una catego- ria Os un’abilitazione all’esecu- zione di interventi di natura mo- nospecialistica, mentre le impre- se attestate in una categoria Og risultano in grado di organizzare e coordinare attività fra loro di- verse.

Per fare un esempio si pensi alla declaratoria dell’Og1 che consente all’impresa «edile» di realizzare edifici civili ed indu- striali completi di strutture ed impianti.

Il sistema deve, infatti, assicu- rare all’amministrazione, un unico interlocutore negoziale, ma ciò non a scapito della qua- lità del risultato.

In questo senso va letta la di- sciplina restrittiva in materia di subappalto prevista per le cate- gorie Os elencate dall’art. 72 del dpr 554/99 fra cui è contemplata quella in esame.

La documentazione probatoria

La questione sollevata dalla Finco circa la presunta carenza del requisito in parola per talune aziende qualificate, presuppone la risoluzione delle problemati- che connesse al passaggio dal re- gime anteriore a quello attuale,

costituisce per l’impresa presup- posto necessario per la conclusio- ne del contratto di appalto con la stazione appaltante e quindi la sua assenza determina un difet- to di capacità giuridica che può portare alla nullità del negozio concluso (vedere Cass. civ., sez.

I, sent. n. 13265 del 5 ottobre 2000).

Le difficoltà sono state riscon- trate dalle Soa soprattutto nella valutazione dei lavori eseguiti, conclusi prima dell’entrata in vi- gore del dpr 34/00 e il cui certifi- cato di esecuzione lavori non consentiva un’analisi approfon- dita ed integrale.

Per la categoria Os18 un’ulte- riore difficoltà è derivata dalla non corrispondenza fra i requisi- ti aziendali richiesti dalla nor- mativa precedente.

Di là dalla completezza o meno dei dati riportati sul certificato

di esecuzione lavori, corretta-

proprie considerazioni che la di- sponibilità di un proprio stabili- mento di produzione non potreb- be desumersi da tale documen- tazione poiché tale indicazione non compare fra quelle del mo- dello D, allegato al dpr 34/00.

Per verificare la presenza di tale requisito occorre richiedere all’impresa la documentazione comprovante l’attrezzatura tec- nica.

Quindi, per l’Autorità, la di- sponibilità attuale e futura dello stabilimento deve essere dimo- strata mediante la proprietà del- lo stesso oppure attraverso i con- tratti di noleggio o di locazione fi- nanziaria, o anche ad altro titolo, purché in maniera continuativa e stabile ed il contratto da cui la disponibilità trae origine deve essere trasferibile, per esempio, attraverso un contratto d’affitto d’azienda annotato alla camera di commercio e risultante dal certificato.

Conseguentemente la disponi- bilità dello stabilimento deve es- sere assicurata per tutta la dura- ta della qualificazione e se l’im- presa attestata procede alla ces- sione di un ramo d’azienda e per- de la disponibilità dello stesso, deve chiedere la modifica dell’at- testazione con l’eliminazione della qualificazione nella catego- ria Os18. Tanto il titolo da cui de- riva la disponibilità dello stabili- mento che il suo venir meno de- vono essere annotati nel registro della competente camera di com- mercio.

Una scelta per le Soa e per le stazioni appaltanti potrebbe es- sere quella di comprovare tale requisito dall’estensione della certificazione del sistema di qua- lità aziendale.

La certificazione di qualità Iso 9001/2000 è uno dei requisiti che le imprese devono possedere per attestarsi e accedere agli appalti d’importo superiore a euro

Dopo aver ascoltato le associazioni rappresentative di categoria (Ance, Agi, Ancpl e Finco) l’Autorità di vigilanza

sui lavori pubblici ha puntato l’attenzione sui titoli idonei

a dimostrare la disponibilità dello stabilimento e gli adempimenti

necessari in caso

di perdita del requisito

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APPALTI

Le Soa, infatti, sono tenute ad accertare fra i requisiti dell’im- presa che partecipa ad appalti d’importo superiore a euro 516.456,89, il possesso della cer- tificazione del sistema di qualità aziendale o, per il periodo transi- torio (fino al 1° gennaio 2005), degli elementi significativi e cor- relati di esso.

La verifica a carico delle Soa è, ovviamente, documentale, non potendo esse entrare nel merito delle valutazioni effettuate dall’organismo di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di capacità del sistema qualità dell’azienda certificata di gover- nare le caratteristiche del servi- zio e dei prodotti offerti (sede, cantieri e beni realizzati).

La Soa dunque verifica che il certificato sia conforme all’atti- vità per cui l’azienda chiede di essere attestata.

In particolare oltre all’indica- zione del campo d’attività (setto- re d’accreditamento) che per le imprese di costruzione, installa- tori d’impianti e servizi è il 28, la Soa dovrà verificarne l’estensio- ne vale a dire l’oggetto del certifi- cato Iso 9001/2.

L’oggetto del certificato Iso

9 0 0 1 / 2 , i n f a t t i , è r i c h i e s t o dall’impresa e deve fare riferi- mento solo e unicamente a tipo- logie d’opera su cui l’azienda sta operando, o è in grado di dimo- strare di aver correttamente operato in passato e potrà ri- guardare:

• progettazione - produzione in stabilimento - messa in opera - collaudo,

• produzione - messa in ope- ra - collaudo,

• collaudo (per esempio, ser- vizi d’ingegneria)

Il Sincert, ente d’accredita- mento italiano per gli organismi di certificazione, già nel 2000 ha recepito le prescrizioni del rego- lamento sulla qualificazione e ha predisposto dei criteri omogenei per la certificazione delle impre- se di costruzione che tengono conto nella descrizione dell’og- getto dell’attività dell’impresa proprio delle tipologie realizzati- ve di cui alle declaratorie dell’al- legato A. Solo se ciò risulta ne- cessario, tali denominazioni po- tranno essere integrate da de- scrizioni specifiche d’opere ele- mentari purché coerenti con la categoria oggetto della certifica- zione. Se questa soluzione pare

facilmente attuabile per le Soa e per le stazioni appaltanti nel ca- so, rispettivamente, d’attesta- zioni e d’appalti oltre 516.456,89 euro, per le gare al di sotto di questa soglia non esiste una pre- scrizione normativa che ponga tale obbligo. Il suggerimento vie- ne da un precedente provvedi- mento dell’Autorità, la determi- nazione n. 14/03.

Per l’Autorità quando l’ammi- nistrazione voglia tutelare preci- si interessi od ovviare a specifici fattori di rischio, è legittima la prassi di inserire nei bandi di ga- ra clausole d’esclusione non pre- viste dall’ordinamento, purché tali richieste siano proporziona- te alle finalità dell’amministra- zione e non siano irrazionali e pretestuose. In questo senso per- ciò, se la particolarità dell’inter- vento richiede necessariamente la piena conoscenza del processo produttivo degli elementi che co- stituiscono l’opera, per garantir- ne la corretta esecuzione, l’am- ministrazione potrà, a sua di- screzione, richiedere tale requi- sito all’esecutore, aggiudicatario o subappaltatore, inserendo ap- posita clausola di gradimento fra le prescrizioni di gara.

FREL pubblica la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 14 dell’8 settembre 2004 avente a oggetto «Integrazioni in ordine ai crite- ri che le Soa debbono seguire al fine del ri- lascio della attestazione di qualificazio- ne nella categoria specializzata Os18»

IL CONSIGLIO Considerato in fatto

La Finco, Federazione industrie prodotti im-

pianti e servizi per le costruzioni, ha inoltra- to all’Autorità una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nel- la categoria specializzata Os18. Ha segnala- to che, nell’allegato A al dpr 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., è specificato che la categoria spe- cializzata Os18 riguarda «la produzione in sta- bilimento ed il montaggio in opera di strut- ture in acciaio e di facciata continue costitui- te da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Detta declaratoria,

La determinazione dell'Autorità

per la vigilanza sui lavori pubblici

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APPALTI

pertanto, contiene, a parere della Finco, al proprio interno un chiaro riferimento ad at- tività di produzione in stabilimento e mon- taggio in opera.

La Finco, in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi ritiene necessario, ai fini del ri- lascio delle attestazioni di qualificazione nel- la categoria Os18, che:

a) dai certificati di esecuzione presentati dall’impresa richiedente la qualificazio- ne emerga chiaramente, ai fini della di- mostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del dpr n. 34/2000 e s.m., che i com- ponenti messi in opera siano stati pro- dotti dall’installatore in propri stabili- menti;

b) le imprese richiedenti comprovino, ai fi- ni della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 18, comma 8, del dpr n. 34 e s.m., l’effettiva disponi- bilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari al- la durata della validità dell’attestazione di qualificazione.

A seguito della suddetta segnalazione, il ser- vizio ispettivo dell’Autorità, nell’ambito dei controlli ex art. 14 del dpr n. 34/2000, ha pro- ceduto a richiedere alle Soa, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata Os18, la documentazione rite- nuta da queste probatoria ai fini del ricono- scimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui è stata comprovata l’effettiva disponibi- lità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell’attestazione.

La documentazione inviata dalle Soa è ri- sultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa senza alcun riferimento né alla localizzazione dello stabilimento né al titolo giustificativo dell’effettiva disponibilità dello stabilimento da parte dell’impresa. Il servizio ispettivo, non ritenendo la documentazione in- viata dalle Soa sufficiente al fine del puntuale riscontro dell’effettiva produzione dei manu- fatti previsti dalla declaratoria, nonché dell’ef- fettiva disponibilità dello stabilimento, ha pro- ceduto a richiedere alle Soa ed alle imprese

interessate una memoria corredata dalla re- lativa documentazione sulle circostanze emer- se dagli esiti istruttori.

La documentazione aggiuntiva prodotta dal- le Soa e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in ordine alle modalità di ac- certamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessità, da parte degli operatori del set- tore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le que- stioni prospettate ed, in particolare, una cor- retta lettura del dato normativo di riferimento.

L’esigenza di approfondire la tematica in or- dine alla qualificazione nella categoria spe- cializzata Os18 è scaturita anche dalle perti- nenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della ri- chiesta di chiarimenti del servizio ispettivo.

È stato precisato, infatti, che non può es- sere ritenuta ostativa al rilascio della atte- stazione nella categoria Os18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all’interno del cantiere allestito per una determinata com- messa posto che l’attività delle imprese di co- struzione è caratterizzata dal fatto che la pro- duzione viene realizzata attraverso moltepli- ci cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenzia- to che richiedere la disponibilità di uno sta- bilimento per tutta la durata di validità dell’at- testazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale oc- corrente per la qualificazione nella categoria specializzata Os18 oltre a quelli previsti dall’art 18 del dpr n. 34/2000 e s.m.

Anche in ordine al requisito di cui all’art.

18, comma 5, lettere b) e c) del dpr n. 34/2000 e s.m. hanno precisato che i contratti d’ap- palto cui si riferiscono le prestazioni sono sor- ti anteriormente all’entrata in vigore dello stes- so dpr, ovvero in epoca in cui vigeva prima il dm 25 febbraio 1982, n. 770 e successivamente il dm 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disci- plina di dette norme le lavorazioni oggi ri- comprese nella categoria specializzata Os18 venivano ricondotte rispettivamente nella ca- tegoria 17 e nella categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilità di uno stabilimento di produ- zione.

Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convoca- continua - La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

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APPALTI

te in audizione anche le associazioni di cate- goria Ance, Agi, Ancpl e Finco. In tale sede, l’Agi ha osservato che l’utilizzo di termini co- me «produzione in stabilimento o propri sta- bilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento deb- ba collocarsi fuori dal cantiere.

In questo senso è da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria spe- cializzata Os13 dove, sebbene la corrispon- dente declaratoria faccia riferimento al ter- mine stabilimento, non si è mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese rea- lizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l’Agi che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto non può nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuo- ri dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali compo- nenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, per esempio, uno stabilimento in una città X si debba trasportare le componenti ivi pro- dotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La Finco ha richiamato quanto indicato nell’atto di segnalazione ed, in particolare, la neces- sità che la qualificazione nella categoria spe- cializzata Os18 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabili- menti.

Considerato in diritto

La declaratoria di cui all’allegato A del dpr 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. relativamente alla categoria specializzata Os18 prevede «la- vorazioni costituite dalla produzione in sta- bilimento e dal montaggio in opera di strut- ture in acciaio e di facciate continue costitui- te da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». L’Autorità, con la de- terminazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e) dell’allegato alla determi- nazione, ha precisato che la qualificazione nel- le categorie specializzate Os13, Os18 e Os32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’in- stallatore stesso in propri stabilimenti. Con il comunicato alle Soa del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l’Autorità ha, poi, chiarito

che: … la qualificazione nelle categorie Os13, Os18, Os32 può essere attribuita solo qualo- ra i componenti messi in opera siano stati pro- dotti dall’installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazio- ne con proprie maestranze e mezzi.

L’elemento di novità introdotto dal legisla- tore nella declaratoria della categoria specia- lizzata Os18 di cui all’allegato A del dpr n.

34/2000 e s.m., rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/82 e n.

304/98, è stato quello di introdurre la locu- zione produzione in stabilimento. La novità, pertanto, è stata quella di riservare la quali- ficazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi pre- visti dalla declaratoria della suddetta cate- goria Os18.

L’esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacità ed organizzazione aziendale è stata determinata dalla specifi- cità tecnica degli elementi rientranti in det- ta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarità del- la produzione e della messa in opera in quan- to il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici è, di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualità nei propri stabilimenti.

La precedente normativa dell’Albo nazionale dei costruttori, infatti, non prevedeva per ta- le categoria la produzione in stabilimento e da ciò deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al dpr n.

34/2000 e s.m., hanno dimostrato i lavori ese- guiti, anche sulla base di una produzione al- lestita in cantiere o sulla base di stabilimen- ti all’uopo affittati per la durata della com- messa, ma deriva, altresì, l’infondata argo- mentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, è suffi- ciente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale lavorazione in uno stabi- limento la cui disponibilità è limitata al mo- mento della rilascio della attestazione di qua- lificazione.

La qualificazione nelle categorie specializ- zate individuate con l’acronimo Os è conse- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - segue

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APPALTI

guita dimostrando capacità di eseguire in pro- prio l’attività delle lavorazioni che costitui- scono parte del processo realizzativo di un’ope- ra o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;

la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacità ope- rativa ed organizzativa come, d’altra parte, è indicato nelle premesse dell’allegato A del dpr n. 34/2000 e s.m.

In tale contesto, dal combinato disposto del- la declaratoria dell’allegato A del dpr n.

34/2000 e s.m. e dell’articolo 18, comma 8, del- lo stesso dpr risulta che l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura tecni- ca per la qualificazione nella categoria Os18 non può prescindere dalla verifica circa la di- sponibilità dello stabilimento di produzione.

L’accertamento sulla disponibilità dello sta- bilimento deve implicare necessariamente la disponibilità attuale e futura, posto che, solo attraverso l’accertamento della disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’at- testazione risulta comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica presta- zione richiesta oggi dal dpr 34/2000 e s.m. A parere di questa Autorità, le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dal- le associazioni di categoria si basano essen- zialmente sulle esigenze organizzative dell’at- tività produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla necessità dell’ef- fettiva disponibilità di uno stabilimento di pro- duzione per un periodo di tempo almeno pa- ri alla durata di validità dell’attestazione di qualificazione.

Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizza- to, infatti, ai fini della qualificazione nella cor- rispondente categoria non ad altri fini. Per l’attribuzione della qualificazione nella cate- goria specializzata Os18 deve essere dimo- strata la dotazione stabile di uno stabilimen- to di produzione con macchinari e maestran- ze idonee. Questa dotazione implica una spe- cifica capacità aziendale nel settore della ca- tegoria e, conseguentemente, la sicurezza che l’impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle struttu- re previste nella suddetta categoria. Tale as- sunto non può, però, comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano

essere posti in opera in tutti i cantieri di per- tinenza dell’impresa presenti in aree geogra- fiche diverse da quella ove l’impresa ha in di- sponibilità uno stabilimento di produzione.

La necessaria provenienza di alcuni manu- fatti da individuati stabilimenti può discen- dere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano spe- cifiche abilitazioni tecniche ed amministrati- ve per la produzione e l’utilizzo di determi- nati componenti.

Da ciò discende l’infondata argomentazione della segnalazione della Finco in ordine alla necessità che la qualificazione nella categoria Os18 può essere attribuita qualora, in rela- zione al requisiti inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabili- menti.

La necessaria specifica organizzazione azien- dale per sottoattività dell’azienda è contenu- ta ed è stata ribadita anche dalla determina- zione dell’Autorità in tema di trasferimento di ramo d’azienda ove è stato previsto che la possibilità di distinguere in rami l’azienda, comunque, è condizionata da:

a) esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell’imprenditore mediante un’unica organizzazione di impresa (ri- sorse, persone, attrezzature);

b) un’articolazione dell’organizzazione in sottorganizzazioni corrispondenti alle di- verse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste.

È soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare di azienda sud- divisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l’imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.

Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni ma- teriali e altri immateriali, unitariamente con- siderati proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchina- ri), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (cre- diti, debiti).

La sottorganizzazione oggetto del trasferi- mento del ramo d’azienda relativo alle lavo- razioni nella categoria Os18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ri- comprendere necessariamente la disponibilità continua - La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

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APPALTI

dello stabilimento che costituisce il mezzo d’opera indispensabile ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa de- claratoria.

L’effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconosci- mento della qualificazione nella categoria Os18, la ricorrenza del requisito di cui all’ar- ticolo 18, comma 8, del dpr n. 34/2000 e s.m.

laddove prevede che l’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di at- trezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamen- to tecnico, in proprietà o in locazione finan- ziaria o in noleggio.

L’art. 18, comma 8, ai fini della dimostra- zione dell’attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo me- diante l’effettiva proprietà in capo all’impre- sa della attrezzatura stessa, ma anche attra- verso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continua- tiva e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.

Infatti, è necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria Os18, che nell’ipotesi di cessione transiti in capo al ces- sionario oltre al know how e al personale spe- cializzato nelle lavorazioni che ricadono nel- la categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse.

In base alle considerazioni svolte, ad inte- grazione di quanto già espresso nella deter- minazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al pun- to 7, lettera e), dell’allegato alla determina- zione in ordine al riconoscimento della quali- ficazione nella categoria Os18, si specifica che:

1) l’accertamento della sussistenza dell’ade- guata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell’allegato A del dpr 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e dell’articolo 18 comma 8, del medesimo dpr non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufat- ti e componenti da mettere in opera;

2) la disponibilità dello stabilimento di pro- duzione deve essere attuale e futura, po- sto che solo attraverso l’accertamento del- la disponibilità dello stabilimento per l’in- tera durata dell’attestazione è compro- vata la capacità dell’impresa ad esegui- re la specifica prestazione richiesta dal- la declaratoria dell’allegato A) del sud- detto dpr;

3) lo stabilimento, tenuto conto che l’art. 18, comma 8, del dpr n. 34/2000 e s.m., ai fi- ni della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del re- quisito possa essere provato non solo me- diante l’effettiva proprietà in capo all’im- presa della attrezzatura stessa, ma an- che attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione fi- nanziaria, non dovrà essere necessaria- mente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuati- va e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giu- gno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;

4) la qualificazione può essere attribuita an- che nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente com- ponenti e manufatti prodotti nello stabi- limento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di qualificazione;

5) la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata del- la qualificazione comporta l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modi- fica dell’attestazione, con la eliminazio- ne della qualificazione nella categoria Os18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità;

6) il titolo inerente la disponibilità dello sta- bilimento e l’obbligo di cui al precedente punto 5 deve essere annotato nel registro della competente camera di commercio.

Il relatore Il presidente

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data

Il segretario

La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - segue

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