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LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI. CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE A.A. 2020/21 Prof. Maurizio Nicolella

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(1)

LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

(2)

D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 303/56 - Norme per l’igiene del lavoro

D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

1990 Integrazione EU: recepimento direttive EU

D.Lgs. 277/91 - Protezione dei lavoratori da agenti fisici, chimici e biologici

Concezione sistemica dei processi produttivi e visione globale dei fattori di rischio.

STORIA DELLA SICUREZZA NEL LAVORO

1994 / 2008:

D. Lgs. 626/94 (sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

D. Lgs. 494/96 (sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili),

D. Lgs. 528/99, D.P.R. 222/2003,

(3)

IL CAMBIAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL RISCHIO

MODELLO TECNOLOGICO E INGEGNERISTICO:

L’idea è che i sistemi diventano piu sicuri se si incrementa la tecnologia e si diminuisce l’azione umana.

In caso di errore: chi sbaglia è negligente (modello causale semplice con attribuzione di colpa)

Soluzioni: misure disciplinari e rinforzo della norma.

MODELLO DEL FATTORE UMANO:

Il modello si concentra sul ”funzionamento” dell’uomo ed in particolare sull’errore umano.

Soluzioni: migliorare le interfacce, le procedure e il contesto di lavoro locale.

I MODELLI ORGANIZZATIVI E SOCIO-TECNICI E LE CULTURE DELLA SICUREZZA:

Diventano centrali gli aspetti organizzativi, le culture della sicurezza, le comunità di pratiche di lavoro

ANNI

‘60-’70

ANNI

‘80

ANNI

‘90

AZIONE TE CNIC A AZION E G ANI ZZ A TIV A

(4)

LE “ NOVITA’ “ DEI D. LGS. 626/94 e 494/96 e s.m.i.

NUOVE FIGURE DEL PROCESSO EDILIZIO:

- Committente

- Responsabile dei lavori

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

- Datore di lavoro

- Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

- Lavoratori subordinati - Lavoratori autonomi

TUTELA DA PARTE DEL

DATORE DI LAVORO DI IGIENE E SICUREZZA ANCHE DEI LAVORI AUTONOMI

NOTIFICA PRELIMINARE

FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA

PIANO DI SICUREZZA

DURATA E N° IMPRESE COME

FATTORI DI RISCHIO

(5)

DEFINIZIONI art. 89

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere":

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal

committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;

nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(6)

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del presente Capo;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,

dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la

realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro

dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai

DEFINIZIONI art. 89

(7)

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il

committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla

esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal

consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

ibis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in

DEFINIZIONI art. 89

(8)

"circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto", e questo tipo di infortunio è affrontabile "principalmente mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro".

"circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili", legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale.

"il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori". [COMMISSIONE EUROPEA SULLE CAUSE DEGLI INFORTUNI]

coinvolgere i committenti nel processo preventivo

il processo preventivo deve iniziare a monte del cantiere

(9)

PIANIFICARE LA SICUREZZA

PIANIFICARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ IN SICUREZZA

PIANIFICARE LE ATTIVITA’

(10)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui

all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al

progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della

progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori art. 90 D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(11)

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per

l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la

esecuzione dei lavori.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori art. 90 D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(12)

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

7. Lavori subacquei con respiratori 8. Lavori in cassoni ad aria compressa

Quali sono considerati lavori “a rischio”?

ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(13)

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV .

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO art. 100

D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(14)

La salute è il bene primario e variabile di ogni individuo; lo stato di salute rappresenta, sul luogo di lavoro, una buona integrazione fra uomo e ambiente di lavoro

La sicurezza è una condizione, uno stato di fatto, a cui occorre tendere per garantire in primo luogo la tutela della salute eliminando i rischi

Tutelare la salute significa cercare di evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi che possono provocare malattie professionali

Tutelare la sicurezza significa cercare di evitare eventi infortunistici (es.:

sicurezza delle macchine

La tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro si concretizza con azioni volte

Cosa sono “salute e sicurezza” che sono tutelati dal T.U.S.?

D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(15)

La salute e la sicurezza si associano alle condizioni di pericolo e di rischio, che interagiscono nei luoghi di lavoro

Il PERICOLO è associato alla potenzialità di una determinata entità di causare un danno più o meno grande, alle persone o al contesto

Il RISCHIO è invece la possibilità, o la frequenza, correlata al verificarsi di un evento dannoso

PERICOLO

RISCHIO

fonte di possibili danni alla salute (UNI EN 292-1)

combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute in situazioni pericolose

D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(16)

Definizione: Procedimento di analisi e di ricerca atto ad individuare i potenziali fattori di pericolo legati alla probabilità che questi possano provocare un danno, stimando in base a queste due variabili la grandezza del danno, in modo da porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, tenendo conto delle priorità.

Scopo della valutazione è di ricercare in modo ragionevole e facilmente comprensibile le potenziali fonti di pericolo.

Individuare le misure di protezione in modo da eliminare il rischio o, dove ciò non risulti possibile, ridurlo ad un livello ritenuto accettabile e pianificare il miglioramento ed il controllo delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, altresì permettere al datore di lavoro di scegliere, dove necessario, i DPI idonei ad avviare, comunque, un programma di informazione e formazione dei lavoratori.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

D.Lgs. 81/2008

(“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

(17)

APPROCCIO PRELIMINARE

PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

OSSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E/O DI LUOGHI DI LAVORO

OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITA ’ E DELLE MANSIONI SVOLTE

CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E/O DEL LORO RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

INDIVIDUAZIONE DI SITUAZIONI E/O COMPORTAMENTI A RISCHIO

(18)

TIPICI FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO INFORTUNI

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO FISICO

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO LEGATO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(19)

MECCANICO

ELETTRICO

(20)

GAS

VAPORI

AEROSOL

(21)

RUMORE

ILLUMINAZIONE

VIBRAZIONI

MICROCLIMA

RADIAZIONI

IONIZZANTI E

NON IONIZZANTI

(22)

BATTERI

VIRUS

PARASSITI FUNGHI E

MUFFE

(23)

ANSIA

RESPONSABILITA’

RITMI ECCESSIVI

MONOTONIA RIPETITIVITA’

TURNI DI LAVORO

(24)

A. CONTESTO E CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

B. NATURA DEL LAVORO E PROCEDURE DI ESECUZIONE

C. UTILIZZO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE

D. IMPIEGO DI MATERIALE CON PARTICOLARI

CARATTERISTICHE

POTENZIALI FONTI DI RISCHIO IN UN

CANTIERE DI OPERE CIVILI:

(25)

RISCHIO DANNO

(26)

La magnitudo del rischio è data da:

R = P x D

Dove:

R = magnitudo del rischio

P = probabilità o frequenza con la quale si verifica l’evento dannoso

D = magnitudo delle conseguenze, ovvero del danno causato ai lavoratori

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(27)

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI

4 altamente

probabile

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già

verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe

stupore in azienda

3 probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto E’ noto qualche episodio in cui ala mancanza ha fatto

seguito un danno. Il verificarsi del danno

susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2 poco

probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti

pochissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili.

Tabella scala delle probabilità

(28)

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI 4 gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

3 grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

2 medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili

1 lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Tabella scala della entità del danno

(29)

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

R > 8 azioni correttive indilazionabili

4 < R < 8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2 < R < 3 azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

Matrice Valutazione del Rischio

(30)

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO: IL PIANO DI LAVORO

Una volta identificati e valutati i rischi, la prima domanda da porsi è se gli stessi siano o meno controllabili nel modo adeguato e, nel tempo, migliorabili mediante un programma di attuazione delle misure di sicurezza, tendendo alla loro eliminazione.

Il programma degli interventi atti all’eliminazione dei rischi deve

comprendere necessariamente la volontà delle direzione aziendale di

migliorare il livello di protezione, quindi di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

(31)

RIDUZIONE DEL RISCHIO

adozione di

MISURE DI PREVENZIONE e/o

MISURE DI PROTEZIONE

(32)

LA PROCEDURA…

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

per la sicurezza, per la salute, per la sicurezza e la salute

VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI

(matrice PxD)

ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI, variazione di tempi, posti, ecc.)

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

(33)

Il PREPOSTO è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.

I COMPITI dei preposti riguardano: il controllo dei lavoratori per

verificare il rispettino delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo corretto dei DPI e delle

strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;

la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

La figura del PREPOSTO

(34)
(35)
(36)
(37)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

(38)

DEFINIZIONE

Si intende per dispositivo di protezione individuale ad essere (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,

nonché ogni complemento tale scopo

o accessorio destinato a

(TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; art. 74)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(39)

• D.P.R. 547/55: Norme generali di prevenzione degli infortuni

• D.P.R. 303/56: Norme generali per l’igiene sul lavoro

• D. Lgs. 475/92: Attuazione direttiva 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in relazione ai dispositivi di protezione individuale

• D. Lgs. 626/94: Titolo IV uso dei dispositivi di protezione individuale e Allegati III, IV , V

• D.M. 2 maggio 2001: Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale

• D.Lgs 235/03: Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

• D.Lgs 81/2008: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA

PRINCIPALI NORME

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(40)

indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati alla protezione;

attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;

attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia etc.;

attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

• i materiali sportivi;

• i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

• gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

• tutti i mezzi personali di protezione progettati e costruiti

Non sono considerati DPI…

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(41)

• L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva.

• Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di

prevenzione e/o con procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l’esposizione del lavoratore.

• Se si verifica la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l’attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione

individuale.

QUANDO SI USANO I DPI…

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(42)

1. Conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.

475.

2. Devono inoltre:

A) essere adeguati ai rischi da prevenire(occorre scegliere il DPI specifico sia come tipologia che come grado di efficienza), senza comportare di per sé un rischio maggiore (ad esempio le scarpe in certe condizioni devono essere facilmente sfilabili, i dispositivi antirumore non devono limitare la possibilità di udire sirene o richiami);

B) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

C) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore D) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere,

REQUISITI DEI DPI:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(43)

1. analisi del rischio: individuazione del rischio e dei punti critici del procedimento

2. analisi e valutazione dei rischi residui: individuazione dei rischi non eliminabili con forme di protezione collettiva e quindi valutazione del tipo e delle modalità dell’esposizione.

3. individuazione e applicazione della normativa specifica per il rischio individuato: conoscenza delle disposizioni di legge sia generali che eventuali disposizioni particolari per il rischio di cui si tratta (es.

BSE, amianto)

4. identificazione dei DPI necessari

5. individuazione delle norme di buona tecnica riguardanti il DPI:

stabilire quali sono le norme a cui deve rispondere il DPI. Sono normalmente norme UNI-EN e permettono di ottenere la marcatura

COME SI SCELGONO, GLI STEP:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(44)

6. identificazione delle caratteristiche specifiche del DPI tenendo conto dei rischi che l’uso del DPI può introdurre: oltre ai requisiti

essenziali che permettono al DPI di svolgere la funzione per cui è progettato ne esistono altri che possono renderlo, per esempio, più confortevole. Valutare sempre i disagi che l’uso del DPI comporta (limitazione della visuale o dell’avvertimento di segnali, dei

movimenti, caldo etc.)

7. raffronto con quanto è disponibile in commercio

8. acquisizione di alcuni modelli e raccolta informazioni: la migliore scelta può essere fatta, se possibile, facendo provare i DPI ad alcuni dei futuri utilizzatori

9. scelta definitiva

10. verifiche periodiche sull’adeguatezza del DPI: la scelta deve

aggiornarsi sia in base ad eventuali cambiamenti delle condizioni di

COME SI SCELGONO, GLI STEP:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(45)

1. scegliere i D.P.I. adeguati ai rischi

- effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

- individua e valuta le caratteristiche dei DPI - fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti

previsti aggiorna la scelta dei DPI 2. definire procedure d’uso dei D.P.I

- individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato

- provvede a che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti

- destina ogni DPI ad un uso personale prende misure adeguate in caso di DPI ad uso promiscuo

3. garantire la conservazione dei D.P.I - mantiene in efficienza i DPI

- ne assicura le condizioni di igiene

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(46)

4. rendere adeguate le conoscenze dei lavoratori

• informa preliminarmente il lavoratore dei rischi tutelati dal DPI

• rende disponibili informazioni su ogni DPI

• fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori

• assicura una formazione adeguata

• organizza uno specifico addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

L’addestramento e’ obbligatorio per:

• i dispositivi di protezione dell’udito

• i DPI appartenenti alla 3^ categoria del D.Lgs 475/92

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(47)

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. acquisire le conoscenze necessarie al corretto uso dei DPI

• si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro

Utilizzano i DPI conformemente alle informazioni, formazione ed addestramento ricevuti

2. garantire la conservazione dei DPI

• hanno cura dei DPI messi a loro disposizione

• non vi apportano modifiche di propria iniziativa

• seguono le procedure stabilite per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo

Segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(48)

Conservazione

Rispettare le indicazioni del fabbricante sia in magazzino che in esercizio (temperatura, umidità, etc.)

L’utente deve essere istruito su come conservare i DPI distinguendo fra i personali e quelli ad uso collettivo

Per DPI ad uso saltuario o necessari in caso di emergenza deve essere individuato il luogo di conservazione

Porre particolare attenzione a eventuali date di scadenza Manutenzione

Va dal semplice esame visivo al lavaggio, bonifica, sterilizzazione etc.

L’operatore deve essere addestrato e seguire le istruzioni del fabbricante Utilizzare i ricambi originali

Per alcuni DPI (autorespiratori, maschere a gas, etc.) è necessaria una manutenzione preventiva

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(49)

Formazione, informazione, addestramento

L’obiettivo è che il lavoratore utilizzi il DPI per tutto il periodo di esposizione al rischio e quindi:

L’informazione può realizzarsi anche senza la presenza fisica dell’informatore (materiale cartaceo, audiovisivi etc.) mentre formazione e addestramento

presuppongono un ruolo attivo del formatore e dell’operatore per sviluppare una coscienza della sicurezza. Bisogna prevedere un aggiornamento

periodico.

L’addestramento, obbligatorio per DPI di classe terza e per gli otoprotettori, deve far familiarizzare l’utilizzatore col dispositivo simulando tutte le

condizioni di rischio. L’avvenuto addestramento deve essere documentato e verificato.

Segnaletica di sicurezza

In prossimità della zona in cui è presente il rischio, si segnala l’obbligo di indossare i DPI. Se il rischio è genericamente presente nel locale il cartello potrà essere affisso all’ingresso mentre se il rischio è solo in una zona o, per esempio, in prossimità di un macchinario andrà affisso nelle sue vicinanze.

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(50)

CATEGORIE DI DPI

PRIMA CATEGORIA

Rischi di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire il progressivo verificarsi degli effetti lesivi.

[es. Azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti metallici. Azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti. Contatto o urti con oggetti

caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C. Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali. Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere gli organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente. Azione lesiva dei raggi solari].

Simbolo CE (Dichiarazione di conformità del fabbricante o mandatario)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(51)

CATEGORIE DI DPI

SECONDA CATEGORIA

Tutti i rischi non coperti dalle altre categorie.

Simbolo CE (Attestato di certificazione rilasciato da organismo notificato previa verifica del prototipo)

TERZA CATEGORIA

Rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire

tempestivamente la verificazione istantanea degli effetti lesivi.

[es. Aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti. Temperatura d’aria non inferiore a 100°C o non superiore a –50 °C. Cadute dall’alto. Tensioni elettriche pericolose]

CE + n° di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la

CATEGORIE DI DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(52)

LA MARCATURA

La garanzia che un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza è rappresentata dalla marcatura CE. La fabbricazione e la commercializzazione dei DPI è regolata dal D. Lgs. 475/92 e succ. che richiede appunto questo tipo di marcatura. I DPI sono divisi in tre

categorie a seconda della gravità dei rischi dai quali sono destinati a proteggere, le tre categorie hanno regole diverse per quanto riguarda l’apposizione del marchio CE.

Oltre alla marcatura CE su ogni dispositivo, se non meglio specificato dalla norma tecnica, deve essere presente:

- identificazione del fabbricante - riferimento al modello di DPI

- qualsiasi riferimento opportuno caratteristico del DPI

Se la progettazione e la costruzione hanno seguito una norma di

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(53)

LA MARCATURA

La marcatura deve essere facile da individuare e da leggere, la spiegazione della marcatura ed eventualmente la sua posizione devono essere riportati nella nota informativa.

Questa nota contiene, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante:

• le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati non devono avere alcun effetto nocivo;

• le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;

• gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

• le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

• la data o il termine di scadenza dei DPI;

• il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

• il significato della marcatura, se questa esiste;

• i riferimenti delle direttive applicate;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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PRINCIPALI D.P.I. PER CANTIERI EDILI

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Riferimenti

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