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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _773_ DEL 27/05/2022 AREA IV
Numero proposta: 1683
OGGETTO: Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 7/22 proposto da WISIL LATOOR SRL per l'annullamento del provvedimento P.G. n. 548962/21 notificato in data 29.10.2021 con il quale è stato ordinato alla Società ricorrente di adottare un sistema di depurazione delle acque reflue provenienti dall'attività di laboratorio odontotecnico esercitata nell'edificio di Viale Abruzzi n. 34.
L’Anno duemilaventidue, il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 11:05, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:
NOMINATIVO CARICA PRESENTE
SALA GIUSEPPE SINDACO SI
SCAVUZZO ANNA VICE SINDACO NO BERTOLÈ LAMBERTO ASSESSORE SI CAPPELLO ALESSIA ASSESSORE SI CENSI ARIANNA ASSESSORE SI CONTE EMMANUEL ASSESSORE SI
GRANDI ELENA ASSESSORE NO
GRANELLI MARCO ASSESSORE SI MARAN PIERFRANCESCO ASSESSORE SI
RIVA MARTINA ASSESSORE NO
ROMANI GAIA ASSESSORE SI
SACCHI TOMMASO ASSESSORE SI TANCREDI GIANCARLO ASSESSORE SI
Assume la presidenza il Sindaco Sala Giuseppe Partecipa il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio
E’ altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian ed il Vice Segretario Generale Vicario Zuccotti Andrea
Assiste altresì il Vice Capo di Gabinetto Mariangela ZACCARIA
IL PRESIDENTE
Verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta del Sindaco SALA Giuseppe in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
Direzione Avvocatura AREA IV -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 7/22 proposto da WISIL LATOOR SRL per l'annullamento del provvedimento P.G. n. 548962/21 notificato in data 29.10.2021 con il quale è stato ordinato alla Società ricorrente di adottare un sistema di depurazione delle acque reflue provenienti dall'attività di laboratorio odontotecnico esercitata nell'edificio di Viale Abruzzi n. 34.
p. L’Avvocato Capo
Il Direttore di Area Avv. Angela Bartolomeo
Firmato digitalmente
Il Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
- la Società ricorrente, che esercita attività di laboratorio di odontotecnica, è munita di un impianto di depurazione acque automatico situato in una delle cantine del civico 36, nel quale confluiscono i reflui industriali dei reparti ubicati sia al numero 34 che al n. 36 di Viale Abruzzi;
- a partire dal 2006, l’attività della ricorrente è stata oggetto di diversi esposti da parte del Condominio di viale Abruzzi 34 riguardanti le molestie olfattive derivanti dal funzionamento dell’impianto di depurazione.
- In diverse occasioni sono stati svolti sopralluoghi da ARPA nel corso dei quali è stato accertato che le esalazioni maleodoranti percepite dagli inquilini erano causate dal processo di fermentazione dei reflui presenti nella vasca di decantazione delle acque di lavorazione.
- La società ricorrente ha di volta in volta adottato gli interventi ritenuti idonei ad eliminare gli inconvenienti evidenziati durante i sopralluoghi.
- In data 7.03.2016 il Comune emetteva l’ordinanza con la quale prescriveva:
l’adozione di un sistema di depurazione delle acque reflue realizzato con le migliori tecniche disponibili che impedisse la dispersione di effluenti gassosi nell’ambiente circostante e quindi dotato di idoneo sistema di captazione e di abbattimento delle emissioni gassose; l’individuazione delle possibili situazioni causa di molestie olfattive, incluso il trasporto di materiali odorigeni, e delle soluzioni per porvi definitivamente rimedio.
- Avverso il suddetto provvedimento Wisil Latoor proponeva il ricorso R.G. n.
947/2016 definito da codesto TAR con la sentenza n. 1459/2017. L’ordinanza comunale del 2016 veniva annullata per carenza di istruttoria, ritenendo il Collegio che non vi fosse stato l’accertamento delle emissioni, che non fossero state svolte analisi delle acque reflue da sottoporre a depurazione e che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato contenesse, quanto alla seconda prescrizione, un ordine indeterminato tale da renderne incerta la corretta esecuzione.
- In data 14.02.2020, a seguito di un nuovo esposto per molestie olfattive, i tecnici dell’Arpa Lombardia eseguivano un nuovo sopralluogo presso il laboratorio odontotecnico della Wisil Latoor sito in viale Abruzzi n. 34/36.
- Nella relazione che riportava gli esiti della attività di controllo venivano raggiunte le seguenti conclusioni: i) il sistema di depurazione, così come condotto, non fornisce sufficienti garanzie di non provocare l’insorgenza di emissione odorigene sgradevoli a causa soprattutto della discontinuità dello scarico e del ristagno delle acque nelle vasche di decantazione; ii) emissioni odorigene sono generate anche nella fase di
movimentazione dei fanghi di depurazione attraverso le scale del civ. 34 verso un box del civ. 36.
- Al Comune di Milano Arpa chiedeva di emettere un provvedimento che imponesse alla società di: adottare un sistema di captazione delle emissioni generate dal sistema di depurazione delle acque e convogliare le emissioni oltre il colmo del tetto con condotto a sé stante ad uso esclusivo; evitare la movimentazione dei fanghi di depurazione verso il box del civ. 36, mantenendo lo stoccaggio di tali rifiuti in situ;
dotarsi di procedure interne al fine di regolamentare le modalità di movimentazione dal luogo di utilizzo al luogo di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle vaschette di decantazione e dalla pulizia dei fanghi di depurazione al fine di minimizzare l’impatto sfavorevole che tali operazioni possono avere nell’ambiente circostante in considerazione della coesistenza con l’abitazione civile.
- Con nota del 24.03.2020, il Comune di Milano comunicava a Wisil Latoor l’avvio del procedimento riportando le prescrizioni indicate da Arpa Lombardia.
- Con nota del 9.09.2020, il Comune di Milano sollecitava Wisil Latoor a ottemperare a quanto indicato nell’avviso di avvio del procedimento.
- Wisil Latoor s.r.l., comunicava, tramite il proprio legale, che la società aveva già messo in atto le procedure preannunciate al fine di ridurre il rischio di dispersione di emissioni odorigene. Ribadiva, invece: che il sistema di captazione esistente era idoneo a contenere le emissioni odorose e necessitava al più di una mera manutenzione straordinaria atta a ripristinare gli originari standard di efficienza; che la costruzione di una canna fumaria era un’opera eccessiva rispetto alla reale situazione di emissioni olfattive e agli obiettivi perseguiti. Assumeva, infine, che, essendo il cortile condominiale accessibile solo attraverso un passaggio pedonale, la realizzazione della canna fumaria sul lato interno del palazzo avrebbe richiesto l’installazione di un ponteggio e quindi oneri finanziari particolarmente gravosi e non sostenibili dalla sua assistita, soprattutto nell’attuale momento di crisi economica in cui tutto il personale di Wisil Latoor era collocato in CIG a rotazione.
- In data 24.03.2021, Arpa Lombardia effettuava un nuovo sopralluogo volto a verificare l’ottemperanza all’avvio del procedimento. All’esito del sopralluogo, l’Agenzia regionale riferiva che la società aveva posto in essere una procedura interna per la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle vaschette di decantazione e dalla pulizia dei fanghi di depurazione; quanto al punto 3 dell’avvio del procedimento, confermava che la soluzione alternativa proposta dalla società non fosse risolutiva del problema e che fosse necessario realizzare la condotta per l’allontanamento delle emissioni oltre il colmo del tetto.
- Il Comune di Milano inviava una seconda nota di sollecito ad ottemperare a quanto indicato nell’avviso di avvio del procedimento e, preso atto della mancanza di volontà della società di installare la canna fumaria, concludeva il procedimento ordinando l’adozione, entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, di un sistema di convogliamento delle emissioni generate dal sistema di depurazione delle acque, e diffuse nel locale cantina, all’esterno oltre il colmo di tetto (1 metro) con condotto a sé stante ad uso esclusivo.
- Con ricorso notificato in data 23.12.2021, la società impugnava avanti al TAR il suddetto provvedimento. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza emessa dal Comune di Milano sarebbe stata in contrasto con l’art.
272 del D.lgs. n. 152/2006 in quanto l’attività produttiva svolta dalla Wisil Latoor rientrerebbe tra quelle che il legislatore considera scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico; con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe agito al fine di salvaguardare l’incolumità e la salute pubblica e che, quindi, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ex art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000; con il terzo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è stato ritenuto illegittimo in ragione della carente ed erronea motivazione e dei vizi che inficerebbero l’attività istruttoria di ARPA.
- Nell’imminenza dell’udienza di sospensiva si è provveduto a costituirsi in giudizio, depositando fascicolo e documenti.
- Il TAR adito, alla camera di consiglio del 28.01.2022, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, fissava l’udienza pubblica del 14.06.2022.
Considerato che:
- Il Direttore dell’Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, esaminati gli atti d’ufficio, ha chiesto all’Avvocatura Comunale che venga disposta la costituzione in giudizio del Comune di Milano a difesa dei provvedimenti assunti, in questa fase e negli eventuali successivi gradi di giudizio.
- la disciplina delle attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui all’art. 272 del D.lgs. 152/06 non viene in considerazione nel procedimento per cui è causa dato che i provvedimenti impugnati sono stati adottati ai sensi dell’art. 53 della L.R. 64/81 al fine di mitigare le molestie olfattive riscontrate nel corso dei sopralluoghi di ARPA.
- La problematica oggetto del procedimento è sempre stata individuata, non già di natura sanitaria, ma come molestia olfattiva.
- l’esistenza delle emissioni olfattive è stata accertata dagli ispettori di ARPA, che hanno condotto i sopralluoghi presso i condomini di viale Abruzzi 34 e 36. Tali rilievi non sono inficiabili per l’assenza delle misurazioni eseguite in conformità alla specifica norma tecnica UNI EN 13725/2014 richiamata dalla ricorrente ciò anche in quanto per l’impianto in questione non sono previsti limiti al di sotto dei quali sia consentita l’emissione di molestie da parte dell'impianto.
Ritenuto che:
- è opportuno formalizzare, anche a ratifica delle attività processuali svolte, la costituzione in giudizio nella fase di merito e negli eventuali successivi gradi di giudizio a difesa dell’operato e dei provvedimenti assunti dal Comune di Milano.
Atteso che:
- il patrocinio municipale è svolto da avvocati della Civica Avvocatura;
- le eventuali spese di lite dipendenti da sentenza o da altro titolo giudiziale esecutivo saranno impegnate ai sensi di legge;
- il carattere meramente ipotetico di tali spese, allo stato indeterminabili sia nell’an sia nel quantum, esenta dall’acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all’art.
49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
Visto:
- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- l’art. 43, comma 3, lettera d) dello Statuto del Comune di Milano.
Ritenuta la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 47, 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
DELIBERA
la costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 7/22 proposto da WISIL LATOOR SRL per l'annullamento del provvedimento P.G. n. 548962/21 notificato in data 29.10.2021 con il quale è stato ordinato alla Società ricorrente di adottare un sistema di depurazione delle acque reflue provenienti dall'attività di laboratorio odontotecnico esercitata nell'edificio di Viale Abruzzi n. 34.
Firmato digitalmente da BARTOLOMEO ANGELA, SALA GIUSEPPE
FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 7/22 proposto da WISIL LATOOR SRL per l'annullamento del provvedimento P.G. n.
548962/21 notificato in data 29.10.2021 con il quale è stato ordinato alla Società ricorrente di adottare un sistema di depurazione delle acque reflue provenienti dall'attività di laboratorio odontotecnico esercitata nell'edificio di Viale Abruzzi n. 34.
Numero progressivo informatico:
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE DI AREA Avv. Angela Bartolomeo ……….
#firmadigitale;0,16 #
Firmato digitalmente da BARTOLOMEO ANGELA in data 26/05/2022
FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 7/22 proposto da WISIL LATOOR SRL per l'annullamento del provvedimento P.G. n. 548962/21 notificato in data 29.10.2021 con il quale è stato ordinato alla Società ricorrente di adottare un sistema di depurazione delle acque reflue provenienti dall'attività di laboratorio odontotecnico esercitata nell'edificio di Viale Abruzzi n. 34.
Numero proposta: 1683
PARERE DI LEGITTIMITA’
(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) Favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 26/05/2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _773_ DEL 27/05/2022
Letto approvato e sottoscritto IL Sindaco Giuseppe Sala Firmato digitalmente
IL Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua Firmato digitalmente ________________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.
ILSegretario Generale Fabrizio Dall'Acqua Firmato digitalmente