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Quesiti sulle ferie. (Risposta a quesiti del 12 ottobre 2016) Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 Ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera: - letta

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Quesiti sulle ferie.

(Risposta a quesiti del 12 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 Ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

- lettala nota dell’8 giugno 2015 con la quale il dott. …, Consigliere della Corte d’appello di …, chiede a questo Consiglio superiore: a) “se è corretto ritenere che durante il periodo di sospensione delle udienze previsto dal dirigente dell’ufficio, il sottoscritto non può e non deve svolgere alcuna udienza, neppure per le urgenze, in quanto tale periodo è destinato allo svolgimento e all’esaurimento degli affari pendenti: eventuali procedure d’urgenza, quindi, dovrebbero essere assegnate alla sezione feriale…; b) se è corretto ritenere che, ai fini del conteggio dei giorni di ferie, il sottoscritto non debba considerare il sabato…; c) se è corretto ritenere, in ogni caso, che ove si opti per un numero di giorni di ferie pari a 30, sia a maggior ragione inevitabile non calcolare il giorno del sabato…; d) se è corretto ritenere che – ad esempio, per riservarsi la possibilità di studiare i fascicoli di settembre e ottobre, soffermarsi sull’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale etc. – possono essere chiesti tra i 15 e i 20 giorni di ferie per il periodo di agosto con le seguenti specificazioni: 1) il dirigente dell’ufficio non può d’autorità estendere il periodo feriale oltre i 15 giorni richiesti, potendo fare ciò solo su specifica motivazione e in ogni caso consentendo al magistrato di conservare un numero residuo di ferie sufficiente per il resto dell’anno; 2) il sottoscritto deve comunque programmare i restanti 15 giorni; 3) i giorni di agosto non presi a titolo di ferie non determinano l’inserimento automatico del sottoscritto nella sezione feriale, dovendo semplicemente il magistrato essere reperibile (…)”;

- considerata in materia la circolare di questo Consiglio n. P 6199/2015 del 27 marzo 2015, modificativa della precedente circolare n. P 10588/2011 del 22 aprile 2011;

- considerata poi la “nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del Csm in tema di ferie”, approvata dal C.S.M. in data 20 aprile 2016;

- chetale circolare chiarisce che nel periodo “di distacco”, ossia nel “periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all’esaurimento delle attività in corso”, i magistrati “non sono in congedo e quindi dovranno comunque essere immediatamente reperibili per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sono divenuti titolari”;

- che,quindi, nel periodo di sospensione dalle udienze dal 20 al 26 luglio 2015, di cui al decreto del Presidente della Corte d’appello di … del 30 aprile 2015, i consiglieri della Corte, ivi compreso il dottore …, potevano e dovevano svolgere tutte le attività d’urgenza ivi indicate;

- che,infatti, tali attività d’urgenza erano state espressamente riferite dal Presidente della Corte alle istanze, anche di sospensione, depositate “entro il 4 luglio 2015”, ossia a procedimenti dei quali i magistrati erano divenuti titolari “in precedenza”, proprio come prescrive la predetta nota del 20 aprile 2016;

- consideratopoi, quanto alla giornata del sabato, che la medesima nota prescrive quanto segue: “La giornata di sabato è peculiare, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguenti ad una naturale riduzione del lavoro. Pertanto la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità. La natura non festiva del giorno di sabato, tuttavia, richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Fa eccezione, e dunque non occorre che il magistrato sia messo in congedo, l’eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo”;

- chetale nota, di natura ricognitiva e non innovativa, ha effetti anche per il passato, oltre che per il futuro;

- che,di conseguenza, nei giorni di congedo ordinario del dott. … andava e va conteggiato anche il sabato, salvo che il predetto avesse previamente garantito la sua presenza in ufficio o la sua pronta reperibilità per il compimento di atti;

- considerato infine, quanto al quesito sub d), che la predetta circolare n. 10588/2011 precisa che, a causa di “una progressiva dilatazione di quei procedimenti che non subiscono interruzioni nel periodo feriale, in materia sia civile sia penale”, va attenuato il principio secondo cui “la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale”, di talché i magistrati possono fruire

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di alcuni giorni di ferie “al di fuori del periodo feriale… tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo” (così anche nella già citata nota ricognitiva);

- che, nei giorni di servizio durante il periodo feriale, il magistrato deve prestare servizio nella sezione feriale, ove inseritovi dal dirigente dell’ufficio, ovvero, se non inserito nella sezione feriale, deve essere presente in ufficio oppure deve comunque garantire la sua reperibilità, ponendosi “in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole” (così nella già citata nota ricognitiva del 20 aprile 2016).

Pertanto il Consiglio

delibera

- di rispondere ai quesiti di cui in premessa affermando che il dott. …: 1) nel periodo di distacco, ivi compreso quello di cui al quesito sub a) di cui in premessa, è tenuto ad essere reperibile, ed a tenere udienza, per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sia divenuto titolare; 2) nei propri giorni di congedo ordinario deve vedersi conteggiato anche il sabato, salvo che abbia previamente garantito la sua presenza in ufficio o la sua pronta reperibilità per il compimento di atti; 3) può fruire di congedo ordinario anche al di fuori del periodo di sospensione feriale, tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo e purché, nei periodi in cui sia in servizio, lo sia ad ogni effetto.

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