• Non ci sono risultati.

considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 marzo 2015, ha adottato una delibera avente ad oggetto la regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce dell’art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 marzo 2015, ha adottato una delibera avente ad oggetto la regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce dell’art"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

1

Criteri cui devono ispirarsi i Dirigenti degli uffici giudiziari nell’autorizzare le ferie ai magistrati dell’ufficio.

(Risposta a quesiti del 30 luglio 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2015, ha adottato la seguente delibera:

- vista nota in data 15 aprile 2015 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di … chiede “se, in base alla normativa vigente e tenendo conto della gerarchia delle fonti normative (per cui, almeno fino ad ora, e per quanto mi consta, un decreto ministeriale non può abrogare una disposizione di legge) il periodo di congedo ordinario per ferie dei magistrati possa essere legittimamente considerato dallo scrivente di giorni 45 o se invece lo stesso debba seguire necessariamente quella interpretazione che secondo le stesse delibere consiliare potrebbe trovare ingresso “solo in assenza di espressa previsione normativa” (che invece c’è o, meglio, c’è ancora e che indica in 45 giorni il monte ferie dei magistrati che esercitano funzioni giudiziarie);

- considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 marzo 2015, ha adottato una delibera avente ad oggetto la regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 132/2014, delibera tuttora adeguata a regolamentare la materia ed alla quale per intero si rinvia;

- considerato che con la delibera predetta il CSM prendeva atto che in data 13 gennaio 2015 il Ministro della giustizia aveva emanato il decreto previsto dall’art. 90 Ord. giud. con il quale determinava il periodo feriale a decorrere dal 27 luglio e fino al 2 settembre 2015; che il CSM prendeva altresì atto che il periodo feriale è stato fissato in tale arco temporale e che, in base all’indicazione ministeriale, è stato ritenuto consistente in trenta giorni il monte ferie per i magistrati ordinari (oltre i quattro giorni per le cd. festività soppresse e due aggiuntivi al congedo ordinario), in attesa degli esiti dei ricorsi giurisdizionali e delle ulteriori valutazioni di questo Consiglio;

- rilevato, infine, che allo stato nulla è mutato rispetto a quanto indicato in delibera e che l’esito di un ricorso giurisdizionale ha visto il Tar Lazio optare per la soluzione dell’abrogazione della disposizione che prevedeva 45 giorni di ferie per i magistrati ordinari (cfr. Tar Lazio Sez. I quater - 10 luglio 2015 );

Tanto premesso,

delibera di rispondere al quesito come indicato in parte motiva.

Riferimenti

Documenti correlati

(secondo cui in caso di avocazione, le funzioni del pubblico ministero sono svolte dai magistrati della procura generale presso la corte di appello), regola rispetto alla quale

- sono rispettati gli standard medi di definizione dei procedimenti determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, con la scheda di valutazione, ai magistrati

Il Responsabile Operativo del Progetto garantirà all’atto dell’accettazione una presenza settimanale di due giorni (con preferenza per il lunedì ed il martedì) comprensivi

· determinazioni in ordine alla nomina dei GOT e alla copertura degli uffici del giudice di pace sulla base delle effettive esigenze desumibili dall'analisi

“La disciplina su astensione e ricusazione del giudice – persona adempie ad una funzione sussidiaria rispetto alle regole in materia di giurisdizione, competenza

«I. L’Ottava Commissione, nella seduta del 31 marzo 2003, ha deliberato di richiedere a quest’ufficio una relazione urgente con riferimento al tema in oggetto indicato. Alla

Alle considerazioni già espresse nella precedente delibera – che si attagliano pienamente anche all’oggetto del quesito posto dal Presidente del Tribunale di …… cui danno risposta

Tale figura, pur non prevista dal legislatore del 2006, all’esito della riflessione congiunta operata nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico è stata riproposta,