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Criteri cui devono ispirarsi i Dirigenti degli uffici giudiziari nell’autorizzare le ferie ai magistrati dell’ufficio.
(Risposta a quesiti del 30 luglio 2015)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2015, ha adottato la seguente delibera:
- vista nota in data 15 aprile 2015 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di … chiede “se, in base alla normativa vigente e tenendo conto della gerarchia delle fonti normative (per cui, almeno fino ad ora, e per quanto mi consta, un decreto ministeriale non può abrogare una disposizione di legge) il periodo di congedo ordinario per ferie dei magistrati possa essere legittimamente considerato dallo scrivente di giorni 45 o se invece lo stesso debba seguire necessariamente quella interpretazione che secondo le stesse delibere consiliare potrebbe trovare ingresso “solo in assenza di espressa previsione normativa” (che invece c’è o, meglio, c’è ancora e che indica in 45 giorni il monte ferie dei magistrati che esercitano funzioni giudiziarie);
- considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 marzo 2015, ha adottato una delibera avente ad oggetto la regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 132/2014, delibera tuttora adeguata a regolamentare la materia ed alla quale per intero si rinvia;
- considerato che con la delibera predetta il CSM prendeva atto che in data 13 gennaio 2015 il Ministro della giustizia aveva emanato il decreto previsto dall’art. 90 Ord. giud. con il quale determinava il periodo feriale a decorrere dal 27 luglio e fino al 2 settembre 2015; che il CSM prendeva altresì atto che il periodo feriale è stato fissato in tale arco temporale e che, in base all’indicazione ministeriale, è stato ritenuto consistente in trenta giorni il monte ferie per i magistrati ordinari (oltre i quattro giorni per le cd. festività soppresse e due aggiuntivi al congedo ordinario), in attesa degli esiti dei ricorsi giurisdizionali e delle ulteriori valutazioni di questo Consiglio;
- rilevato, infine, che allo stato nulla è mutato rispetto a quanto indicato in delibera e che l’esito di un ricorso giurisdizionale ha visto il Tar Lazio optare per la soluzione dell’abrogazione della disposizione che prevedeva 45 giorni di ferie per i magistrati ordinari (cfr. Tar Lazio Sez. I quater - 10 luglio 2015 );
Tanto premesso,
delibera di rispondere al quesito come indicato in parte motiva.