Umidità: ultime sentenze
written by Redazione | 23/03/2020
Leggi le ultime sentenze su: presenza di umidità; infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature; infiltrazioni in appartamento condominiale;
concorso di colpa del condomino.
Rovina e difetti di cose immobili
Configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell’opera (nella specie, i difetti costruttivi lamentati avevano determinato l’insorgere di isolati fenomeni di muffe e di tracce di umidità, oltre a dedotta mancanza di adozione di accorgimenti particolari finalizzati all’isolamento acustico, peraltro non richiesti dall’ente comunale), purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di
manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.187
Presenza di una macchia di umidità
La presenza di umidità in una giornata di pioggia sulla banchina della metropolitana è una ipotesi del tutto ordinaria e tanto rende la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia.
Tanto basta ad escludere che la cosa si presenti pericolosa al di là di quanto connaturato all’uso pubblico nella condizione di pioggia (esclusa, nella specie, la responsabilità dell’ente gestore per i danni occorsi ad un passeggero scivolato a causa delle presenza di una macchia di umidità mentre si accingeva ad accedere ad un vagone della metropolitana).
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, n.23189
Appartamento dell’ultimo piano: umidità
In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.
Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.
In particolare, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117,
comma 1, cod. civ.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Tribunale Savona, 05/09/2019, n.788
Gravi difetti di costruzione
In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno origine alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. possono comprendere qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina”
od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incida in modo negativo e considerevole sul godimento dell’immobile medesimo, menomandolo in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature ovvero per difetto di copertura dell’edificio.
Tribunale Cosenza sez. II, 30/06/2019, n.1417
Come proteggere dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano
Per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato – anche solo potenzialmente – all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 117, comma 1 c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni né caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come un vano autonomo, va considerato di pertinenza di tale appartamento.
Tribunale Torino sez. II, 20/05/2019, n.2423
Appalto condominiale e gravi vizi della costruzione
Costituiscono vizi gravi quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei condomini; è sufficiente che tali vizi pur riguardando soltanto una parte condominiale, incidano sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature.
Tribunale Monza, 07/05/2019, n.1024
Sottotetto di un edificio
Per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, cod. civ.;
viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Tribunale Savona, 17/04/2019, n.373
Opere contro l’umidità sui muri interni
In tema di infiltrazioni in appartamento condominiale, il fatto che il condomino non abbia effettuato opere di contrasto all’umidità neanche sui muri interni ed in particolare su quelli non aventi funzione portante rileva ai sensi degli artt.
1223 e 1227, co. I, c.c. ed induce a ravvisare in capo allo stesso condomino un
concorso di colpa nella causazione dell’evento dannoso.
Tribunale Roma sez. VII, 12/04/2019, n.8055
Il danno da recesso anticipato
In tema di azione per il recupero dei danni subiti dal locatore a causa del recesso anticipato del conduttore, dovuto a causa del terzo (infiltrazione di acqua e umidità provenienti da altro immobile), non può integrare un danno la maggior misura pattuita tra le parti con l’accordo dissimulatorio, conseguendone che, in tale situazione, il giudice valuterà il risarcimento solo sulla base del canone effettivamente registrato.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8465
Macchie o tracce di umidità
Gravi difetti ex art. 1669 c.c. sono le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione, tali non essendo delle macchie o tracce di umidità, che di per sé non incidono in modo sensibile o considerevole né sul normale godimento né sulla durata dell’immobile (peraltro, nella specie, adibito a box e non ad abitazione).
Tribunale Milano sez. VII, 01/03/2019, n.2076
Alloggio antigienico
Tra le condizioni oggettive, è prevista l’ipotesi di abitazione in alloggio antigienico, come definito nell’art. 5 della citata legge regionale. Diversa è, nella fattispecie, la certificazione rilasciata dall’ASP che contiene un giudizio di alloggio”sovraffollato sotto l’aspetto igienico-sanitario”ma non anche di antigienicità, attestando la sufficiente illuminazione ed aerazione degli ambienti nonché l’assenza di umidità ineliminabile.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 11/02/2019, n.84
Garanzia per rovina e difetti di cose immobili
Ai fini dell’applicabilità della garanzia di cui all’art. 1669 c.c., i gravi difetti dell’opera sono quelli strutturali che possono anche non pregiudicare la statica dell’edificio purchè siano tali da compromettere la funzionalità sostanziale dell’opera (nella specie tra i gravi difetti non rientrano quelli relativi alla tinteggiatura della recinzione ma quelli di infiltrazioni di acque meteoriche nel portone di ingresso in occasione di piogge, in quanto esso è stato costruito su di una pavimentazione inclinata verso l’interno dell’appartamento; la mancanza di un bloccaggio ad una persiana; le fessurazioni parallele al corrimano dovute ad una errata tecnica costruttiva dei terrazzi; sbollature di intonaco nella facciata;
fessurazioni “a ragnatela” presenti nell’intonaco; presenza di muffe e colature di umidità).
Tribunale Pisa, 04/02/2019, n.83