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PROTOCOLLO D INTESA PREMESSO CHE

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Academic year: 2022

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Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI SPILIMBERGO

(Provincia di Pordenone)

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Giulia, 75, rappresentata dalla dott. Paola Muratori, in qualità di Direttore Regionale

E

il Comune di XXXXX, con sede in XXXXX - rappresentato da XXXXX, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. __________ del_________che si allega al presente atto in copia autentica

di seguito denominate “le Parti”

PREMESSO CHE

 l’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha previsto, al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo;

 con provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previa intesa con la Conferenza Stato- città e Autonomie locali, ha definito gli ambiti di intervento e le modalità della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale, prevedendo forme di collaborazione in sede locale, mediante protocolli d’intesa definiti dalle Direzioni Regionali con i Comuni interessati, per definire programmi locali di recupero dell’evasione;

 il comma 11 dell’articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’ambito di un piano straordinario di

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controlli, ha previsto ulteriori segnalazioni, ugualmente incentivate con la quota del 30%, da parte dei Comuni di situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito;

 il Provvedimento n. 175466/08 del 26 novembre 2008, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito (in attuazione dei punti 6.1 e 11.4 del citato Provvedimento del 2007) le modalità tecniche relative alla trasmissione delle segnalazioni e il criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni che hanno partecipato all’accertamento nei confronti della medesima posizione soggettiva;

 l’articolo 18 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato ulteriori regole per la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo e delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, nonché ha apportato modifiche all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.

600;

 l’articolo 2 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, ha modificato le disposizioni relative alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale dei tributi erariali, fissata dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevedendo una quota pari al 50% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse e delle sanzioni civili sui maggiori contributi riscossi, nonché ha introdotto il riconoscimento di tale quota anche relativamente alle somme riscosse a titolo non definitivo;

 il decreto interministeriale del 23 marzo 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, predisposto in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disciplinato le modalità tecniche e le tempistiche relative alla ripartizione tra i comuni delle quote derivanti dalla partecipazione degli stessi all’attività di accertamento fiscale e contributiva di cui all’1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni , dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

 l’articolo 20 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito l’effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale tra i parametri di virtuosità previsti per la classificazione degli enti ai fini della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica;

 il decreto ministeriale del 15 luglio 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri per la determinazione dell’importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all’accertamento fiscale e contributivo;

 l’articolo 1 del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto l’incremento della quota di compartecipazione

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 l’articolo 11 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato i riferimenti normativi relativi ai Consigli Tributari;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra le Parti relativamente alla partecipazione del Comune all’attività di accertamento fiscale, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 187461/07 del 3 dicembre 2007 e prot. n.

2008/175466 del 26 novembre 2008, che si intendono qui integralmente richiamati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. I settori nei quali il Comune partecipa all’attività di accertamento fiscale sono quelli individuati dall’articolo 4 del citato provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 e, in particolare:

 commercio e professioni;

 urbanistica e territorio;

 proprietà edilizia e patrimonio immobiliare;

 residenze fittizie all’estero;

 disponibilità di beni e di servizi di rilevante valore, indicativi di capacità contributiva.

2. Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, nell’obiettivo condiviso di sviluppare efficaci forme di collaborazione per il contrasto all’evasione, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa.

3. La partecipazione del Comune all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

Articolo 3

Criteri di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale

1. Il Comune partecipa all’attività di accertamento fiscale nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate informazioni utilizzabili ai fini dell’accertamento dei tributi erariali.

2. In fase di avvio, per il corrente anno, le segnalazioni riguarderanno prioritariamente:

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 situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all’economia sommersa e all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte;

 situazioni relative a soggetti che fittiziamente hanno trasferito la residenza all’estero negli Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata dalla normativa vigente.

Articolo 4 Programmi locali

1. Oltre agli ambiti di intervento indicati ai precedenti articoli 2 e 3, sono previste, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, segnalazioni qualificate relative:

a) ad avvisi di accertamento ICI che possano indurre a presunzione di ulteriori e diverse evasioni d’imposta erariale;

b) rilevazione di affitti “in nero”;

c) segnalazioni di plusvalenze da cessione di aree edificabili e fabbricati relative a soggetti che hanno effettuato cessione di terreni agricoli ad un prezzo significativamente più alto rispetto ai valori di mercato, quale indizio che potrebbe trattarsi di aree edificabili;

d) segnalazioni di soggetti che hanno effettuato cessione di terreni edificabili a un prezzo significativamente più basso rispetto ai valori di mercato, quale indizio che potrebbe trattarsi di omissione di corrispettivi.

2. Resta fermo che il Comune, ove disponga degli elementi necessari, può effettuare le segnalazioni previste dai commi precedenti e dall’articolo 3 anche per gli anni successivi a quelli espressamente indicati al comma precedente.

Articolo 5

Tipologia e contenuto delle segnalazioni

1. Le segnalazioni previste dai precedenti articoli hanno a oggetto il nome e il cognome, il codice fiscale e/o la partita IVA del contribuente e gli atti, fatti e negozi rilevati che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi.

Articolo 6

Trasmissione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni previste dai precedenti articoli sono trasmesse agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio tramite il sistema SIATEL 2 – PUNTO FISCO, in modalità web, secondo le specifiche tecniche indicate nel citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008.

2. Il flusso informatico è integrato da documentazione cartacea nel caso di segnalazioni particolarmente complesse.

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Articolo 7 Trattamento dei dati

1. Le notizie e i dati raccolti, che sono trasmessi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal citato decreto legislativo.

2. Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono tracciate.

Articolo 8

Forme di cooperazione

1. Le parti concordano l’istituzione di un Tavolo tecnico, composto dai referenti individuati dal Comune e dall’Agenzia delle Entrate, con il compito di definire concordemente i criteri specifici per le segnalazioni, di monitorare l’andamento delle attività, di approfondire eventuali problematiche ai fini della loro risoluzione. In ogni caso le decisioni verranno comunicate ai rispettivi responsabili prima dell’inserimento della segnalazione in procedura.

2. Il Tavolo tecnico si riunirà su richiesta delle parti e comunque almeno una volta all’anno; per problematiche complesse e di carattere generale potranno partecipare i dirigenti degli uffici della Direzione regionale e i Dirigenti del Comune.

3. L’Agenzia delle Entrate è disponibile a prestare attività di assistenza, consulenza e formazione al Comune nella materia oggetto del presente protocollo di intesa, secondo modalità da definire.

4. Il Comune si impegna a comunicare alla Direzione Regionale FVG mediante raccomandata1 o via e-mail all’indirizzo dr.friuliveneziagiulia@agenziaentrate.it i nominativi dei referenti individuati per attuare fattivamente lo scambio di informazioni legate all’attività di accertamento;

Articolo 9

Durata del protocollo di intesa

1. Il presente protocollo di intesa ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non intervengono disdette da parte dei sottoscrittori.

Articolo 10 Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le modifiche del presente protocollo di intesa che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni normative o di provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

1 Indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Via Giulia 75 – 34126

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Trieste,

Agenzia delle Entrate Comune di XXXXX

Il Direttore Regionale Il Sindaco

Paola Muratori XXXXX

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