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Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Bolzano) Aiuto n. N 231/2002 Miglioramento della produzione vegetale. I. PROCEDIMENTO

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(1)

S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio

Telefono: centralino (+32-2)299.11.11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.

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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 05-08-2003 C(2003) 2943

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Bolzano) Aiuto n. N 231/2002

Miglioramento della produzione vegetale.

Signor Ministro,

I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 15 marzo 2002, protocollata il 18 marzo 2002, la Rappresentanza permanente d’Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato, il testo dell'aiuto in oggetto.

2. Con lettera del 14 giugno 2002, protocollata il 18 giugno 2002, lettera del 23 settembre 2002, protocollata il 24 settembre 2002, lettera del 15 maggio 2003, protocollata il 16 maggio 2003 e lettera dell'8 luglio 2003, protocollata il 9 luglio 2003, le autorità italiane hanno trasmesso complementi d'informazione.

Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

II. DESCRIZIONE 2.1 Titolo

3. Miglioramento della produzione vegetale.

2.2 Stanziamento

4. 1.500.000 euro per i primi tre anni.

2.3 Durata 5. 6 anni

(2)

2.4 Misura e intensità dell'aiuto

6. a) rinnovo dei vigneti: 20% dei costi ammissibili (senza estirpazione) e 30% con estirpazione;

b) impianti di frutti minori e drupacee nelle zone svantaggiate al fine di diversificare l'attività agricola: 50% della spesa ammissibile per la realizzazione degli impianti per la coltivazione di questi frutti. L'aiuto è concesso una sola volta per ogni azienda agricola;

c) misure di accompagnamento alla produzione di patate di tipo non soggetto all'organizzazione comune di mercato: 80% della spesa per il controllo e l'analisi e per l'acquisto di sementi.

7. Con lettera del 15 maggio 2003, protocollata il 16 maggio 2003, le autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di ritirare dalla notifica la misura di cui alla lettera a), relativa al rinnovo dei vigneti, ed hanno trasmesso la nuova versione del testo. Pertanto, la presente decisione concerne solo gli aiuti per gli investimenti relativi a frutti minori e drupacee e le misure di accompagnamento alla produzione di patate.

2.5 Beneficiari

8. I beneficiari sono i produttori agricoli che non siano soci di una cooperativa di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1 (misura di cui sub b) e le imprese collettive di conservazione e di commercializzazione (misura di cui sub c).

III. VALUTAZIONE 3.1 Sussistenza dell'aiuto

9. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

10. L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, prevede che gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94) del trattato si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti oggetto del regolamento.

11. Le misure di aiuto di cui al punto 6, lettera c) riguardano la produzione/

commercializzazione e trasformazione di patate, prodotto dell'allegato I del trattato CE non soggetto all'organizzazione comune di mercato. Di conseguenza, ai sensi del punto 3.8 degli orientamenti comunitari, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.

26/1962 del Consiglio2 rimangono applicabili. L'articolo 4 stabilisce che a tali aiuti si

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1-28

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applicano soltanto le disposizioni dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 1 e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3. Pertanto, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito ad eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni.

12. Gli aiuti previsti al punto 6, lettera c) rientrano nella definizione di aiuti di Stato, dato che gli agricoltori della provincia autonoma di Bolzano traggono benefici economici che non avrebbero altrimenti ottenuto nel quadro della loro attività e, di conseguenza, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non fruiscono dei medesimi aiuti. L'aiuto può influire sugli scambi comunitari nella misura in cui esso incide sui settori degli ortofrutticoli e delle patate, ove il commercio comunitario raggiunge dimensioni considerevoli (nel 1999 la superficie delle terre coltivate in Trentino-Alto Adige era di 416,4 unità su 15582,5 coltivate in Italia).

3.2 Compatibilità dell'aiuto

13. L’aiuto in oggetto può considerarsi compatibile con il mercato comune esclusivamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga applicabile è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in virtù della quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

3.2.1 Aiuti agli investimenti (misura di cui sub b).

14. La misura di cui alla lettera b) prevede aiuti agli investimenti nel settore dell'impianto di frutti minori e drupacee al fine di diversificare l'attività agricola. Riguardo a tali investimenti, in base al punto 4.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo3, gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente agli agricoltori che:

- siano imprese economicamente redditizie in base ad una valutazione delle prospettive di sviluppo,

- rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, - possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate. Non sono concessi aiuti in assenza di sbocchi normali sul mercato. Tali valutazioni vengono effettuate in base a criteri definiti nel POR che devono essere soddisfatti al momento dell'adozione della decisione individuale di aiuto;

- I tassi di aiuto devono essere compatibili con il punto 4.1.1.2 degli orientamenti comunitari e pertanto non devono superare il 50% della spesa ammissibile per l'impianto di frutti nelle zone svantaggiate.

3GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2-22

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15. L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste al punto 4.1 degli orientamenti comunitari e dunque può considerarsi compatibile con le disposizioni in materia di concorrenza.

3.2.2 Aiuti per le patate.

16. Per quanto concerne le attività di accompagnamento alla produzione di patate, le autorità hanno specificato che si tratta, in sostanza, delle spese di controllo e di quelle legate all'acquisto delle nuove varietà di sementi.

17. Le autorità italiane hanno comunicato che, nel caso di specie, si tratta di controlli sulle patate, effettuati da terzi o per conto di terzi, per garantire una minore presenza di virus.

L'aiuto per l'acquisto di sementi, previsto all'80% della spesa ammissibile, è giustificato dall'esigenza di acquistare più volte il materiale, in modo da assicurarne una qualità costante. Si tratta di una misura di prova e di dimostrazione. Lo stanziamento massimo per triennio è di oltre 100.000 euro per beneficiario.

L’aiuto in questione non è ammesso per controlli abituali sulla qualità dell'iter produttivo o sulla qualità dei prodotti, effettuati dal fabbricante, siano essi volontari o previsti nel quadro di sistemi di tipo HACCP. Si tratta di controlli non obbligatori, effettuati da terzi o per conto di terzi, in conformità del punto 13 degli orientamenti comunitari. La percentuale di aiuto può arrivare fino all'80% della spesa ammissibile.

18. In base a tali elementi, la Commissione non ha alcuna osservazione in merito agli aiuti per le attività di controllo.

19. Gli aiuti per l'acquisto di sementi sono da considerarsi aiuti agli investimenti, dal momento che le sementi sono prodotte per la vendita. Tale aiuto è concesso più volte per garantire la qualità del prodotto, ad un tasso pari all'80% della spesa.

20. L’aiuto non corrisponde ai criteri per la concessione di aiuti agli investimenti, previsti al punto 4.1 degli orientamenti comunitari, nella misura in cui:

- il tasso di aiuto supera quello previsto al punto 4.1.1.2 (40% della spesa ammissibile o 50% nelle zone svantaggiate);

- l’aiuto non è concesso una tantum, visto che l'acquisto può effettuarsi regolarmente per garantire la qualità del prodotto e quindi sembra corrispondere ad un aiuto al funzionamento.

21. Visto quanto sopra, la Commissione raccomanda alle autorità italiane:

- di ricondurre il tasso di aiuto per l'acquisto di sementi al 40% della spesa ammissibile o al 50% nelle zone svantaggiate e di subordinare la concessione di tale aiuto al rispetto delle condizioni previste alla sezione 4.1 degli orientamenti comunitari (come sopra esposte per la misura di cui sub b);

- di concedere l'aiuto una sola volta per produttore e per misura di aiuto.

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IV. DECISIONE

22. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, la Commissione ha deciso che gli aiuti previsti alla misura di cui sub b) possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

23. Per quanto concerne gli aiuti previsti dalla misura di cui sub c), la Commissione raccomanda alle autorità italiane:

- di ricondurre il tasso di aiuto per l'acquisto di sementi al 40% della spesa ammissibile o al 50% nelle zone svantaggiate e di subordinare la concessione di tale aiuto al rispetto delle condizioni previste alla sezione 4.1 degli orientamenti comunitari (come sopra esposte per la misura di cui sub b);

- di concedere l'aiuto una sola volta per produttore e per misura di aiuto.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Agricoltura Direzione Legislazione agricola Ufficio L 130 – 5/128

B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 7672).

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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