Applicativo:
GECOM PAGHE
Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2016.0.5 (Update) Data di rilascio: 22.03.2016
Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi ... 2
CONVERS ... 2
Elaborazioni mensili ... 3
GEMA01 / TLMA01 ... 3
Denuncia / comunicazione di infortunio ... 3
Utility e funzioni varie ... 4
TE7304 ... 4
Comunicazione per ricezione 730/4 dall’Agenzia delle Entrate ... 4
Archivi di base ... 5
TB0307 ... 5
Contributi cassa edile ... 5
Scheda Eccezioni ... 5
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
A N N O T A Z I O N I
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
Il comando di conversione non è ripetibile;
La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
Elaborazioni mensili
Gestione eventi tutelati GEMA01 /
TLMA01
Denuncia / comunicazione di infortunio
L’art. 53 del DPR n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21 del DLgs. 151/2015, stabilisce che il certificato medico di infortunio deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
La denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro dovrà essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria.
Lo stesso articolo prevede che i dati dei certificati medici d’infortunio siano resi disponibili telematicamente dall’INAIL ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia in modalità telematica.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 21, DLgs. 151/2015, tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 22/03/2016 (centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso).
Con circolare n. 10 del 21.03.2016, l’INAIL ha fornito precisazioni in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dal decreto 151/2015.
Il lavoratore in caso di infortunio deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso; in tal modo, il lavoratore assolve all’obbligo già previsto di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio.
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio, che verrà acquisito dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ne ha effettuato il rilascio.
Dalla stessa data, sul portale dell’Istituto è disponibile il servizio “Cruscotto certificati medici” che consente ai datori di lavoro e ai loro intermediari di consultare la certificazione trasmessa all’Inail; a tal fine, mediante indicazione del codice fiscale del lavoratore, del numero identificativo del certificato e della relativa data di rilascio, potrà essere consultato il certificato ed acquisito il relativo documento in formato pdf.
Nella suddetta circolare è previsto che, in fase di prima applicazione della nuova normativa, e comunque non oltre il 30 aprile 2016, i medici e le strutture che non risultino ancora abilitate alla trasmissione telematica dei certificati medici, potranno effettuarne l’invio via PEC alla Sede Inail competente.
In tal caso, il certificato potrebbe essere non immediatamente disponibile nel suddetto applicativo di consultazione dei certificati.
In ogni caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica nei termini già previsti, indicando negli appositi campi i dati di riferimento del certificato; in attuazione della nuova normativa, i termini decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto tali riferimenti da parte del lavoratore”.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
In funzione di quanto sopra, l’INAIL ha provveduto all’aggiornamento delle specifiche tecniche (versione 1.8) relative al file telematico di trasmissione della denuncia di infortunio, introducendo le seguenti modifiche:
inserito il campo identificativoCertificato contenente il codice identificativo assegnato dal medico, dalla struttura sanitaria o dall’INAIL.
inserito il campo dataRilascio contenente la data in cui è stato rilasciato il certificato medico;
il campo dataRicezione (già previsto) assume il significato di data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato.
Per l’inserimento delle nuove informazioni, all’interno della gestione della denuncia di infortunio (scheda
“Infortunio”) sono stati inseriti i campi “Id. rilascio” e “Data Rilascio”:
Utility e funzioni varie
TE7304
Comunicazione per ricezione 730/4 dall’Agenzia delle Entrate
Con riferimento alla “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4”, con provvedimento n. 40056 del 16 marzo 2016, successivamente modificato con provvedimento n. 42519 del 21 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione in oggetto (modello CSO) ed aggiornato le relative istruzioni di compilazione.
Tali istruzioni prevedono che, ai fini della comunicazione, i sostituti d’imposta devono inviare il quadro CT con la certificazione unica (CU), qualora non abbiano già validamente presentato, a partire dal 2011, una comunicazione CSO, ovvero un precedente quadro CT.
Pertanto, devono utilizzare il modello CSO tutti i sostituti che non hanno già inviato la comunicazione e coloro che devono variare dati già comunicati.
La comunicazione deve essere trasmessa mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.
Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
In caso di comunicazione sostitutiva, nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” è obbligatorio indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.
Nel caso in cui si intenda modificare le informazioni comunicate nel quadro CT, dovrà essere indicato il protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT; a tal fine deve essere inserito il codice di 17 caratteri assegnato dall’Agenzia alla fornitura, seguito dal numero convenzionale “999999”. Nella procedura UNICA, tale codice risulta memorizzato, dopo l’elaborazione delle ricevute, nella sezione “Dati dell’invio” di QUACER, nella prima casella del campo “Protocollo assegnato dal Servizio telematico”, con riferimento ad una delle certificazioni presenti nell’invio contenente il quadro CT da sostituire.
Si precisa che il modello CSO e le relative specifiche tecniche non risultano variate rispetto a quelle valide lo scorso anno.
Si ricorda che per l’elaborazione della comunicazione telematica in oggetto è disponibile il comando TE7304 (vedi allegato note PAGHE 2013.0.4).
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0307
Contributi cassa edile
Scheda Eccezioni
La Cassa Edile di Parma ha modificato, con decorrenza 1° marzo 2016, il trattamento economico spettante per il periodo di carenza per gli eventi di malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni, prevedendo quanto segue:
i primi tre giorni di malattia saranno retribuiti al lavoratore nella misura del 75% della retribuzione prevista dal CCNL;
la Cassa Edile rimborserà all’impresa il 50% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore perse;
la percentuale di integrazione e di rimborso è prevista solo se il dipendente soddisfa uno dei seguenti requisiti
- almeno 158 ore denunciate al mese, per ogni mese, nel trimestre precedente l’evento; oppure - almeno 948 ore complessive nel semestre precedente l’evento.
In funzione di quanto sopra è stato modificato il calcolo associato al “Codice calcolo particolare” PR00.
La scheda “Eccezioni” deve essere compilata come sotto evidenziato.
Per gli utenti CONTRA, con la versione CONTRA 2016.3.0 la tabella “Contributi cassa edile” codice 8257 è stata modificata come sopra esposto.