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INFORMAZIONI SULL APPLICAZIONE DELL IMU PER L ANNO 2012

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Academic year: 2022

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INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’IMU PER L’ANNO 2012

(La presente informativa è suscettibile di modifiche per la possibile evoluzione normativa della materia e le aliquote del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, che saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011).

NORMATIVA

All’IMU si rende applicabile il decreto legislativo n.23/2011 (federalismo fiscale), l’art.13 del D.L. 201/2011 (salva Italia) ed art.4 D.L. n.16/2012 (semplificazioni fiscali), in fase di definitiva conversione in legge.

COSA SOSTITUISCE

L’Imposta Municipale Propria è istituita a decorrere dall’anno 2012, in via sperimentale, per la componente immobiliare:

1. L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

2. L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali comunali e regionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati.

CHI DEVE PAGARE

Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) anche se non residenti in Italia. Si paga anche per l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In caso di nuda proprietà devono pagare i titolari di usufrutto, uso o abitazione. Per le locazioni finanziarie il soggetto passivo è il locatario.

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente . Il contribuente deve soddisfare entrambi i requisiti della residenza e della dimora. L’immobile deve essere iscritto come unica unità immobiliare.

Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Di solito se esistono più pertinenze si considera pertinenziale quella che ha la rendita più alta.

Qualora l’immobile sia iscritto in catasto insieme all’abitazione principale, cioè risulti sulla medesima planimetria e la rendita sia ricompresa in quella totale dell’abitazione è da considerarsi già pertinenza e, pertanto, in presenza di altro immobile di medesima categoria, non verrà riconosciuta l’aliquota dell’abitazione principale, bensì considerato altro immobile.

Per fabbricati rurali si intendono gli immobili appartenenti al possessore o all’affittuario dei tereni cui servono, effettivamente adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, ossia

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attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Le aree fabbricabili sono specificatamente individuate nelle tavole del P.R.G. vigente.

LA BASE IMPONIBILE

Valore a cui viene applicata l’aliquota per determinare l’imposta.

TIPO IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE e/o note BASE IMPONIBILE IMU

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9- C2-C6-C7

= rendita catastale*1,05*160

C1 (negozi e botteghe) = rendita catastale*1,05*55

A10 (uffici) = rendita catastale*1,05*80

D1-D12 (con esclusione D5)

= rendita catastale*1,05*60

= rendita catastale*1,05*65 (dal 1° gennaio 2013)

D5 (banche ed assicurazioni) = rendita catastale*1,05*80 B1-B8 (collegi,scuole,case di

cura,ospedali)

= rendita catastale*1,05*140

C3 (laboratori)- C4 (fabbricati sportivi)- C5 (stabilimenti balneari)

= rendita catastale*1,05*140

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario

che allega idonea

documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione entro il 31/12 dell’anno di riferimento.

= 50% della rendita catastale*1,05*il moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Trattasi di fabbricati di cui all’art.10 del D.Lgs n.42/2004.

= 50% della rendita catastale*1,05*il moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato

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FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

= rendita presunta di fabbricati similari* 1,05*il moltiplicatore della categoria cui si ritiene appartenga il fabbricato.

AREE FABBRICABILI

Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

IMMOBILI CATEGORIA “D” NON ISCRITTI IN CATASTO

Devono essere interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

Valore in base alle scritture contabili rivalutato* i coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

TERRENI AGRICOLI

Reddito domenicale*1,25*135 Reddito domenicale*1,25*110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000, fino ad euro 15.500;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedenti euro 15.500 e fino ad euro 25.500;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000.

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LE ALIQUOTE DI BASE

Le aliquote non sono ancora state stabilite dal Comune. Le aliquote di base statali sono le seguenti:

1. 0,4 per cento per le abitazioni principali de relative pertinenze;

2. 0, 2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10);

3. 0,76 per cento per tutti gli altri immobilI.

LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE

Con deliberazione del Commissario Straordinario n.83 del 13/09/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012:

4. 0,4 per cento per le abitazioni principali de relative pertinenze;

5. 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10);

6. 0,96 per cento per tutti gli altri immobili.

LE DETRAZIONI

Detrazione sull’abitazione principale:

Con la predetta deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012 è stata confermata la detrazione di euro 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze.

La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si protrae.

Maggiorazione della detrazione per i figli inferiori ai 26 anni

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (il diritto scade quando si compiono 26 anni), purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae il diritto:

 Si tratta di una ulteriore detrazione da aggiungere alla detrazione base;

 Non può superare l’importo complessivo di euro 400,00 per abitazione;

 I figli devono avere una età inferiore ad anni 26 anni (a prescindere che siano o meno a carico) risiedere ed avere dimora abituale nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

CASI PARTICOLARI DI ALIQUOTE E DETRAZIONI

IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Si applica la sola detrazione per l’abitazione principale.

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Casa dell’ex coniuge non assegnatario che non ha altra abitazione principale di proprietà.

Dovrà pagare il coniuge che abita l’immobile anche se non è proprietario, ma è titolare del diritto di abitazione. In tal caso il coniuge titolare del diritto di abitazione può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale, sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione della detrazione pari ad euro 50,00, per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

ABITAZIONI PRINCIPALI POSSEDUTE DA PARTICOLARI CATEGORIE DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALI Con deliberazione del Commissario Straordinario n.82 del 13/09/2012, di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU, si è stabilito di assimilare all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

a. L’abitazione non locata, posseduta da anziani e disabili residenti in case di cura;

b. L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Per legge non sono più assimilabili all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai figli.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello che dovrà essere ancora approvato con il decreto da parte del Ministero delle Finanze. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati in casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la prevista dichiarazione, da presentarsi inizialmente entro il 30 settembre 2012, sarà oggetto di proroga, ancora da definirsi alla data della presente comunicazione, per i ritardi registratisi nell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione della modulistica necessaria.

COME SI CALCOLA L’IMPOSTA

Base imponibile IMU, così come riportato nella tabella su esposta, moltiplicata per l’aliquota di riferimento (vedi aliquote) a cui sottrarre il valore delle detrazioni (nel caso di abitazione principale).

Per l’acconto di giugno, si calcola quanto si deve pagare per tutto l’anno,considerando le aliquote e le detrazioni fissate per legge, con riferimento all’intero anno solare, poi si divide per due, oppure, se si intende pagare in tre rate per l’abitazione principale e sue pertinenze, si divide per tre solo l’ammontare di questi immobili.

Per il conguaglio a dicembre, sarà cura del Comune di Quarto aggiornare sul proprio sito web http://www.comune.quarto.na.it nella Sezione dedicata “Calcolo IMU”, l’utility per il calcolo on line e

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produzione del mod. F24 per il versamento a saldo, con l’applicazione delle aliquote e detrazioni in vigore.

COME SI PAGA L’IMPOSTA

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2012 può essere effettuato in n.2 rate, se trattasi di immobili diversi dalla prima abitazione:

 La prima entro il

18 giugno 2012

, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata tenuto conto delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale.

 La seconda, entro il

17 dicembre 2012

, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in base alle aliquote deliberate dal Comune.

Per l’abitazione principale e sue pertinenze, per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta dovuta al Comune può essere effettuato in n.3 rate:

 La prima, entro il

18 giugno 2012

, pari al 33% dell’imposta dovuta calcolata tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale;

 La seconda, entro il

17 settembre 2012

, pari al 33% dell’imposta dovuta calcolata tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale;

 La terza, entro il

17 dicembre 2012,

a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulle prime rate versate, in base alle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune.

L’importo totale da pagare deve essere arrotondato al centesimo di euro.

Deve essere utilizzato il modello F24 gratuitamente presso le banche o uffici postali.

E’ da completare la “IMU ed altri tributi locali” cod. Ente (per il Comune di Quarto il cod. è

H114

) ed i

codici tributi di riferimento:

3912

– IMU Imposta Municipale IMU Imposta Municipale propria per propria su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE;

3913

– IMU Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE;

3914

– IMU Imposta Municipale propria per terreni COMUNE;

3915

- IMU Imposta Municipale propria per terreni STATO;

3916

- IMU Imposta Municipale propria per aree fabbricabili COMUNE;

3917-

IMU Imposta Municipale propria per aree fabbricabili STATO;

3918

- IMU Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE;

3919

- IMU Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati STATO;

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3923

- IMU Imposta Municipale propria per INTERESSI DA ACCERTAMENTO- COMUNE;

3924-

IMU Imposta Municipale propria per SANZIONI DA ACCERTAMENTO-COMUNE.

Sarà’ possibile calcolare e stampare on line il modulo F24 dal sito istituzionale del Comune di Quarto http://www.comune.quarto.na.it

Si precisa che in caso di “ravvedimento” le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Nello spazio “RAV” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Nello spazio “ACC.” barrare la casella se il pagamento si riferisce all’accertamento.

Nello spazio “Saldo” barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo barrare entrambe le caselle.

Nello spazio “Numero Immobili” indicare il numero degli immobili (max 3 cifre).

Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento.

Per il saldo di dicembre si renderà possibile utilizzare per il pagamento a saldo, anche il bollettino di conto corrente postale. Pertanto sarà cura del Comune , immediatamente dopo l’approvazione della relativa modulistica ministeriale, rendere note le istruzioni per tale ulteriore modalità di versamento .

Quarto, lì 10/10/2012 Il Capo Sezione Fiscalità Locale Dr. Vito Iannello

Riferimenti

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