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ISTRUZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L ANNO 2012

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Academic year: 2022

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ISTRUZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L’ANNO 2012

Premesso che, la normativa sull’IMU è tuttora in fase di modifica da parte del Parlamento e che le indicazioni di seguito fornite potrebbero essere soggette a variazione a seguito di eventuali evoluzioni legislative, il D.L. 201/2011 ha previsto l’anticipazione in via sperimentale, a decorrere dal 01-01-2012, dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.

Si elencano pertanto, di seguito, le modalità di applicazione della IMU.

ALIQUOTE BASE STABILITE DA LEGGE DELLO STATO

a) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi residenti nel Comune (sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in Catasto; per pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria ed a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale).

N.B.: Per abitazione principale si intende una unica unità iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.

0,40%

b) Unità immobiliari diverse da quelle precedentemente elencate. 0,76%

c) Unità immobiliari rurali strumentali all’attività agricola. 0,20%

Per quest’anno sono previste aliquote diverse per calcolare l’imposta in acconto e a saldo.

L’importo da versare in acconto deve essere calcolato applicando le aliquote base stabilite dalla norma di legge.

Alla data odierna il Comune di Nardò non ha ancora deliberato le aliquote IMU e ha comunque tempo per modificare quelle stabilite dallo Stato fino al prossimo 30 settembre. Per quest’anno, inoltre, anche lo Stato potrà approvare ulteriore modifiche alle aliquote di base entro il 10 dicembre, dopo aver valutato il gettito del primo versamento. In tal caso, alla scadenza della 2^ rata a saldo, bisognerà ricalcolare l’imposta dovuta tenendo conto delle variazioni di aliquota che potrebbero essere intervenute e detrarre i versamenti effettuati a titolo di acconto.

CASI SPECIFICI

Abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare

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dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in più di un immobile situato nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile (art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n.

214/2011).

Non sono previste agevolazioni nei casi di più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale;

Persone residenti in strutture di ricovero: attualmente le loro abitazioni sono assoggettate all’aliquota ordinaria. Il Comune con proprio regolamento potrà equiparare l’immobile, purché non locato, al regime previsto per l’abitazione principale (aliquota e detrazione) (art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n.

214/2011);

Proprietari residenti all’estero iscritti all’AIRE: agli immobili di loro proprietà si applica l’aliquota ordinaria del 7.6 per mille senza alcuna detrazione. Il Comune con proprio regolamento potrà equiparare l’immobile, purché non locato, al regime previsto per l’abitazione principale (aliquota e detrazione) (art. 13, comma 10, del D.L.

201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011).

CHI DEVE PAGARE L’IMU

Il versamento dell’IMU è dovuto dai proprietari dell’immobile o dai possessori di ogni altro diritto di godimento (titolari di uso, usufrutto, usucapione ecc.).

Si comunica che, a partire dal 01-01-2012, l’abitazione concessa in uso gratuito non è più assimilabile all’abitazione principale; pertanto, per queste casistiche, il calcolo dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato utilizzando l’aliquota ordinaria del 0,76% senza applicazione di alcuna detrazione.

Il versamento dell’I.M.U. è un’autoliquidazione, è annuale e deve essere eseguito per l’anno di competenza. Quindi se si è già proprietari oppure si acquisisce un immobile nel corso dell’anno 2012 si deve iniziare a versare l’imposta dallo stesso anno 2012, proporzionalmente ai mesi di possesso.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.

Per i coniugi separati, ai soli fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di “diritto di abitazione”, pertanto il versamento dell’imposta compete esclusivamente al coniuge assegnatario al 100%, a prescindere dal possesso.

E’ soggetto al versamento anche il fabbricato ad uso abitativo che godeva dell’esenzione ai fini I.C.I. in quanto “rurale” posseduto da coltivatore diretto, pensionato agricolo o imprenditore agricolo a titolo principale.

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L’art. 7, lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, dispone che i terreni agricoli, se ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77, sono esenti dall’imposta.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con Delibera di Commissario Straordinario n. 60 del 15-03-2011, sono stati determinati per zone omogenee e per destinazione urbanistica, i valori venali di riferimento.

DETRAZIONI

Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono € 200,00 (euro duecento/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione a cui si aggiungono € 50,00 per ogni figlio (per un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel caso in cui la detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le

pertinenze. (D.L. n. 201/2011 art. 13 comma 10) - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).

PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

• la prima entro il 16 giugno (solo per l’anno 2012 la scadenza è fissata al 18 giugno in quanto il 16 cade in un giorno prefestivo), in misura pari alla metà dell’imposta dovuta;

• la seconda entro il 16 dicembre (solo per l’anno 2012 la scadenza è fissata al 17 dicembre in quanto il 16 cade in un giorno festivo), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Unicamente per l’abitazione principale il pagamento può essere dilazionato in n. 3 rate così suddivise:

• 1^ rata pari al 33% dell’imposta totale entro il 18 giugno;

• 2^ rata pari al 33% dell’imposta totale entro il 17 settembre;

• 3^ rata pari al saldo dell’imposta totale entro il 17 dicembre.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore detto importo.

L’IMU non è dovuta se l’importo annuo da versare è inferiore ad € 12,00. Se l’ammontare della prima rata non raggiunge € 12,00 esso va versato cumulativamente con il saldo.

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Il versamento dell’imposta può essere effettuato solo ed esclusivamente con Modello F24, presso gli Istituti di Credito, Poste Italiane ed ovviamente anche in modo telematico.

Con disposizione dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 sono stati approvati i nuovi codici tributo da utilizzare ai fini del pagamento dell’IMU da indicare nel modello F24 nella colonna “Codice Tributo”

Tipologia immobile Codice Tributo

COMUNE Codice Tributo STATO Abitazione Principale e relative Pertinenze 3912 -

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 -

Terreni 3914 3915

Aree fabbricabili 3916 3917

Altri fabbricati 3918 3919

Il codice del Comune di Nardò da inserire nel campo Codice Ente è F842.

Novità assoluta, rispetto all’ICI, è la comparsa di una quota d’imposta riservata allo Stato che si calcola applicando l’aliquota dello 0,38% alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota d’imposta statale non si somma alle aliquote determinate dal Comune ma è parte di esse.

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale.

Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato.

Il mancato o tardivo versamento dell’imposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell’imposta non versata oltre agli interessi moratori nella misura del 2,5% giornaliero rapportato all’anno. E’ tuttavia possibile procedere al Ravvedimento Operoso con sanzioni ridotte pari a:

- 3,75% per versamento entro un anno dalla scadenza;

- 3,00% per versamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Sono altresì dovuti gli interessi legali pari al 2,5% con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.

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COME CALCOLARE L’IMU

Con l’introduzione dell’IMU, il D.L. 201/2011 ha stabilito un aumento dei coefficienti catastali per l’adeguamento della rendita e per il calcolo della base imponibile.

Il valore imponibile ai fini IMU dei fabbricati è calcolato sulla base delle rendite risultanti in Catasto. Tale rendita è rivalutata del 5% (anche le nuove rendite) e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della destinazione d’uso degli immobili:

160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;

140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

60 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Nel caso dei terreni agricoli o incolti il valore imponibile è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:

110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

135 per tutti gli altri terreni.

RIDUZIONE FABBRICATI STORICI ED INAGIBILI

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (la base imponibile è data dalla rendita e non più come in regime di ICI dalla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zone censuaria del fabbricato);

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione è applicabile dal momento di presentazione della dichiarazione. Sono fatte salve, quelle dichiarazioni/perizie già presentate ai fini ICI.

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AVVISO ai CONTRIBUENTI

Il Comune invita i proprietari di immobili non dichiarati in catasto, o dichiarati ma con situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (categorie A/4, A/5 e A/6), a regolarizzare la posizione catastale del proprio immobile.

Per ogni chiarimento o informazioni in merito al nuovo tributo comunale è stato istituito apposito SPORTELLO INFORMAZIONI IMU, presso gli Uffici siti in Piazza Cesare Battisti 1 – Piano Terra – Concessionaria CERIN S.r.l. nei GIORNI ed ORARI di ricevimento al pubblico, oppure, contattando la CERIN al numero telefonico 0833.838337.

Nardò lì, 18 maggio 2012

SERVIZIO di SUPPORTO

UFFICIO TRIBUTI CE.R.IN. S.r.l.

Il DIRIGENTE del SERVIZIO FINANZIARIO (Dott. Gabriele FALCO)

Riferimenti

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 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta

3) gli immobili di cui all’art. 102/2013, Legge 124/2013, quindi le unità per le quali viene meno la coesistenza delle condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica