• Non ci sono risultati.

C I T T À D I T R E V I S O

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "C I T T À D I T R E V I S O"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREVISO E IL NIDO

“BIMBINSIEME 2” GESTITO DALLA COOPERATIVA “INSIEME SI PUO’” S.C.S. - ONLUS PER LA RISERVA DI 8 POSTI, per gli anni

scolastici 2014/2015 e 2015/2016.

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale tra i signori:

1) Dr. Giorgio Paris, Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola, domiciliato per la carica in Treviso, Via Municipio n. 16, Comune di Treviso, nel cui nome, conto ed interesse dichiara di agire (C.F.80007310263);

2) il Legale Rappresentante della Cooperativa “Insieme Si Può” S.C.S. – Onlus Sig.ra ___________, nata a ___________ il _________, la quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale – Onlus “Insieme Si Può”, con sede legale a Treviso in Via Marchesan n. 4/D C.F. 01633420268, gestore del Nido “Bimbinsieme 2”

di Via Bressa n. 8/a - Treviso:

Premesso:

- che fra il Comune di Treviso e il Nido “Bimbinsieme 2” si intende confermare e rafforzare la collaborazione in atto per la erogazione dei servizi educativi alla prima infanzia,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE ART. 1 - FINALITA’ E OBIETTIVI

La convenzione è finalizzata a individuare i posti riservati ad utenti del Comune di Treviso presso il Nido “Bimbinsieme 2” di Via Bressa n. 8/a - Treviso, e persegue l’obiettivo di realizzare il diritto all’educazione per tutti i bambini, per il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e il sostegno alla

(2)

l’ambiente familiare, con le altre agenzie educative del territorio nonché con enti ed istituzioni che si occupano di infanzia.

La promozione della qualità dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia verrà favorita anche mediante l’integrazione del servizio offerto dal Centro Infanzia e da quelli comunali nell’ambito di un “servizio formativo integrato”

basato sulla progressiva collaborazione tra le diverse offerte formative ed educative del territorio, mediante la flessibilità degli orari di apertura e chiusura e la realizzazione di percorsi formativi.

Ciascun Ente convenzionato si impegna a realizzare – ciascuno per quanto di propria competenza - gli orientamenti educativi specifici per l’utenza interessata, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica.

Il Nido concorre altresì alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l’Ente locale e le altre agenzie educative interessate nella programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di servizi dell’infanzia.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA E DEI POSTI RISERVATI

Con la presente “convenzione” si definisce il quadro di riferimento nei rapporti tra Comune di Treviso e la Società Cooperativa Sociale – Onlus

“Insieme Si Può”, relativamente alla identificazione dei posti che vengono riservati ad utenti del Servizio Asili Nido del Comune di Treviso.

La convenzione riguarda la riserva di n. 8 posti presso il Nido

“Bimbinsieme 2” di Via Bressa n. 8/a – Treviso, gestito dalla Società Cooperativa Sociale – Onlus “Insieme Si Può”, con sede legale a Treviso in Via Marchesan n. 4/D.

(3)

Le parti danno atto che la riserva di posti si intende fornita agli utenti del servizio asili nido del Comune di Treviso per la frequenza come sotto riportata:

• Nido “Bimbinsieme 2”, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore

16.00.

Dalle ore 16.00 l’eventuale prolungamento orario fino alle 18.45 verrà gestito direttamente dalla Società Cooperativa Sociale – Onlus “Insieme Si Può” con la famiglia, senza nessun onere per il Comune di Treviso.

La quota di iscrizione a carico delle famiglie che occupano i posti convenzionati non potrà essere superiore ad euro 100,00.= e sarà versata dalla famiglia direttamente alla struttura.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell’accesso al servizio nei n. 8 posti riservati, l’Amministrazione comunale provvederà in base a quanto stabilito nell’apposito Regolamento, utilizzando la graduatoria comunale.

L’Età di inserimento dei bambini nei posti convenzionati è quella di seguito indicata: dai 12 ai 36 mesi.

Il riferimento all’età dei bambini tiene conto della organizzazione interna della Struttura convenzionata. Non potranno essere concordate eventuali deroghe all’età sopra indicata, nel rispetto della normativa regionale vigente e in aderenza alla documentazione di autorizzazione/accreditamento rilasciata alle singole strutture, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 84/2007 in applicazione della L.R. n. 22/2002.

Per agevolare la struttura nella organizzazione del servizio, l’Amministrazione comunale invierà alla Società Cooperativa Sociale – Onlus “Insieme Si Può”

(4)

l’elenco dei bambini da inserire entro il 30 giugno, compatibilmente alla definizione delle proprie procedure.

Entro il 30 giugno potranno essere “resi” i posti convenzionati non utilizzati per mancanza di domande, fatti salvi diversi accordi.

I posti resi non saranno conteggiati, né fatturati al Comune; il termine di reso potrà essere prorogato di comune accordo per particolari esigenze e circostanze.

Il Nido “Bimbinsieme 2” si impegna ad accogliere i bambini fin dall’inizio dell’attività, sulla base di un piano di inserimenti comunicato al Comune di Treviso, possibilmente non oltre il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 1 settembre 2014 e ed avrà effetto per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015/2016, di norma alla metà di luglio 2016, salvo anticipata risoluzione, recesso, disdetta, o altre modifiche che potranno essere concordate tra le parti previo recepimento delle stesse.

La proroga della convenzione potrà essere disposta esclusivamente con atto espresso, verificate le compatibilità economiche e le esigenze organizzative del Comune, nonché verificata la realizzazione degli obiettivi e dei programmi.

ART. 5 - MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI 8 POSTI CONVENZIONATI

Le parti concordano che è obiettivo comune quello di dare completa copertura a ciascuno degli 8 posti riservati a favore dell’Amministrazione comunale.

(5)

Il Comune di Treviso ha facoltà di sostituire eventuali rinunciatari e comunque i bambini che venissero dimessi, per qualsiasi motivo, in corso d’anno scolastico.

Qualora la sostituzione non fosse possibile, il Comune, in accordo con la Cooperativa, potrà, senza nessun onere economico a carico dell’Amministrazione comunale, restituire il posto convenzionato alla struttura; il posto si considererà “reso” a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

Su semplice richiesta del Comune e comunque in tempo utile per l’avviso al Centro Infanzia, il numero degli 8 posti riservati potrà essere ridotto.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELLA COOP. “INSIEME SI PUO’”

La Cooperativa si impegna:

a) ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto della presente convenzione con idonea organizzazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Potranno essere concordate modalità condivise di verifica e monitoraggio circa l’andamento dei progetti educativi.

b) A mantenere i requisiti previsti dalla L.r. n. 22/2002 e D.G.R.V. n.

84/2007, sia per quanto attiene la funzione educativo/didattica, sia per la parte strutturale. In ogni caso, qualsiasi modifica dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione comunale.

c) L’Amministrazione si riserva di effettuare i monitoraggi necessari al fine di verificare il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di rilascio dell’autorizzazione e accreditamento, anche avvalendosi dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso.

(6)

d) ad impiegare personale educativo ed operatori muniti di idoneo titolo di studio, così come previsto dalla vigente normativa in materia;

e) a conformare il calendario delle attività scolastiche alle disposizioni vigenti, fatta salva la facoltà di offrire maggiori prestazioni, tenuto conto dei periodi di sospensione dell’attività dovuti a festività e altro, da definire e rendere noto, anche per eventuali variazioni, agli utenti e al Comune;

f) a definire e comunicare agli utenti e al Comune l’orario di funzionamento del servizio e ogni eventuale variazione, come pure ogni informazione relativa al servizio offerto dalla struttura;

g) a garantire locali idonei allo svolgimento delle attività didattiche, per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità e le condizioni igienico sanitarie, in particolare degli alimenti, in conformità alle norme di legge in materia, esonerando il Comune da ogni specifica responsabilità o rivalsa al riguardo, nel caso in cui eventuali verifiche ispettive dell’Ulss o altri enti preposti evidenzino delle non conformità;

h) ad applicare le disposizioni normative che disciplinano gli aspetti contrattuali, retributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali del personale a qualunque titolo impiegato ed incaricato, esonerando il Comune da ogni specifica responsabilità o rivalsa al riguardo;

i) ad applicare in favore dei propri collaboratori, dipendenti e personale le disposizioni normative di prevenzione e sicurezza previste per legge (L. n. 81/2008).

ART. 7 - ASSICURAZIONE

Il Nido si doterà di apposita copertura assicurativa – di congruo massimale -

(7)

da e nei confronti dei bambini, dei genitori, di terzi, durante e in relazione alla loro permanenza al nido.

La singola polizza sarà trasmessa in copia al Comune di Treviso.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per tutta la durata del periodo di apertura del servizio ogni posto convenzionato verrà valutato in termini economici per un importo pari ad € 454,00.= mensili:

COSTO POSTO EURO 454,00.= accoglienza b/ni dai 12 ai 36

mesi, per n. 8 posti.

Il Comune di Treviso:

a) calcolerà la retta mensile riferita al singolo genitore, sulla base delle indicazioni dedotte dal vigente regolamento comunale;

b) riconoscerà al Nido “Bimbinsieme 2” la retta mensile sopra indicata, riferita ad ogni posto riservato, come valore della quota/posto;

c) riconoscerà come periodo di pagamento del posto il periodo di apertura dei nidi da settembre a metà luglio dell’a.s. interessato;

d) riconoscerà la decorrenza del pagamento della quota/posto dal mese di inserimento del bambino nella struttura;

e) pagherà la differenza tra quota/posto e la retta calcolata alla famiglia;

• La famiglia pagherà mensilmente la propria retta direttamente alla struttura, previa presentazione di apposita documentazione;

• La verifica delle presenze/assenze del bambino segue i criteri

stabiliti dal Comune di Treviso, e verrà gestita in diretta collaborazione tra il Nido “Bimbinsieme 2 ” e l’ufficio asili nido, anche in via telematica;

(8)

• La struttura invierà fattura al Comune di Treviso, allegando

l’elenco dei bambini iscritti, residenti e frequentanti per il mese di riferimento;

• se il posto riservato non è occupato da nessun bambino inserito

dal Comune, la quota/posto verrà pagata dal Comune di Treviso, con un abbattimento del 10%;

• In caso di temporanea mancanza di copertura dei n. 8 posti convenzionati, il relativo onere graverà unicamente sul Comune;

• Eventuali mancati pagamenti da parte delle famiglie dovranno

essere comunicati dalla struttura al Comune entro i 15 gg. successivi e comunque tempestivamente.

ART. 9 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire l’aspetto qualitativo dei servizi alla prima infanzia, e per favorire l’interazione tra servizi educativi convenzionati, nidi comunali, agenzie educative del territorio, tenuto conto della specificità dal punto di vista psicopedagogico di ciascuna struttura convenzionata, resta inteso che le attività educative poste in essere vengono inserite in una prospettiva di

“sistema formativo integrato” che ha il suo centro nel pluralismo dei luoghi educativi e nella collaborazione tra i vari attori educativi pubblici e privati.

Il Progetto educativo-didattico e il piano della formazione del personale educatore della struttura convenzionata verrà consegnato alla direzione asili nido entro il primo trimestre di ciascun anno scolastico.

ARTICOLO 10 - ACCOGLIENZA DI BAMBINI SVANTAGGIATI In caso di inserimento di bambini disabili, o che presentino minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nel quadro di intesa tra nido, Comune e Ulss, il

(9)

per un’addetta all’assistenza; qualora tale richiesta non venisse accolta, ma venisse riconosciuta la necessità di un sostegno, il Comune corrisponderà, per ciascun bambino, un contributo per l’educatore di sostegno/addetto all’assistenza pari a euro 20,00.= per ogni ora di effettiva frequenza.

Si precisa che la presenza in termini di orario dell’educatore di sostegno/addetto all’assistenza dovrà essere concordata con l’Amministrazione comunale, tenuto conto della situazione del bambino e delle routines (gioco/pappa/cambio) previste durante il mattino.

ART. 11 - ESONERO DA RESPONSABILITA’

Resta espressamente inteso fra le parti che il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi, a qualsiasi titolo, in ordine alla gestione dei posti e dei servizi oggetto della convenzione, restando la stessa in capo esclusivamente ad ogni singola struttura erogatrice.

ART. 12 - NORME FINALI La convenzione non è cedibile né trasferibile a terzi.

In caso di inadempimento le parti potranno indirizzare apposito reclamo- diffida, prima di procedere alla risoluzione della convenzione.

E’ data facoltà alle parti di:

1. recedere anticipatamente con preavviso di mesi 3 (tre) per motivi di forza maggiore, salvo sostenere eventuali costi derivanti all’utenza e all’altra parte contrattuale;

2. risolvere il contratto per grave violazione degli obblighi stabiliti;

3. disdettare la convenzione alla scadenza dell’anno scolastico, entro il mese di giugno.

(10)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, contrattuali, di registro, per formalità, diritti e conseguenti sono a carico della Società Cooperativa Sociale “Insieme Si Può”.

Per quanto non disposto dalla presente convenzione si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di diritto pubblico che regolano la materia, in quanto applicabili.

Treviso,

Per il Comune di Treviso - Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola, dr. Giorgio Paris _____________________________

Per la Società Cooperativa Sociale – Onlus “Insieme Si Può” - La Presidente Sig.ra ______________________________

*************************

Tutte le eventuali spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della Cooperativa.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione ogni modificazione che potrà intervenire nei propri assetti proprietari e nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi.

I pagamenti previsti saranno effettuati tramite la Tesoreria del Comune di Treviso mediante bonifico bancario. La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente:

Riferimenti

Documenti correlati

• Dal 2004 al 2007, è stato membro del Consiglio Scientifico del Centre for Technology Assessment in Public Health (CTAPH), Osservatorio sulle valutazioni economiche nel

- Società di Trasformazione Urbana, di seguito per brevità STU, ed il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, di seguito per brevità CONSORZIO, hanno

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 1.000 euro. In caso di risorse residue, le stesse saranno ripartite tra le attività che hanno chiuso per almeno

Bariviera è stata individuata come Responsabile dello svolgimento della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva della

- la codifica SIOPE di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 6) Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari,

CONSIDERATO che il numero massimo di iscrizioni ad anni successivi al primo da accogliere per il Corso di Laurea in Economia e Management (classe L-18), quale

Partecipazione in qualità di responsabile della documentazione grafica alla sesta campagna di scavo nel sito di Bakchias, oasi del Fayyum – Egitto (direz.: prof. Pernigotti,

• Raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa al fine di contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard