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Il credito spetta soltanto se si verificano particolari situazioni che sono tassativamente previste dalle norme.

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Academic year: 2022

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Il credito d’imposta

Introduzione

Il credito

d’imposta Il credito d’imposta è una agevolazione che riduce il debito di im- posta. Questa agevolazione è riconosciuta in presenza di condizioni ben precise e consente il recupero di parte di imposte che altri- menti risulterebbero duplicate.

Tipologie del credito d’imposta

Nel modello 730 sono previsti quattro tipologie di crediti di impo- sta e sono inseriti nel quadro G.

Il quadro G è composto da tre sezioni:

nella sezione I vanno indicati i crediti di imposta relativi ai fabbricati, e in particolare il credito di imposta per il riacquisto della prima casa e il credito di imposta per canoni di locazio- ne non percepiti;

nella sezione II va indicato il credito di imposta per lo incre- mento della occupazione;

nella sezione III il credito di imposta per redditi prodotti all’estero

A chi spetta il credito d’imposta

Il credito spetta soltanto se si verificano particolari situazioni che sono tassativamente previste dalle norme.

Ad esempio, per usufruire del credito d’imposta per i canoni non riscossi è necessario che in anni precedenti siano state versate imposte su canoni per i quali, a seguito di sentenza di convalida di sfratto per morosità, sia stato accerta- to il loro mancato percepimento.

Modalità per usufruire del credito d’imposta

Per usufruire del credito è necessario compilare gli appositi righi presenti nel quadro G del modello 730.

Il calcolo Sulla base dei dati esposti nel modello base il CAF effettua i con- teggi riportando il credito effettivamente spettante nel prospetto di liquidazione, modello 730/3.

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Il credito d’imposta

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Chi usufrui- sce del credito d’imposta

Hanno diritto ad usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa i contribuenti che si trovano nelle seguenti condi- zioni:

• hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevola- zioni “prima casa” nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione;

• hanno effettuato tale acquisto entro un anno dalla vendita di altro immobile precedentemente acquistato usufruen- do delle agevolazioni “prima casa”

non sono decaduti dal beneficio “prima casa”.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento “prima casa”.

Quando si acquisisce il diritto

Si ha diritto al credito d’imposta:

• in seguito ad un versamento, ai fini dell’imposta di regi- stro, in conseguenza della stipula dell’atto relativo al secon- do acquisto,

oppure

• in seguito ad un versamento ai fini IVA nel caso di acquisi- zione del nuovo immobile mediante contratto di appalto, al momento della consegna del bene realizzato.

Quanto

ammonta Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di regi- stro o all’imposta sul valore aggiunto, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato.

Il credito d’imposta, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Come si uti-

lizza Il credito d’imposta può essere utilizzato:

in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul secondo at- to di acquisto, ad esempio, nel caso in cui si proceda ad acqui- sto da privato;

in diminuzione, per l’intero importo, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute sugli atti e sulle denunce presen- tati dopo la data di acquisizione del credito;

in compensazione delle somme dovute a titolo di:

- ritenute d’acconto

- contributi previdenziali e assistenziali attraverso il modello

in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione F24

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Esempio - anno di acquisto della prima abitazione = 1997 - imposta di registro del primo acquisto = 2.000 euro - data della vendita dell’immobile = 10.02.2007 - data dell’acquisto di altra abitazione = 20.10.2007 - imposta di registro del secondo acquisto = 2.500 euro

In questo caso il credito d’imposta è pari a 2.000 euro, cioè all’imposta di registro corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato.

Il contribuente potrà usufruire dell’agevolazione:

- in diminuzione dell’imposta di registro da versare in relazione al secondo acquisto, versando pertanto solo la differenza, cioè (2.500 – 2.000) = 500 euro

oppure

- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Il credito

d’imposta in dichiarazio- ne dei reddi- ti

Se il credito d’imposta si fa valere in dichiarazione dei redditi è necessario compilare un apposito rigo del quadro G.

Questo rigo è composto di tre colonne che individuano tre differenti situazioni:

- nella prima colonna va riportato, se esistente, il credito re- siduo, che non ha trovato capienza in precedenti dichiara- zioni;

- nella seconda colonna va riportato l’ammontare del credito spettante per gli acquisti realizzati dal 1.1.2007

- nella terza colonna va, invece, riportato l’eventuale importo utilizzato in compensazione nel modello F24.

Le opera- zioni del CAF sul credito d’imposta

Il CAF effettua i calcoli nel prospetto di liquidazione.

Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” viene ripor- tato nella sezione calcolo dell’Irpef del modello 730/3, al rigo “credi- to d’imposta per riacquisto prima casa” e va a diminuire l’imposta lorda dovuta.

Nel caso in cui il credito risulti superiore all’imposta lorda, ridot- ta delle detrazioni spettanti, l’eccedenza non può essere chiesta a rimborso ma deve essere riportata nella dichiarazione dei red- diti dell’anno successivo. In tale caso l’importo va indicato nella sezione “dati da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi”

del prospetto 730/3.

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Il credito d’imposta

Il credito d’imposta per canoni di locazione non perce- piti

Definizioni I redditi fondiari concorrono indipendentemente dalla loro perce- zione a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possie- dono.

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abita- tivo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Quando il rimborso dei canoni non perce- piti

In presenza di sentenza di convalida di sfratto per morosità, le im- poste versate in anni precedenti sui canoni per i quali è stato ac- certato il mancato percepimento, vengono rimborsate attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta di pari ammontare.

Determina- zione del credito

Il calcolo che consente di determinare il credito d’imposta spettante è piuttosto complesso. Infatti è necessario calcolare, per ogni anno in cui è stato dichiarato il canone non percepito, l’imposta corri- spondente a quel reddito.

Per ottenere questo risultato si deve effettuare un’operazione che si chiama riliquidazione della dichiarazione dei redditi.

La riliquidazione si effettua attraverso i seguenti calcoli:

Reddito imponibile – canone non percepito = “A”

“A” + rendita catastale rivalutata = nuovo reddito imponibile

Reddito imponibile x aliquote vigenti nel periodo interessato = nuova imposta

Imposta pagata – nuova imposta = credito spettante

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto an- che di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici, che potrebbero incidere sul risultato.

Dove indi- care l’importo nel 730

L’importo del credito di imposta si indica nel quadro G del modello 730.

Il credito di imposta per canoni non percepiti è riportato nella se- zione “calcolo dell’IRPEF” del modello 730/3 al rigo “credito d’imposta per canoni non percepiti” e va a diminuire l’imposta netta dovuta.

Attenzione: Se successivamente al riconoscimento del credito d’imposta il con- tribuente dovesse riscuotere in tutto o in parte i canoni già oggetto del benefi-

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Il credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

Definizione Il credito di imposta per l’incremento dell’occupazione è una agevo- lazione che spetta ai contribuenti che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indetermina- to.

Modalità di

calcolo Essendo un’agevolazione che scadeva nel 2006 è opportuno sot- tolineare che nel modello 730/2008 si indicheranno soltanto even- tuali residui di credito di imposta per l’incremento della occupazio- ne che non hanno trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi.

A chi spetta il credito d’imposta

Il credito spetta anche ai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta: così il privato cittadino potrebbe fruire dell’agevolazione a seguito dell’assunzione della colf o della baby sitter, riportando il relativo credito d’imposta nel proprio modello 730.

I requisiti dei

lavoratori Requisito indispensabile per accedere al beneficio è:

il rispetto dei contratti collettivi nazionali;

il rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

che i lavoratori assunti abbiano un’età non inferiore a 25 anni e che non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi. Quest’ultimo re- quisito non è necessario nel caso in cui il lavoratore sia portato- re di handicap riconosciuto tale in base alla Legge n. 104 del 1992.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione può essere utilizzato senza alcun limite temporale, purché entro i limiti di prescrizione (pari a 10 anni ai sensi dell’arto 2946, c.c.) e compete anche se non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di maturazione.

Riferimenti normativi:

- circolare A.E. n. 127E del 2004 Misura del

credito d’imposta

Per l’anno 2006, ultimo anno di fruizione, il credito d’imposta spetta nella misura di 100 euro, elevato a 150 euro nel caso di assun- zione di lavoratore con età superiore a 45 anni. Per le assun- zioni di dipendenti a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste

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dal contratto nazionale.

Se l’incremento occupazionale riguarda aree territoriali svantag- giate del Centro Sud (cosiddette zone cuscinetto) ai datori di lavo- ro spetta un ulteriore credito di imposta di 300 euro.

Dove indica- re il credito d’imposta nel 730

Il credito di imposta per l’incremento dell’occupazione si indica nel quadro G del modello 730. Essendo tuttavia scaduto nel 2006 il termine per fruire dell’agevolazione in tale quadro si indicheran- no soltanto quelle somme che eventualmente sono risultate supe- riori all’ammontare dell’imposta dovuta nella precedente di- chiarazione (730 o Unico 2006).

Modalità di inserimento dati nel quadro “G”

Nel quadro G si indica l’ammontare del credito di imposta che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dalla precedente di- chiarazione. Questo dato si rileva dal rigo 54 del prospetto di li- quidazione (modello 730/3) del modello 730/2007, oppure dal ri- go 31, colonna 3 del quadro RN del modello unico 2007 persone fisiche.

Nel quadro G si indica altresì il credito di imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Il calcolo L'importo del credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'im- posta lorda va indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, nella sezione calcolo dell’IRPEF, nel rigo “credito di imposta per l'incremento dell'occupazione”. L'utilizzo di questo credito è effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e i credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

L'eventuale eccedenza non utilizzata è riportata nella sezione dati da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, al rigo “resi- duo del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione”.

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Il credito d’imposta

Il credito d’imposta per imposte pagate all’estero

Definizione Al contribuente che ha percepito redditi esteri, assoggettati a tas- sazione sia in Italia che nello stato estero, è riconosciuto, sulle imposte pagate all’estero, un credito d’imposta che può essere fatto valere unicamente in dichiarazione dei redditi.

Riconosci- mento del credito d’imposta

Il credito spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana, corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo. Il credito spetta nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Ai fini della verifica di tale limite si deve tenere con- to del credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiara- zioni e riferito allo stesso anno di produzione del reddito estero.

Quando spetta il cre- dito

d’imposta

Il credito può essere fatto valere soltanto quando le imposte, nel paese estero, sono state pagate a titolo definitivo.

Nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2008 possono essere indicati i crediti relativi a imposte pagate, divenute definitive a partire dal 2007 fino al termine di presentazione della dichiara- zione dei redditi, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Imposta a ti- tolo definiti- vo

La definitività dell’imposta è una delle condizioni irrinunciabili per la richiesta del credito di imposta. Le imposte sono pagate a titolo definitivo se, una volta versate allo Stato estero, non sono più ri- petibili, ossia rimborsabili. Per questo motivo non possono es- sere considerate definitive le imposte pagate in acconto, in via provvisoria e quelle per le quali è previsto un conguaglio con pos- sibilità di rimborso totale o parziale.

La definitività dell'imposta è determinata dalle norme fiscali dello stato estero e può essere rilevata o dalle annotazioni del modello CUD, o da una idonea certificazione della autorità dello stato estero.

Il credito d’imposta nel 730

Per far valere il credito di imposta nel modello 730 il contribuente deve compilare il quadro G. Qualora i redditi siano stati prodotti in stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un di- stinto rigo. Si procede in modo analogo se le imposte pagate all'e- stero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Dove indica-

re il credito In caso di redditi esteri, percepiti nel 2007 la cui imposta è diventata de- finitiva nell'anno 2007:

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D’imposta

nel 730 nella colonna “codice stato estero” va indicato il codice iden- tificativo dello stato estero in cui il reddito è stato assoggettato a tassazione;

nella colonna “anno” va indicato l’anno 2007 l’anno di impo- sta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;

nella “reddito estero” va indicato il reddito prodotto all'estero già indicato nei quadri C o D mentre nella colonna “imposta e- stera” va indicata la ritenuta estera subita.

In questo caso non devono essere compilate le successive colonne da 5 a 9.

Crediti d’imposta su redditi pro- dotti in anni precedenti

In caso di credito di imposta relativo a redditi esteri prodotti in anni precedenti, la cui imposta è diventata definitiva nell'anno 2007:

nella colonna “codice stato estero” va indicato il codice iden- tificativo dello stato estero in cui il reddito è stato assoggettato a tassazione;

nella colonna “anno” va indicato l’anno di imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;

nella colonna “reddito estero” va indicato il reddito prodotto all'estero;

nella colonna “imposta estera” va indicata la ritenuta estera subita;

nella colonna “reddito complessivo” va riportato il reddito complessivo. Tale reddito va maggiorato dell’eventuale credito di imposta sui dividendi relativo all’anno di imposta in cui è stato percepito il reddito estero indicato nella colonna “anno”;

nella colonna “imposta lorda” va indicata l’imposta lorda ita- liana relativa all’anno di imposta indicato nella colonna “anno”;

nella colonna “imposta netta” va indicata l’imposta netta ita- liana relativa all’anno di imposta indicato nella colonna “anno”;

nella colonna “credito utilizzato nelle precedenti dichiara- zioni” va indicato il credito di imposta già utilizzato nelle pre- cedenti dichiarazioni relativo al reddito estero prodotto nell’anno indicato nella colonna “anno”, indipendentemente dallo stato estero di riferimento. E' pertanto necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è sta- to compilato il rigo F8 o rigo G4 del modello 730 oppure il quadro CR del modello UNICO;

nella colonna “di cui al relativo stato estero di colonna 1” va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni re- lativo ai redditi prodotti nello stesso anno e, in particolare, nel- lo stesso stato estero. L’importo da indicare in questa colonna, quindi, è già compreso in quello indicato in colonna “credito uti- lizzato nelle precedenti dichiarazioni”. La colonna “di cui al re- lativo stato estero di colonna 1” pertanto non va compilata

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Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilate- rali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell’altro. Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la coo- perazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni internazionali mirano anche a prevenire l’evasione e l’elusione fiscali. Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it

Redditi este- ri certificati nel CUD

Se trattasi di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati tramite il CUD, gli importi da indicare nella colonna “reddito estero”

e “imposta estera” sono rilevabili dalle annotazioni della certifi- cazione stessa.

Il calcolo Il calcolo del credito di imposta è effettuato dal CAF.

L'importo del credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'impo- sta netta va indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, nella sezione calcolo dell’IRPEF, nel rigo “credito di imposta per im- poste pagate all'estero”.

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