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CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Academic year: 2022

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(1)

CONTRATTO

DI ESPANSIONE

Legge n. 178 art. 1 c. 349

Circolare INPS n. 48 del 24/3/2021

(2)

Per il 2021 avremo tre livelli di applicazione:

- Imprese con oltre 1.000 dipendenti - Imprese con oltre 500 dipendenti

- Imprese con oltre 250 dipendenti

Dal 2022 si torna ad un’unica applicazione nei confronti delle imprese con oltre 1.000

dipendenti.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Legge riservata fino al 31/12/2020 alle

imprese con almeno 1.000 dipendenti (art.

41 Dlgs 148/2015 come modificato dal DL 34/2019 in legge 58/2019) e ai lavoratori che erano a non più di 5 anni dal

raggiungimento del diritto a pensione.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Esclusivamente per il 2021, la legge prevede che il predetto limite minimo di unità lavorative in organico è ridotto a 500 unità, e limitatamente ai soli effetti del prepensionamento (indennità

mensile) a 250 dipendenti (comma 5-bis),

attraverso il pagamento della prestazione di

indennità mensile fino ad un massimo di 5 anni necessari per raggiungere il diritto alla

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Aziende con almeno 250 unità e fino a 499

calcolate complessivamente nelle ipotesi di

aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi

CONTRATTO DI ESPANSIONE

(6)

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (con 20 anni di contributi) o della

pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, è prevista…

CONTRATTO DI ESPANSIONE

(7)

…. un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (determinato dall'INPS).

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia

quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al

conseguimento del diritto.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Lavoratori destinatari dell’indennità mensile

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato che

risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive e abbiano risolto

consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30/11/2021.

L’indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di

apprendistato (in base al decreto legislativo n. 81/2015).

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della:

a) pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il

requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995;

b) pensione anticipata (legge Fornero).

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

Contribuzione correlata: vi è una differenza fra le due forme di accesso a pensione:

- nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell’INPS, al lavoratore solo l’indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore;

- se il primo ingresso a pensione coincide con la pensione anticipata,

l’azienda deve versare anche la c.d. contribuzione correlata (i contributi previdenziali) nella misura fissata per il calcolo della NASpI, cioè sulla media degli ultimi quattro anni (si ritiene anche con

l’applicazione del massimale di 1,4 volte previsto dall’art. 12 del D.Lgs n. 22/2015), con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa NASpI che sarebbe stata riconosciuta al

lavoratore

.

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

L’indennità mensile non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o

anticipata:

• con il cumulo dei periodi assicurativi

(L. n. 232/2016)

• con la pensione anticipata in quota 100,

• con opzione donna,

• con pensione anticipata per i lavoratori precoci.

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi

maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la

regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

È utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

Modalità di calcolo dell’indennità mensile

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma

previdenziale.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio, maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e

(14)

CONTRATTO DI ESPANSIONE

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/1984), solo nei casi in cui gli

stessi, alla data di cessazione del rapporto di

lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal

conseguimento del diritto alla pensione di

vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo

contributivo pari a 20 anni.

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

Modalità di calcolo dell’indennità mensile

Ai fini del calcolo della quota contributiva della pensione maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il coefficiente di trasformazione, di cui all’art. 1, c. 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzato è quello

relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza

dell’indennità mensile.

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si rammenta che riguardo alla predetta indennità:

- non è prevista la perequazione annua;

- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;

- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito;

- non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);

- non è reversibile.

In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma

pensionistica, tenendo conto anche dell’eventuale c.d. contribuzione

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità: è possibile lavorare

La legge non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale.

Ne consegue che l’INPS non provvederà a modificare

l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di

redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

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CONTRATTO DI ESPANSIONE

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA O ANTICIPATA

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità, non essendo prevista la trasformazione d’ufficio di tale prestazione in pensione ordinaria.

(19)

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASPI al

lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASPI.

Inoltre il versamento a carico del datore di lavoro per i

contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla

somma della contribuzione figurativa, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa

.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

(20)

Stipula del contratto di espansione e presentazione degli accordi

L’impresa avvia una procedura di consultazione, finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la

rappresentanza sindacale unitaria.

L’accesso al prepensionamento è subordinato alla sottoscrizione di un

accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del

rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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Il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione è obbligato a presentare apposita domanda

all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una

fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, (ove dovuta). In assenza del versamento mensile della provvista, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

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