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COMUNE DI SABBIONETA Provincia di Mantova VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Deliberazione n. 70 del 01/07/2021

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COMUNE DI SABBIONETA Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 70 del 01/07/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio alle ore 18:00, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 4 del 01/04/2020, è convocata la Giunta Comunale in modalità telematica.

Risultano presenti i signori Assessori PASQUALI MARCO

ALESSANDRIA FRANCO MAJA ANGIOLINO MARCHINI ROMINA BONGIOVANNI MARTINA

Presente Presente Presente Presente Assente

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE BONI MARIA LIVIA partecipa alla riunione in collegamento telematico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, i cui componenti sono collegati telematicamente, per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

(2)

Deliberazione n. 70 del 01/07/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DELL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER L’ANNO 2021 . RICHIAMATE :

- la propria deliberazione n. 210 del 06/12/2019 avente ad oggetto: “Deliberazione sezione autonomie Corte dei Conti n. 15/sezaut/2018/qmig - determinazione limite lavoro flessibile – Anno 2020”, con cui, in esecuzione del menzionato pronunciamento della Corte dei Conti, si è fissato in Euro 32.000,00 il limite di lavoro flessibile per l’anno 2020;

- la propria deliberazione n. 119 del 30.09.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2021-2023 (ART. 170 DEL .LGS. N. 267/2000)”, così come aggiornato con deliberazione di C.C. n. 48 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e aggiornamento del DUPS 2021/2023, nel quale è inserita la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 ed il relativo quadro riferito al fabbisogno del personale a tempo determinato – lavoro flessibile per il triennio 2021-2023 che viene confermato in € 32.000,00 anche per l’anno 2021 ;

VISTA la legge di Bilancio 2021 – L. 178/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, e richiamati in particolare gli articoli :

 69 “Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;

 993 “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” ; PRESO ATTO che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012) è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 6, D.L. 162/2019) e che pertanto è stata prorogata la possibilità per i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di assumere personale con contratto di lavoro flessibile (comma 1001 legge di bilancio 2019) fino al 31 dicembre 2020, e che tale proroga per le assunzioni è stata estesa fino all'anno 2021 (art. 57, comma 12, D.L. 104/2020) ;

(3)

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, nel prevedere che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, al pari dei consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevazione non industriale, delle comunità montane e delle Unioni di Comuni, “possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”, avrebbe introdotto uno specifico istituto giuridico assimilabile al “comando” di personale, diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e delle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti. Inoltre, tale “formula organizzatoria”, volta a favorire l’assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato presso Enti pubblici diversi dall’Amministrazione di appartenenza, consentirebbe al lavoratore di rivolgere

“parzialmente” le proprie prestazioni lavorative a favore di altro Ente pubblico in forza dell’autorizzazione di provenienza e nell’ambito di un “unico” rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico “principale”;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione 1 n. 3764, del giorno 11 dicembre 2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di elusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

DATO ATTO pertanto, per quanto specificato in premessa, di procedere all’assunzione di n. 1 agente di Polizia Locale a tempo determinato part-time a 12 ore mediante stipula di una convenzione per l'utilizzazione parziale e temporanea, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 ;

CONSIDERATO al fine di garantire la continuità e regolarità del Servizio Polizia Locale e conseguentemente assicurare la funzionalità dell’Ente oltre che il buon andamento e l’efficacia dell’azione amministrativa, l'Amministrazione Comunale, con proprie note prot. 8172 del 09/12/2020 e prot. 4049 del 08/06/2021, ha richiesto al Comune di Casalmaggiore l’autorizzazione ad utilizzare il dipendente, agente di Polizia Locale, Guido Salvatore, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 331/2004 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

VISTE le determinazioni n. 1132 del 19/12/2020 e n. 506 del 15/06/2021 a firma della Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane del Comune di Casalmaggiore, acquisiti dall’Ente rispettivamente in data 21/12/2020 al prot. 8549 e in data 18/06/2021 al prot. 4410 che autorizza il suddetto dipendente a prestare attività lavorativa presso questo Comune al di fuori dell’orario di lavoro presso l’Ente di appartenenza, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;

EVIDENZIATO che il ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, l’unico strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquista nelle materie di competenza dell’Ente rispettando, contemporaneamente, i rigorosi vincoli legislativi in materia di limiti di spesa per il personale, e, al tempo stesso consentendo di ottenere delle economie rispetto ad altre modalità di reclutamento;

ATTESTO che il presente atto non pregiudica il rispetto dei limiti di spesa di personale programmata per l’esercizio in corso;

RITENUTA propria la competenza in ordine all’adozione dell’atto di cui, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di persone tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma

(4)

restando, per il dipendente interessato, a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

48 del 30/12/2020 ;

VISTO che le spese conseguenti all’adozione della presente deliberazione troveranno idonea copertura negli appositi capitoli di spesa sul bilancio dell'esercizio 2021;

TUTTO QUANTO PREMESSO, risulta necessario procedere con il presente provvedimento all’integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 ed in particolare del piano del fabbisogno del personale a tempo determinato – lavoro flessibile inseriti nel D.U.P.S. approvato con delibera di giunta comunale n. 119 del 30.09.2020, prevedendo il ricorso ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale per fronteggiare le esigenze di carattere temporaneo e/o eccezionale inerenti l’ufficio di Polizia Locale ;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 26/2000 del Responsabile di Area Economico -Finanziaria ;

Con i voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per i motivi che qui si intendono integralmente riportati e approvati:

1. Di ricorrere, in base a quanto disposto dall’art. 1. Comma 557, L. 311/2004 e dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, all’utilizzazione presso questo Ente dell’agente di Polizia Locale, dipendente del Comune di Casalmaggiore, per un numero di 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario di lavoro per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021;

2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale ad ogni atto consequenziale;

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente troverà copertura nei capitoli di competenza sul bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

4. Di approvare l’allega bozza di contratto per l’assunzione a tempo parziale e determinato , ai sensi dell’art.l 1 comma 557 della legge 311/2004;

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(5)

COMUNE DI SABBIONETA Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

PASQUALI MARCO IL SEGRETARIO COMUNALE

BONI MARIA LIVIA

(6)

Allegato A alla deliberazione G.C. del

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova – Cap 46018

CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA – AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE GUIDO SALVATORE

L’anno duemilaventuno, il giorno del mese di , Con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Sabbioneta, codice fiscale 83000390209, rappresentato Mirella Cimardi, nata a Viadana il 25/05/1970 - C.F. CMRMLL70E65L826O - Responsabile del Servizio Personale, la quale agisce non in proprio, ma nell’esclusivo interesse del Comune di Sabbioneta che in questo atto legittimamente rappresenta;

E

IL Sig. SALVATORE GUIDO, attualmente dipendente a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di Agente di polizia Locale presso il Comune di Casalmaggiore;

PREMESSO

- Che il Comune di Sabbioneta con deliberazione di Giunta Comunale n. , adottata in data , esecutiva ad ogni effetto di legge, nel disporre il ricorso all’impiego di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, ha approvato lo schema di convenzione in oggetto;

- Che il Comune di Casalmaggiore con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. del , ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. con il consenso del sopracitato funzionario;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa coma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Casalmaggiore autorizza il Sig. Salvatore Guido a ricevere incarico da Comune di Sabbioneta a tempo determinato, in forma temporanea ed occasionale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, che si è resa all’uopo disponibile.

Articolo 2. Decorrenza e durata

Il presente accorso sarà valido per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021.

Articolo 3. Tempo di lavoro e relativa articolazione

(7)

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Casalmaggiore e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest’ultimo.

L’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima di 48 ore settimanali, con orari da accordarsi secondo le necessità dei due Enti.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito.

Le ferie annuali dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due Enti.

Articolo 4. Trattamento economico

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l’attività resa a favore del Comune di Sabbioneta saranno corrisposti e versati direttamente da quest’ultimo.

Al dipendente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo viene riconosciuta, se richiesta, un’indennità chilometrica per raggiungere la sede di utilizzazione, calcolata se più favorevole, rispetto al più breve tragitto tra domicilio del lavoratore e la sede del Comune, nella misura di un quinto della benzina verde.

Articolo 5. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La spesa per l’attività lavorativa aggiuntiva, nei limiti di 12(dodici) ore settimanali, è posta a carico del Comune di Sabbioneta.

L’erogazione del compenso spettante sarà effettuata con cadenza mensile.

Articolo 6. Responsabilità

L’ufficio personale preposto all’elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, è tenuto alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Articolo 7. Revoca

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi memento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell’accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi memento, anche ad un solo ente con atto dell’organo competente. In questo caso la cessazione avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

Articolo 8. Rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sabbioneta

Il Responsabile del Servizio Finanziario Per accettazione Tributi Ecologia e Personale Il dipendente Mirella Cimardi Guido Salvatore

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COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

*****

Proposta n.

2021 / 416

AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – ENTRATE – TRIBUTI – ECOLOGIA – PERSONALE

OGGETTO:

ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica.

Lì,

01/07/2021 IL RESPONSABILE

CIMARDI MIRELLA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(9)

COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

*****

Proposta n.

2021 / 416

AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – ENTRATE – TRIBUTI – ECOLOGIA – PERSONALE

OGGETTO:

ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile, considerato che:

x è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

eventuali motivazioni ______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Lì,

01/07/2021 IL RESPONSABILE

CIMARDI MIRELLA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(10)

COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n.

70 del 01/07/2021

AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – ENTRATE – TRIBUTI – ECOLOGIA – PERSONALE

Oggetto:

ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI

POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER L'ANNO 2021

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li,

12/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

BONI MARIA LIVIA (sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(11)

COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione Deliberazione di Giunta Comunale n.

70 del 01/07/2021

Oggetto:

ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI

POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER L'ANNO 2021

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal

30/07/2021 per

15

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 25/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

BONI MARIA LIVIA (sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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