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1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto legislativo:

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(1)

DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO

1.

D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Gazzetta Ufficia- le Serie gen. - n. 76 del 31 marzo 2000).

Titolo I Definizioni

1. Definizioni. – 1. Ai fini del presente decreto le- gislativo:

a) per «fatture o altri documenti per operazio- ni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri do- cumenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazio- ni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovve- ro che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fi- ni dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sul- la determinazione dell’imposta dovuta (1);

c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministra- tore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge (2);

d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l’evasione» si intendono com- prensivi, rispettivamente, anche del fine di conse- guire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di con- sentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappre- sentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» ed il «fine di sottrarsi al pa-

gamento» si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indi- cata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in paga- mento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella te- orica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; (3)

g) le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesisten- te credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g bis) per “operazioni simulate oggettivamen- te o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’arti- colo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (4);

g ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresenta- zione della realtà (4).

(1) Le parole: «e le componenti che incidono sul- la determinazione dell’imposta dovuta» sono state ag- giunte dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settem- bre 2015, n. 158.

(2)  Le parole: «o di sostituto d’imposta, nei ca- si previsti dalla legge» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(3)  Le parole: «non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;» sono sta- te aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(4) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, com- ma 1, lett. d), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(2)

Art. 2 Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto 62 Titolo II

Delitti Capo I

Delitti in materia di dichiarazione 2. (1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesisten- ti. – 1. È punito con la reclusione da quattro a otto (2) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fat- ture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] (3) rela- tive a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti quando tali fatture o documenti sono regi- strati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’ammini- strazione finanziaria.

2 bis.  Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la re- clusione da un anno e sei mesi a sei anni (4).

[3. Se l’ammontare degli elementi passivi fitti- zi è inferiore a € 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni] (5).

(1)  A norma dell’art. 1, comma 143, della L. 24 di- cembre 2007, n. 244, nei casi previsti da questo arti- colo si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. L’art. 1, comma 143, della L.

n. 244/2007 è stato poi abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, che ha in- serito in sua sostituzione l’attuale art. 12 bis di questo provvedimento.

(2) Le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono sta- te così sostituite dalle seguenti: «quattro a otto» dal- l’art. 39, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n.

124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(3) La parola tra parentesi quadrate è stata sop- pressa dall’art. 2 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 39, com- ma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(5)  Questo comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 36 vicies semel lett. a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settem- bre 2011, n. 148. Tali disposizioni si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.

3. (1) Dichiarazione fraudolenta mediante altri ar- tifici. – 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è pu- nito con la reclusione da tre a otto (2) anni chiun- que, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul

valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalen- dosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elemen- ti attivi per un ammontare inferiore a quello effet- tivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi at- tivi sottratti all’imposizione, anche mediante indica- zione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli ele- menti attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ov- vero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare del- l’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono re- gistrati nelle scritture contabili obbligatorie o so- no detenuti a fini di prova nei confronti dell’am- ministrazione finanziaria.

3.  Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 3 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono state così sostituite dalle seguenti: «tre a otto» dall’art. 39, comma 1, lett. c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conver- tito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

4. (1) Dichiarazione infedele. – 1. Fuori dei casi pre- visti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi (2) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul va- lore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni an- nuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (3), quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila (4);

b) l’ammontare complessivo degli elementi at- tivi sottratti all’imposizione, anche mediante indi- cazione di elementi passivi inesistenti (3), è supe-

(3)

riore al dieci per cento dell’ammontare comples- sivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due (5) milioni (6).

1 bis. Ai fini dell’applicazione della disposizio- ne del comma 1, non si tiene conto della non cor- retta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono sta- ti comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della vio- lazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non de- ducibilità di elementi passivi reali (7).

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che com- plessivamente (8) considerate, differiscono in misu- ra inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (7).

(1) A norma dell’art. 1, comma 143, della L. 24 dicem- bre 2007, n. 244, nei casi previsti da questo articolo si os- servano in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art.

322 ter c.p. L’art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007 è sta- to poi abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, che ha inserito in sua sostituzione l’attuale art. 12 bis di questo provvedimento.

(2) Le parole: «uno a tre anni» sono state così so- stituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi» dall’art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(3) La parola: «fittizi» è stata così sostituita dall’at- tuale: «inesistenti» dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(4) La parola: «centocinquantamila» è stata, da ul- timo, così sostituita dalla seguente: «centomila» dal- l’art. 39, comma 1, lett. e), del D.L. 26 ottobre 2019, n.

124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(5) la parola: «tre» è stata così sostituita dalla se- guente: «due» dall’art. 39, comma 1, lett. f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nel- la L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(6) Le parole: «euro due milioni» sono state così sostituite dalle seguenti: «euro tre milioni», dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(7)  Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(8)  La parola: «singolarmente» è stata così sosti- tuita dalla seguente: «complessivamente» dall’art. 39, comma 1, lett. g), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conver- tito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

5. (1) (2) Omessa dichiarazione. – 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni (3) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a talu- na delle singole imposte ad euro cinquantamila (4).

1 bis. È punito con la reclusione da due a cin- que anni (5) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila (4).

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis (6) non si considera omessa la dichiara- zione presentata entro novanta giorni dalla sca- denza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

(1) A norma dell’art. 1, comma 143, della L. 24 dicem- bre 2007, n. 244, nei casi previsti da questo articolo si os- servano in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art.

322 ter c.p. L’art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007 è sta- to poi abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, che ha inserito in sua sostituzione l’attuale art. 12 bis di questo provvedimento.

(2) A norma dell’art. 1 bis, comma 7, del D.L. 24 apri- le 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, il reato previsto da questo articolo, non è punibile se i debiti tributari della stabile organiz- zazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d’im- posta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 dell’articolo 1 bis del medesimo provvedimento.

(3) Le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni»

sono state così sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni» dall’art. 39, comma 1, lett. h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(4) L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(5) Le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni»

sono state così sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni» dall’art. 39, comma 1, lett. i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(6) Le parole: «dal comma 1» sono state così sosti- tuite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1 bis», dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

6. Tentativo. – 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di ten- tativo.

1 bis. Salvo che il fatto integri il reato previ- sto dall’articolo 8, la disposizione di cui al comma

(4)

Art. 7 Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto 64

1 non si applica quando gli atti diretti a commet- tere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono com- piuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (1).

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, com- ma 1, del D.L.vo 14 luglio 2020, n. 75.

7. (1) [Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bi- lancio. – 1. Non danno luogo a fatti punibili a nor- ma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di com- petenza ma sulla base di metodi costanti di im- postazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque in- dicati nel bilancio.

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti puni- bili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni esti- mative che, singolarmente considerate, differisco- no in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percen- tuale non si tiene conto nella verifica del supera- mento delle soglie di punibilità previste nel com- ma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli].

(1)  Questo articolo è stato abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

Capo II

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

8. (1) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. – 1. È punito con la reclu- sione da quattro a otto (2) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui red- diti o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si con- sidera come un solo reato.

2 bis. Se l’importo non rispondente al vero in- dicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (3).

[3. Se l’importo non rispondente al vero indi- cato nelle fatture o nei documenti è inferiore a €

154.937,07 per periodo di imposta, si applica la re- clusione da sei mesi a due anni] (4).

(1) A norma dell’art. 1, comma 143, della L. 24 dicem- bre 2007, n. 244, nei casi previsti da questo articolo si os- servano in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art.

322 ter c.p. L’art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007 è sta- to poi abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, che ha inserito in sua sostituzione l’attuale art. 12 bis di questo provvedimento.

(2) Le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono state così sostituite dalle seguenti: «quattro a otto» dall’art. 39, comma 1, lett. l), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conver- tito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 39, com- ma 1, lett. m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(4) Questo comma è stato abrogato dall’art. 2, com- ma 36 vicies semel, lett. g), del D.L. 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni si applicano ai fatti succes- sivi alla data di entrata in vigore della legge di conver- sione del D.L. n. 138/2011.

9. Concorso di persone nei casi di emissione o uti- lizzazione di fatture o altri documenti per opera- zioni inesistenti. – 1. In deroga all’articolo 110 del codice penale:

a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il mede- simo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il mede- simo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8.

10. Occultamento o distruzione di documenti con- tabili. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave rea- to, è punito con la reclusione da tre a sette (1) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scrit- ture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la rico- struzione dei redditi o del volume di affari.

(1) Le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono state così sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni», dall’art. 6 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

Da ultimo le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono state così sostituite dalle seguenti: «tre a sette» dall’art.

39, comma 1, lett. n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con- vertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

10 bis. (1) (2) Omesso versamento di ritenute do- vute o (3) certificate. – 1. È punito con la reclusione

(5)

da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della di- chiarazione annuale di sostituto di imposta ritenu- te dovute sulla base della stessa dichiarazione o (4) risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantami- la (5) euro per ciascun periodo d’imposta.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 414, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) A norma dell’art. 1, comma 143, della L. 24 di- cembre 2007, n. 244, nei casi previsti da questo artico- lo si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.

(3) Le parole: «dovute o» sono state inserite dall’art.

7, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(4) Le parole: «dovute sulla base della stessa di- chiarazione o» sono state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

(5) La parola: «cinquantamila» è stata così sostitu- ita dall’attuale: «centocinquantamila», dall’art. 7, com- ma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

10 ter. (1) Omesso versamento di IVA. – 1. È pu- nito con la reclusione da sei mesi a due anni chiun- que non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta succes- sivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare su- periore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 8 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

10 quater. (1) Indebita compensazione. – 1. È puni- to con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compen- sazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi- slativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme do- vute, utilizzando in compensazione, ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, crediti inesistenti per un importo annuo supe- riore ai cinquantamila euro.

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 9 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

11. (1) (2) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore ag- giunto ovvero di interessi o sanzioni amministra- tive relativi a dette imposte di ammontare com- plessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione co- attiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si ap- plica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quat- tro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi ac- cessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effet- tivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è supe- riore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(1) A norma dell’art. 1, comma 143, della L. 24 di- cembre 2007, n. 244, nei casi previsti da questo articolo si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.

(2) Questo articolo è stato così sostituito dall’art.

29, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Titolo III Disposizioni comuni

12. Pene accessorie. – 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle per- sone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni;

c) l’interdizione dalle funzioni di rappresen- tanza e assistenza in materia tributaria per un pe- riodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni;

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di com- ponente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per taluno dei delitti previsti da- gli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai

(6)

Art. 12 bis Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto 66

pubblici uffici per un periodo non inferiore a un an- no e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

2 bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’ammontare dell’imposta evasa sia supe- riore al 30 per cento del volume d’affari;

b) l’ammontare dell’imposta evasa sia supe- riore a tre milioni di euro (1).

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, com- ma 36 vicies semel, lett. h), del D.L. 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni si applicano ai fatti suc- cessivi alla data di entrata in vigore della legge di con- versione del D.L. n. 138/2011.

12 bis. (1) Confisca. – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente de- creto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corri- spondente a tale prezzo o profitto.

2.  La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato ver- samento la confisca è sempre disposta.

(1)  Questo articolo è stato inserito dall’art. 10 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

12 ter. (1) Casi particolari di confisca. – 1.  Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richie- sta a norma dell’articolo 444 del codice di proce- dura penale per i delitti di seguito indicati, si ap- plica l’articolo 240 bis del codice penale quando:

a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;

b) l’imposta evasa è superiore a euro centomi- la nel caso del delitto previsto dall’articolo 3;

c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’ar- ticolo 8;

d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;

e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 39, com- ma 1, lett. q), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, converti- to, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

A norma dell’art. 39, comma 1 bis, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano esclu- sivamente alle condotte poste in essere successiva- mente alla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto (25 dicembre 2019).

13. (1) Causa di non punibilità. Pagamento del de- bito tributario. – 1. I reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibatti- mento di primo grado, i debiti tributari, compre- se sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli im- porti dovuti, anche a seguito delle speciali proce- dure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravve- dimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, (2) 4 e 5 non so- no punibili se i debiti tributari, comprese sanzio- ni e interessi, sono stati estinti mediante integra- le pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presenta- zione della dichiarazione relativa al periodo d’im- posta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’auto- re del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualun- que attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di aper- tura del dibattimento di primo grado, il debito tri- butario sia in fase di estinzione mediante rateizza- zione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13 bis, è dato un termine di tre mesi per il paga- mento del debito residuo. In tal caso la prescrizio- ne è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre me- si, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 11 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158.

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