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Comune di Alta Val Tidone

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Academic year: 2022

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Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

DELIBERAZIONE N° 35 ADUNANZA DEL 21-12-2021 C O P I A

____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2022 - CONFERMA .

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:02, ai sensi e per gli effetti dell’art.73, comma 1 del Decreto-legge n.18 del 17/03/2020, e del Decreto del Sindaco n. 05 del 23.03.2020, il Consiglio Comunale si è riunito in video-conferenza, in modalità streaming con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza gratuita ed open source, a seguito di apposita convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune sono presenti:

1 Albertini Franco Sindaco Presente in videoconferenza da luogo privato 2 Aradelli Andrea Vice Sindaco Presente in videoconferenza da luogo privato 3 Traversone Simona Assessore Presente in videoconferenza da luogo privato

4 Dotti Giovanni Assessore Presente dalla sede comunale

5 Manfredi Thomas Consigliere Presente in videoconferenza da luogo privato 6 Fulgosi Stefano Consigliere Presente in videoconferenza da luogo privato

7 Razza Fabio Consigliere ASSENTE

8 Chinelli Andrea Consigliere ASSENTE

9 Boselli Danilo Consigliere Presente in videoconferenza da luogo privato 10 Cassi Daniele Consigliere Presente dalla sede comunale

11 Lupi Tania Consigliere Presente in videoconferenza da luogo privato 12 Ridella Augusto Consigliere Presente in videoconferenza da luogo privato

13 Ferrari Giorgio Consigliere ASSENTE

Ne risultano pertanto, presenti n. 10 e assenti n. 3

Picchioni Michela Assessore Esterno: PRESENTE in videoconferenza da luogo privato.

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Assume la presidenza il Signor Albertini Franco in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signora Carotenuto Rita presente in videoconferenza dalla sede comunale.

Accertata la validita’ dell’adunanza il Signor Albertini Franco in qualita’ di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2022 - CONFERMA .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.

160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti da attività di accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

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VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante e sostanziale della delibera stessa .La delibera senza tale prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

RILEVATO, altresì, che la legge di bilancio per l’anno 2020 [art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019] prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell’atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione ;

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CONSIDERATO CHE, ad oggi tale decreto non risulta emanato, né risulta redatto il famoso «prospetto», citato dai commi 757, 767, 762 e 763 della legge n.160/2019, che inficia sull'efficacia della delibera di approvazione delle tariffe e sui versamenti a saldo;

DATO ATTO che ai comuni non resta che regolarsi in base alle regole attuali, supportate dalla Risoluzione Mef n. 1/df del 18/02/2020: «la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva di prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756».

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

DATO ATTO CHE in merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, il MEF precisa che:

il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art.

15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nellaRisoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

CONSIDERATO CHE sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, n. 180, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34);

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RILEVATO che il comma 777 alle lettere a,b,c,d ed e ha previsto la facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D.L. 15/12/1997 n.446;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono

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disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

CONSIDERATO che l’art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre per l’anno successivo;

VISTA la L.R. n. 13 /2017 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2018 il Comune di Alta Val Tidone, nato dalla fusione fra i Comuni di Nibbiano, Pecorara e Caminata;

RICHIAMATA la legge n. 54 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” in particolare i commi dal 116 al 139 dell’art. 1;

VISTA la legge regionale n. 24 del 08/07/1996 e successive modifiche e/o integrazioni avente per oggetto “norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni”

RICHIAMATO il comma 2-ter dell’art. 21 del D.L 24/04/2017, N. 50 che sostituisce il comma 132 dell’art. 1 della legge n. 54 del 07/04/2014;

DATO ATTO di quanto espressamente contenuto nel suddetto comma 132 art. 1 L. 54/2014 e precisamente: “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”.

DATO ATTO che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare l’archivio del

“Codice dei Comuni d’Italia” istituendo il codice M386 per il nuovo Comune di ALTA VAL TIDONE con efficacia dal 01/01/2018;

RITENUTO necessario che i pagamenti a titolo di imposta IMU anno 2022 effettuati necessariamente utilizzando il modello F24, vengano eseguiti utilizzando il codice M386;

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento ha inteso addivenire in tempi ragionevoli all’effettivo accorpamento dei tre comuni fusi avviando in primis il percorso di unificazione delle tariffe e delle aliquote di tutti i tributi comunali;

DATO ATTO che, nonostante quanto contenuto nel comma 132 art. 1 L. 54/2014, era già allo studio la definizione di un’aliquota IMU unica alla quale si intendeva pervenire con gradualità al fine di stabilire un’aliquota che sia adeguata per tutti i cittadini dei disciolti comuni i quali prima della fusione, hanno avuto una tassazione comunale diversificata, che possa garantire le necessarie coperture finanziarie dei servizi comunali erogati dal Comune di ALTA VAL TIDONE;

DATO ATTO CHE per la definizione dell’aliquota unica sono state utilizzate le banche dati fornite dall’Ufficio Tributi dei disciolti comuni di Nibbiano, Caminata e Pecorara relative all’anno 2017 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2020 sono state

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unificate le aliquote IMU valide su tutto il territorio del Comune di Alta Val Tidone in vigore dal 1 Gennaio 2020;;

RICHIAMATE la delibera del Consiglio Comunale n.25 del 29.09.2020 avente ad oggetto:

Approvazione regolamento Imposta Comunale propria;

RITENUTO di confermare per l’anno 2022 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2021 , deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 28/12/2020 come dal seguente prospetto:

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

PRESO ATTO che lo stanziamento del cap. 5 “IMU” dell’entrata del bilancio 2022/2024 è pari a euro 1.100.000,00, ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 del 18/08/2000;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

VISTI i pareri di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

E’ presente in sede la Rag. Sig.ra Germana Alberici.

Il Sindaco prima di introdurre gli argomenti posti all’ordine del giorno propone ai consiglieri di accorpare come di consueto la discussione dei punti all’ordine del giorno che riguardano il bilancio punti che vanno dai punti 1 a 7.

I consiglieri udita la proposta del Sindaco unanimemente approvano.

Il sindaco introduce gli argomenti attinenti il Bilancio di previsione 2022-2024 con le entrate comunali

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE

0,40%

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze

0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,00% "Beni merce"

0,00% Terreni agricoli

0,96% Fabbricati gruppo "D"

(0,76% riservato allo Stato) 0,96% Aree fabbricabili

1,00% Tutti gli altri immobili

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto importanti novità per i tributi locali, ABOLENDO la TASI e istituendo la NUOVA IMU con decorrenza primo gennaio 2020.Il presupposto impositivo è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze solo se accatastate nelle cat. A1, A8 e A9.

Con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 29.09.2020 , sono state approvate e quindi unificate le aliquote IMU 2020, valide su tutto il territorio del comune di Alta Val Tidone ed avranno efficacia dal 1 gennaio 2020, pertanto, non sono più differenziate per i 3 disciolti comuni di Nibbiano, Pecorara e Caminata.

Le aliquote sono le seguenti e saranno confermate anche per l'anno 2022:

Il gettito IMU 2022 presunto calcolato applicando le sopracitate aliquote per l’anno 2022 ammonta a euro 1.100.000,00.= .

Le previsioni dell' Imu tengono conto, degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 2020 e nel 2021.

TARI

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta .

e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione della TARES e si applica in modo analogo alla stessa.

La TARI del 2022 si caratterizzerà con il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatori 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA. n.363 del 03/08/2021.

Il gettito TARI per l'anno 2022 è pari a euro 595.000, 00.,e le tariffe applicate sono ancora differenziate per ogni ex Comune, determinati sulla base dei distinti piani ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE

0,40%

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,00% Fabbricati rurali strumentali 0,00% "Beni merce"

0,00% Terreni agricoli

0,96%

Fabbricati gruppo "D"

(0,76% riservato allo Stato)

0,96% Aree fabbricabili 1,00% Tutti gli altri immobili

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finanziari; le tariffe confermate per l’anno 2022, in attesa dell’approvazione del nuovo PEF e dell’unificazione delle medesime tariffe , sono quelle applicate nel 2021 approvate con la deliberazione del C. C. n. 17 del 29/06/2021.

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TARI 2020

Sono stati spediti i solleciti di pagamento/avvisi di accertamento esecutivo in rettifica per omesso/parziale versamento della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020; il pagamento del sollecito senza sanzioni per omesso/parziale versamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, con pagamento in aggiunta delle sole spese di spedizione. In mancanza del pagamento entro i sopracitati 30 giorni, a partire dal 31esimo giorno fino al 60esimo, l’importo dovuto sarà maggiorato oltre che delle spese di spedizione, anche della sanzione pari al 30% del tributo dovuto. Decorsi 60 giorni dalla data di notifica in mancanza del pagamento, il sollecito/accertamento verrà trasmesso ad ICA tributi la quale attiverà le procedure di recupero coattivo.

Nel corso dell’anno 2022, verranno bonificate le posizione TARI di ogni contribuente, controllo dell’80% della superficie catastale e controllo immobili non iscritti a ruolo rifiuti.

ATTIVITA’ ACCERTAMENTO IMU/TARI TASI ANNI PRECEDENTI:

Proseguirà nel 2022 l’attività di accertamento dell’IMU, TASI e TARI relative agli anni precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l’anno 2022 verranno confermate le aliquote applicate nel 2021 e precisamente:

SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF

Aliquota

da 0 a 15.000 euro 0,20%

da 15.000, 01 a 28.000 euro 0,30%

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,60%

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,70%

oltre 75.000,01 euro 0,80%

E’ stato stabilito inoltre di esentare dal pagamento dell’addizione comunale all’IRPEF i redditi imponibili IRPEF fino a euro 10.000,00. La previsione di gettito, quantificata presumibilmente per l’anno 2021 è pari a euro 150.000,00.=, quantificazione prudenziale che tiene conto degli effetti della pandemia.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE:

l'IMPORTO TOTALE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE E' DATO DALLA SOMMA DEGLI STANZIAMENTI DELLE ASSEGNAZIONI DI TALI FONDI AI DISCIOLTI COMUNI DI NIBBIANO, PECORARA E CAMINATA.

Nel triennio 2022-2024 è stato adeguato e ammonta a euro 332.104,00.= per ciascuna annualità.

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Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata ammonta a € 41.079,00.

CONTRIBUTI STRAORDINARI DERIVANTI DA FUSIONE:

CONTRIBUTO REGIONALE L.R. n. 13 del 18/07/2017 " Istituzione Comune di ALTA VAL TIDONE"

La Regione eroga al Comune di Alta Val Tidone un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 107.225 euro all’anno, per la durata complessiva di dieci anni.

Tale contributo prevede la sua rendicontazione alla Regione Emilia Romagna sul suo utilizzo entro il 30 settembre di ogni anno.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE:

Il contributo erogato è pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti nel 2010.

I contributi dello Stato nell'anno 2010 erano i seguenti:

NIBBIANO circa € 631.000,00 PECORARA circa € 380.000,00

CAMINATA circa € 159.000,00 60% € circa 701.000,00.

Nell’anno 2018 lo stato ad riconosciuto l'importo di € 701.498,46.= (pari al 60% dei contributi statali degli Enti relativi all'anno 2010); € 574.423,25.= sono stati pagati nel 2018 e la differenza di euro 127.075,21.= è stata erogata nel 2019.

Nel 2019 è stato pagato euro 434,381,04.= con D.L.26.10.2019 N.124 è stata assegnata per il 2019 la somma totale di euro 706.522,02.=

Nel 2020 sono stati erogati euro 272.121,18.= a saldo 2019 ed euro 701.102,83.=, Nel 2021 sono stati erogati € 708.923,16 ( circa 7.800,00 euro in più)

Quindi nel quadriennio sono stati erogati tutti i fondi previsti.

Nel triennio 2022-2024 la cifra messa in Bilancio verrà prudentemente tenuta sotto controllo.

IL CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI E' IL SEGUENTE:

ANNO 2022: € 15.893,00.=

ANNO 2023: € 15.893,00.=

ANNO 2024: € 2.091,00.=

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TOTALE IN BILANCIO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE:

€ 15.000,00.= ANNO 2022 € 15.000,00.= ANNO 2023 € 15.000,00.= ANNO 2024 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

È stata prevista la continuazione della gestione diretta dell'illuminazione votiva con adeguamento della tariffa.

Sono stata confermate le tariffe dei servizi cimiteriali e delle cessione dei loculi e delle aree.

Le tariffe relative ai servizi scolastici in vigore per l’A.S. 2020/2021 sono state confermate anche per l'anno scolastico 2021/2022ad eccezione della sorveglianza scolastica che è stata eliminata.

Nel triennio non sono previsti altri aumenti sulle tariffe relative ai servizi sociali, nido e peso pubblico.

Sono previsti canoni per la futura gestione dell’impianto natatorio, per il posizionamento di un’antenna da parte di Vodafone e altri canoni.

E' previsto il rimborso della rata dei mutui del sevizio idrico da parte dell'Agenzia d'Ambito dei Servizi, in quanto vengono mantenuti in Bilancio nell' uscita i capitoli relativi al pagamento degli interessi e della Quota Capitale dei mutui del servizio idrico e viene incassato il contributo dello stato in conto Mutui al TIT. II dell' Entrata; pertanto la differenza tra la spesa sostenuta per i mutui e il contributo statale viene

compensato dall'Agenzia d'Ambito.

Sono previsti trasferimenti per il settore sociale da Ministero, Regione e Ausl.

Canone patrimoniale

La legge 160 del 27 dicembre 2019 , ai commi da 816 a 836, ha stabilito che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono e disciplinano, attraverso l’approvazione di un regolamento, il canone

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria cosiddetto “ CANONE UNICO PATRIMONIALE” che sostituisce:

• la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ( Tosap),

• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) ,

• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,

• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

• il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il gettito a Bilancio per il 2022-2023-2024 ammonta a € 13.000,00 per ciascuna annualità.

CANONI ENEL

Detti canoni sono dovuti per l’utilizzo delle acque del torrente Tidone per la produzione di energia elettrica da parte delle due centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Nibbiano loc. Diga Molato e nel Comune di Pianello.

L’importo dovuto agli ex Comuni di NIBBIANO e PECORARA per l’anno 2022 è pari a euro 27.750,00.=

circa, ed è stato inserito anche per il biennio 2022/2024.

(12)

Destinazione Sanzioni CDS

Previsioni per gli anni 2022 -2023- 2024 euro 500,00.= per ciascun anno COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 25.11.2021 è stata determinata nella misura pari al 91,07 % la quota di copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune relativi alla mensa compresa quella scolastica, agli impianti sportivi, alla pesa pubblica, all’illuminazione votiva , asilo nido, Casa di Riposo.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

In merito alla programmazione del personale, l’assunzione dell’Assistente Sociale prevista a decorrere dal 01/12/2021 verrà posticipata verso la fine dell’anno 2022 prevedendo nel frattempo l’attivazione anche per il 2022 di uno sportello sociale. Tale servizio rimarrà attivo fino all’assunzione dell’Assistente Sociale prevista come sopra..

Verrà portata avanti la convenzione per il servizio di Vigilanza con il comune di BorgonovoV.T.

In data 01/03/2021 è stato collocato a riposo il dipendente Bersani Gianpiero categoria B1/B7 in servizio presso l’area tecnica. In data 30/04/2021 è cessato il rapporto di lavoro della dipendente Zioni Luisa categoria D1/D2, Assistente Sociale per mobilità volontaria presso il Comune di Gragnano Trebbiense e in data 31/12/2021 verrà collocato a riposo il dipendente Bongiorni Attilio .

Per quanto sopra riportato, non viene attualmente approvato il fabbisogno del personale 2022-2024 in quanto, alla data odierna, non sono previste assunzioni nel triennio. E’ allo studio la possibilità di assumere un dipendente per l’Anagrafe a fine 2022

SPESE DEL PERSONALE

Le previsioni di spesa del personale inserite in Bilancio garantiscono il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui all’art. 22 della L.R. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

PIANO DELLE ALIENAZIONI PER IL 2022:

Permuta strada vicinale Località Cesura, Tratto della Strada vicinale Razza – Corticelli località Ricò, Permuta strada vicinale Località Cà Ciovit, Tratto della Strada

vicinale della “Casazza”, Tratto della Strada Comunale “Corneto interno”, Edificio scolastico dismesso località Trebecco, Immobile in Località Caminata, Pozzo di acque sorgive con annessa area in località Verago, Tratto della Strada Vicinale “Molino di Ferro”, Strada vicinale “Busseto – S. Maria del Monte”, Tratto della strada vicinale

“Ca’ Primino – Piantone”, Tratti della strada Vicinale “Villagrande-Colombini”, Strada vicinale della “Possessione”, Area urbana in località Verago, Area urbana in località Genepreto, Pozzo di acque sorgive con annessa area in località Stadera.

(13)

PER IL 2023 NESSUNA PREVISIONE PER IL 2024 NESSUNA PREVISIONE

REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILI ANNO 2022

EX SCUOLA ELEMENTARE DI TREBECCO

IMMOBILE LOC.CAMINATA

per un totale € 76.320,00 cap.740

PROVENTI DI ALIENAZIONI AREE : € 51.176,00 cap.750 CONTRIBUTI:

CONTRIBUTO A TITOLO DI FONDO REGIONALE MONTAGNA PER

SISTEMAZIONE STRADE L.R.2/2004 e.sm.i (determina dirigenziale regionale n.9486 del 20.05.2020):

ANNO 2022 € 22.202,51.=

ANNO 2023 € 22.202,51.=

ANNO 2024 € 22.202,51.=

CONTRIBUTO DA ATERSIR (EROGATO DAL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) PER INTERVENTI DI TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO):

ANNO 2022 € 11.138,00.=

ANNO 2023 € 11.138,00.=

ANNO 2024 € 11.138,00.=

CONTRIBUTO DALLO STATO PER INVESTIMENTI (Legge di Bilancio 2019) € 50.000,00.= PER CIASCUNA ANNUALITA’

(DESTINATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI) PERMESSI DI COSTRUIRE:

ANNO 2022 € 20.000,00 ANNO 2023 € 20.000,00 ANNO 2024 € 20.000,00

(14)

PROVENTI ALIENAZIONI LOCULI:

ANNO 2022 € 15.000,00 Anno 2023 € 15.000,00 Anno 2024 € 15.000,00

E' previsto un contributo regionale di euro 700.000,00.= per l'anno 2022 per interventi di rigenerazione urbana Pecorara (costo intervento € 840.000,00.=)

RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ

Nel triennio 2022-2024 sono previsti i seguenti mutui:

Anno 2022 euro 200.000,00.= per sistemazione strade ed € 140.000,00 ( per interventi di rigenerazione urbana Pecorara ad integrazione del contributo di € 700.000,00)

Anno 2023 euro 200.000,00.= per sistemazione strade Anno 2024 euro 200.000,00.= per sistemazione strade

Nel triennio 2022/2024 la capacità di indebitamento dell’ente rimane entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel DUP.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI

Il programma biennale dei servizi e forniture di valore superiore ai 40.000,00 euro non è stato approvato in quanto nel triennio 2022-2024 non sono previsti acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00 Euro.

EVENTI STRAORDINARI NEL TRIENNIO 2022-2024:

TOTALE ANNO 2022 € 1.295.837,00 TOTALE ANNO 2023 € 328.341,00 TOTALE ANNO 2024 € 328.341,00

Lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024 con tutti gli allegati , approvati dalla Giunta Municipale in data 25 novembre 2021 , sono già stati trasmessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ( adempimento facoltativo in quanto l’obbligo previsto dalla norma è di inviare la documentazione entro 30 giorni dall’approvazione in Consiglio) ma si è ritenuto di farlo preventivamente; tutti i documenti hanno superato i controlli contabili con esito POSITIVO .

Sulla Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 il Sindaco ricorda che il DuP è lo strumento che permette l’attività strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Comune di ALTA VAL TIDONE avendo ha una popolazione fino a 5000 abitanti, redige il DUP in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio il 31 luglio di ciascun anno, l’ordinario termine di presentazione del DUP al consiglio, fissato dall’art.170 comma 1, nello scorso mese di luglio sono state adottate le seguenti deliberazione:

(15)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16 luglio 2021 è stato adottato lo schema di D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024;

Con deliberazione n.23 del 23 luglio 2021 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale.

Successivamente e precisamente prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione , viene approvata la NOTA DI AGGIORNAMENTO al medesimo documento e , pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25 novembre 2021 il D.U.P. è stato aggiornato per il triennio 2022/2024 , approvando, pertanto, lo schema della nota di aggiornamento del DUP semplificato 2022-2024.

Questo nuovo documento, viene presentato definitivamente al Consiglio per la sua approvazione dando atto che LA NOTA DI AGGIORNAMENTO SI CONFIGURA COME IL DUP DEFINITIVO PER IL TRIENNIO 2022-2024.

Terminata l’illustrazione del Sindaco e in assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali, si procede alla votazione dei singoli punti iscritti all’ordine del giorno;

PRESENTI N. 10 (Assenti n. 3 Chinelli, Razza, Ferrari) ASTENUTI N. //

CONTRARI N. 3 (Ridella Lupi, Cassi) FAVEREVOLI N.7

D E L I B E R A

● DI DAREA ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

● DI CONFERMARE, per l’anno 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote unificate per tutto il territorio del comune di Alta Val Tidone , in vigore nell’anno 2021, desumibili dal seguente prospetto:

(16)

● DI DARE ATTO che la detrazione per l’abitazione principale, applicabile alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 è stabilita in euro 200,00 e che trovano applicazione le i casi di agevolazione previsti dalla Legge n. 160 del 27.12.2019;

● DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima, nei termini di legge;

● DI DARE ATTO che lo stanziamento del cap. 5 “IMU” dell’entrata del bilancio 2022/2024 è pari a euro 1.100.000,00,;

● DI DEMANDARE al Responsabile del servizio interessato l’esecuzione del presente provvedimento e l’assegnazione dei conseguenti atti di gestione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l’art. 34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

PRESENTI N. 10 (Assenti n. 3 Chinelli, Razza, Ferrari) ASTENUTI N. 3 (Ridella Lupi, Cassi)

CONTRARI N. //

FAVOREVOLI N.7

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE

0,40%

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze

0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,00% "Beni merce"

0,00% Terreni agricoli

0,96% Fabbricati gruppo "D"

(0,76% riservato allo Stato) 0,96% Aree fabbricabili

1,00% Tutti gli altri immobili

(17)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(18)

COPIA

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 35 del 21-12-2021 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2022 - CONFERMA .

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Alta Val Tidone, Lì 14-12-2021 Il Responsabile del servizio F.to Germana Alberici

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Alta Val Tidone, Lì 14-12-2021 Il Responsabile del servizio F.to Germana Alberici

(19)

COPIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 35 DEL 21-12-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2022 - CONFERMA .

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Franco Albertini F.to Rita Carotenuto

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 23/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 21-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2021 al 07/01/2022 , ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Rita Carotenuto

È copia conforme all’originale.

Lì, 23/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE Rita Carotenuto

___________________________________________________________________________

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