• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 96

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui

presentata in data 9 febbraio 2022

______

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 MAGGIO 2012, N. 13

(RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15

“NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI”) E 7 FEBBRAIO 2019, N. 2

(DISPOSIZIONE PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO)

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 13/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15

“Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette Naturali”) è sostituita dalla seguente:

“a) due rappresentanti della Regione;”.

2. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: “Il Pre- sidente, scelto anche al di fuori del consiglio diret- tivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la ca- rica per più di due mandati consecutivi.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/2012 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nelle vo- tazioni a scrutinio palese in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. Nel caso di vota- zione a scrutinio segreto in caso di parità di voto la proposta si intende respinta.”.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 2/2019)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l’Ente Parco Regionale del Conero) è sostituita dalla seguente:

“a) due rappresentanti della Regione;”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

“1. Per la nomina del Presidente si applica il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2012.”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all’entrata in vigore della medesima.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si prov- vede con le risorse umane, strumentali e finanzia- rie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

12 (“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio- sanitari. Misure di sviluppo e norme di

3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, la

b) la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Gli Enti del Servizio sanitario regionale indi- viduano, sulla base degli indirizzi forniti dalla

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

33 (Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici) dopo la parola “acquacoltura,” sono inserite le seguenti:

10 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili)

26 (Riordino del servizio sa- nitario regionale), le parole: “del servizio sanità e del servizio politiche sociali” sono sostituite dalle parole: “delle strutture

10 (Norme sul riordina- mento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: “ciascun consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “con