• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 69

a iniziativa del Consigliere Antonini

presentata in data 2 settembre 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22

(INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPA- ZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNI-

CHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

E ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22

(NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E AS- SETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI

5 AGOSTO 1992, N. 34 “NORME IN MATERIA URBANISTICA,

PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO ” E 8 OTTOBRE 2009, N. 22

“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA,

DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBIL E ”),

COME MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2021, N. 14

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2009) 1. Il comma 8 ter dell’articolo 2 della legge re- gionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Re- gione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occu- pazione, migliorare la sicurezza degli edifici e pro- muovere tecniche di edilizia sostenibile), come in- trodotto dall’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2021, n.14, è sostituito dal seguente:

“8 ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia edilizia), fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’ultimo periodo della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 del d.p.r. 380/2001.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2011)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana soste- nibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in ma- teria urbanistica, paesaggistica e di assetto del ter- ritorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della re- gione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occu- pazione, migliorare la sicurezza degli edifici e pro- muovere tecniche di edilizia sostenibile"), come modificata dall’articolo 1 dalla legge regionale 1 lu- glio 2021, n. 14, dopo la parola “definire”, sono in- serite le seguenti: “, nel rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 22/2011) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r.

22/2011, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2021, n. 14, è inserito il seguente:

“1 bis. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui alle lettere b) e b bis) del comma 1 sono indivi- duati ed attuati dai Comuni nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesag- gio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché in conformità al piano pae- saggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

143 del medesimo decreto ovvero, in mancanza di tale strumento, al piano paesistico ambientale re- gionale ed alle condizioni previamente stabilite, per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesaggi- stico, mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attua- zione si provvede con le risorse umane, strumen- tali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sosti tuito dal seguente: “Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine,

Capo II Modifiche alle leggi regionali n.. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità

13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15.. “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree

__________.. Per i soggetti con la residenza o la sede le- gale o la sede operativa nel territorio della Re- gione, sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeo- logico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

33 (Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici) dopo la parola “acquacoltura,” sono inserite le seguenti:

10 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili)

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività