• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 69

a iniziativa del Consigliere Antonini

presentata in data 2 settembre 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22

(INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPA- ZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNI-

CHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

E ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22

(NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E AS- SETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI

5 AGOSTO 1992, N. 34 “NORME IN MATERIA URBANISTICA,

PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO ” E 8 OTTOBRE 2009, N. 22

“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA,

DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBIL E ”),

COME MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2021, N. 14

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2009) 1. Il comma 8 ter dell’articolo 2 della legge re- gionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Re- gione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occu- pazione, migliorare la sicurezza degli edifici e pro- muovere tecniche di edilizia sostenibile), come in- trodotto dall’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2021, n.14, è sostituito dal seguente:

“8 ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia edilizia), fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’ultimo periodo della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 del d.p.r. 380/2001.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2011)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana soste- nibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in ma- teria urbanistica, paesaggistica e di assetto del ter- ritorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della re- gione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occu- pazione, migliorare la sicurezza degli edifici e pro- muovere tecniche di edilizia sostenibile"), come modificata dall’articolo 1 dalla legge regionale 1 lu- glio 2021, n. 14, dopo la parola “definire”, sono in- serite le seguenti: “, nel rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 22/2011) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r.

22/2011, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2021, n. 14, è inserito il seguente:

“1 bis. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui alle lettere b) e b bis) del comma 1 sono indivi- duati ed attuati dai Comuni nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesag- gio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché in conformità al piano pae- saggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

143 del medesimo decreto ovvero, in mancanza di tale strumento, al piano paesistico ambientale re- gionale ed alle condizioni previamente stabilite, per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesaggi- stico, mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attua- zione si provvede con le risorse umane, strumen- tali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

L'intervento normativo, incidendo sulla funzione di pianificazione comunale appare in linea con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeo- logico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 22 ‘Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico’

Per promuovere la realizzazione di in- terventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della naviga- zione dell'asta terminale dei

__________.. La Regione riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da

La Regione Marche assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche mediante rimborsi concessi per il tramite dell’Azienda Sanitaria