• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 2

a iniziativa del Consigliere Biancani

presentata in data 2 novembre 2020

______

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N.1

“NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE”, COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE

5 AGOSTO 2020, N. 45

_________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2018) 1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regio- nale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le co- struzioni in zone sismiche nella regione Marche), così come sostituito dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 (Modifi- che ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal se- guente:

“1. L’autorizzazione sismica richiesta per gli in- terventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica inco- lumità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’arti- colo 94 bis del d.p.r. 380/2001 è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente secondo i termini e le modalità previsti dai commi 2 e 2bis dell’articolo 94 del medesimo d.p.r..”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2018, così come introdotto dal comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 45/2020 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive realizzate in regime di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la pre- ventiva autorizzazione sismica della struttura tec- nica regionale competente in conformità alle di- sposizioni relative alle costruzioni temporanee e provvisorie contenute nel punto 2.4.1. del Capitolo 2 dell’Allegato al decreto del Ministero delle Infra- strutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 “Ag- giornamento delle Norme tecniche per le costru- zioni.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 1/2018 le parole: “Entro quarantacinque giorni dalla presen- tazione della richiesta di cui al comma 1,” sono soppresse e le parole: “il responsabile” sono sosti- tuite dalle seguenti: “Il responsabile”.

4. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

”6. Il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, laddove esistente, e il provvedi- mento di diniego sono comunicati mediante il si- stema informativo integrato ai soggetti interes- sati.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 8 bis della l.r. 1/2018) 1. Al comma 4 dell’articolo 8 bis della l.r. 1/2018 la parola: “pubblicamente” è soppressa.

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

50 (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche

Articolo privo di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato che regolamenta l’applicabilità della legge ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici non

Sono compresi in questo settore i contributi a soggetti pubblici e privati per interventi strutturali ed interventi finanziari sul patrimonio (art. 4 bis, comma 1) è quello di

Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 1 (Servizi istituzionali,

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione per

_________.. La Regione, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea, nonché del comma 7 dell’articolo 4 dello Statuto regionale, promuove l’insediamento nei

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

d) coordinare il registro regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 e redigere una relazione an- nuale sul monitoraggio delle patologie indicate all’articolo 1. Il