• Non ci sono risultati.

Scarica in formato PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Scarica in formato PDF"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

RASSEGNA STAMPA 25-03-2019

1. IL FATTO QUOTIDIANO I medici diminuiscono, colpa del governo 2. DOCTOR 33 Privacy, da provvedimento del Garante aggiornamenti sulla

richiesta del consenso

3. ITALIA OGGI Privacy sanitaria ai raggi X

4. IL FATTO QUOTIDIANO Clima impazzito: togli un posto a tavola Anzi, la culla

e il biberon

(2)

Tiratura: 78695 - Diffusione: 45769 - Lettori: 365000: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 21 foglio 1 Superficie: 8 % Dir. Resp.: Marco Travaglio

1256

(3)

20-03-2019 LETTORI

1.606

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/privacy-da-provvedimento-del-garante-aggiornamenti-sulla-richiesta-del-consenso-le-novita-per-i-medici-/

Privacy, da provvedimento del Garante

aggiornamenti sulla richiesta del consenso

Se opera a fini di cura, «diversamente dal passato, il professionista sanitario soggetto al segreto professionale non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione, sia questi libero professionista o (...) in una struttura sanitaria pubblica o privata». Lo dice il provvedimento del Garante della Privacy del 7 marzo 2019 che spiega il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali in vigore dal maggio scorso. Il medico single - conferma la stessa norma - non deve nominare un Data protection officer. Ma lo stesso Garante aggiunge che serve un consenso specifico per ottenere online i referti del paziente, compilarne il fascicolo sanitario elettronico, e il dossier; richiedono il consenso anche le app mediche, le campagne di screening delle aziende sanitarie, la fornitura di servizi alberghieri di degenza, i trattamenti di dati fatti in farmacia per verificare l'aderenza terapeutica o per fini commerciali (questi ultimi ad opera di qualunque sanitario).

Consenso no - Non va chiesto consenso per la medicina preventiva, la diagnosi, l'assistenza o terapia sanitaria o sociale o la gestione dei sistemi sanitari o sociali che avvengano sotto la responsabilità di un professionista sanitario soggetto al segreto professionale. Non va chiesto consenso neanche per motivi di interesse pubblico come la protezione da gravi minacce per la salute continentali o la necessità di garantire di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza, dei medicinali e dei dispositivi medici, nei sismi e nelle emergenze alimentari: vanno comunque previste misure "appropriate e specifiche" per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto del medico.

Consenso sì- Serve consenso per i "trattamenti connessi all'utilizzo di App mediche con le quali 'autonomi titolari' raccolgono dati anche sanitari dell'interessato per finalità diverse dalla telemedicina; i trattamenti cui - indipendentemente dai fini dell'app -accedano ai dati del paziente soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al segreto

(4)

professionale; i trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela effettuati dalle farmacie con programmi di accumulo punti, aggiuntivi rispetto all'assistenza farmaceutica tradizionalmente svolta dalle farmacie territoriali pubbliche e private nel Ssn; i trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità promozionali o commerciali(es.

programmi di screening, contratto di fornitura di servizi ammnistrativi, come quelli alberghieri di degenza); i trattamenti effettuati da professionisti sanitari perfini commerciali o elettorali; e infine i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico(d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, comma 5). Il Garante non esclude si possa eliminare l'obbligo di consenso dell'interessato ad alimentare il Fascicolo "alla luce del nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei dati".

Informativa - Le informazioni "vanno rese in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con

linguaggio semplice e chiaro. Spetta al titolare scegliere le modalità più appropriate. Si conservano: 5 anni gli accertamenti per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva; 10 anni le cartelle cliniche (Circolare del Ministero della Sanità 900/ 1986); non meno di 10 anni le radiografie (art. 4, dm 14 febbraio 1997). «Ove i tempi di conservazione di specifici documenti sanitari non siano stabiliti da disposizione normativa, il titolare del trattamento, in virtù del principio di

responsabilizzazione, dovrà individuare (...) un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati".

Registro dei trattamenti e Dpo - Medici di famiglia, pediatri, singoli professionisti sanitari oltre a farmacie,

parafarmacie ed aziende sanitarie devono compilare il registro dei trattamenti, da non trasmettere al Garante ma da conservare in vista di eventuali controlli. Infine, il singolo medico non deve nominare Data Protection Officer, e non devono farlo nemmeno la farmacia, la parafarmacia, le aziende ortopediche e sanitarie. Sono tenute le aziende sanitarie, gli ospedali privati, le case di cura e tutti i soggetti che trattano dati su "larga scala", fattispecie che diventa discriminante per le

aggregazioni territoriali di medici e le cooperative che gestiscono le cronicità.ù...

(5)

Tiratura: 133263 - Diffusione: 88589 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 6 foglio 1 / 4 Superficie: 189 % Dir. Resp.: Marino Longoni

1256

(6)

Tiratura: 133263 - Diffusione: 88589 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 6 foglio 2 / 4 Superficie: 189 % Dir. Resp.: Marino Longoni

1256

(7)

Tiratura: 133263 - Diffusione: 88589 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 6 foglio 3 / 4 Superficie: 189 % Dir. Resp.: Marino Longoni

1256

(8)

Tiratura: 133263 - Diffusione: 88589 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 6 foglio 4 / 4 Superficie: 189 % Dir. Resp.: Marino Longoni

1256

(9)

Tiratura: 78695 - Diffusione: 45769 - Lettori: 365000: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 1 foglio 1 / 2 Superficie: 36 % Dir. Resp.: Marco Travaglio

1256

(10)

Tiratura: 78695 - Diffusione: 45769 - Lettori: 365000: da enti certificatori o autocertificati www.datastampa.it

25-MAR-2019 da pag. 1 foglio 2 / 2 Superficie: 36 % Dir. Resp.: Marco Travaglio

1256

Riferimenti

Documenti correlati

 le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla

RICHIESTA DI OSCURAMENTO DATI (REFERTI / EPISODI DI CURA) NEL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO. (Regolamento Europeo

13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il

i) le modalita' con cui rivolgersi al titolare, o al responsabile designato, per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati

Servizi per il collegamento e l’abilitazione all’accesso e all’alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie Art. 28 DPCM attuativo comma 1 lettera b).

• L’interoperabilità con gli altri sistemi regionali di FSE è garantita dai servizi di interoperabilità attraverso protocolli di comunicazione e standard tecnologici

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme di dati e docu- menti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e

Fonte dati: RIIR – Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni 2012 |http://www.cisis.it... FSE: uno sguardo