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IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI *

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TAGETE 4-2006 Anno XII

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI *

Dr. Vittorio Verdone **

1. SINTETICA PANORAMICA DELLA NUOVA DISIPLINA

Le innovazioni recate dal Codice delle assicurazioni in materia di procedure liquidative dei sinistri e di risarcimento del danno nell’assicurazione r.c. auto sono contemplate dai Capi III e IV del Titolo X e possono distinguersi tra modifiche dell’assetto normativo previgente e novità assolute.

* La relazione è stata presentata il 19 maggio 2006 e non tiene conto del testo definitivo del regolamento di attuazione del sistema di risarcimento diretto, intervenuto con D.P.R. n. 18 luglio 2006, n.254.

Pertanto le considerazioni relative, in particolare, agli articoli 9 e 13 del regolamento di attuazione del sistema di risarcimento diretto vanno lette alla luce del testo provvisorio conosciuto alla data del Congresso “Melchiorre Gioia” del 19-20 maggio 2006.

** Direttore Auto, Distribuzione e Rapporti con i Consumatori – ANIA, Roma ABSTRACT

The author analyzes the advantages of the new insurance code and the differences from the past. He points out that there will be no handicap for the damaged person in the direct compensation: in fact the damaged person will deal with his own insurance company in an equal way; in fact, also if legal expenses are no more re-founded, the damaged person could evaluate the proposal with the advices of a medico-legal expert. Other interesting thing is the compensation of the occupant of a vehicle that suffers physical damage in an accident: the occupant will received compensation from the insurance company of the car he was inside, so he can have a quicker compensation: only in a second time the insurance company could consider the responsibility of the accident and ask for compensation to the other insurance company involved in the accident.

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2 1.1. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA VIGENTE

Articolo 138 – Danno alla persona per lesioni di non lieve entità

Vengono stabiliti i criteri di delega per la definizione della tabella unica nazionale dei valori economici e medico legali per il risarcimento del danno biologico di non lieve entità. La disposizione sostituisce la previsione vigente recata dall’articolo 23, comma 4, della legge n. 273/2002, che, difettando di qualsiasi principio cui si sarebbe dovuto uniformare il legislatore delegato nella predisposizione della tabella, si prestava a vistose e sicure censure di incostituzionalità.

Pregevole è la definizione di danno biologico, che risulta, rispetto a quella recata dall’articolo 5 della legge n. 57/2001, sicuramente più precisa e rispondente alla consolidata elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale formatasi in materia.

Articolo 143 – Denuncia di sinistro

Replica sostanzialmente l’articolo 5 della legge n. 39/77. L’elemento di novità è il richiamo espresso del regime previsto dall’articolo 1915 c.c., che regola le conseguenze del mancato avviso di sinistro da parte dell’assicurato. La precisazione attribuisce maggior vigore all’obbligo di denuncia da parte del responsabile, che gioca un ruolo determinante soprattutto nell’applicazione della procedura di risarcimento diretto introdotta dall’articolo 149 del Codice ai fini dell’accertamento della responsabilità del sinistro.

Articolo 145 – Proponibilità dell’azione di risarcimento

Reca la disciplina della proponibilità dell’azione giudiziaria, distinguendo l’ipotesi in cui il giudizio faccia seguito alla procedura ordinaria da quella in cui l’azione origini dalla procedura di risarcimento diretto (in quest’ultimo caso il danneggiato eserciterà l’azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione).

Rispetto all’originario articolo 22 della legge n. 990/69, oltre alla richiamata innovazione, è stata introdotta una precisazione estremamente importante ai fini del regolare passaggio dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale: si è infatti precisato che i termini per agire in giudizio contro l’impresa (60 o 90 gg.) decorrono non dalla semplice ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell’impresa, ma dalla ricezione di una richiesta presentata con le modalità e i contenuti previsti dalla legge, vale a dire una domanda risarcitoria completa di tutti gli elementi stabiliti dalla legge. E’

da ritenere, pertanto, che tutte le eventuali citazioni effettuate senza che si sia potuta svolgere una fase stragiudiziale regolare a causa della mancanza degli elementi di

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conoscenza necessari richiesti dalla normativa possano essere eccepite (la nuova formulazione della norma dovrebbe comportare la rivisitazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini per agire decorrono dalla semplice presentazione della richiesta, a prescindere dal suo contenuto conforme a quanto previsto dalla legge).

Per quanto riguarda la proponibilità dell’azione a seguito di procedura di risarcimento diretto, si segnala che ai fini della procedibilità in giudizio è necessario, ai sensi del comma 2, che il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento, oltre che alla propria impresa, anche all’impresa che assicura l’altro veicolo.

Articolo 148 – Procedura di risarcimento

La norma replica, nella parte dispositiva, l’articolo 3 della legge n. 39/77. L’apparato sanzionatorio è invece contemplato nel Titolo XVIII.

Gli elementi di novità, rispetto al testo recato dall’articolo 3 della legge n. 39/77, sono essenzialmente due:

Ø è stata eliminata la previsione, di dubbia costituzionalità, che, da un lato, obbliga il danneggiato, a risarcimento avvenuto, a trasmettere all’impresa la fattura relativa alla riparazione del veicolo e, dall’altro, attribuisce all’impresa il diritto di ripetere l’importo pagato in caso di inadempienza da parte del danneggiato all’obbligo in questione;

Ø per quanto concerne la fattispecie della richiesta di risarcimento incompleta degli elementi prescritti dalla legge, l’obbligo in capo all’impresa di richiedere entro trenta giorni dalla ricezione della stessa l’integrazione della domanda con l’indicazione delle informazioni mancanti è stato retrocesso ad onere non sanzionato. Ne deriva che, in assenza di richiesta di integrazione, l’impresa potrà essere chiamata a rispondere dell’eventuale inosservanza dei termini previsti per la comunicazione dell’offerta o del diniego di offerta e in tal senso sanzionata. La modifica, che fa chiarezza rispetto ad un’indubbia farraginosità della disciplina attuale, non è assolutamente peggiorativa per le imprese, in quanto è stata eliminata l’illogica previsione che disponeva che la richiesta di integrazione poteva concepirsi esclusivamente nel caso in cui l’impresa, a causa dell’incompletezza della domanda risarcitoria, non avesse potuto procedere all’offerta. Tale previsione, oltre a risultare incongrua rispetto alla struttura della procedura, che richiede che la domanda risarcitoria contenga tutti gli elementi informativi stabiliti dalla legge, determinava una sorta di arbitrio nella valutazione delle fattispecie da sanzionare. Pertanto, in presenza di una richiesta di risarcimento incompleta, l’impresa che abbia proceduto a chiedere le dovute

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integrazioni non sarà in mora rispetto ai termini previsti dall’articolo 148 finché non vengano comunicati tutti gli elementi mancanti.

Ø E’ ovvio che a decorrere dal 1° gennaio 2006 la procedura troverà applicazione anche per i sinistri che risultano contemplati dal successivo articolo 149, fino alla data di decorrenza del sistema di risarcimento diretto, che dovrà essere fissata dal relativo Decreto di attuazione.

1.2. LE NOVITA’

Articolo 141 – Risarcimento del terzo trasportato

Introduce la procedura speciale per il risarcimento dei danni subiti dai trasportati a bordo dei veicoli. La procedura attribuisce la liquidazione dei danni all’impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo il trasportato al momento del sinistro, prescindendo dall’accertamento preventivo della responsabilità e ferma la successiva regolazione dei rapporti tra imprese.

Ø Comma 1: limita al massimale minimo di legge (e tenendo conto dell’eventuale pluralità di danneggiati) l’operatività della procedura speciale, salvaguardando il diritto al risarcimento del maggior danno da parte dell’impresa del soggetto responsabile nel caso in cui il relativo massimale risulti superiore a quello minimo.

Ø Comma 2: dispone che per la liquidazione del danno si applica la procedura stragiudiziale di cui all’articolo 148 del Codice.

Ø Comma 3: stabilisce che l’eventuale azione giudiziaria debba essere esercitata nei confronti della medesima impresa competente a gestire la fase liquidativa stragiudiziale, fermo il diritto dell’impresa del responsabile di intervenire nel giudizio e di estromettere l’altra impresa riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Ø Comma 4: regola il diritto di rivalsa dell’impresa che ha anticipato il risarcimento per conto dell’impresa del responsabile, rinviando sostanzialmente, con formulazione non esente da critiche, alla disciplina che verrà stabilita nell’ambito del sistema di risarcimento diretto per quanto riguarda la regolazione dei rapporti economici tra imprese.

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Articolo 149 – Procedura di risarcimento diretto

Gli articoli 149 e 150 introducono il sistema di risarcimento diretto, dettando una disciplina minimale di base e rinviando i profili applicativi più importanti ad una normativa di attuazione da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica.

L’articolo 149 si limita a disciplinare:

- l’ambito di operatività della procedura, applicabile obbligatoriamente ai sinistri tra due veicoli, dal quale siano derivati danni ai veicoli stessi e danni di lieve entità alla persona dei conducenti;

- l’obbligo per l’impresa “diretta” di procedere alla liquidazione del danno nei confronti del proprio assicurato non responsabile per conto dell’altra impresa, ferma la successiva regolazione dei reciproci rapporti;

- il pagamento del risarcimento entro 15 giorni dall’accettazione o dalla mancata accettazione da parte del danneggiato. In caso di accordo, la quietanza liberatoria rilasciata dal danneggiato alla propria impresa sarà valida anche per il responsabile del sinistro e per la sua compagnia di assicurazione;

- l’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti della stessa impresa “diretta” in caso di “fallimento” della procedura, ma con possibilità di reingresso dell’assicuratore del responsabile ed estromissione dell’impresa citata.

Articolo 150 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto

L’articolo 150 rinvia ad un Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, la disciplina di dettaglio del sistema, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti (attraverso una tabella di ripartizione della responsabilità, analoga a quella oggi vigente nel sistema CID, recante la casistica più diffusa delle situazioni riscontrabili in caso di scontro tra due veicoli);

- ai contenuti e alle modalità della presentazione della denuncia del sinistro e agli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

- alle modalità, alle condizioni e agli adempimenti a carico dell’impresa di assicurazione;

- ai limiti e alle condizioni di risarcibilità dei danni accessori. Si tratta della delicata ed ancora indefinita soluzione per escludere le spese di assistenza professionale del danneggiato in caso di conclusione positiva della procedura pre-conciliativa svolta in indennizzo diretto;

- ai principi per la cooperazione tra le imprese, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. La formulazione della disposizione è tale da immaginare la fissazione dei principi cui le imprese dovranno improntare l’organizzazione del sistema che regolerà i rapporti reciproci di credito/debito

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connessi con il modello di indennizzo diretto (ad esempio, prevedendo meccanismi di regolazione fondati sulla competizione tra operatori, l’efficienza del servizio di liquidazione, etc.).

La normativa di esecuzione va adottata con D.P.R. da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice. Il D.P.R. dovrà poi prevedere la data di entrata in vigore del sistema.

2. INQUADRAMENTO SISTEMATICO

a) Il risarcimento del danno da atto illecito in r.c.a. (procedura speciale innestata su quella

“ordinaria”)

Il risarcimento del danno nel sistema assicurativo r.c. auto, pur del tutto compatibile con i principi civilistici di base che presiedono alla tutela dei danni derivanti da atto illecito e modellato sullo schema dell’assicurazione di r.c., presenta caratteri del tutto peculiari in forza dell’istituto dell’azione diretta.

L’azione diretta, infatti, configura un’ipotesi eccezionale introdotta da una legge speciale che determina una duplice tutela a favore del danneggiato, che, oltre a poter contare sul vincolo di solidarietà passiva tra autore dell’illecito e assicuratore r.c. auto, ha a disposizione una “via” privilegiata per far valere i propri diritti nei confronti di un soggetto economicamente solvibile e attrezzato per le attività di liquidazione secondo logiche imprenditoriali.

Ma l’azione diretta non è l’unica peculiarità del sistema di risarcimento operante in r.c.

auto. A partire dalla legge di riforma del 1977 (c.d. Miniriforma, introdotta dalla legge n.39/77), il modello “ordinario” ha incluso un’ulteriore procedura speciale volta a favorire la definizione del danno in via stragiudiziale in tempi rapidi e allo scopo di rendere meno diffuso il ricorso al contenzioso.

La procedura rapida di risarcimento, oltre a disegnare le modalità e i termini temporali di esecuzione da parte dell’assicuratore degli obblighi contrattuali assunti (riconoscendo dunque all’impresa uno spatium deliberandi minimo variabile in funzione della natura del danno per accertare l’obbligo di risarcimento gravante sull’assicurato responsabile e per provvedere alla liquidazione del danno stesso), è infatti lo strumento specifico concepito dal legislatore per sveltire la prassi liquidativa e favorire le transazioni tra imprese e danneggiati in un ambito che è caratterizzato dall’ingente diffusione di sinistri.

La procedura rapida (al di là di tutte le altre implicazioni e connessioni con l’esercizio

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dell’azione) va dunque a pieno titolo iscritta tra gli istituti che realizzano un tentativo di conciliazione tra impresa di assicurazione e danneggiato. Si pone il problema se tale tentativo si configuri, in un certo senso, come obbligatorio ai fini dell’esercizio in giudizio del diritto al risarcimento. Sulla base della normativa vigente fino all’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni e secondo la giurisprudenza formatasi sulla natura giuridica della richiesta di risarcimento quale condizione indispensabile per la proponibilità dell’azione giudiziaria, il quesito si risolve naturalmente in termini negativi: la presentazione della richiesta, ancorché non conforme ai contenuti ed alle modalità previsti dalla legge (art. 3 della legge n. 39/77) assolve la condizione di procedibilità una volta spirato il termine specificamente indicato.

La modifica introdotta dal Codice (sopra già commentata) circa la decorrenza del termine per proporre azione dalla ricezione di una richiesta di risarcimento formulata secondo le modalità e i contenuti prescritti dalla legge (art. 145, che, a tal fine, rinvia all’art. 148) offre peraltro più di uno spunto per rivedere la questione, in quanto, considerato che l’azione non può essere proposta se non dopo che siano spirati i termini decorrenti dalla formale presentazione di una richiesta completa di tutti gli elementi necessari per lo spatium deliberandi dell’impresa e poiché detti termini coincidono in tutto e per del tutto (a differenza del regime precedente) con quelli concessi all’assicuratore per formulare le propria offerta nell’ambito della procedura rapida di risarcimento, è possibile argomentare che si viene a realizzare un tentativo conciliativo stragiudiziale che, di fatto, si configura come un passaggio obbligato preliminare alla via giudiziaria.

In una materia caratterizzata dalla diffusione di massa di situazioni che determinano il sorgere di diritti al risarcimento del danno, la presenza di procedure che tendono a conciliare i rapporti di debito/credito è sicuramente da apprezzare e risulta in linea con tutti i più recenti orientamenti anche a livello comunitario. La nuova impostazione seguita dall’articolo 145 del codice sembra inoltre coerente con il principio della necessaria cooperazione del creditore verso il debitore affinché quest’ultimo possa adempiere correttamente alla propria obbligazione.

b) Profili di diritto comunitario e comparato (IV Direttiva Auto, art.4, par. 6, e V Direttiva Auto, art.4 sexies, Loi Badinter)

Fino all’emanazione della IV Direttiva Auto (2000/26/CE), la normativa comunitaria sull’assicurazione obbligatoria r.c. auto non contemplava disposizioni in materia di procedure liquidative stragiudiziali (o procedure d’offerta di risarcimento. Con la direttiva in parola, si è introdotta per la prima volta una procedura di risarcimento per i sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati in paesi diversi e per i danneggiati all’estero. Con la successiva V Direttiva Auto, la procedura sarà estesa entro il luglio del 2007 a tutti i sinistri r.c. auto.

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Quindi anche a livello comunitario si è affermata la necessità di prevedere meccanismi di rapida tutela delle vittime, attraverso la previsione dell’obbligo di effettuare l’offerta di risarcitoria (o di comunicare i motivi di mancata offerta) entro termini precisi (tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento), anche se non si è naturalmente provveduto (lasciando ai singoli stati membri la relativa competenza) a definire nel dettaglio le modalità e i contenuti della procedura stessa.

Da questo punto di vista, l’Italia si pone (per una volta tanto) come antesignana assoluta nella specifica materia, anche rispetto alla Francia, vale a dire il paese che da sempre risulta propositivo sulle tematiche r.c. auto e che, solo a partire dagli anni ’90 si è dotata di una procedura d’offerta obbligatoria molto meno articolata di quella prevista dal nostro ordinamento e con termini d’adempimento più “generosi” per le compagnie nonché con previsioni sanzionatorie, in caso di loro inadempimento, assai meno punitive.

c) Evoluzione del modello risarcitorio

1. I limiti del sistema assicurativo di r.c., derivanti dallo schema trilaterale assicurato/impresa di assicurazione/danneggiato

L'assicurazione r.c.auto, come tutte le forme di assicurazione della responsabilità civile, garantisce il patrimonio dell'assicurato contro il rischio di dover risarcire i danni provocati ai terzi dalla sua condotta colposa, nella fattispecie, in occasione della circolazione di veicoli.

Peraltro, nell'assicurazione r.c.auto, in forza dell'istituto dell'azione diretta, i terzi danneggiati vantano il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

L'assicurato r.c.auto, a parte l'accennata funzione di tutela del patrimonio svolta dalla copertura, non è pertanto beneficiario diretto della prestazione dell'assicuratore.

Destinatario della prestazione è dunque un soggetto diverso dal contraente della polizza, che non ha rapporti contrattuali con l'assicuratore e che si pone nei suoi confronti come "antagonista" nell'ambito di un rapporto, spesso conflittuale, in cui i due interlocutori (impresa di assicurazione e danneggiato) sono "naturalmente" indotti a massimizzare la tutela degli interessi contrapposti, in assenza di qualsiasi parametro predefinito sul contenuto della prestazione risarcitoria: il debito di responsabilità civile è quello che è nel caso concreto. E', in altre parole, l'integrale risarcimento del danno subito (senza che risulti possibile opporre al danneggiato clausole contrattuali, come franchigie o altro).

Questo rapporto di "alterità" tra acquirente del prodotto e destinatario dell'eventuale prestazione risarcitoria, in presenza, tra l'altro, del principio dell'integrale risarcimento

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del danno, produce conseguenze di non poco conto rispetto alla possibile valorizzazione degli elementi su cui può fondarsi la competizione tra gli operatori, in quanto:

a) l'acquirente del prodotto risulta scarsamente interessato alla qualità del servizio liquidativo, visto che non ne beneficia: le sue scelte di prodotto si fondano, quindi, prevalentemente sulla componente prezzo;

b) il rapporto tra assicuratore e danneggiato, che si incontrano per la prima volta (e forse per l'ultima) in occasione del sinistro, è destinato ad assumere connotati di conflittualità, con i connessi costi di "litigation" a carico del sistema;

c) risulta impraticabile o di difficile attuazione l'adozione di politiche tariffarie collegate al rapporto tra contenuto della prestazione risarcitoria e il prezzo della garanzia: ad esempio, prevedendo sconti di premio in presenza di autolimitazioni dell'indennizzo da parte dell'assicurato (franchigie, etc.), ovvero in presenza dell'impegno dell'assicurato/danneggiato di far riparare il proprio veicolo da un carrozziere fiduciario dell'impresa, etc.1.

Dunque, nei sistemi r.c.auto caratterizzati, quanto ad esecuzione della prestazione, dal modello di indennizzo indiretto, l'adozione di politiche tendenti ad esaltare la competizione tra operatori sul terreno della qualità del servizio e sul fronte del controllo dei costi risulta fisiologicamente compressa.

2. I sistemi alternativi: no-fault, indennizzo diretto 2.1. L'assicurazione no-fault

Premesso che la scelta di modellare l'assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sul sistema di responsabilità civile è, per quanto ci riguarda, di fonte comunitaria, e quindi riscontrabile in tutti i paesi U.E.2, è indubbio che i modelli di garanzia diretta presentano tutti i vantaggi derivanti, appunto, dal rapporto diretto che si instaura tra l'assicuratore e il destinatario della sua prestazione finale:

1 L’inserimento di clausole di “autolimitazione” della prestazione è possibile solo nel rapporto assicuratore/assicurato, operano cioè nel fronte interno e non nei confronti del destinatario finale della prestazione risarcitoria, cui non possono opporsi eccezioni contrattuali.

Clausole che subordinino sconti di premio all’impegno dell’assicurato a recarsi presso strutture riparative convenzionate con la compagnia, mentre sono sicuramente funzionali nelle forme assicurative dirette (kasko), sono solo astrattamente concepibili nel contratto r.c. auto: anche se applicate in occasione dell’attivazione di una procedura CID, non possono comportare un impegno assoluto dell’assicurato, che non può ovviamente garantire la volontà dell’altro automobilista in ordine al ricorso alla procedura CID.

2 In ogni caso, modelli diversi dall’assicurazione di r.c., ma che garantiscano comunque l’integrale indennizzo delle vittime incolpevoli, dovrebbero poter trovare spazio nel sistema normativo dell’assicurazione obbligatoria, lasciando ferma la struttura civilistica di base.

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a) correntezza, fluidità e velocizzazione delle prestazioni;

b) esaltazione del rapporto qualità del servizio/prezzo c) disincentivazione del contenzioso;

d) possibilità di modellare il contenuto della garanzia in relazione ai livelli di protezione prescelti in funzione del prezzo sostenibile;

e) più efficiente controllo del processo di formazione dei costi.

I sistemi di garanzia diretta dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sono particolarmente diffusi nel Nord-America e si fondano sullo schema del "first party/no- fault".

Pur nella diversità di applicazioni, i sistemi in parola si caratterizzano fondamentalmente per l'assenza di qualsiasi indagine preventiva sulla colpa e per la fissazione di limiti economici all'indennizzo spettante agli assicurati/danneggiati.

La logica che sembra caratterizzare i sistemi no-fault (soprattutto quelli "puri") è quella di garantire in tempi rapidi l'erogazione degli indennizzi a tutti i soggetti "danneggiati", ma entro limiti ben definiti, di solito bassi, non suscettibili di variazioni e non contestabili in giudizio.

I limiti, del tutto evidenti, di un sistema di questo tipo, in relazione ai bassi livelli di protezione delle vittime, hanno in realtà condotto all'applicazione di sistemi "no-fault"

modificati, attraverso l'introduzione di maggiori garanzie per i danneggiati. In molti Stati nord-americani si è prevista, in particolare, l'azionalità in giudizio per i danni fisici di particolare rilevanza e che vanno oltre i limiti prefissati a monte nelle garanzie dirette.

Ciò comporta la necessità di integrare le coperture "no-fault" minimali con l'acquisto di garanzie di responsabilità civile.

In estrema sintesi:

- i sistemi "no-fault", a fronte di riferiti vantaggi derivanti dal rapporto diretto tra assicuratore e beneficiario della prestazione, presentano limiti sul terreno della tutela integrale delle vittime, limiti superabili solo attraverso correttivi, che peraltro indeboliscono il modello di indennizzo diretto;

- l'introduzione di un sistema "no-fault" nel nostro ordinamento presupporrebbe la rivisitazione del modello di r.c. adottato dal legislatore comunitario;

- un sistema fondato sull'assenza di colpa nella determinazione dell'evento dannoso comporterebbe l'"universalizzazione" della garanzia, che verrebbe estesa a tutte le vittime, colpevoli o incolpevoli: in assenza di limitazioni economiche degli indennizzi (limitazioni proprie dei sistemi di "sicurezza sociale"), ciò determinerebbe un

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considerevole aumento del fabbisogno di risorse finanziarie, che potrebbe alterare la sostenibilità del sistema.

2.2. L'indennizzo diretto nei sistemi di responsabilità civile

In un sistema assicurativo modellato sulla responsabilità civile, alcuni dei vantaggi tipici delle forme di garanzia diretta possono essere conseguiti solo "rovesciando" in maniera

"artificiale" lo schema della prestazione risarcitoria, attribuendo direttamente all'assicuratore del danneggiato il compito di provvedere al pagamento dell'indennizzo, fermo il recupero dello stesso, secondo varie modalità, dall'assicuratore del responsabile.

I sistemi di indennizzo diretto, che si inseriscono, senza alterarlo, nel modello risarcitorio della responsabilità civile, risultano utilizzati in molti paesi europei (Italia, Francia, Portogallo, Belgio, Spagna e Grecia) e si fondano tutti su schemi convenzionali di mandato a liquidare i sinistri r.c.auto in nome e per conto dell'assicuratore del responsabile, mandato conferito reciprocamente in via permanente da tutte le imprese partecipanti al sistema.

In sostanza, l'assicuratore liquida e paga l'indennizzo al proprio assicurato/danneggiato e in un secondo momento regola il recupero di quanto anticipato per conto dell'assicuratore del responsabile, secondo le varie modalità stabilite a livello convenzionale.

A differenza dei sistemi "no-fault", in cui il rapporto diretto con l'assicurato può giocare un ruolo determinante nella "contrattualizzazione" della prestazione risarcitoria in occasione del sinistro (inserimento di franchigie, pattuizione di modelli comportamentali, come la riparazione del veicolo presso carrozzerie indicate dall'assicuratore, etc.), l'indennizzo diretto in un sistema di r.c., a rigore, esplica i suoi effetti prevalentemente sul fronte dell'esecuzione della prestazione risarcitoria.

3. La razionalizzazione e il controllo dei costi di risarcimento attraverso l'indennizzo diretto

A parte i benefici per l'utenza in termini di semplificazione e fluidità dei rapporti, velocizzazione delle procedure liquidative e possibilità di controllare l'efficienza del servizio, l'indennizzo diretto risulta particolarmente funzionale ad una razionalizzazione e ad un controllo dei costi del sistema risarcitorio, poiché:

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a) previene la conflittualità, tipica, invece, del rapporto di r.c., limitando di conseguenza i costi del contenzioso;

b) induce, sulla base dei meccanismi di regolazione dei rapporti economici tra le imprese, ad una maggiore efficienza nella ricerca di soluzioni idonee a tener sotto controllo i costi di produzione del servizio.

3.1 Condizioni di efficienza del modello di indennizzo diretto

Naturalmente, la produzione di benefici di sistema è strettamente connesso alle modalità applicative dell'indennizzo diretto, soprattutto con riferimento:

a) al suo livello di concreta applicazione, compatibilmente con le tipologie di danni suscettibili di essere indennizzati in modo diretto;

b) ai meccanismi di accertamento della responsabilità del sinistro, mediante automatismi conciliativi preventivi (modello di denuncia a firma congiunta) o soluzioni arbitrali "a posteriori";

c) ai modelli prescelti nella regolazione dei rapporti economici fra le imprese partecipanti al sistema.

Dal primo punto di vista, un'applicazione quanto più possibile estesa e idonea a ricomprendere la gran parte dei sinistri r.c. auto è condizione essenziale affinché il sistema produca quegli effetti positivi sopra riferiti: deflazione del contenzioso, minori spese di "litigation", incentivazione dei livelli qualitativi del servizio, etc..

Il secondo aspetto è strettamente correlato alla disciplina r.c. di base su cui si innesta il sistema di indennizzo diretto. L'accertamento della responsabilità dipende dai principi vigenti in ciascun ordinamento: responsabilità oggettiva o aggravata (con presunzione di colpa) o per colpa da provare a cura del danneggiato.

Soprattutto nei sistemi civilistici in cui la responsabilità si fonda sull'accertamento della colpa, il modello indennizzo diretto deve risolvere in maniera fluida i frequenti conflitti che si verifichino nell'attribuzione della responsabilità: o attraverso strumenti preventivi di conciliazione (le parti si accordano sulla dinamica del sinistro e ne danno atto nella constatazione di incidente) o mediante procedure di arbitrato successive e vincolanti per le parti stesse (o perlomeno per gli assicuratori coinvolti).

L'ultimo aspetto rappresenta il punto più qualificante nell'ottica di garantire il controllo dei costi attraverso logiche di efficienza e competizione tra le imprese.

Tutti i sistemi di indennizzo diretto debbono in particolare prevedere meccanismi di regolazione dei rapporti economici tra le imprese, che tengano conto della natura

"fiduciaria" della prestazione risarcitoria: ogni assicuratore, infatti, indennizza i propri

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assicurati in nome e per conto dell'assicuratore tenuto a risarcire il danno in ultima istanza, in base alle regole della responsabilità civile.

Ovviamente se si desse luogo ad un semplice rimborso "a piè di lista", si produrrebbero effetti perversi sul piano del controllo dei costi, in quanto ogni assicuratore sarebbe indotto a "largheggiare" negli indennizzi ai propri assicurati, imputandone poi le conseguenze all'assicuratore del responsabile. In questo modo, al di là degli intuibili maggiori benefici per gli assicurati/danneggiati, si determinerebbe una frattura nel rapporto tra fabbisogno tariffario stimato e governo dei costi, per cui, paradossalmente, il prezzo della garanzia r.c.auto verrebbe stabilito dal singolo assicuratore sulla base dei livelli di efficienza o inefficienza degli altri operatori.

Per evitare tali effetti perversi, i sistemi di indennizzo diretto devono pertanto prevedere meccanismi di compensazione tra imprese idonei a rappresentare il più fedelmente possibile i diversi livelli di efficienza di ognuna di esse.

Ora, dando per scontato che i livelli di efficienza si misurano soprattutto sulla capacità di governare i costi, tali meccanismi, in linea generale, ma con talune varianti, sono tutti impostati secondo la logica di avvantaggiare le imprese che liquidano i danni a costi più contenuti e di penalizzare quelle i cui costi risultano, nel confronto con le altre, più elevati.

In tal modo, ogni impresa risulta incentivata a contenere il più possibile il costo dei sinistri, a vantaggio dei costi dell'intero sistema.

Rispetto alle condizioni sopra descritte, occorre infine aggiungere un elemento che gioca un ruolo fondamentale per l’efficienza del sistema. Il rapporto diretto dovrebbe realizzare una fase conciliativa con funzioni di prevenzione dei potenziali conflitti. In quest’ottica, una volta garantita l’assistenza completa dell’impresa per la rappresentazione delle ragioni del danneggiato, in tutti i casi di soluzione positiva bilateralmente accettata le liquidazioni dei danni non dovrebbero essere gravate da costi aggiuntivi per prestazioni di assistenza professionale, che, superflue per la casistica semplice più diffusa di incidentalità stradale, si renderebbero invece necessarie in caso di posizioni contrastanti tra le parti e naturalmente per le situazioni più gravi e particolarmente complesse.

4. Possibili evoluzioni del sistema italiano

I sistemi di indennizzo diretto, innestati nel modello risarcitorio di responsabilità civile, favoriscono indubbiamente il controllo sul processo di formazione dei costi, grazie alla valorizzazione della competizione e dell'efficienza nella gestione dei sinistri da parte delle imprese.

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Anche in Italia è facile osservare che il costo medio dei sinistri indennizzati dal sistema CID, oltre ad essere significativamente inferiore, ha registrato un andamento di gran lunga più positivo rispetto al costo medio dei sinistri (stessa tipologia) risarciti in ambito di r.c..

5. Analisi di fattibilità per un’evoluzione del sistema risarcitorio r.c. auto

Proprio tali considerazioni, nonché le sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni, hanno indotto il settore assicurativo, già da alcini anni, non solo a ipotizzare un'estensione del sistema ad altre tipologie di danni, ma anche a riflettere sugli interventi che possano garantire, ancor più dell'attuale modello, un incentivo alla riduzione dei costi.

Naturalmente, per valutare le prospettive di affinamento del sistema italiano, occorre tener conto, da un lato, del quadro normativo di riferimento dal quale il sistema di indennizzo diretto in ogni caso non può prescindere, e, dall'altro, delle caratteristiche del mercato assicurativo su cui il sistema interviene.

A tal fine, le problematiche da prendere in considerazione per un'evoluzione del modello sono rilevanti e riguardano sia l’assetto normativo sia le condizioni da rispettare per la definizione di un modello “virtuoso”, idoneo, cioè, a produrre gli effetti positivi teoricamente raggiungibili da un sistema di indennizzo diretto applicato a tutti o alla maggior parte dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli.

5.1. Condivisione dell’obiettivo di ampliare l’operatività dell’indennizzo diretto Il punto di partenza per qualsiasi approfondimento in materia è rappresentato dal livello di convinzione maturato, sia dal mercato che dalle Istituzioni, in ordine all’opportunità di estendere il più possibile il sistema di indennizzo diretto.

Recentemente, le Istituzioni hanno manifestano sul punto un orientamento fortemente possibilista e hanno in più occasioni sollecitato il mercato a prendere una posizione di apertura.

Sulla prospettiva di un ampliamento delle potenzialità dell’indennizzo diretto, sulla base delle considerazioni positive che precedono in ordine agli effetti positivi che potrebbero derivarne, il mercato ha già espresso una condivisione di principio, che si è manifestata tra l’altro concretamente attraverso l’estensione del CID ai danni alla persona di lieve entità, che ha comportato rilevanti rivisitazioni dei modelli liquidativi e di supporto informatico impiegati dalle compagnie.

La questione che oggi si pone riguarda pertanto la scelta, assunta dal legislatore del Codice delle assicurazioni, di inserire il modello indennizzo diretto nel sistema normativo, per attribuirgli valenza cogente e assicurarne l’applicazione universale.

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15 5.2. Per un’applicazione universale dell’indennizzo diretto, modello legislativo o volontario?

La strada legislativa rappresenta naturalmente, nella sua radicalità, lo strumento più idoneo in astratto per assicurare la massima estensione dell’indennizzo diretto.

Rispetto al modello volontario, che non altera minimamente l’impianto normativo di base, l’indennizzo diretto regolamentato per legge pone peraltro una serie di problemi applicativi e di compatibilità con il regime giuridico della responsabilità civile da atto illecito.

Ciò ovviamente sul presupposto che non si è dato comunque luogo ad un sistema no- fault (che presenta tutta la serie di controindicazioni sopra descritte), ma ad un impianto incentrato sul risarcimento dei soli soggetti non responsabili.

In via di estrema sintesi, i problemi da valutare attentamente se si vuole perseguire fino in fondo l’innesto del sistema indennizzo diretto nel corpus normativo riguardano:

- la compatibilità dell’intervento normativo con la disciplina comunitaria; la possibilità di imporre il sistema alle imprese con sede legale in altri stati membri U.E;

- la sovrapposizione di due sistemi: quello “assicurativo”, che pone a carico dell’assicuratore del danneggiato l’obbligo risarcitorio – ferma la regolazione successiva dei rapporti di debito con l’assicuratore del responsabile – e quello civilistico di base, che continuerebbe ad attribuire il diritto al risarcimento nei confronti del responsabile e quindi nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo;

- l’attribuzione dell’azione diretta, che è consequenziale al problema di cui sopra: il Codice ha rovesciato lo schema, prevedendone l’esercizio verso l’impresa dell’assicurato/danneggiato, ferma la possibilità di subentro in giudizio dell’impresa del responsabile

- la definizione del campo di applicazione dell’indennizzo diretto: a) sono stati esclusi i danni dei soggetti non assicurati per la r.c. auto (es. pedoni), altrimenti sarebbe mancato il riferimento per regolare a posteriori i rapporti di debito tra assicuratori; b) si è limitato l’indennizzo diretto ai danni alla persona di lieve entità ( che risultano tra l’altro individuati dalla legge), lasciando all’assicuratore del responsabile la gestione di danni per loro natura complessi e non affidabili a mandatari (effetti dell’efficienza liquidativa sulla riservazione di tali sinistri, possibili casi di malagestio, etc.); c) si è esclusa l’applicabilità del sistema ai sinistri con più veicoli, in cui l’accertamento delle responsabilità è più complesso;

- le condizioni applicative: la possibile assenza di automatismi conciliativi nel caso concreto (la constatazione amichevole di incidente a firma congiunta attualmente

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richiesta dalla procedura CID) pone il problema dell’acquisizione delle informazioni sulla responsabilità del sinistro;

- gli strumenti di regolazione dei rapporti economici tra le imprese: l’efficienza di un sistema di indennizzo diretto si fonda sulla possibilità di attuare meccanismi di controllo che incentivino il contenimento dei costi, altrimenti si otterrebbero effetti contrari all’obiettivo auspicato; la regolazione dei rapporti tra imprese va lasciata alla determinazione del mercato; contrariamente allo schema di regolamento a disposizione, andrebbe in ogni caso prevista per legge la possibilità di costituire un unico consorzio per la gestione del sistema, che non può che essere unico.

Su tali temi tecnici, appena accennati, e su tutta una serie di questioni applicative più di dettaglio, deve concentrarsi l’attenzione del dibattito in corso a livello istituzionale per dare concreta attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 149 e 150 del nuovo Codice delle assicurazioni3.

3. LO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

L’articolato predisposto dal Ministero delle Attività Produttive è apprezzabile per il dettaglio e la chiarezza impiegati nel descrivere la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno attraverso la procedura speciale diretta.

In linea generale, la maggior parte delle previsioni del testo, che si compone di 15 articoli e di una tabella allegata, è condivisibile sia dal punto di vista strettamente giuridico che sotto il profilo tecnico.

Sono presenti, peraltro, alcune specifiche disposizioni che non sembrano perfettamente coerenti con la ratio della procedura contemplata dagli articoli 149 e 150 del Codice o che suscitano estrema perplessità per i problemi applicativi che potrebbero derivarne.

Di seguito si analizzano sinteticamente le singole disposizioni, mettendone in evidenza pregi e limiti.

3 V. considerazioni in premessa circa la non ancora intervenuta emanazione del D.P.R. n. 254/2006 alla data di presentazione della relazione.

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Articolo 1 – Definizioni

Rispetto all’articolo 149 del Codice, precisa in modo opportuno che il risarcimento diretto si applica ai sinistri con due veicoli entrati in collisione (urto). Ciò naturalmente per rendere coerente tale procedura speciale con il secondo comma dell’articolo 2054 c.c. e per i connessi risvolti di accertamento della responsabilità.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento Norma di mero valore descrittivo

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Replica concetti già presenti nell’articolo 149 del Codice, ma descrive con maggior dettaglio le procedure da applicarsi in caso di sinistri che rientrino contemporaneamente nel campo di applicazione del risarcimento diretto e in quello della diversa fattispecie disciplinata dall’articolo 141 (Terzo trasportato).

Articolo 4 – Veicoli immatricolati all’estero

Esclude dalla procedura i sinistri che vedano coinvolti veicoli immatricolati all’estero, che risultano regolati dalla IV Direttiva sull’assicurazione auto. Include invece i sinistri che vedano coinvolti veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, cui non si può applicare la IV Direttiva e che da sempre sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 5 – Modalità della richiesta di risarcimento

Semplifica le modalità di presentazione della richiesta di risarcimento, coerentemente con il fine di garantire speditezza alla procedura, ma detta semplificazione non risulta coordinata con l’articolo 145 del Codice, che, ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, richiede la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il comma 4, nel prevedere che l’impresa che ha ricevuto la richiesta deve trasmetterla all’assicurato ritenuto responsabile ed all’impresa di quest’ultimo, non solo non è coerente con quanto disciplinato dall’articolo 145 del Codice – che impone detto onere a colui che si ritiene danneggiato – ma risulta di difficile, se non d’impossibile applicazione per quanto riguarda l’inoltro della richiesta nei confronti dell’altro assicurato, persona completamente sconosciuta all’impresa che non lo assicura (ed in

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carenza pressoché costante dei dati di indirizzo anagrafico della controparte nell’ambito della documentazione di apertura del sinistro)4.

Articolo 6 – Contenuto della richiesta

Vengono elencate tutte le informazioni necessarie all’impresa di assicurazione per procedere alla corretta liquidazione del danno, sia per i danni alle cose che per le lesioni di lieve entità.

Per agevolare la presentazione della richiesta, è concepibile la predisposizione e la messa a disposizione di tutti gli assicurati di un modulo che, al di là del modello CAI, comunque necessario, metta in condizione il danneggiato di esercitare i propri diritti in modo semplice e comprensibile a chiunque, ferma naturalmente l’eventualità di dover integrare le informazioni necessarie e inizialmente mancanti ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 7 – Integrazione e regolarizzazione della richiesta

La fattispecie della richiesta incompleta viene regolata in modo del tutto analogo a quanto previsto nella procedura ordinaria disciplinata dall’articolo 148 del Codice, ai fini del corretto esercizio dello spatium deliberandi da parte dell’impresa.

Articolo 8 – Determinazioni dell’impresa

Fissa i termini cui l’impresa di assicurazione si deve attenere nel proporre l’offerta o nel comunicare i motivi della mancata offerta, che, per il combinato disposto degli articoli 7 ed 8, decorrono dalla ricezione di una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi indicati nell’articolo 6, ad eccezione del caso in cui, nonostante la richiesta non fosse completa, l’impresa non abbia interrotto i termini della procedura, chiedendone l’integrazione.

Articolo 9 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

Introduce in capo all’impresa di assicurazione l’obbligo di assistere l’assicurato/danneggiato nella compilazione della richiesta e nella comprensione dei suoi diritti, coerentemente con la funzione conciliativa insita nella procedura di risarcimento diretto.

4 V. considerazioni in premessa circa la non ancora intervenuta emanazione del D.P.R. n. 254/2006 alla data di presentazione della relazione.

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Il comma 3 contempla la tanto discussa esclusione dal risarcimento concordato nell’ambito della procedura diretta delle spese di assistenza professionale eventualmente sostenute dal danneggiato, ad esclusione di quelle per la consulenza medico-legale.

La questione è notoriamente assai dibattuta e si è colorata di profili che non sempre risultano slegati da, sia pur legittimi, interessi di categoria.

Ora, la disposizione risulta concettualmente del tutto coerente con il modello del risarcimento diretto.

La procedura di risarcimento diretto costituisce infatti una fase stragiudiziale con finalità conciliative che vede coinvolti esclusivamente danneggiati e imprese di assicurazione, proprio grazie al rapporto diretto che sussiste tra la compagnia e il proprio assicurato:

questo è il punto di forza dello schema rispetto al regime conflittuale tipico della responsabilità civile. Per questo motivo, in caso di accettazione dell’offerta risarcitoria (e solo in questo caso) sugli importi corrisposti non dovrebbero essere dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, in quanto l’assistenza ricevuta dalla propria impresa rende superfluo, in questa fase, il ricorso a professionalità esterne, che invece risulterà essenziale in caso di dissenso da parte dell’assicurato sulla prestazione fornitagli dalla compagnia. Al riguardo, non sembrano giustificate le critiche secondo cui il modello realizzerebbe una lesione del diritto di difesa, in quanto tale diritto continuerebbe ad essere perfettamente garantito una volta esaurita la sperimentazione del tentativo di risarcimento diretto. Rispetto, poi, alla lamentata disparità di posizioni tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione (in relazione al confronto tra una parte debole ed un soggetto organizzato professionalmente per l’esercizio dell’impresa), occorre rilevare che la semplificazione della procedura, con l’obbligo di assistenza dell’impresa nella fase istruttoria e con la possibilità di contemplare modalità agili e comprensibili a tutti per impostare la richiesta risarcitoria, riduce in misura notevole la distanza dai diversi punti di partenza: quanto ai sinistri che sono stati definiti da autorevoli commentatori di tipo bagatellare (che rappresentano la stragrande maggioranza di casi), l’assicurato/danneggiato non avrebbe alcuna difficoltà a verificare la congruità dell’offerta risarcitoria per i danni al veicolo (è sufficiente il preventivo di un carrozziere); per i danni alla persona di lieve entità (il 75% dei danni alla persona r.c.a. non supera i 3 punti di invalidità permanente) il danneggiato sarebbe in ogni caso tutelato dalla consulenza del medico-legale per valutare la correttezza dell’avviso dell’impresa, in presenza, tra l’altro, di disposizioni di legge che definiscono i valori medico-legali ed economici della componente più rilevante del danno da lesioni rappresentata dal danno biologico.

Occorre ricordare, infine, che il modello del risarcimento diretto è stato concepito per ridurre la conflittualità e per coniugare il diritto all’integrale risarcimento del danno – che nessuno mette in discussione – con la compatibilità e la sostenibilità economica generale del sistema di protezione delle vittime e dei danni materiali derivanti dalla

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circolazione stradale (in relazione a volumi di massa: 3.700.000 sinistri all’anno), vale a dire seguendo il classico percorso che conduce ad un necessario contemperamento di interessi contrapposti, entrambi meritevoli di attenzione da parte della politica legislativa, pena il fallimento del sistema stesso.

Articolo 10 – Accesso telematico

La norma prevede la possibilità per l’impresa di assicurazione di accedere agli archivi della Motorizzazione civile per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente.

Articolo 11 – Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

La disposizione regola le modalità con cui l’impresa deve comunicare all’assicurato/danneggiato e, se possibile, all’impresa del responsabile l’esclusione del sinistro dall’ambito di applicazione del sistema, ai fini dell’attivazione della procedura ordinaria.

Articolo 12 – Criteri di determinazione del grado di responsabilità

Ai fini della determinazione del grado di responsabilità in ordine alla causa del sinistro, la norma rinvia alla tabella allegata allo schema di decreto, che contempla, sulla base della casistica riportata sul modulo CAI di cui all’articolo 143 del Codice, i criteri applicabili, ai sensi delle regole del Codice della strada, nelle ipotesi più ricorrenti. Per i casi non contemplati, la disposizione rinvia ad un esame del caso concreto, da condursi comunque sulla base dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Articolo 13 – Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto5

L’articolo 13 dello schema di decreto (che regola il profilo centrale del funzionamento del sistema: cfr. precedente paragrafo sull’evoluzione del sistema risarcitorio, sub par. 2, lett. c, punti 3 e 5.2) pone delicati problemi circa la concreta applicazione del sistema, nell’ottica della compatibilità delle scelte che il mercato dovrà assumere rispetto alla disciplina della concorrenza.

5 V. considerazioni in premessa circa la non ancora intervenuta emanazione del D.P.R. n. 254/2006 alla data di presentazione della relazione.

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La disposizione prevede che le imprese possono costituire uno o più consorzi, ad adesione facoltativa, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

La norma sembra quindi consentire la costituzione anche di un unico consorzio, vale a dire l’adozione del modello che costituisce funzionalmente lo schema tipico per regolare a posteriori i rapporti di credito/debito originati dai pagamenti dei risarcimenti effettuati sulla base di mandati reciproci tra tutte le imprese a liquidare i sinistri r.c. auto: del resto, in tutti i sistemi di risarcimento diretto esistenti in Europa (Francia,Spagna, Portogallo, Grecia e nello stesso CID) opera il modello dell’organismo unico di regolazione, ritenuto il più idoneo a garantire la competizione tra tutte le imprese sul costo dei sinistri, secondo regole di compensazione comuni a tutte, che si fondino sulla valorizzazione dell’efficienza gestionale.

Per tali motivi, il settore assicurativo sarebbe “naturalmente” indotto alla costituzione di un consorzio unico, del tutto analogo all’organismo che gestisce i rapporti tra le imprese nell’attuale Convenzione Indennizzo Diretto su base volontaria.

Peraltro, la previsione della possibilità di costituire anche più consorzi, risulta del tutto ambigua e foriera di possibili dubbi applicativi in tema di disciplina della concorrenza nel caso in cui il mercato adottasse il modello più logico di gestione, che, per quanto detto, è senza dubbio quello “non pluralista”.

Occorre rilevare, al riguardo, che la previsione della pluralità di consorzi sembra più che altro frutto di un eccesso di prudenza normativa dovuta ad un equivoco concettuale, che nasce dal non aver considerato che il consorzio è esclusivamente funzionale a gestire i rimborsi tra imprese con le relative compensazioni, ma non interviene in alcun modo nell’attività liquidativa dei sinistri, che continuerebbe ad essere svolta da ogni singola impresa secondo la rispettiva capacità organizzativa e senza messa in comune di alcun parametro di riferimento nella gestione delle liquidazioni.

Sul punto, è assolutamente necessario un chiarimento a livello istituzionale.

Articolo 14 – Benefici derivanti agli assicurati

La norma sembra rivestire una portata ricognitiva dei benefici insiti nel sistema di risarcimento diretto (sul punto, cfr. paragrafo precedente, sub par. 2, lett. c), in cui si mettono in evidenza i vantaggi sistemici del modello).

Appare interessante, al riguardo, l’”apertura” alla possibilità di contemplare nei contratti r.c. auto clausole che comportino l’accettazione da parte dell’assicurato del risarcimento del danno in forma specifica (riparazione del veicolo), a fronte di una riduzione del premio di polizza. “Apertura” coerente con il modello tipizzato, strutturato sul rapporto diretto impesa-assicurato/danneggiato, ma certamente non preclusa neppure oggi, considerata l’operatività del CID in forma volontaria.

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Sul punto, occorre segnalare che il primo parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ha erroneamente invitato il regolatore a definire (o a rinviare all’ISVAP la definizione) di soglie minime di sconto di premio da prevedersi nella configurazione delle clausole in questione: un’eventuale disposizione che contemplasse detta definizione si porrebbe in netto contrasto con la normativa comunitaria, che vieta agli Stati membri di imporre condizioni tariffarie nel libero esercizio dell’attività assicurativa.

Articolo 15 – Entrata in vigore6

La previsione dell’entrata in vigore del regolamento a partire dai sinistri che si verificheranno dal 1° agosto risulta di impossibile applicazione, a causa delle complesse operazioni che il settore assicurativo dovrà realizzare per il funzionamento del sistema di risarcimento diretto.

Anche su tale punto, occorrerà chiarire le problematiche a livello istituzionale.

6 V. considerazioni in premessa circa la non ancora intervenuta emanazione del D.P.R. n. 254/2006 alla data di presentazione della relazione.

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