Studio Legale Taurini e Hazan
THE EXEMPLARY DAMAGE IN THE CODE OF THE INSURANCE COMPANIES
IL MACRO DANNO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Tagete 4-2008
Avv. Maurizio Hazan Foro di Milano, Studio Legale Taurini-Hazan
Abstract
The author gives a commentary on the new code of the insurance, analyzing in particular the biological, the morale and the existential damage. The author recalls the pronunciations of the Court of Cassation (8827/03 and 8828/03) that had acknowledged the existential damage as a different damage from the moral damage and notices that the code of the insurance seem to collect together again the two damages. Moreover the code fixes a limit for the subjective incidence on the damage, in fact the judge can increase of the 20% or 30% the biological damage but not more.
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The exemplary damage in the code of the insurances
Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni
Parzialità della disciplina:
Il codice tratta due sole categorie di danno:
a) Il danno patrimoniale da perdita o riduzione del reddito da lavoro;
b) Il danno biologico da lesioni (di grave o lieve entità);
(art. 137, 138 e 139 CAP)
Danni derivanti da sinistri della circolazione stradale.
Replica, con modifiche talvolta sostanziali, delle
precedenti esperienze di settore
(legge 39/77, legge 57/2001)Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni
Ma al di là della parzialità della disciplina:
La riforma codicistica scolpisce una definizione di danno biologico che si accompagna ad una
implicita profilazione, in diritto positivo,
del così detto danno esistenziale.
“la stessa definizione di danno biologico da illecito della circolazione, contenuta negli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, a carattere ricognitivo del diritto vivente e dello stato dell’arte medico legale, evidenzia la struttura complessa del danno biologico, che ha una componente a p rova scientifica medico legale e due componenti a prova libera (l’incidenza negativa sulle attività quotidiane e l’incidenza negativa sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”)”
CASS., sez. terza, 29 maggio 2007 n. 20987
“agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e s ugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito….” Omissis
“qualora la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella
Art. 138 CAP (d.biologico per lesioni non lievi)
“….. per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito….” Omissis
“ l’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un qu into, co n equo e m otivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
Art. 139 CAP (d.biologico per lesioni lievi)
Il “nuovo” danno non patrimoniale alle soglie della sua “forse” finale
definizione.
UNA BREVE DIGRESSIONE.
La svolta costituzionale del 2003:
-le sentenze gemelle (nn. 8827 e 8828/ 2003) - Cort. Cost. n. 233/2003.
costituzionalizzazione dell’art. 2059 c.c.,
affrancamento dal giogo del rinvio all’art. 185 c.p.
superamento dell’identificazione del danno non
patrimoniale con il c.d. morale soggettivo.
- avallo dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. nel quadro di un sistema bipolare (danno patrimoniale e non patrimoniale):
“….. nell’astratta previsione della norma va ricompreso ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, sia il danno biologico in s enso stretto, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psichica e fi sica della persona, conseguente ad accertamento medico; sia infine il danno (spesso definito in d ottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Cort. Cost.11 luglio 2003, n. 233
Il “nuovo” danno non patrimoniale alle soglie della sua definizione .
Dalla svolta cost. all’acceso dibattito circa l’EFFETTIVA emersione, o meno, di una terza autonoma sotto categoria di danno non patrimoniale,
ontologicamente distinta
dalle altre due tradizionali (biologico, morale in senso soggettivo):
quella del danno “esistenziale”circoscritto alle sole ipotesi di pregiudizi arrecati a valori/interessi costituzionalmente garantiti.
O se piuttosto non fosse la consacrazione dell’estensione
dell’ambito di applicazione delle due categorie tipiche
- Riconosciutane l’investitura costituzionale, sarebbe stato auspicabile lavorare alacremente sulla miglior definizione dei suoi limiti e contenuti ed in particolare:
a) sull'analitica identificazione di una tavola di
"valori/interessi" c ostituzionalmente protetti suscettibili di risarcimento; no lassismo risarcitorio.
b) sull(l'altrettanto rigorosa) individuazione di regole probatorie il più possibile certe, funzionali alla legittima predicabilità di un diritto al risarcimento del danno esistenziale inteso come vulnus al fare a-reddituale del soggetto da lesione "costituzionale";
c) sulla (non agevole) determinazione di criteri non arbitrari (e comunque equitativi) di quantificazione complessiva di quel danno.
Aggiungasi: quantificazione COMPLESSIVA DELL’INTERO DANNO NON PATRIMONIALE da effettuarsi correlando le altre e diverse sottocategorie (biologico in s enso stretto e morale soggettivo), ove coesistenti.
(Integrale riparazione del danno come funzione e limite del risarcimento).
Cass. , sez. III: Ordinanza interl. n.4712/2008
La definizione di danno esistenziale
CASS. S.U. . 6572: D.E. da intendere come ogni
pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettiv.
accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che altera le
sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
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La definizione di danno esistenziale
CASS. Ses. II, 24 aprile 2007 n. 986: D.E. da intendere come ogni
pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno che all’esterno del nucleo
famigliare, conseguente all’ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona.
(diverso dal mero dolore o patema d’animo interiore)
La definizione di danno esistenziale
CASS. Ord. Interlocutoria n. 4712/2008
in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a-reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in cons. dell’illec.
il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del sentire,
mai destinata all'obbiettiva esteriorizzazione;
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IL CONTRIBUTO DEL CAP.
e primo riconoscimento positivo della sottocategoria
Nel sistema degli illeciti della circolazione stradale,
il danno così detto “esistenziale” trova spazio e disciplina all’interno degli Artt. 138 e 139 cap.
Primo punto di approdo positivo della nuova sottocategoria del danno non patrimoniale.
NON E’ VERO che il danno esistenziale è RICOMPRESO all’interno del DANNO BIOLOGICO, latu sensu inteso
IL CONTRIBUTO DEL CAP.
e primo riconoscimento positivo della sottocategoria
AGLI EFFETTI della tabella delle menomazioni
la definizione di D. Biologico offerta dal CAP. tiene conto, in modo non personalizzato, generale ed ex ante,
dell’incidenza negativa MEDIA di una lesione
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali di un danneggiato MEDIO (
art. 138 comma 2 e 139 comma 2).
non è lì che si ritrova il danno esistenziale,
ontologicamente individuale
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IL CONTRIBUTO DEL CAP.
e primo riconoscimento positivo della sottocategoria
il danno esistenziale, ontologicamente individuale, incontra il suo riconoscimento
nel comma 3 di entrambe le norme
(Nella parte in cui consente al giudice di valorizzare le incidenze soggettive, mediante
aumento -del 20 o del 30% - dell’ammontare del D.B.)
Con qualche oscura differenza di impianto.
ART. 138, comma 3
“qualora la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
ART. 139, comma 3
“ l’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del Comma 3 Artt. 138 e 139 CAP )
1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è l ecito ed attuale discorrere, a fi anco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell'intimo sentire)?
Il contributo del CAP: spunti di riflessione su alcuni Quesiti posti alla S.U.
IL CAP omogeneizza soltanto in apparenza il d.b.
alla lesione del fare a reddituale.
La componente dinamico relazionale individuale è autonomamente valorizzata, sia pur entro determinati
limiti
I c aratteri morfologici del danno "esistenziale" così rettamente inteso consistono nella gravità dell'offesa, del diritto costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina), ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito?
Il contributo del CAP: spunti di riflessione su alcuni Quesiti posti alla S.U.
art. 138 cap: qualora la menomazione (intesa come offesa al diritto alla salute) INCIDA in MANIERA RILEVANTE
su specifici aspetti dinamico relazionali, l’ammontare del danno può essere aumentato……
L’accento è messo sulla rilevanza (ergo gravità) delle conseguenze dinamico/relaz. di un danno alla salute.
Deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il dictum di cui alla sentenza a sezioni unite di questa corte del precedente mese di marzo doveva intendersi limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano?
Il contributo del CAP: spunti di riflessione su alcuni Quesiti posti alla S.U.
Dottrina prevalente: trattasi di categoria generale di danno, il cui ambito di applicazione è per destinazione quello della tutela aquiliana. Il codice delle Ass. ne dà conferma.
Quali sono i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo tertium genus d i danno onde evitare illegittime duplicazioni di p oste risarcitorie?
Possono all'uopo soccorrere, in parte qua (come accade per il danno morale soggettivo) le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle?
Il contributo del CAP: spunti di riflessione su alcuni Quesiti posti alla S.U.
Pare estremamente difficile utilizzare un metodo tabellare per la valutazione di un danno così intimamente connesso
a peculiari fattori individuali, non necessariamente prevedibili. In questo senso del resto opina il CAP che, sia pur entro il limitato range di personalizzazione offerto,
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MACROLESIONI ed
Irrisarcibilità di altre voci di danno non patrimoniale “esistenziale”
Il Danno da lesione che incide in modo rilevante sugli aspetti dinamico relazionali della vittima (art. 138 cap)
E’ sostanzialmente lo stesso danno alla sfera del fare a-reddituale
del soggetto a cui la giurisprudenza fa riferimento nell’elaborazione della Definizione di D.E.
NO ALTRI SPAZI PER altri riconoscimenti DI CARATTERE ESISTENZIALE
Il silenzio del codice: una scelta abrogativa della categoria del danno morale?
Le ragioni del dubbio e l a difficoltà di cogliere appieno l’ontologica distinzione tra Danno Morale e Da nno Esistenziale.
Risulta sostanzialmente acquisito, in giurisprudenza che:
1) il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a- reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell'illecito;
MACRO LESIONI E DANNO MORALE
la distinzione non convince proprio sul piano del diverso rilievo accordato, nelle due sottocategorie, alla sfera interiore del sentire, come se nel danno esistenziale, rilevasse in sè il se mplice FATTO ESTERIORE della lesione di un precedente sistema di v ita, a prescindere dalla percezione interiore che della stessa abbia la vittima.
Perché vi sia lesione del sistema di vita, occorre che la modifica del fare aredittuale di un soggetto sia dallo stesso sentita come peggiorativa. Il che non avviene sempre e comunque.
ERGO
Anche nel danno esistenziale sembra assume decisivo rilievo la sfera INTERIORE DEL SENTIRE.
MACRO LESIONI E DANNO MORALE: la sfera del sentire
DANNO MORALE: lacrime e
mancanza di ALTRE manifestazioni esteriori
Il MURO DEL PIANTO, al di là del quale il
morale diventa esistenziale
Molto più netta e chiara la distinzione operata da Cort.
Cost. n. 233/2003, tra
D. E. e danno MORALE SOGGETTIVO (inteso come turbamento transeunte dell’animo).
In questa accezione, il danno esistenziale sembrerebbe risolversi in un danno morale non transitorio ma durevolmente collegato alla compromissione delle
abitudini di vita del danneggiato.
MACRO LESIONI E DANNO MORALE
A fr onte di tale distinzione, ed al di là degli esercizi definitori, la tesi dell’abrogazione della categoria del danno morale nel CAP, fondata su:
- silenzio del legislatore;
- pretesa omogeneità sostanziale del D.E. e del D.M.
NON PUO’ ESSERE ACCOLTA.
MACRO LESIONI E DANNO MORALE
1) Non esaustività del CAP (Es: danno patr-lucro cessante);
2) Trasposizione sostanziale delle regole dettate dall’oss. della Giustizia civile del Tribunale di Milano (DM a parte).
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Critiche in dottrina alla “nuova”
disciplina codicistica
PLURIFRAMMENTAZIONE del D. BIOLOGICO:
a) Nella r.c. auto;
b) Nel settore degli Inf. e mal.professionali
(art. 13 d.lgs. 38/2000) c) Nel sistema di diritto comune.
Disparità di trattamento tra danni aventi origine diversa ma comunque ricompresi nel campo generale della responsabilità aquiliana.
Critiche in dottrina alla “nuova”
disciplina codicistica
ARTIFIZIOSA ED ILLOGICA distinzione tra micro e macropermanenti:
a) Da un punto di vista naturalistico (9 e 10%);
b) Sotto il profilo del diverso limite di personalizzaz.
c) Sotto il profilo delle procedure liquidative (art.149).
Altro profilo di disparità di trattamento, sia pur all’interno del CAP.
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Critiche in dottrina alla “nuova”
disciplina codicistica
IL NUOVO RUOLO Dell’INCIDENZA NEGATIVA della lesione sulle attività quotidiane e sugli aspetti Dinamico relazionali della vita del danneggiato.
(BONA)
Da elemento descrittivo ad elemento costitutivo.
contrazione dell’area delle lesioni risarcibili
“agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e s ugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito….” Omissis
Art. 138 e 139 CAP
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Critiche in dottrina alla “nuova”
disciplina codicistica
Problema di tenuta costituzionale ex art. 76 cost:
1) eccesso di delega
(ex art. 4 della legge 229/2003; semplice riassetto.2) Mancata acquisizione del parere del Cons.di Stato.
Critiche in dottrina alla “nuova”
disciplina codicistica
Ciò che anima e fomenta ogni censura è, alla fine, l’IDEA che il nuovo danno alla persona VULNERI, nel CAP più ancora che
in passato, il principio dell’integrale riparazione del danno, soprattutto nella parte in cui:
a) Ingloberebbe il danno esistenziale nel biologico;
b) limita aprioristicamente (entro la soglia del 20 o del 30%) la possibilità di personalizzare il compendio risarcitorio sotto il profilo del danno da lesione della sua sfera dinam/relazionale.
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Di passata: il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
La prederminazione ex ante (da parte del legislatore) implicherebbe l’imposizione al Giudice di un limite inaccettabile nella sua attività di quantificazione dell’integrale risarcimento del danno
alla persona (da risarcimento ad indennizzo).
MA
Il diritto all’integr. riparazione del danno (tanto più nel danno alla persona)
Ha o meno tenuta costituzionale?
Di passata: il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Allo stato ciò deve quantomeno dubitarsi Alcuni precedenti, da leggersi in senso contrario:
la limitazione della resp. risarcitoria in caso di illegittima esprop.
la limitazione di resp. per il caso di perdita della vita nel trasp.aereo.
La Cort. Cost. (‘96 - ‘85) finisce per avallare logiche contenitive (purchè non smaccatamente indennitarie)
Al di là della sua tenuta costituzionale o meno, il principio dell’integrale riparazione è richiamato spesso a sproposito. Vi potrà essere uno spazio per discuterne laddove il confine del danno risarcibile sia accertabile in concreto senza incertezze, potendosi lì sostenere che un ristoro soltanto parziale (di un danno perfettamente quantificabile) viola il principio (costituzionale o meno) dell’integrale riparazione del danno.
Nel campo dei danni alla persona, il confine (mobile) del danno risarcibile è oggetto di discussioni infinite e permeato di r elatività, mancando, di necessità o di ragione, la possibilità di addivenire all’ontologica sicurezza di aver risarcito il giusto.
Bene dice una dottrina francese (Brun) “Il y aurait probablement plus d’inconvenients que d’avantages a sceller cette idee toute empreinté de relativitè dans le marbre du bloc de constitutionallitè ».
L’integrale riparazione del danno: segue.
Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni: altre questioni
La condizione di proponibilità dell’azione diretta.
La perfetta relazione tra l’art. 145 e l’art. 148 cap.
I requisiti di contenuto della lettera di richiesta danni:
L’obbligo di allegazione del certificato medico di avvenuta
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Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni: altre questioni
Art. 140 cap:
Il litisconsorzio necessario nell’ipotesi di pluralità di danneggiati
Interpretazione sistematica della norma e supero del massimale
Denunzia di sin. e onere di diligenza in capo alla compagnia, nella fase stragiudiziale. In capo ad entrambe le parti in corso di causa
(è interesse anche del danneggiato evitare una sentenza che sarebbe Inutiliter data).
Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni: altre questioni
Art. 141 cap:
Il macro leso terzo trasportato.
Obbligatorietà o facoltatività della procedura.