Avv.ti Salvatore Candido & Paolo Magnano Giuristi, Siracusa
AL DI LA’ DEL “CASO MERONI”
Facendo tesoro degli insegnamenti e delle novità interpretative relativi al danno aquiliano proposti dalla ben nota sentenza n. 174/71 delle Sezz. Unn. della Corte di Cassazione,
l’Associazione Sportiva Ortigia di Siracusa ha incoato giudizio civile risarcitorio in dipendenza del decesso, conseguente a sinistro stradale, del pallanotista, alla stessa affiliato, Paolo Caldarella, atleta di valore nazionale ed internazionale.
Ricordiamo, per quanto qui interessa, i principi enunciati dalle Sezz. Unn.: le associazioni professionistiche affiliate alla FIGC, costituite in società per azioni, svolgono attività
imprenditoriale, sotto il profilo della promozione ed organizzazione di manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell’allestimento, nella produzione nell’offerta di spettacoli sportivi; il rapporto intercorrente fra il giocatore professionista e la società calcistica che lo abbia ingaggiato è da configurare come un rapporto di lavoro subordinato e va di conseguenza inquadrato nello schema dei rapporti di credito; non può assumersi, quale criterio determinante per ammettere la tutela aquiliana, la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi; chi, con il suo fatto doloso o colposo, cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo, come nelle obbligazioni di fare rispetto alle quali vi sia insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti. La sentenza, per la verità, affronta anche il problema della
derivazione causale del danno rispetto all’evento, se cioè il pregiudizio al credito possa essere considerato, ed a quali condizioni, conseguenza diretta ed immediata del fatto del terzo: anche se il criterio proposto per la soluzione di questo problema, cioè quello della sostituibilità o meno della persona del debitore, non attiene al problema del nesso causale, ma piuttosto alla fase, necessaria, di accertamento del danno effettivamente subito dal creditore.
Ora, sulla base dei succintamente suesposti principi di diritto, la A.S. Ortigia ha richiesto il risarcimento dell’ingente danno derivatole dalla scomparsa dell’atleta Paolo Cardarella, sostenendo che attorno a tale pallanotista “si era costruita l’intera immagine della società ed il valore tecnico della squadra di pallanuoto, militante nel campionato di serie A/1”, che la squadra aveva subito “un crollo verticale delle potenzialità tecniche”, che “il Caldarella era frutto del vivaio del C.C.Ortigia”
onde la ricerca di atleti provenienti da altri sodalizi aveva comportato un aggravio sul bilancio, che la presenza del grande campione era parametro per la erogazione dei contributi, che “la presenza di un atleta assai quotato comporta necessariamente, unitamente ai risultati, un ritorno d’immagine per la società sportiva di appartenenza, con conseguente interesse per gli sponsor a livello nazionale e per le sovvenzioni di carattere locale”.
Ma la particolarità della fattispecie è rappresentata dalla azione intrapresa: non già, come il Torino Calcio nel lontano 1968, ex art. 2043 cod.civ., ma ex art. 18 Legge 990/69.
L’Associazione Sportiva Ortigia ha, cioè, oggi utilizzato la azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Altra peculiarità della fattispecie in commento: la società assicuratrice, Alpi Assicurazioni spa, è in liquidazione coatta amministrativa, onde la vocatio in ius anche del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (impresa designata per la Regione Sicilia la SAI spa).
Viene, allora, sottoposta al vaglio del Magistrato Istruttore, in funzione di Giudice Unico (ma sarà sufficiente un solo grado di giudizio?), a parte le eccezioni di rito su an e quantum debeatur, la seguente considerazione proposta dalla Difesa (Avv. Mario Pogliani da Milano e Avv.ti Candido &
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Magnano da Siracusa) della SAI: “Nella situazione in contesto, a seguito della messa in liquidazione dell’impresa assicurativa, vale la lettera c) dell’art. 19 L. 990/69, legge speciale regolatrice del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ed in particolare, per quanto qui interessa, vale la seguente formula normativa: “Nelle ipotesi di cui alla lettera c) è dovuto il risarcimento per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose” oltre un certo ammontare.
La dizione adottata ha una significativa influenza sulla regolazione del caso in discussione.
Valga tener presente al proposito che la fattispecie è contrassegnata da una singolare caratteristica: quella di garantire il risarcimento, nonostante la decozione dell’impresa garante, sostituita nell’incombenza dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: tale denominazione adottata dalla legge lascia chiaramente intendere come l’impegno risarcitorio del garante Fondo, in luogo e vece della società in liquidazione, possa e meglio debba essere sottoposto a comprensibile e logica limitazione, trattandosi i un plus assolutamente anomalo. ossia eccezionale e pertanto
interpretabile esclusivamente ad litteram.
In questo ambito si deve ritenere che la dizione “danni alle persone” identifica soggettivamente la qualità dei beneficiari, suddistinguendoli da quei “terzi” garantiti dall’assicurazione obbligatoria dei quali vien fatta menzione generale dall’art. 1 della stessa legge.
Questa formula, limitata qualitativamente, trova un significativo riscontro nella dizione normativa utilizzata per qualificare il Fondo di Garanzia, protettore non di ogni danneggiato, ma esclusivamente di quelle persone fisiche che possano assumere la qualificazione di “vittime di strada”.
In queste condizioni, una conseguenza appare ineluttabile: l’associazione attrice carente di legittimazione, non rientrando nella categoria di (possibili) danneggiati in quanto vittime della strada, come tali, e soltanto come tali, abilitati a richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia.
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