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Contratto di trasporto: ultime sentenze

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Contratto di trasporto: ultime sentenze

written by Redazione | 11/08/2021

Responsabilità del vettore per sinistri e danni alle persone; riparto dell’onere probatorio; risarcimento dei danni.

Trasporto aereo con più vettori:

smarrimento bagaglio e responsabilità

Nei casi di trasporto da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della convenzione di Montreal del 1999 ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero può agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio.

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Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell’ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso (nella specie, era rimasto indimostrato che il fatto dannoso fosse avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore; entrambe le compagnie dovevano quindi esserne considerate responsabili, solidalmente nei confronti del viaggiatore, e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza).

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3165

Prova dell’esistenza del contratto di trasporto

Il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore.

Tribunale Roma sez. XVII, 26/01/2021, n.1339

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Clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto

L’articolo 15, del regolamento n. 261/2004, intitolato “Irrinunciabilità”, stabilisce, al paragrafo 1, che gli obblighi dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri stabiliti da tale regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. A tale riguardo, senza che sia necessario accertare se le condizioni generali di un vettore aereo, del tipo di quelle descritte dal giudice del rinvio nella sua questione, debbano essere considerate come facenti parte del contratto di trasporto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, occorre osservare che, tenuto conto dell’impiego, in tale disposizione, dell’avverbio

“in particolare” e alla luce dell’obiettivo di protezione elevata dei passeggeri aerei sotteso a detta disposizione e al regolamento n. 261/2004 nel suo insieme, devono essere considerate inammissibili non solo le clausole derogatorie presenti in un contratto di trasporto, atto di natura sinallagmatica cui il passeggero ha aderito, ma altresì, e a maggior ragione, quelle contenute in altri documenti di natura unilaterale provenienti dal vettore e che quest’ultimo intenda far valere nei confronti dei passeggeri interessati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 15, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola, applicabile ai passeggeri e contenuta nelle condizioni generali di esercizio o fornitura di servizi di un vettore aereo, preventivamente pubblicate, la quale escluda o limiti la responsabilità di quest’ultimo nel caso di negato imbarco di un passeggero per l’asserita inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio, privando così tale passeggero del suo eventuale diritto a compensazione pecuniaria.

Corte giustizia UE sez. III, 30/04/2020, n.584

Attività di handling: la responsabilità del vettore aereo

In tema di trasporto e responsabilità del vettore aereo per fatto dell’esercente l’attività di handling, l’attività di “handling” rientra funzionalmente, quale attività accessoria, nella complessiva prestazione dovuta dal vettore aereo, inserendosi

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nel procedimento esecutivo del contratto di trasporto, con conseguente attribuzione all'”handler” della qualifica di ausiliario del vettore stesso.

Tale statuizione – dalla quale consegue logicamente, in ipotesi di perdita od avaria delle cose nella fase in cui si trovano nella custodia dell’ “handler”, per un verso l’affermazione della responsabilità contrattuale del vettore per il fatto colposo dell’ausiliario, ai sensi dell’art. 1228 c.c., con esclusione di quella personale dell’ausiliario medesimo (che può essere peraltro convenuto dal creditore a titolo extracontrattuale); e, per altro verso, l’applicabilità, nei confronti di entrambi, delle limitazioni di responsabilità e della complessiva più favorevole disciplina uniforme dettata dalle Convenzioni internazionali sul trasporto aereo – si fonda su due principali argomentazioni.

Tribunale Roma sez. XVII, 08/08/2019, n.16212

Biglietto aereo extra UE acquistato online

Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 ratificata in Italia con l. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo.

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, n.18257

Trasporto aereo di persone e bagagli

In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, il vettore è responsabile, ai sensi dell’art. 953 cod. nav., dello smarrimento o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario,

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anche se si sia avvalso di un’impresa esercente i servizi di assistenza a terra (vettore operativo), la cui prestazione non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, così che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale.

Ne deriva che nell’ipotesi di perdita o di avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale risponde del fatto colposo del proprio ausiliario ai sensi dell’art. 1228 c.c.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del vettore operativo sul presupposto che il bagaglio andato smarrito era stato allo stesso affidato dalla viaggiatrice presso l’aeroporto di partenza e che non ne era stata provata la materiale consegna dal vettore operativo al vettore contrattuale).

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2544

Contratto di trasporto: prescrizione

Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 cod. civ., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione.

Tribunale Roma sez. XVII, 07/01/2019, n.167

Contratto di trasporto aereo: danno da ritardo nella consegna del bagaglio

In merito al contratto di trasporto aereo, relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da ritardo nella

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consegna del bagaglio, ai sensi degli articoli 19 e 22 n. 2 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, nel caso in cui il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata nella misura di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in relazione al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, sia nella sua componente meramente patrimoniale che in quella non patrimoniale. Quest’ultima, inoltre, è da risarcire quando trova applicazione il diritto interno, ai sensi dell’articolo 2059 del Cc, come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

Tribunale Roma sez. VIII, 06/11/2019, n.21272

Servizio ferroviario: tutela dei diritti degli utenti

Spetta all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), in base all’articolo 3 del Dlgs n.

70 del 2014, applicare la normativa sulla tutela dei diritti degli utenti del servizio ferroviario in caso di ritardo; nell’ambito di tale competenza l’Autorità indica delle regole per individuare oggettivamente il concetto di ritardo da computarsi alla luce del contratto di trasporto e del concreto interesse del passeggero; non è censurabile la scelta dell’Art di prendere in considerazione il momento in cui il treno giunge a destinazione e si aprono le porte. Infatti per l’utente l’unico momento qualificabile come “arrivo” è quello in cui egli può effettivamente scendere dal treno; il contratto di trasporto esaurisce la sua funzione a destinazione cioè nel “luogo” in cui le parti hanno convenuto che il passeggero sia trasportato e che non è il primo tratto del binario della stazione; il contratto di trasporto non può dunque che essere finalizzato, alla luce della realizzazione effettiva e concreta dell’interesse del creditore, al momento in cui il passeggero arriva alla destinazione di suo interesse, ossia nel momento in cui può scendere dal convoglio.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 18/06/2019, n.690

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Attività di handling: cos’è?

L’attività di handling rientra funzionalmente, quale attività accessoria, nella complessiva prestazione dovuta dal vettore aereo, inserendosi nel procedimento esecutivo del contratto di trasporto, con conseguente attribuzione all’handler della qualifica di ausiliario del vettore stesso.

Tribunale Roma sez. XVII, 18/10/2018, n.20013

Contratto di trasporto di persone e danni al trasportato

Nel contratto di trasporto di persone il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Tribunale Livorno, 27/09/2018, n.986

Diritti e obblighi dei viaggiatori

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e della relativa ulteriore disciplina applicativa ivi richiamata, deve intendersi che il diritto dell’Unione non osta a che disposizioni nazionali prevedano che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine, e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola, non ha un vincolo contrattuale con l’impresa ferroviaria.

Il regolamento 1371/2007, infatti, non reca la disciplina delle condizioni giuridiche

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di costituzione del contratto di trasporto, lasciando queste ultime alla regolamentazione delle pertinenti disposizioni dei singoli Stati membri.

Corte giustizia UE sez. X, 21/09/2016, n.261

Presunzione di colpa a carico del vettore

L’utilizzo dell’impianto di risalita si inquadra nel contratto di trasporto di persone di cui all’art. 1681 c.c., con conseguente presunzione di colpa a carico del vettore;

tuttavia poiché è accertato che erano presenti, come sempre, perché fissi, i cartelli indicanti le azioni richieste al trasportato, oltre che sulle modalità di uso della seggiovia; che era altresì presente il cartello di avviso della presenza di nebbia;

tutto era dunque approntato perché non succedesse nulla ai trasportati; la caduta avvenne solo per distrazione dello stesso infortunato, che passivamente si accinse a scendere senza aver posto attenzione alle indicazioni dei cartelli, tanto più necessaria in quanto, con la nebbia, poteva essere più difficile individuare da lontano la stazione di arrivo. Né può l’attore lamentare la mancanza di un assistente all’arrivo, atteso che la sua caduta non si verificò nel punto in cui doveva normalmente avvenire.

Tribunale Trento, 02/11/2015, n.1018

Trasporto di persone e danni: onere della prova

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

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Se il giornale di bordo costituisce prova piena fino a querela di falso che le affermazioni ivi riportate in merito al sinistro sono state rese dall’attore recatosi sul ponte di comando all’ufficiale ivi rinvenuto, non altrettanto può dirsi sulla veridicità di quanto riferito dall’attore all’ufficiale e sulla corrispondenza del narrato a quanto realmente accaduto.

Tribunale Messina sez. I, 20/05/2015, n.1147

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